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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42157/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Lorenzo Letti, presso il cui studio domicilia in Roma, piazza Parte_1 Cola di Rienzo, n. 69
E
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Piero Parte_2 Palumbo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 18.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 19.11.2024), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dedotto, nonché le mansioni effettivamente svolte: A) Voglia il Tribunale accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. la . ed il corrispondente livello del Parte_3 Controparte_1 CCNL di settore in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannare la
.al pagamento in favore del della somma di €. Controparte_1 Parte_1 9.984,23…a titolo di differenze retributive e T.F.R. maturato, ferie maturate e non godute, festività, permessi non goduti, indennità sostitutiva di trasporto, indennità sostitutiva di mensa per il periodo di lavoro dedotto ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, se del caso, equitativamente determinato;
B) Condannare la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. a far data dalla cessazione del rapporto;
”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Parte_2 conclusioni:
“…dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte analiticamente nel presente atto.”. Acquisita la documentazione, esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della resistente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. La Suprema Corte, in tema di superiore inquadramento, ha precisato:
“l procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.” (Cass., sez- L, ord. n. 30580 del 22/11/2019);
, dipendente dell'odierna resistente da novembre 2023 ad agosto 2024, Parte_1 deduce che ha svolto mansioni “operaio rifinito – tecnico di cantiere edile” e pertanto chiede l'inquadramento al secondo livello del CCLN (in atti) e le conseguenti differenze retributive. La resistente, che non contesta la natura (subordinata) del rapporto di lavoro in oggetto, contesta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento richiesto, evidenziando (tra l'altro) che il ricorso non precisa “quali attività materiali, diverse e superiori, rispetto a quelle contrattualmente previste, avrebbe svolto”. In effetti l'atto introduttivo del giudizio non descrive le mansioni in concreto svolte da _1
, limitandosi ad affermare genericamente che il medesimo ha lavorato quale
[...]
“muratore rifinito – tecnico di cantiere edile” (il capitolo di prova, che riporta esclusivamente tale affermazione, è dunque inammissibile all'istruttoria). Pertanto la domanda risulta infondata. La mancata comparizione di parte ricorrente all'odierna udienza di discussione, arreca ulteriore suffragio al presente giudizio.
3. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 Parte_2 liquidate complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 23.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42157/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Lorenzo Letti, presso il cui studio domicilia in Roma, piazza Parte_1 Cola di Rienzo, n. 69
E
in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Piero Parte_2 Palumbo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 18.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 19.11.2024), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dedotto, nonché le mansioni effettivamente svolte: A) Voglia il Tribunale accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. la . ed il corrispondente livello del Parte_3 Controparte_1 CCNL di settore in relazione alle mansioni effettivamente svolte, condannare la
.al pagamento in favore del della somma di €. Controparte_1 Parte_1 9.984,23…a titolo di differenze retributive e T.F.R. maturato, ferie maturate e non godute, festività, permessi non goduti, indennità sostitutiva di trasporto, indennità sostitutiva di mensa per il periodo di lavoro dedotto ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, se del caso, equitativamente determinato;
B) Condannare la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. a far data dalla cessazione del rapporto;
”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Parte_2 conclusioni:
“…dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte analiticamente nel presente atto.”. Acquisita la documentazione, esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della resistente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. La Suprema Corte, in tema di superiore inquadramento, ha precisato:
“l procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.” (Cass., sez- L, ord. n. 30580 del 22/11/2019);
, dipendente dell'odierna resistente da novembre 2023 ad agosto 2024, Parte_1 deduce che ha svolto mansioni “operaio rifinito – tecnico di cantiere edile” e pertanto chiede l'inquadramento al secondo livello del CCLN (in atti) e le conseguenti differenze retributive. La resistente, che non contesta la natura (subordinata) del rapporto di lavoro in oggetto, contesta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento richiesto, evidenziando (tra l'altro) che il ricorso non precisa “quali attività materiali, diverse e superiori, rispetto a quelle contrattualmente previste, avrebbe svolto”. In effetti l'atto introduttivo del giudizio non descrive le mansioni in concreto svolte da _1
, limitandosi ad affermare genericamente che il medesimo ha lavorato quale
[...]
“muratore rifinito – tecnico di cantiere edile” (il capitolo di prova, che riporta esclusivamente tale affermazione, è dunque inammissibile all'istruttoria). Pertanto la domanda risulta infondata. La mancata comparizione di parte ricorrente all'odierna udienza di discussione, arreca ulteriore suffragio al presente giudizio.
3. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 Parte_2 liquidate complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 23.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia