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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7935/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
CO P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Piazza Vittorio Emanuele 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1822 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente l'avv. Difensore 2 il quale dichiara che il provvedimento impugnato è stato revocato dall'ente impositore e pertanto chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Calatabiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 7.10.2024, la società CO proponeva ricorso contro il Comune di Calatabiano, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 1822, notificato in data 20.03.2024, in relazione ad un precedente avviso di accertamento, per Tari anno 2015, per la somma di € 8.250,00.
Ne chiedeva l'annullamento, deducendo l'illegittimità dell'atto e l'insussistenza del presupposto impositivo, tenuto conto che era una società che si occupava della confezione di succhi di frutta e che produceva esclusivamente rifiuti speciali, per l'eliminazione dei quali aveva stipulato un contratto con una ditta specializzata.
Il Comune di Calatabiano non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza parte ricorrente deduceva che era stato emesso un provvedimento di annullamento dell'atto impugnato e pertanto dichiarava di rinunciare al giudizio;
chiedeva pertanto che ne fosse dichiarata la estinzione, con compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, avendo parte ricorrente dichiarato di rinunciarvi.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto dell'esito del giudizio e della non costituzione del Comune di Calatabiano.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio;
dichiara le spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7935/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
CO P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatabiano - Piazza Vittorio Emanuele 32 95011 Calatabiano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1822 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la società ricorrente l'avv. Difensore 2 il quale dichiara che il provvedimento impugnato è stato revocato dall'ente impositore e pertanto chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Calatabiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 7.10.2024, la società CO proponeva ricorso contro il Comune di Calatabiano, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 1822, notificato in data 20.03.2024, in relazione ad un precedente avviso di accertamento, per Tari anno 2015, per la somma di € 8.250,00.
Ne chiedeva l'annullamento, deducendo l'illegittimità dell'atto e l'insussistenza del presupposto impositivo, tenuto conto che era una società che si occupava della confezione di succhi di frutta e che produceva esclusivamente rifiuti speciali, per l'eliminazione dei quali aveva stipulato un contratto con una ditta specializzata.
Il Comune di Calatabiano non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza parte ricorrente deduceva che era stato emesso un provvedimento di annullamento dell'atto impugnato e pertanto dichiarava di rinunciare al giudizio;
chiedeva pertanto che ne fosse dichiarata la estinzione, con compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, avendo parte ricorrente dichiarato di rinunciarvi.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto dell'esito del giudizio e della non costituzione del Comune di Calatabiano.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio;
dichiara le spese irripetibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo