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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8309 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Martano
attrice e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo convenuta
OGGETTO: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2025 e relative memorie ex art. 189 c.p.c.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che nel pomeriggio del 5.4.2021, mentre era alla guida Parte_1 del veicolo di sua proprietà sulla Strada Provinciale Leverano-Nardò, il suo fidanzato - con il quale ha intrattenuto una relazione sentimentale Persona_1
a partire da inizio anno 2019 - ha afferrato repentinamente lo sterzo del veicolo, provocandone il cappottamento. In seguito all'incidente il ha perso la Per_1 vita mentre ha riportato una frattura della clavicola. Parte_1
L'attrice ha affermato di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa dell'incidente e della perdita del compagno, esponendo di aver sofferto di disturbi depressivi, evitamento di contatti sociali, astinenza dalle attività quotidiane, umore negativo e scarsa considerazione e odio di sé.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio Controparte_2
- in persona del legale rappresentante p.t. – chiedendo la condanna della
[...] società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 323.621,10 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale nonché delle ulteriori somme di € 16.192.68 a titolo di risarcimento del danno biologico per i postumi permanenti riportati nella misura dell'8% e € 150,00 per spese mediche.
Con propria comparsa si è costituita Controparte_3 compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà della eccependo: Parte_1
a) il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice relativamente al danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non sussistono i caratteri della stabilità
e della durevolezza della relazione instaurata con il Per_1
b) l'inapplicabilità al caso in esame degli artt. 2043 e 2054 c.c., in quanto la morte del congiunto è stata causata dal congiunto medesimo di talché, non essendo i danni provocati né dal conducente né dal proprietario del veicolo, l'assicurazione per RCA del veicolo di parte attrice non deve essere chiamata a risarcire i danni invocati;
c) l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 141 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'attrice non riveste la qualità di terza trasportata.
2 La Compagnia convenuta ha, altresì, contestato la quantificazione del danno prospettata da parte attrice, censurando:
a) l'applicazione delle tabelle romane in luogo di quelle milanesi, aventi un valore del punto base inferiore;
b) il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante su parte attrice, in ordine al profilo del danno psichico;
c) la percentuale di invalidità permanente e la relativa quantificazione;
d) la duplicazione di richieste risarcitorie, atteso che il danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva sono inclusi nella pretesa attorea di danno da perdita del rapporto parentale;
e) l'assenza di collegamento causale tra le spese mediche sostenute dall'attrice e l'evento di danno oggetto della controversia.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta in atti e dell'assunzione delle prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento del diritto al risarcimento del danno patito da in seguito all'incidente Parte_1 verificatosi in data 5.4.2021 sulla Strada Provinciale Leverano-Nardò mentre la stessa attrice, proprietaria del veicolo Opel Meriva, tg. DP785VR, era alla guida e il suo compagno afferrando lo sterzo, ne provocava il cappottamento Per_1 mediante una manovra improvvisa di inversione a U.
L'attrice ha impostato tutti i propri scritti difensivi partendo dal danno patito
(perdita del rapporto parentale), invertendo dunque l'ordine logico-giuridico della richiesta.
Nell'esaminare la domanda, tuttavia, occorre muovere dal presupposto stesso della domanda e interrogarsi sulla legittimazione dell'attrice a chiedere il risarcimento del danno nonché sui presupposti dell'azione esercitata (pur relegati, fino alla memoria di replica, alla parte conclusiva dello scritto).
3 Occorre ribadire che è proprietaria del mezzo e conduttrice del Parte_1 medesimo: la stessa, infatti, si trovava pacificamente alla guida del proprio veicolo, nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Occorre poi evidenziare che la è uscita fuori strada e si è ribaltata, in CP_4 assenza di scontro con altri veicoli e in assenza di turbativa creata da altri veicoli: nel sinistro, pertanto, è stato coinvolto un solo mezzo.
La – proprietaria e conducente del mezzo – ha esercitato l'azione contro Parte_1 la propria compagnia assicuratrice. Nel farlo, la stessa si è espressamente qualificata quale terzo trasportato e ha espressamente dichiarato di aver agito ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass..
In verità, nell'atto di citazione l'attrice ha indicato, in punto di diritto, unicamente il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, omettendo in toto di allegare i presupposti della propria azione. Come già evidenziato, l'attrice si
è soffermata sul danno conseguenza, senza chiarire a quale titolo sia stata esercitata l'azione.
Nell'atto di citazione, ad ogni modo, la ha richiamato la sentenza adottata Parte_1 in sede penale, in cui la stessa – imputata – è stata qualificata quale conducente, ma è stato ritenuto che la condotta improvvisa del (che afferrò lo sterzo Per_1
e impresse al veicolo un andamento a U) abbia interrotto il nesso di causalità tra la conduzione della e il decesso del terzo trasportato (il . Parte_1 Per_1
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dopo aver ricordato il proprio diritto a ricevere il danno da perdita del rapporto parentale, l'attrice è passata ad esaminare la questione della legittimazione attiva, precisando di aver esercitato l'azione di cui all'art. 141 Cod. Ass. : “Si contestano inoltre le affermazioni dedotte da controparte sulla ritenuta inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 141 C. Ass. richiamando in tal senso un recente intervento della giurisprudenza di Legittimità - cfr. Cassazione civile sez. III, 20/12/2021, n. 40885- che tra le varie questioni affrontate pare aver risolto, seppur solo implicitamente, la questione dell'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. e dell'azione diretta prevista dalla norma anche in favore del conducente- proprietario del veicolo ospitante (anche se responsabile) per la morte della persona trasportata deceduta nel sinistro che sia suo congiunto e/o dante causa.
Tale soluzione è direttamente collegata all'orientamento giurisprudenziale prevalente
e consolidato secondo cui: “L'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla
4 mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni” (Cass. 23/6/2021 n. 17963; conf. Cass. 10/12/2021 n. 39261; Cass. 18/1/2019n. 1279; Cass. 30/7/2015 n.
16181; contra: Cass. 13/2/2019 n. 4147); “ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato - responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente” (Cass. 9/11/2020 n. 25087; conf. Cass.
3/7/2020 n. 13738; Cass. 18/1/2019 n. 1279; Cass. 19/1/2018 n. 1269)”. (pag.
4).
Nel prosieguo della trattazione, l'attrice richiama giurisprudenza sempre pronunciata in materia di “terzo trasportato”, ribadendo il diritto del proprietario che sia trasportato su veicolo condotto da altri a ricevere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass..
In particolare, nella comparsa conclusionale di parte attrice, p. 17, si legge: “La responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è regolata dall'art. 2054 c.c., che pone sul conducente una presunzione di colpa, salvo prova contraria. Nel caso di danno subito da trasportato, la più recente giurisprudenza e la disciplina codicistica impongono al conducente (e alla sua compagnia assicurativa)
l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi anche dell'art. 141 Cod. Ass. ("Se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla sua circolazione. Tale principio di carattere generale è applicabile a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque subiscono danni, e quindi anche ai
5 trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, sia esso di cortesia oppure contrattuale a titolo oneroso o gratuito." Nel caso di specie, la dinamica del sinistro – come accertata anche in sede penale – evidenzia che l'evento fu determinato da una condotta improvvisa, repentina e imprevedibile del trasportato, il sig. che Per_1 afferrava il volante mentre il veicolo era in marcia”; e p. 18 “Pertanto, per effetto del giudicato penale e in mancanza di prova contraria da parte della compagnia convenuta e di puntuali contestazioni sul punto, deve escludersi ogni profilo di responsabilità civile della conducente per l'evento occorso, con conseguente riconoscimento del diritto dell'attrice al risarcimento dei danni in qualità di terzo trasportato”. (sottolineature e grassetto della scrivente, n.d.r.)
L'errore in cui incorre l'attrice è evidentemente quello di ritenere che la stessa, pur essendo alla guida del mezzo, possa ritenersi terza trasportata.
Tutta la giurisprudenza richiamata negli scritti è infatti chiaramente pronunciata con riferimento al proprietario che sia a bordo del proprio veicolo e che risulti danneggiato mentre un altro soggetto si trova alla guida. Il riferimento allo
“assicurato-responsabile” è infatti compiuto per la posizione di “responsabile civile” che riveste il “proprietario”, quale “assicurato”; non riguarda invece il caso del proprietario che sia conducente del proprio veicolo.
Anche nella comparsa conclusionale, parte attrice continua a considerare la
(che era alla guida della Opel) quale “terzo trasportato”, richiamando Parte_1 giurisprudenza di legittimità e di merito pronunciata con riguardo al “terzo trasportato”.
L'errore compiuto dall'attrice è evidente, sotto diversi profili:
- la era la conducente del mezzo;
Parte_1
- la non era trasportata sul proprio mezzo;
Parte_1
- non vi erano altre persone alla guida del mezzo condotto dalla Parte_1
- la sentenza penale, invocata dall'attrice, l'ha qualificata espressamente quale
“conducente” del mezzo;
- non vi è stato scontro tra veicoli e, dunque, l'art. 141 Cod. Ass. non sarebbe stato comunque applicabile.
Già l'assenza di un veicolo antagonista avrebbe dovuto indurre l'attrice ad escludere la domanda ex art. 141 Cod. Ass., in quanto al momento
6 dell'introduzione del giudizio (07.12.2023) la S.C. si era già pronunciata a S.U., escludendone l'applicazione.
Difatti, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 35318 del 30/11/2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
- “La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Alla luce di quanto stabilito dal Supremo Consesso, presupposto per l'applicazione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private è che nell'incidente siano rimasti coinvolti almeno due veicoli. In difetto di tale presupposto, lo strumento di tutela per il trasportato danneggiato è unicamente quello previsto dall'art. 144 Codice delle Assicurazioni Private, con azione da proporsi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
7 Alle pp. 24 e 25 Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 35318 del 30/11/2022, si legge:
“L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso
l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che
(come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile”)”.
Già in virtù dell'assenza di coinvolgimento di altri veicoli, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto desistere dall'agire ex art. 141 Cod. Ass..
Ad ogni modo, il limite principale dell'azione consiste nell'aver invocato la qualità di “trasportato” su un veicolo di cui la si trovava alla guida. Parte_1
La tutela del terzo trasportato – con la possibilità di agire nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo– si basa proprio sul presupposto che il terzo trasportato è privo di colpa, non potendo incidere sulla conduzione del mezzo. Si consente dunque al terzo di agire per il danno a prescindere dall'accertamento delle colpe dei conducenti, in quanto il terzo non è conducente e non deve dunque indagarsi la sua condotta.
Nel caso di specie, tuttavia, la era alla guida ed è proprio la sua condotta Parte_1
a dover essere valutata, al fine di accertare se ella abbia fatto di tutto per evitare il danno.
La stessa sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 06.12.2022, pure più volte richiamata dall'attrice, esclude il nesso di causalità tra la condotta della Parte_1
8 (conducente) e il decesso del (terzo trasportato), senza negare che la Per_1 fosse alla conduzione del mezzo. Parte_1
L'attrice, come già ricordato, ha invertito l'ordine giuridico ed è partita dal danno patito (danno da perdita del rapporto parentale), ha glissato sul nesso di causalità
(che è invero l'elemento su cui si sofferma il GIP) e ha dedotto la propria qualità di trasportato dalla circostanza di essere stata assolta in sede penale (ove, evidentemente, si è proprio valutata la sua condotta quale conducente danneggiante) e dai risarcimenti offerti dalla Compagnia ai congiunti del Per_1
(danneggiati di riflesso).
Al contrario, l'attrice sarebbe dovuta partire dalla propria qualità di conducente- proprietaria, come tale responsabile (eventuale) per colpa e responsabile civile e avrebbe dovuto invocare l'interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta del terzo.
La sovrapposizione di piani è dunque evidente.
Né può assumere rilievo alcuno la circostanza che la Compagnia abbia offerto il risarcimento ai genitori, fratelli e figli del tale circostanza non muta la Per_1 qualità della e non la rende terza trasportata o danneggiata indiretta. Parte_1
Invero la Compagnia, quale assicuratrice del mezzo di proprietà della Parte_1 ha offerto il risarcimento ai congiunti del proprio perché costui era Per_1 trasportato su un mezzo condotto dalla . La condotta della Parte_2
Compagnia è dunque in contrasto con la tesi dell'attrice e dimostra unicamente che ha agito quale impresa assicuratrice del responsabile (la EL), CP_2 risarcendo il danno patito da soggetti che al momento del sinistro non erano neppure presenti sui luoghi, la cui posizione non può dunque in alcun modo ritenersi assimilabile a quella di chi era alla guida del veicolo.
Sulla nozione di trasportato si richiama Cass. Civ., sent. n. 30723/2022, nella cui parte motiva si legge quanto segue: “
9.1. Tornando alla considerazione dell'art. 122
[Cod. Ass. Priv.], l'interprete che debba definire la nozione di trasportato sia agli effetti del comma 1 (nel quale, come s'è detto, fra i terzi a cui beneficio è stipulata
l'assicurazione sono compresi anche i trasportati sul veicolo antagonista), sia agli effetti del comma 2 (nel quale si allude al trasportato sullo stesso veicolo assicurato), si trova a dover svolgere le seguenti considerazioni:
9 a) agli effetti del comma 1, fra i terzi a beneficio dei quali opera potenzialmente
l'assicurazione di un veicolo nel caso di scontro con altro veicolo, vi sono tutti i soggetti lato sensu "trasportati" su quest'ultimo, cioè sia chi si trovi a bordo di esso in quanto condotto da altri e dunque si faccia da altri trasportare, sia chi lo conduce, cioè usi il veicolo come mezzo di trasporto: l'operatività dell'assicurazione per la responsabilità verso i terzi, data l'evocazione dell'art. 2054 c.c. riguarda gli uni e
l'altro, dovendosi solo considerare che quest'ultimo, cioè chi conduce il veicolo, dovrà dare la prova liberatoria della propria responsabilità. Se la dia, egli, pur "trasportato" sul veicolo usandolo personalmente come mezzo di trasporto, cioè conducendolo, certamente benefica dell'assicurazione del veicolo antagonista. Peraltro, se si ritiene che sul piano semantico per "trasportato" si debba intendere solo chi viene trasportato su un veicolo da altri che lo conduce e non anche chi conduce il veicolo
(trasportando se stesso), la notazione appena svolta diventa superflua: senza interrogarsi sul significato della parola "trasportato", valorizzando il riferimento ai
"terzi" contenuto nel comma 1 dell'art. 122, si può postulare semplicemente che, quando la responsabilità viene in rilievo con riferimento a "terzi" che si trovino sul veicolo antagonista, la norma si debba riferire a tutti gli "occupanti" del veicolo, cioè
a tutti coloro che vi si trovino a bordo e dunque anche a chi lo conduce, e ciò anche se non lo si consideri "traportato";
b) agli effetti del comma 2, cioè quando viene in rilievo l'assicurazione del veicolo su cui abbia luogo il trasporto e, dunque, si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo (sia nel caso che il danno sia stato cagionato da un sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo, sia nel caso in cui il danno sia cagionato in un sinistro che abbia coinvolto altro veicolo e si intenda far valere una responsabilità riconducibile al veicolo traportante), la formulazione della norma - là dove parla di ricomprensione nell'assicurazione «della responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto», ed usa il verbo "causare" - poiché evoca sempre la responsabilità ricollegata alla circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 cod. civ. e segnatamente quella del primo comma, necessariamente, quanto usa il temine
"trasportati", allude esclusivamente "a chi risulti trasportato sul veicolo senza essere il conducente". La ragione è che il primo comma dell'art. 2054 riferisce l'obbligo risarcitorio verso terzi al "conducente" del veicolo e questo è quello
10 che l'assicurazione per la responsabilità civile da assicurazione copre, oltre - ma non rileva - la responsabilità dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 2054 ed ora del soggetto di cui all'art. 91, comma 2, del C.d.S., richiamato dal comma 1 dell'art. 122.
