Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
Poichè con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa,configura piuttosto una donazione diretta l'accollo interno con cui l'accollante,allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultima a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto,atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicchè l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 cod. civ.- deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla "soluti retentio"di cui all'art. 2034 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2006, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
-7 5 0 7 / 0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO MUTU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 113/03 Dott. Antonino ELEFANTE Presidente - Consigliere 4536/03 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Cron. 7507 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. 1903. Ud.09/12/05 Dott. NN SCHERILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CONTRIBUTO SENTENZA UNIFICATO sul ricorso proposto da: AR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato MARIO STEFANO,DE che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR PA;
intimato e sul 2° ricorso n° 04536/03 proposto da: domiciliato elettivamente in ROMA AR PA, GENTILE DA FABRIANO 3, presso 10 studio 2005 PIAZZA 2199 dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo difende, giustal -1- delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato MARIO DE STEFANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 3803/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/10/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/05 dal Consigliere Dott. NN SCHERILLO;
udito l'Avvocato DE STEFANO Luigi con delega dell'Avvocato DE STEFANO Mario difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato PETRACCA Nicola difensore del resistente che ha chisto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale PA Maria CICCOLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale rigetto ricorso incidentale condizionato. به -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 22.1.99 NN IL convenne davanti al Tribunale di Roma il proprio fratello, PA IL, per sentirlo condannare, quale erede del defunto padre Pietro IL, al pagamento delle rate del mutuo ipotecario di lire 95 milioni, che il de cuius, per consentirle l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento, le aveva dato mandato di accendere presso una banca, impegnandosi a somministrarle i mezzi per la restituzione. Espose che dopo la morte del genitore, il convenuto aveva accettato l'eredità, ma si era rifiutato di adempiere l'obbligazione, costringendola ad anticipare il versamento delle rate semestrali scadute per evitare l'espropriazione forzata. Costituitosi ritualmente, il convenuto eccepi - per quanto ancora rileva - l'inesistenza del contratto di mandato, assumendo invece che il de cuius aveva compiuto un atto di liberalità nei confronti della propria figlia, facendosi carico degli oneri derivanti dall'acquisto e dalla ristrutturazione dell'appartamento, anche se, dopo avere versato le prime 14 rate, non era stato più in grado di adempiere regolarmente il proprio impegno morale a causa di sopravvenute difficoltà economiche. Con successiva memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c., l'attrice, preso atto che il convenuto aveva ammesso i fatti allegati, chiese accertarsi l'accollo del mutuo da parte del de cuius in esecuzione di donazione e conseguentemente condannarsi il convenuto al pagamento delle rate scadute. Il convenuto eccepi l'inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice con la memoria, perché fondata su diversa causa petendi (donazione in luogo del mandato dedotto con l'atto di citazione). Con sentenza 23.6.2000 il Tribunale di Roma per quanto ancora rileva - respinse la domanda dell'attrice sul rilievo che nessuna prova era stata fornita circa il dedotto rapporto di mandato e che la donazione prospettata in sede di memoria, fermo restando la novità della domanda, era nulla per difetto di forma. Propose appello la soccombente insistendo nella domanda di accertamento dell'accollo assunto in suo favore dal de cuius. L'appellato resistette al gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello avente ad oggetto una domanda fondata su una causa petendi (accollo ) nuova, sia rispetto a quella dedotta con la citazione (mandato), sia rispetto a quella dedotta con la memoria ex art.183 quinto comma c.p.c. (donazione). Nel merito chiese il rigetto dell'appello. Con sentenza 29.10.02 la Corte d'appello di Roma respinse il gravame. Decidendo direttamente sul merito dell'appello, la Corte territoriale ritenne che l'accollo interno in forza del quale il de cuius, per puro spirito di liberalità si era impegnato a pagare le rate del mutuo bancario contratto dalla figlia, era, in quanto negozio-mezzo, privo di una causa autonoma, costituendo una donazione diretta, di natura obbligatoria, assoggettata, come tale, ai requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c. In difetto di tale requisito, esso era inidoneo a produrre effetti giuridici con esclusione della soluti retentio. Contro la sentenza IL NN ha proposto ricorso per cassazione affidando il mezzo a due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sorretto da un unico motivo, al quale la ricorrente principale ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso incidentale, il quale, benché condizionato attiene a questione pregiudiziale di rito rilevabile di ufficio che va decisa con priorità e indipendentemente dall'accoglimento del ricorso principale, senza tenere conto, quindi, della subordinazione (Cass.Sez.Un.212/01). Denuncia il ricorrente incidentale, con l'unico motivo di censura formulato, violazione di legge (art.345 c.p.c.) e omessa motivazione su punto : S decisivo per non avere la sentenza dichiarato l'appello proposto dall'attrice NN IL inammissibile in quanto vertente su domanda nuova per causa petendi. L'attrice, infatti sostiene il ricorrente prospettando in appello la sussistenza di un accollo interno assunto in suo favore dal de cuius, aveva introdotto una domanda nuova sia rispetto alla domanda originaria oggetto della citazione introduttiva (fondata sul mandato) sia rispetto alla modifica apportata con la memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c. (fondata sulla donazione ). Il motivo va disatteso. Decidendo direttamente sul merito dell'appello la Corte territoriale ha correttamente ritenuto, ancorché implicitamente, l'ammissibilità del gravame. Ed invero, i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall'attrice nei confronti del convenuto erano rimasti quelli dedotti con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado (peraltro ammessi nella loro materialità dallo stesso convenuto), e cioè che il de cuius, al fine di consentire alla figlia l'acquisto e la ristrutturazione di un appartamento, si era con lei impegnato a sostenere la spesa delle rate del mutuo da lei contratto con la banca. Pertanto, invariato essendo rimasto, incontestatamente, anche petitum, le diverse configurazioni giuridiche che di tali fatti avevano prospettato le parti nel corso del giudizio (mandato, accollo, donazione) non costituivano mutatio libelli, essendo la qualificazione giuridica della domanda rimessa al giudice di merito. Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto e si può esaminare il ricorso principale. -II Col primo motivo di tale ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt.782, 809 e 1273 c.c per avere la sentenza ritenuto che l'accollo interno assunto nei confronti della ricorrente dal padre defunto Pietro IL era privo di causa autonoma, in quanto negozio-mezzo per realizzare il fine della donazione e che, pertanto, era assoggettato alla forma prevista per il negozio fine, senza considerare che la causa propria di tale tipo di accollo è costituita dall'assunzione di un debito altrui, come appunto si era verificato- 6 f incontestatamente nel caso di specie, in cui il de cuius si era impegnato a pagare le rate del mutuo bancario facenti carico alla ricorrente. Poiché l'accollo non è soggetto ad alcun requisito di forma, l'obbligazione assunta dal de cuius, quale assuntore del debito della figlia nei confronti della banca mutuante, vincolava l'erede PA IL all'adempimento del dante causa, di cui aveva accettato l'eredità. Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge con riferimento agli artt.769 e 809 c.c. per avere la sentenza affermato che nel caso di specie attraverso l'accollo interno era stata attuata una donazione diretta, nulla per difetto di forma ai sensi dell'art.769 c.c. Si trattava, invece, secondo la ricorrente, di una donazione indiretta, con conseguente esclusione del requisito di forma ed applicazione dell'art.809 c.c. III - I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, vanno entrambi disattesi. La Corte di merito, proprio in considerazione dei fatti come dedotti dalla ricorrente, ha ritenuto, in base ad una valutazione che non può essere censurata perché ancorata alla realtà processuale e sorretta da adeguata motivazione, che l'accollo assunto dal de cuius in favore della figlia, era privo di una causa propria, in quanto il fine economico-giuridico che il negozio era volto a realizzare era quello di liberalità. Non si trattava, quindi, di una donazione indiretta, la quale si configura quando le parti per raggiungere l'intento di liberalità anziché utilizzare lo schema tipico della donazione si servono di uno schema negoziale avente una causa diversa, ma si trattava di una donazione diretta, in quanto il de cuius, provvedendo a pagare il debito contratto dalla figlia con la banca, mirava all'arricchimento di costei mediante il proprio impoverimento. La liberalità non era, quindi, un effetto indiretto dell'accollo, ma la causa che stava alla base di esso. L'atto, pertanto, era assoggettato ai requisiti di forma stabiliti per le donazioni dall'art.782 c.c. e poiché, nella specie, tali requisiti mancavano S (l'accollo difettava persino di forma scritta), l'atto in questione era inidoneo a produrre effetti giuridici eccetto la soluti retentio ai sensi dell'art.2034 c.c. Anche il ricorso principale va, pertanto, rigettato. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti I ricorsi, li rigetta entrambi compensando le spese. Roma, 9 dicembre 2005 Il presidente L'estensore A. Efte farmuschill ECONOFILIERE 01 PA Talanc blazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAR. 2006 Roma _ IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si aneste la registrazione presso l'Agenzia 19-04.06 Jelle Entrate di Roma 2 il serie 4 at n. 12 343 versate € 168,00 apposta in calce alla copia autentica 30/5/2002) (art. 278 T.U. n°115 del four