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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 207/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.2.2025 e vertente
TRA
n. a Niederhip (Svizzera) il 29.5.1968, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Gianluca Madonna C.F._1
RICORRENTE
C/
n. a Corato il 15.10.1979, CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Michele De Benedittis C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Gianluca Madonna per l'attore conclude: “Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. CP_
e la in Corato (BA) il 30.10.2017, Parte_1 Controparte_1
ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di procedere all'annotazione della emananda sentenza ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario;
disporre che nessun assegno divorzile è dovuto dal signor Parte_2
; disporre che la Signora corrisponda al sig.
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio, l'importo di euro 350 mensili a decorrere dalla domanda, import da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
disporre che i genitori contriuibuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi in favore di
secondo le linee guida del CNF. Con vittoria di spese e compensi Pt_3
professionali in caso di opposizione”
L'Avv. Michele De Benedittis per la convenuta conclude: “Voglia il Tribunale: ordinare e condannare il sig. a corrispondere in favore della Parte_1
s.ra l'assegno mensile di mantenimento nella misura di euro Controparte_1
300 (da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT) a decorrere dal novembre 2022 (data di versamento dell'ultimo assegno di mantenimento da parte del sig. ) o, al limite, dalla data di deposito della domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e la sig.a Parte_1 [...]
in Corato il 30.10.1997, trascritto al n. 189 P. 2 serie A anno 1997; CP_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
relativamente alla richiesta di versamento dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio;
rigettare comunque la richiesta di versamento Persona_1
dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio;
rigettare Persona_1
ogni ulteriore ed infondata richiesta per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
condannare il sig. al pagamento della tassa Parte_1
automobilistica per gli anni fino al 2017 incluso relativi all'autovettura Lexus tg. CW699RL, nonché a tenere indenne la s.ra da qualsiasi richiesta di CP_1
pagamento relativa alla suddetta autovettura dovesse pervenire;
con vittoria di spese e competenze di causa”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 21.6.2024 sono state confermate le condizioni della separazione quali disposte con decreto del Tribunale di Lecco in data 1.4.2010, contestualmente ammettendo le prove orali invocate da parte ricorrente.
Orbene, anche all'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 3.10.2024 (consistita nell'audizione del figlio maggiorenne delle parti e nell'interrogatorio formale della convenuta) le predette condizioni devono essere integralmente confermate.
Per quel che concerne la richiesta di un assegno di mantenimento in favore di da parte del , la stessa deve essere decisamente Controparte_1 Parte_1 rigettata, in quanto:
La difesa della resistente non ha adeguatamente documentato la propria posizione economica, in tal modo non fornendo alcuna dimostrazione della sussistenza del presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento (ossia una situazione di minore capacità economica rispetto al marito); né la certificazione ISEE può dirsi esaustiva in tal senso e comunque da tale dichiarazione emerge una situazione patrimoniale (quantomeno con riferimento alle possidenze immobiliari) tutt'altro che bisognosa di un aiuto economico da parte del marito
D'altro canto, l'istruttoria testimoniale (ossia l'audizione del figlio delle parti) ha chiarito che la sin dal 2014 convive con altre persone CP_1
(da ultimo con tale;
orbene, al fine di supportare una propria Per_2 richiesta di assegno di mantenimento (perlomeno per quel che attiene alla sua funzione assistenziale) la difesa della avrebbe avuto CP_1 quantomeno l'onere di allegare e dimostrare le condizioni economiche del nuovo nucleo familiare instaurato con il nuovo convivente, ulteriore circostanza rimasta del tutto priva di prova