In altri termini, emerge già dallo stesso art. 122 che "trasportato" agli effetti del comma 2 dell'art. 122 debba ritenersi solo il soggetto che non sia conducente del veicolo. Sicché, il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava solo se il suo trasporto non avvenga come conducente e ciò perché il conducente del veicolo è il soggetto la cui condotta è coperta dall'assicurazione, sicché, dovendo valere l'assicurazione per un comportamento a lui ascrivibile, egli non può essere considerato
"trasportato".
La conferma della correttezza di questa esegesi si rinviene, del resto, ad abundantiam nella norma dell'art. 129 del C.d.S.
Questa norma, sotto l'espressa rubrica "soggetti esclusi dall'assicurazione", indica una serie di situazioni in cui l'assicurazione non opera. Nel comma 1 evoca la figura del "conducente del veicolo responsabile del sinistro", cioè del soggetto potenzialmente danneggiante, stabilendo che egli non è considerato "terzo"
e dunque non beneficia dell'assicurazione relativa al veicolo stesso (e ciò sia ai sensi dell'art. 141 che dell'art. 144 successivi), così restando confermato che non può essere considerato coperto dall'assicurazione del veicolo antagonista ai sensi del comma 1 e nemmeno, ai sensi del comma 2 dell'art. 122, dall'assicurazione del veicolo condotto, cioè come "trasportato" nel senso di soggetto che, conducendo il veicolo, si autotrasportava.
Nel comma 2 lo stesso art. 129, dopo avere accomunato, disponendone il loro "restar ferme" le disposizioni del comma 2 dell'art. 122 e del comma 1 precedente, stabilisce che non sono considerati terzi e dunque coperti dall'assicurazione per i danni alle cose il proprietario e altri soggetti. In tal modo la norma, letta a contrario per quanto concerne i danni alla persona, implica - come è dovuto anche sul piano comunitario - che fra i trasportati di cui al detto comma 2 debbano essere compresi, se si trovano
a bordo del veicolo ma non lo conducono, come esige il comma 1 dello stesso art. 129,
i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 2054 e all'art. 91, comma 2, del C.d.S. (cioè, in definitiva, i soggetti che hanno verosimilmente stipulato il contratto assicurativo, fuori del caso che esso sia stato stipulato da un soggetto che non abbia la
11 disponibilità del veicolo a favore di quello che abbia tale disponibilità secondo i titoli indicati dall'art. 2054, terzo comma, ed ora dall'art. 91, comma 2, C.d.S.).
Naturalmente se si condivide un'opzione di lettura della parola "trasportato" nel senso di ritenerla allusiva solo a chi si faccia trasportare da altri e non anche a chi conduca il veicolo e trasporti se stesso, delle argomentazioni appena svolte non vi sarebbe necessità.
9.2. Dalla ricognizione appena svolta emerge che, se le previsioni delle norme rassegnate debbono essere assunte a fondamento dell'esercizio di un'azione in giudizio, chi fa valere un diritto risarcitorio per danni alla persona adducendo di essere stato "trasportato" ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del C.d.A. contro
l'assicuratore del veicolo su cui si trovava trasportato, sia ai sensi dell'art. 141 (caso di scontro con altro veicolo), sia ai sensi dell'art. 144 (sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo trasportante), deve dedurre, secondo la consueta rilevanza della fattispecie normativa astratta da cui ritenga originare il diritto azionato, una fattispecie costitutiva concreta, cioè un fatto storico, nelle cui note descrittive deve necessariamente sussistere la deduzione di essere stato a bordo del veicolo in una posizione diversa da quella di conducente.
Ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., vedendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato,
l'atto introduttivo dovrà indicare i "fatti costituenti …le ragioni della domanda", cioè i fatti storici che assumano la qualità di fatti costitutivi del diritto azionato e fra essi dovrà indicare in che posizione l'attore preteso trasportato si trovava sull'autovettura
e, dunque, in positivo una posizione diversa da quella di conducente. Di tale allegazione egli assumerà certamente l'onere della prova, non essendovi alcuna previsione normativa che sposti sull'assicurazione convenuta la prova del fatto positivo della conduzione da parte di chi si dica trasportato. Analogamente, ove - come nella specie che si giudica - il preteso trasportato sia venuto a mancare nel sinistro ed agiscano i suoi prossimi congiunti ed eredi lamentando il danno derivante dalla morte a causa del sinistro ed eventualmente un danno iure hereditatis, gli attori dovranno indicare in positivo fra le ragioni della domanda l'essere stato il de cuius in una posizione a bordo del veicolo diversa da quella di conducente. Essendo la posizione diversa da quella di conducente un fatto costitutivo della domanda, l'onere della prova della sua esistenza è a carico dell'attore (trasportato) o dei suoi eredi.
Non si tratta di un onere della prova riferito ad un fatto negativo, quello della non
12 conduzione del veicolo, bensì dell'onere della prova di un fatto positivo, inerente alla posizione occupata sul veicolo diversa da quella di conducente dello stesso (cioè di soggetto alla guida al momento del sinistro o di soggetto che aveva compiuto l'ultima manovra di guida rilevante in funzione della circolazione prima del sinistro (e dunque anche della sosta, che è manovra inerente alla circolazione), naturalmente come causalmente determinativa dello stesso)”.
La motivazione, molto ben dettagliata e precisa, chiarisce in modo definitivo che il conducente del veicolo non può qualificarsi quale terzo trasportato.
Nel caso di specie, pertanto, l'attrice è priva di legittimazione sia ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. che ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass..
Sotto tale ultimo profilo, deve rilevarsi che solo nella memoria di replica, a pag. 6,
l'attrice ha riferito che “a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 c.d.a. “non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.
2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”- Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318”.
Come evidenziato, si verte in tema di diritto eterodeterminati, con la conseguenza che all'interprete non è consentito qualificare la domanda come risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., poiché l'attrice espressamente ha qualificato se stessa, in ogni sede, quale terza trasportata.
Per completezza, ove volesse ritenersi ammissibile l'azione proposta ex art. 2054
c.c., dovrebbe applicarsi il comma 1, a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La pertanto, quale conducente del veicolo, è tenuta a provare di aver Parte_1 tutto il possibile per evitare il danno che la stessa ha provocato a se stessa.
Nel caso di specie, l'attrice ha richiamato la sentenza del Tribunale di Lecce, in cui la stessa è stata assolta in virtù della ritenuta interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta repentina del Per_1
13 Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la sentenza penale non ha valore di giudicato nell'ambito del presente giudizio, in quanto non vi è stata costituzione di parte civile né si è avuto dibattimento.
Difatti, l'art. 652 c.p.p. stabilisce che “
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
Nel caso di specie, non solo non vi è stata alcuna costituzione di parte civile, ma era imputata ed era della sua responsabilità che si indagava: è Parte_1 evidente che l'imputata non avrebbe potuto esercitare l'azione civile contro di sé.
In secondo luogo, deve rilevarsi che la responsabilità civile è sottoposta a principi diversi da quelli della responsabilità penale e che il giudice civile è tenuto ad accertare se, secondo il criterio del più probabile che non, la conducente sia priva di responsabilità, per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o perché un fattore causale esterno ha interrotto in toto il nesso causale.
Passando al caso di specie, deve escludersi che la abbia provato di aver Parte_1 fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dalla perizia redatta dal PM, richiamata nella sentenza penale, è infatti stato attestato che la procedeva alla velocità di 120 km/h, su strada con limite Parte_1 di 90 km/h, e che se la stessa avesse tenuto una velocità prudenziale, pur rispettosa del limite massimo previsto, avrebbe potuto mantenere il controllo del mezzo, che non si sarebbe dunque ribaltato.
La stessa consulenza della EL ha indicato la velocità dell'attrice in 104 km/h, dunque superiore al limite che l'ing. ha indicato come idoneo a Per_2 consentire il controllo del mezzo (90 km/). Per stessa ammissione del consulente dell'attrice, dunque, la velocità era superiore al massimo consentito e non
14 prudenziale, tanto che a una velocità rispettosa del limite massimo l'auto non si sarebbe ribaltata.
Né si può ritenere che la non abbia inciso sulla dinamica dell'evento. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa in corso di indagini e dal procedimento penale
è emerso che il era risultato agitato ed alterato, tanto da aver costretto Per_1
l'attrice a condurre il mezzo. È emerso inoltre che lo stato di agitazione è proseguito, con l'attrice che conduceva il veicolo a 120/104 km/h, tanto che quando il ha slacciato la cintura e si è avviato verso la questa ha frenato Per_1 Parte_1 energicamente, non riuscendo tuttavia ad arrestare il mezzo per ben 70 metri e consentendo dunque alla manovra del di agire sul veicolo in movimento, Per_1 con il conseguente ribaltamento dell'auto.
A fronte di una situazione evidente di forte agitazione emotiva del - Per_1 riconosciuta come tale dalla in sede penale e confermata dal GIP dopo Parte_1 la visione dei filmati - non vi è dubbio che la conducente avrebbe dovuto tenere una condotta molto più prudente, andando a velocità prudenziale o evitando del tutto di trasportare il terzo. La scelta di condurre il veicolo ben oltre la velocità consentita è stata certamente adottata in violazione non solo del limite massimo vigente, ma anche delle comuni regole di prudenza.
Pur umanamente comprendendo la posizione della non può Parte_1 giuridicamente ritenersi che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendolo anzi provocato (almeno come concausa, come noto rilevante sotto il profilo civile pur in concorso con altre cause).
Se, al contrario, si volesse ritenere che la conducente abbia provato che fu la condotta esclusiva del a determinare l'evento, interrompendo in toto il Per_1 nesso di causalità con la conduzione del mezzo, allora si dovrebbe ritenere che il danneggiante sia stato lo stesso con la conseguenza che la richiesta Per_1 dovrebbe essere rivolta a costui, in persona degli eredi.
Anche in questo caso, dunque, difetterebbe la possibilità di richiedere il danno alla
Compagnia assicuratrice convenuta, la quale assicura la responsabilità per la condotta della conducente e non del terzo.
Per mera completezza, deve evidenziarsi che l'istruttoria orale offerta nel presente giudizio ha reso un quadro (di una coppia felice con progetti futuri) del tutto incompatibile non solo con le dichiarazioni che la ha reso in sede penale, Parte_1
15 ma anche con i motivi che hanno indotto il al gesto estremo. Difatti, Per_1 nella sentenza penale più volte invocata dall'attrice si riconosce espressamente che
“dalle spontanee dichiarazioni rese dalla in sede di indagini risulta che Parte_1 quel giorno (lunedì di Pasqua) la ed il avevano deciso di Parte_1 Per_1 terminare la loro relazione. ... Il cominciava ad insultarla e a dare in Per_1 escandescenza come tante altre volte aveva fatto in passato, non accettando la fine della loro relazione ... lui non accettava che lei lo lasciasse”.
La sentenza è stata resa in virtù di quanto dichiarato dalla la quale ha Parte_1 riferito di aver preso consapevolezza che il non era la persona giusta per Per_1 lei, di averlo voluto lasciare e di avergli comunicato quel giorno la fine della loro relazione.
La circostanza che in passato la coppia abbia vissuto un periodo felice non rileva, in quanto nel momento in cui il rapporto è stato interrotto per effetto del sinistro,
l'attrice aveva già deciso di porre fine a una relazione dalla stessa percepita come tossica e malsana. La ha riferito delle pressanti gelosie del Parte_1 Per_1 degli abusi di sostanze dello stesso, delle ossessioni del de cuius per la compagna
(che aveva erroneamente identificato nell'attrice di un film porno, indagando sul punto) e dell'avvenuta decisione di interrompere la relazione, procrastinata solo per la manipolazione condotta dal che la minacciava di suicidarsi ove lo Per_1 avesse lasciato. Minaccia purtroppo portata a termine il giorno del tragico evento, in cui il – lasciato dalla – ha compiuto un gesto estremo, Per_1 Parte_1 esponendo peraltro a serio pericolo la vita dell'attrice, che solo per un caso del destino non è deceduta.
Il rapporto, dunque, non era saldo e robusto come affermato in citazione (e riferito dai testimoni, evidentemente nel ricordo distorto di una storia inizialmente felice), ma era tossico e nocivo e ormai terminato per scelta della stessa Se il Parte_1 non si fosse tolto la vita o se non fosse morto nell'incidente, comunque Per_1 la storia sarebbe stata interrotta dalla o sarebbe stata portata avanti Parte_1 dalla stessa solo per timore di ritorsioni. La ha espressamente riferito Parte_1 che quel giorno il avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, con ciò Per_1 confessando di aver comunicato con risolutezza la fine del rapporto.
Nessun danno da perdita del rapporto parentale, dunque, si sarebbe potuto invocare, anche ove l'attrice avesse realmente assunto la qualità di terza
16 trasportata o ove avesse agito contro gli eredi del responsabile Per_1 dell'evento.
La domanda è dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8309/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa VI LE
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8309 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Martano
attrice e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo convenuta
OGGETTO: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2025 e relative memorie ex art. 189 c.p.c.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che nel pomeriggio del 5.4.2021, mentre era alla guida Parte_1 del veicolo di sua proprietà sulla Strada Provinciale Leverano-Nardò, il suo fidanzato - con il quale ha intrattenuto una relazione sentimentale Persona_1
a partire da inizio anno 2019 - ha afferrato repentinamente lo sterzo del veicolo, provocandone il cappottamento. In seguito all'incidente il ha perso la Per_1 vita mentre ha riportato una frattura della clavicola. Parte_1
L'attrice ha affermato di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa dell'incidente e della perdita del compagno, esponendo di aver sofferto di disturbi depressivi, evitamento di contatti sociali, astinenza dalle attività quotidiane, umore negativo e scarsa considerazione e odio di sé.
L'attrice ha, quindi, convenuto in giudizio Controparte_2
- in persona del legale rappresentante p.t. – chiedendo la condanna della
[...] società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 323.621,10 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale nonché delle ulteriori somme di € 16.192.68 a titolo di risarcimento del danno biologico per i postumi permanenti riportati nella misura dell'8% e € 150,00 per spese mediche.
Con propria comparsa si è costituita Controparte_3 compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà della eccependo: Parte_1
a) il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice relativamente al danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non sussistono i caratteri della stabilità
e della durevolezza della relazione instaurata con il Per_1
b) l'inapplicabilità al caso in esame degli artt. 2043 e 2054 c.c., in quanto la morte del congiunto è stata causata dal congiunto medesimo di talché, non essendo i danni provocati né dal conducente né dal proprietario del veicolo, l'assicurazione per RCA del veicolo di parte attrice non deve essere chiamata a risarcire i danni invocati;
c) l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 141 Codice Assicurazioni Private, in quanto l'attrice non riveste la qualità di terza trasportata.
2 La Compagnia convenuta ha, altresì, contestato la quantificazione del danno prospettata da parte attrice, censurando:
a) l'applicazione delle tabelle romane in luogo di quelle milanesi, aventi un valore del punto base inferiore;
b) il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante su parte attrice, in ordine al profilo del danno psichico;
c) la percentuale di invalidità permanente e la relativa quantificazione;
d) la duplicazione di richieste risarcitorie, atteso che il danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva sono inclusi nella pretesa attorea di danno da perdita del rapporto parentale;
e) l'assenza di collegamento causale tra le spese mediche sostenute dall'attrice e l'evento di danno oggetto della controversia.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta in atti e dell'assunzione delle prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento del diritto al risarcimento del danno patito da in seguito all'incidente Parte_1 verificatosi in data 5.4.2021 sulla Strada Provinciale Leverano-Nardò mentre la stessa attrice, proprietaria del veicolo Opel Meriva, tg. DP785VR, era alla guida e il suo compagno afferrando lo sterzo, ne provocava il cappottamento Per_1 mediante una manovra improvvisa di inversione a U.
L'attrice ha impostato tutti i propri scritti difensivi partendo dal danno patito
(perdita del rapporto parentale), invertendo dunque l'ordine logico-giuridico della richiesta.
Nell'esaminare la domanda, tuttavia, occorre muovere dal presupposto stesso della domanda e interrogarsi sulla legittimazione dell'attrice a chiedere il risarcimento del danno nonché sui presupposti dell'azione esercitata (pur relegati, fino alla memoria di replica, alla parte conclusiva dello scritto).
3 Occorre ribadire che è proprietaria del mezzo e conduttrice del Parte_1 medesimo: la stessa, infatti, si trovava pacificamente alla guida del proprio veicolo, nel momento in cui si è verificato il sinistro.
Occorre poi evidenziare che la è uscita fuori strada e si è ribaltata, in CP_4 assenza di scontro con altri veicoli e in assenza di turbativa creata da altri veicoli: nel sinistro, pertanto, è stato coinvolto un solo mezzo.
La – proprietaria e conducente del mezzo – ha esercitato l'azione contro Parte_1 la propria compagnia assicuratrice. Nel farlo, la stessa si è espressamente qualificata quale terzo trasportato e ha espressamente dichiarato di aver agito ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass..
In verità, nell'atto di citazione l'attrice ha indicato, in punto di diritto, unicamente il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, omettendo in toto di allegare i presupposti della propria azione. Come già evidenziato, l'attrice si
è soffermata sul danno conseguenza, senza chiarire a quale titolo sia stata esercitata l'azione.
Nell'atto di citazione, ad ogni modo, la ha richiamato la sentenza adottata Parte_1 in sede penale, in cui la stessa – imputata – è stata qualificata quale conducente, ma è stato ritenuto che la condotta improvvisa del (che afferrò lo sterzo Per_1
e impresse al veicolo un andamento a U) abbia interrotto il nesso di causalità tra la conduzione della e il decesso del terzo trasportato (il . Parte_1 Per_1
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dopo aver ricordato il proprio diritto a ricevere il danno da perdita del rapporto parentale, l'attrice è passata ad esaminare la questione della legittimazione attiva, precisando di aver esercitato l'azione di cui all'art. 141 Cod. Ass. : “Si contestano inoltre le affermazioni dedotte da controparte sulla ritenuta inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 141 C. Ass. richiamando in tal senso un recente intervento della giurisprudenza di Legittimità - cfr. Cassazione civile sez. III, 20/12/2021, n. 40885- che tra le varie questioni affrontate pare aver risolto, seppur solo implicitamente, la questione dell'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. e dell'azione diretta prevista dalla norma anche in favore del conducente- proprietario del veicolo ospitante (anche se responsabile) per la morte della persona trasportata deceduta nel sinistro che sia suo congiunto e/o dante causa.
Tale soluzione è direttamente collegata all'orientamento giurisprudenziale prevalente
e consolidato secondo cui: “L'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla
4 mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni” (Cass. 23/6/2021 n. 17963; conf. Cass. 10/12/2021 n. 39261; Cass. 18/1/2019n. 1279; Cass. 30/7/2015 n.
16181; contra: Cass. 13/2/2019 n. 4147); “ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima - avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato - responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente” (Cass. 9/11/2020 n. 25087; conf. Cass.
3/7/2020 n. 13738; Cass. 18/1/2019 n. 1279; Cass. 19/1/2018 n. 1269)”. (pag.
4).
Nel prosieguo della trattazione, l'attrice richiama giurisprudenza sempre pronunciata in materia di “terzo trasportato”, ribadendo il diritto del proprietario che sia trasportato su veicolo condotto da altri a ricevere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass..
In particolare, nella comparsa conclusionale di parte attrice, p. 17, si legge: “La responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è regolata dall'art. 2054 c.c., che pone sul conducente una presunzione di colpa, salvo prova contraria. Nel caso di danno subito da trasportato, la più recente giurisprudenza e la disciplina codicistica impongono al conducente (e alla sua compagnia assicurativa)
l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi anche dell'art. 141 Cod. Ass. ("Se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla sua circolazione. Tale principio di carattere generale è applicabile a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque subiscono danni, e quindi anche ai
5 trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, sia esso di cortesia oppure contrattuale a titolo oneroso o gratuito." Nel caso di specie, la dinamica del sinistro – come accertata anche in sede penale – evidenzia che l'evento fu determinato da una condotta improvvisa, repentina e imprevedibile del trasportato, il sig. che Per_1 afferrava il volante mentre il veicolo era in marcia”; e p. 18 “Pertanto, per effetto del giudicato penale e in mancanza di prova contraria da parte della compagnia convenuta e di puntuali contestazioni sul punto, deve escludersi ogni profilo di responsabilità civile della conducente per l'evento occorso, con conseguente riconoscimento del diritto dell'attrice al risarcimento dei danni in qualità di terzo trasportato”. (sottolineature e grassetto della scrivente, n.d.r.)
L'errore in cui incorre l'attrice è evidentemente quello di ritenere che la stessa, pur essendo alla guida del mezzo, possa ritenersi terza trasportata.
Tutta la giurisprudenza richiamata negli scritti è infatti chiaramente pronunciata con riferimento al proprietario che sia a bordo del proprio veicolo e che risulti danneggiato mentre un altro soggetto si trova alla guida. Il riferimento allo
“assicurato-responsabile” è infatti compiuto per la posizione di “responsabile civile” che riveste il “proprietario”, quale “assicurato”; non riguarda invece il caso del proprietario che sia conducente del proprio veicolo.
Anche nella comparsa conclusionale, parte attrice continua a considerare la
(che era alla guida della Opel) quale “terzo trasportato”, richiamando Parte_1 giurisprudenza di legittimità e di merito pronunciata con riguardo al “terzo trasportato”.
L'errore compiuto dall'attrice è evidente, sotto diversi profili:
- la era la conducente del mezzo;
Parte_1
- la non era trasportata sul proprio mezzo;
Parte_1
- non vi erano altre persone alla guida del mezzo condotto dalla Parte_1
- la sentenza penale, invocata dall'attrice, l'ha qualificata espressamente quale
“conducente” del mezzo;
- non vi è stato scontro tra veicoli e, dunque, l'art. 141 Cod. Ass. non sarebbe stato comunque applicabile.
Già l'assenza di un veicolo antagonista avrebbe dovuto indurre l'attrice ad escludere la domanda ex art. 141 Cod. Ass., in quanto al momento
6 dell'introduzione del giudizio (07.12.2023) la S.C. si era già pronunciata a S.U., escludendone l'applicazione.
Difatti, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con Sentenza n. 35318 del 30/11/2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”;
- “La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Alla luce di quanto stabilito dal Supremo Consesso, presupposto per l'applicazione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private è che nell'incidente siano rimasti coinvolti almeno due veicoli. In difetto di tale presupposto, lo strumento di tutela per il trasportato danneggiato è unicamente quello previsto dall'art. 144 Codice delle Assicurazioni Private, con azione da proporsi nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
7 Alle pp. 24 e 25 Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 35318 del 30/11/2022, si legge:
“L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso
l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che
(come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile”)”.
Già in virtù dell'assenza di coinvolgimento di altri veicoli, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto desistere dall'agire ex art. 141 Cod. Ass..
Ad ogni modo, il limite principale dell'azione consiste nell'aver invocato la qualità di “trasportato” su un veicolo di cui la si trovava alla guida. Parte_1
La tutela del terzo trasportato – con la possibilità di agire nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo– si basa proprio sul presupposto che il terzo trasportato è privo di colpa, non potendo incidere sulla conduzione del mezzo. Si consente dunque al terzo di agire per il danno a prescindere dall'accertamento delle colpe dei conducenti, in quanto il terzo non è conducente e non deve dunque indagarsi la sua condotta.
Nel caso di specie, tuttavia, la era alla guida ed è proprio la sua condotta Parte_1
a dover essere valutata, al fine di accertare se ella abbia fatto di tutto per evitare il danno.
La stessa sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 06.12.2022, pure più volte richiamata dall'attrice, esclude il nesso di causalità tra la condotta della Parte_1
8 (conducente) e il decesso del (terzo trasportato), senza negare che la Per_1 fosse alla conduzione del mezzo. Parte_1
L'attrice, come già ricordato, ha invertito l'ordine giuridico ed è partita dal danno patito (danno da perdita del rapporto parentale), ha glissato sul nesso di causalità
(che è invero l'elemento su cui si sofferma il GIP) e ha dedotto la propria qualità di trasportato dalla circostanza di essere stata assolta in sede penale (ove, evidentemente, si è proprio valutata la sua condotta quale conducente danneggiante) e dai risarcimenti offerti dalla Compagnia ai congiunti del Per_1
(danneggiati di riflesso).
Al contrario, l'attrice sarebbe dovuta partire dalla propria qualità di conducente- proprietaria, come tale responsabile (eventuale) per colpa e responsabile civile e avrebbe dovuto invocare l'interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta del terzo.
La sovrapposizione di piani è dunque evidente.
Né può assumere rilievo alcuno la circostanza che la Compagnia abbia offerto il risarcimento ai genitori, fratelli e figli del tale circostanza non muta la Per_1 qualità della e non la rende terza trasportata o danneggiata indiretta. Parte_1
Invero la Compagnia, quale assicuratrice del mezzo di proprietà della Parte_1 ha offerto il risarcimento ai congiunti del proprio perché costui era Per_1 trasportato su un mezzo condotto dalla . La condotta della Parte_2
Compagnia è dunque in contrasto con la tesi dell'attrice e dimostra unicamente che ha agito quale impresa assicuratrice del responsabile (la EL), CP_2 risarcendo il danno patito da soggetti che al momento del sinistro non erano neppure presenti sui luoghi, la cui posizione non può dunque in alcun modo ritenersi assimilabile a quella di chi era alla guida del veicolo.
Sulla nozione di trasportato si richiama Cass. Civ., sent. n. 30723/2022, nella cui parte motiva si legge quanto segue: “
9.1. Tornando alla considerazione dell'art. 122
[Cod. Ass. Priv.], l'interprete che debba definire la nozione di trasportato sia agli effetti del comma 1 (nel quale, come s'è detto, fra i terzi a cui beneficio è stipulata
l'assicurazione sono compresi anche i trasportati sul veicolo antagonista), sia agli effetti del comma 2 (nel quale si allude al trasportato sullo stesso veicolo assicurato), si trova a dover svolgere le seguenti considerazioni:
9 a) agli effetti del comma 1, fra i terzi a beneficio dei quali opera potenzialmente
l'assicurazione di un veicolo nel caso di scontro con altro veicolo, vi sono tutti i soggetti lato sensu "trasportati" su quest'ultimo, cioè sia chi si trovi a bordo di esso in quanto condotto da altri e dunque si faccia da altri trasportare, sia chi lo conduce, cioè usi il veicolo come mezzo di trasporto: l'operatività dell'assicurazione per la responsabilità verso i terzi, data l'evocazione dell'art. 2054 c.c. riguarda gli uni e
l'altro, dovendosi solo considerare che quest'ultimo, cioè chi conduce il veicolo, dovrà dare la prova liberatoria della propria responsabilità. Se la dia, egli, pur "trasportato" sul veicolo usandolo personalmente come mezzo di trasporto, cioè conducendolo, certamente benefica dell'assicurazione del veicolo antagonista. Peraltro, se si ritiene che sul piano semantico per "trasportato" si debba intendere solo chi viene trasportato su un veicolo da altri che lo conduce e non anche chi conduce il veicolo
(trasportando se stesso), la notazione appena svolta diventa superflua: senza interrogarsi sul significato della parola "trasportato", valorizzando il riferimento ai
"terzi" contenuto nel comma 1 dell'art. 122, si può postulare semplicemente che, quando la responsabilità viene in rilievo con riferimento a "terzi" che si trovino sul veicolo antagonista, la norma si debba riferire a tutti gli "occupanti" del veicolo, cioè
a tutti coloro che vi si trovino a bordo e dunque anche a chi lo conduce, e ciò anche se non lo si consideri "traportato";
b) agli effetti del comma 2, cioè quando viene in rilievo l'assicurazione del veicolo su cui abbia luogo il trasporto e, dunque, si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo (sia nel caso che il danno sia stato cagionato da un sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo, sia nel caso in cui il danno sia cagionato in un sinistro che abbia coinvolto altro veicolo e si intenda far valere una responsabilità riconducibile al veicolo traportante), la formulazione della norma - là dove parla di ricomprensione nell'assicurazione «della responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto», ed usa il verbo "causare" - poiché evoca sempre la responsabilità ricollegata alla circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 cod. civ. e segnatamente quella del primo comma, necessariamente, quanto usa il temine
"trasportati", allude esclusivamente "a chi risulti trasportato sul veicolo senza essere il conducente". La ragione è che il primo comma dell'art. 2054 riferisce l'obbligo risarcitorio verso terzi al "conducente" del veicolo e questo è quello
10 che l'assicurazione per la responsabilità civile da assicurazione copre, oltre - ma non rileva - la responsabilità dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 2054 ed ora del soggetto di cui all'art. 91, comma 2, del C.d.S., richiamato dal comma 1 dell'art. 122.
In altri termini, emerge già dallo stesso art. 122 che "trasportato" agli effetti del comma 2 dell'art. 122 debba ritenersi solo il soggetto che non sia conducente del veicolo. Sicché, il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava solo se il suo trasporto non avvenga come conducente e ciò perché il conducente del veicolo è il soggetto la cui condotta è coperta dall'assicurazione, sicché, dovendo valere l'assicurazione per un comportamento a lui ascrivibile, egli non può essere considerato
"trasportato".
La conferma della correttezza di questa esegesi si rinviene, del resto, ad abundantiam nella norma dell'art. 129 del C.d.S.
Questa norma, sotto l'espressa rubrica "soggetti esclusi dall'assicurazione", indica una serie di situazioni in cui l'assicurazione non opera. Nel comma 1 evoca la figura del "conducente del veicolo responsabile del sinistro", cioè del soggetto potenzialmente danneggiante, stabilendo che egli non è considerato "terzo"
e dunque non beneficia dell'assicurazione relativa al veicolo stesso (e ciò sia ai sensi dell'art. 141 che dell'art. 144 successivi), così restando confermato che non può essere considerato coperto dall'assicurazione del veicolo antagonista ai sensi del comma 1 e nemmeno, ai sensi del comma 2 dell'art. 122, dall'assicurazione del veicolo condotto, cioè come "trasportato" nel senso di soggetto che, conducendo il veicolo, si autotrasportava.
Nel comma 2 lo stesso art. 129, dopo avere accomunato, disponendone il loro "restar ferme" le disposizioni del comma 2 dell'art. 122 e del comma 1 precedente, stabilisce che non sono considerati terzi e dunque coperti dall'assicurazione per i danni alle cose il proprietario e altri soggetti. In tal modo la norma, letta a contrario per quanto concerne i danni alla persona, implica - come è dovuto anche sul piano comunitario - che fra i trasportati di cui al detto comma 2 debbano essere compresi, se si trovano
a bordo del veicolo ma non lo conducono, come esige il comma 1 dello stesso art. 129,
i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 2054 e all'art. 91, comma 2, del C.d.S. (cioè, in definitiva, i soggetti che hanno verosimilmente stipulato il contratto assicurativo, fuori del caso che esso sia stato stipulato da un soggetto che non abbia la
11 disponibilità del veicolo a favore di quello che abbia tale disponibilità secondo i titoli indicati dall'art. 2054, terzo comma, ed ora dall'art. 91, comma 2, C.d.S.).
Naturalmente se si condivide un'opzione di lettura della parola "trasportato" nel senso di ritenerla allusiva solo a chi si faccia trasportare da altri e non anche a chi conduca il veicolo e trasporti se stesso, delle argomentazioni appena svolte non vi sarebbe necessità.
9.2. Dalla ricognizione appena svolta emerge che, se le previsioni delle norme rassegnate debbono essere assunte a fondamento dell'esercizio di un'azione in giudizio, chi fa valere un diritto risarcitorio per danni alla persona adducendo di essere stato "trasportato" ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del C.d.A. contro
l'assicuratore del veicolo su cui si trovava trasportato, sia ai sensi dell'art. 141 (caso di scontro con altro veicolo), sia ai sensi dell'art. 144 (sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo trasportante), deve dedurre, secondo la consueta rilevanza della fattispecie normativa astratta da cui ritenga originare il diritto azionato, una fattispecie costitutiva concreta, cioè un fatto storico, nelle cui note descrittive deve necessariamente sussistere la deduzione di essere stato a bordo del veicolo in una posizione diversa da quella di conducente.
Ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., vedendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato,
l'atto introduttivo dovrà indicare i "fatti costituenti …le ragioni della domanda", cioè i fatti storici che assumano la qualità di fatti costitutivi del diritto azionato e fra essi dovrà indicare in che posizione l'attore preteso trasportato si trovava sull'autovettura
e, dunque, in positivo una posizione diversa da quella di conducente. Di tale allegazione egli assumerà certamente l'onere della prova, non essendovi alcuna previsione normativa che sposti sull'assicurazione convenuta la prova del fatto positivo della conduzione da parte di chi si dica trasportato. Analogamente, ove - come nella specie che si giudica - il preteso trasportato sia venuto a mancare nel sinistro ed agiscano i suoi prossimi congiunti ed eredi lamentando il danno derivante dalla morte a causa del sinistro ed eventualmente un danno iure hereditatis, gli attori dovranno indicare in positivo fra le ragioni della domanda l'essere stato il de cuius in una posizione a bordo del veicolo diversa da quella di conducente. Essendo la posizione diversa da quella di conducente un fatto costitutivo della domanda, l'onere della prova della sua esistenza è a carico dell'attore (trasportato) o dei suoi eredi.
Non si tratta di un onere della prova riferito ad un fatto negativo, quello della non
12 conduzione del veicolo, bensì dell'onere della prova di un fatto positivo, inerente alla posizione occupata sul veicolo diversa da quella di conducente dello stesso (cioè di soggetto alla guida al momento del sinistro o di soggetto che aveva compiuto l'ultima manovra di guida rilevante in funzione della circolazione prima del sinistro (e dunque anche della sosta, che è manovra inerente alla circolazione), naturalmente come causalmente determinativa dello stesso)”.
La motivazione, molto ben dettagliata e precisa, chiarisce in modo definitivo che il conducente del veicolo non può qualificarsi quale terzo trasportato.
Nel caso di specie, pertanto, l'attrice è priva di legittimazione sia ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. che ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass..
Sotto tale ultimo profilo, deve rilevarsi che solo nella memoria di replica, a pag. 6,
l'attrice ha riferito che “a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 c.d.a. “non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.
2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”- Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318”.
Come evidenziato, si verte in tema di diritto eterodeterminati, con la conseguenza che all'interprete non è consentito qualificare la domanda come risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., poiché l'attrice espressamente ha qualificato se stessa, in ogni sede, quale terza trasportata.
Per completezza, ove volesse ritenersi ammissibile l'azione proposta ex art. 2054
c.c., dovrebbe applicarsi il comma 1, a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La pertanto, quale conducente del veicolo, è tenuta a provare di aver Parte_1 tutto il possibile per evitare il danno che la stessa ha provocato a se stessa.
Nel caso di specie, l'attrice ha richiamato la sentenza del Tribunale di Lecce, in cui la stessa è stata assolta in virtù della ritenuta interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta repentina del Per_1
13 Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la sentenza penale non ha valore di giudicato nell'ambito del presente giudizio, in quanto non vi è stata costituzione di parte civile né si è avuto dibattimento.
Difatti, l'art. 652 c.p.p. stabilisce che “
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.
Nel caso di specie, non solo non vi è stata alcuna costituzione di parte civile, ma era imputata ed era della sua responsabilità che si indagava: è Parte_1 evidente che l'imputata non avrebbe potuto esercitare l'azione civile contro di sé.
In secondo luogo, deve rilevarsi che la responsabilità civile è sottoposta a principi diversi da quelli della responsabilità penale e che il giudice civile è tenuto ad accertare se, secondo il criterio del più probabile che non, la conducente sia priva di responsabilità, per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o perché un fattore causale esterno ha interrotto in toto il nesso causale.
Passando al caso di specie, deve escludersi che la abbia provato di aver Parte_1 fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Dalla perizia redatta dal PM, richiamata nella sentenza penale, è infatti stato attestato che la procedeva alla velocità di 120 km/h, su strada con limite Parte_1 di 90 km/h, e che se la stessa avesse tenuto una velocità prudenziale, pur rispettosa del limite massimo previsto, avrebbe potuto mantenere il controllo del mezzo, che non si sarebbe dunque ribaltato.
La stessa consulenza della EL ha indicato la velocità dell'attrice in 104 km/h, dunque superiore al limite che l'ing. ha indicato come idoneo a Per_2 consentire il controllo del mezzo (90 km/). Per stessa ammissione del consulente dell'attrice, dunque, la velocità era superiore al massimo consentito e non
14 prudenziale, tanto che a una velocità rispettosa del limite massimo l'auto non si sarebbe ribaltata.
Né si può ritenere che la non abbia inciso sulla dinamica dell'evento. Parte_1
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa in corso di indagini e dal procedimento penale
è emerso che il era risultato agitato ed alterato, tanto da aver costretto Per_1
l'attrice a condurre il mezzo. È emerso inoltre che lo stato di agitazione è proseguito, con l'attrice che conduceva il veicolo a 120/104 km/h, tanto che quando il ha slacciato la cintura e si è avviato verso la questa ha frenato Per_1 Parte_1 energicamente, non riuscendo tuttavia ad arrestare il mezzo per ben 70 metri e consentendo dunque alla manovra del di agire sul veicolo in movimento, Per_1 con il conseguente ribaltamento dell'auto.
A fronte di una situazione evidente di forte agitazione emotiva del - Per_1 riconosciuta come tale dalla in sede penale e confermata dal GIP dopo Parte_1 la visione dei filmati - non vi è dubbio che la conducente avrebbe dovuto tenere una condotta molto più prudente, andando a velocità prudenziale o evitando del tutto di trasportare il terzo. La scelta di condurre il veicolo ben oltre la velocità consentita è stata certamente adottata in violazione non solo del limite massimo vigente, ma anche delle comuni regole di prudenza.
Pur umanamente comprendendo la posizione della non può Parte_1 giuridicamente ritenersi che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendolo anzi provocato (almeno come concausa, come noto rilevante sotto il profilo civile pur in concorso con altre cause).
Se, al contrario, si volesse ritenere che la conducente abbia provato che fu la condotta esclusiva del a determinare l'evento, interrompendo in toto il Per_1 nesso di causalità con la conduzione del mezzo, allora si dovrebbe ritenere che il danneggiante sia stato lo stesso con la conseguenza che la richiesta Per_1 dovrebbe essere rivolta a costui, in persona degli eredi.
Anche in questo caso, dunque, difetterebbe la possibilità di richiedere il danno alla
Compagnia assicuratrice convenuta, la quale assicura la responsabilità per la condotta della conducente e non del terzo.
Per mera completezza, deve evidenziarsi che l'istruttoria orale offerta nel presente giudizio ha reso un quadro (di una coppia felice con progetti futuri) del tutto incompatibile non solo con le dichiarazioni che la ha reso in sede penale, Parte_1
15 ma anche con i motivi che hanno indotto il al gesto estremo. Difatti, Per_1 nella sentenza penale più volte invocata dall'attrice si riconosce espressamente che
“dalle spontanee dichiarazioni rese dalla in sede di indagini risulta che Parte_1 quel giorno (lunedì di Pasqua) la ed il avevano deciso di Parte_1 Per_1 terminare la loro relazione. ... Il cominciava ad insultarla e a dare in Per_1 escandescenza come tante altre volte aveva fatto in passato, non accettando la fine della loro relazione ... lui non accettava che lei lo lasciasse”.
La sentenza è stata resa in virtù di quanto dichiarato dalla la quale ha Parte_1 riferito di aver preso consapevolezza che il non era la persona giusta per Per_1 lei, di averlo voluto lasciare e di avergli comunicato quel giorno la fine della loro relazione.
La circostanza che in passato la coppia abbia vissuto un periodo felice non rileva, in quanto nel momento in cui il rapporto è stato interrotto per effetto del sinistro,
l'attrice aveva già deciso di porre fine a una relazione dalla stessa percepita come tossica e malsana. La ha riferito delle pressanti gelosie del Parte_1 Per_1 degli abusi di sostanze dello stesso, delle ossessioni del de cuius per la compagna
(che aveva erroneamente identificato nell'attrice di un film porno, indagando sul punto) e dell'avvenuta decisione di interrompere la relazione, procrastinata solo per la manipolazione condotta dal che la minacciava di suicidarsi ove lo Per_1 avesse lasciato. Minaccia purtroppo portata a termine il giorno del tragico evento, in cui il – lasciato dalla – ha compiuto un gesto estremo, Per_1 Parte_1 esponendo peraltro a serio pericolo la vita dell'attrice, che solo per un caso del destino non è deceduta.
Il rapporto, dunque, non era saldo e robusto come affermato in citazione (e riferito dai testimoni, evidentemente nel ricordo distorto di una storia inizialmente felice), ma era tossico e nocivo e ormai terminato per scelta della stessa Se il Parte_1 non si fosse tolto la vita o se non fosse morto nell'incidente, comunque Per_1 la storia sarebbe stata interrotta dalla o sarebbe stata portata avanti Parte_1 dalla stessa solo per timore di ritorsioni. La ha espressamente riferito Parte_1 che quel giorno il avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione, con ciò Per_1 confessando di aver comunicato con risolutezza la fine del rapporto.
Nessun danno da perdita del rapporto parentale, dunque, si sarebbe potuto invocare, anche ove l'attrice avesse realmente assunto la qualità di terza
16 trasportata o ove avesse agito contro gli eredi del responsabile Per_1 dell'evento.
La domanda è dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8309/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in € 11.229,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa VI LE
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