Quanto alla eventuale funzione compensativa dell'assegno divorzile del quale debba eventualmente essere onerato il ricorrente, non può non rilevarsi come l'allontanamento della della casa familiare da CP_1 ben 10 anni e la manifestata intenzione del figlio di vedere la madre solo pochi mesi l'anno (circostanza sostanzialmente confermata anche nel corso della deposizione del teste ) inducono a ritenere Testimone_1 che tale contributo sia estremamente ridotto, pur a fronte di una durata del rapporto coniugale protrattosi per 17 anni;
in ogni caso, ripetesi, manca il presupposto fondamentale per il riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, ossia la prova di una squilibrio tra le sue condizioni e quelle del ricorrente
A fronte di tali dati (sostanziali e processuali) inoppugnabili, nessun valore può ascriversi alla bozza di accordo del 26.2.2016, mai presentata in Tribunale per l'omologazione ed alla quale il ricorrente si sarebbe spontaneamente adeguato per alcuni anni: tale bozza infatti riproduce una situazione di fatto risalente di oltre otto anni, mai cristallizzata in un provvedimento giudiziale che ne recepisse il contenuto;
se poi si vuole trarre un argomento di prova a carico del ricorrente scaturente dalla sua spontanea attuazione (mediante il versamento mensile della somma di euro 300 a titolo di contributo di mantenimento in favore della moglie, somma effettivamente contemplata in tale scrittura), non può non valutarsi contestualmente il fatto che il , da un certo Parte_1 momento in poi, non ha più provveduto ad eseguire il relativo pagamento, circostanza che induce a ritenere (unitamente al fatto che l'odierno attore ha chiesto espressamente di non riconoscere alcun assegno in favore della ) che le basi dell'accordo intercorso tra CP_1 le parti siano venute meno. Ciò comporta che la fissazione o meno di un assegno di mantenimento in favore della resistente debba fondarsi sui criteri valutativi sopra enunciati (ossia la dimostrazione, ad opera della richiedente, di una effettiva posizione di svantaggio economico rispetto alla controparte, posizione allo stato del tutto priva di prova).
Con riferimento alla posizione del figlio , occorre anzitutto rilevare che Pt_3 lo stesso è ormai maggiorenne, per cui tutte le disposizioni riguardanti il suo affidamento ed il diritto di visita dei genitori devono ritenersi totalmente superate;
d'altro canto, l'insufficienza economica del figlio delle parti ed il suo collocamento prevalente (determinato da una precisa volontà dell'interessato) presso il padre impone di fissare un contributo di mantenimento a carico della resistente;
anche sotto questo profilo, la mancata allegazione e dimostrazione della effettiva situazione patrimoniale della induce questo Tribunale CP_1 ad accogliere integralmente le richieste di parte ricorrente (ossia la fissazione di un assegno mensile di euro 350 mensili a carico di a Controparte_1 far data dalla domanda giudiziale), anche perché l'importo invocato appare non particolarmente esoso o tale da imporre un sacrificio economico di rilevante entità nei confronti dell'obbligata; l'importo predetto è ovviamente soggetto a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (a partire dall'anno 2026); è inoltre tenuta a contribuire per il 50% alle spese Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse di , ove concordate Testimone_1 dalle parti o documentate dal ricorrente.
Le ulteriori domande avanzate dalla difesa di esulano dal Controparte_1 possibile oggetto del presente giudizio, finalizzato esclusivamente a disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio cntratto tra le parti ed a regolarne i rapporti patrimoniali reciproci e quelli con il figlio.
Quanto alle spese processuali, si ritiene congruo operarne una compensazione solo parziale, accollandole per la metà alla resistente, le cui richieste sono state pressochè integralmente rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 207/2024, ogni altra istanza disattesa, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in Corato il 31.10.1997 e dispone Parte_1 Controparte_1 che la presente decisione sia annotata sul registro degli atti di matrimonio di tale comune (Parte II – Serie A - Anno 1997 n. 189)
Dispone che versi la somma di euro 350 mensili a Controparte_1
quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 Pt_3 entro il giorno 20 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT) e contribuisca per il 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, ove concordate tra le parti o documentate da Parte_4 in euro 3.600 (più accessori) gli onorari spettanti al difensore di
[...] parte attrice, dei quali pone il 50% a carico di parte resistente, compensandone la restante parte
Così deciso in Lanciano il 20.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa