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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1611/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1611/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. LEPORE BARBARA CP_1 e
con il patrocinio dell' Avv. LEPORE BARBARA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 CP_2 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni A) Cessazione della convivenza I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. B) Casa coniugale L'immobile ex casa familiare, sito in Ferrara (FE), Piazzale Camicie Rosse n. 55, in proprietà per l'intero al Sig. rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, dando atto CP_2 che Sig.ra ha già trasferito la propria residenza nella nuova abitazione dalla medesima CP_1 acquistata e ubicata in Ferrara (FE), Via Compagnoni n. 60. I beni mobili componenti l'arredo della ex casa coniugale saranno oggetto di divisione con separato e approvato accordo. C) Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 a) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso con collocazione prevalente Per_1 Per_2 ai fini anagrafici presso il domicilio della madre;
b) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività
1 sportive e extrascolastiche verranno invece assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione di e con i genitori esso Per_1 Per_2 verrà regolato secondo le seguenti modalità:
- prima settimana: i minori staranno con il padre nelle giornate del lunedì, del martedì, del venerdì, del sabato e della domenica e con la madre nelle giornate del mercoledì e del giovedì;
- seconda settimana: i minori staranno con la madre nelle giornate del lunedì, del martedì, del venerdì, del sabato e della domenica e con il padre nelle giornate del mercoledì e del giovedì. E così via secondo le regole dell'alternanza.
- la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- con il padre il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
- il giorno del compleanno di e con entrambi i genitori, i quali concorderanno Per_1 Per_2 le relative modalità in maniera che i minori possano trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento;
- le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) i minori le trascorreranno con il padre o con la madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori si obbligano, a prescindere dalle singole giornate di spettanza con i figli, a collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1 e , condividendo preventivamente i singoli accompagnamenti. Per_2 I genitori, nel prioritario interesse di e , potranno concordare eventuali modifiche Per_1 Per_2 e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze dei minori. I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con i figli. I genitori potranno comunque contattare e allorquando lo desiderino nel rispetto Per_1 Per_2 delle esigenze reciproche e dei minori stessi. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre. D) Mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_2
a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico CP_1 bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione.
2 b) I medesimi concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli secondo le tipologie e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, stabiliscono che le seguenti voci di spesa verranno suddivise in ragione del 50% tra i medesimi: abbigliamento, anche sportivo, telefono, ricarica telefonica, cellulare, apparati elettronici (a titolo esemplificativo computer, i-pad e similia), paghetta settimanale, patente per motociclo, patente per autovettura. I genitori concordano sin d'ora che le spese di custodia (baby-sitter) verranno sostenute in via esclusiva da ciascuno di essi in ragione delle rispettive necessità ed esigenze. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per i figli minori dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. Nell'ipotesi in cui un genitore volesse affrontare una spesa nell'interesse dei figli e l'altro genitore non fosse d'accordo a sostenerla per motivi oggettivi (a titolo esemplificativo: costo eccessivamente gravoso in rapporto alle disponibilità economiche contingenti;
evidente inutilità della spesa;
presenza di un secondo preventivo di spesa di importo inferiore), il genitore promotore dell'iniziativa se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo o quanto meno la parte eccedente a quella su cui vi è un'eventuale intesa.. E) Assegno Unico per la Famiglia I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall' Controparte_3
per i figli minori e sarà percepito da ciascuno di essi in
[...] Per_1 Per_2 ragione del 50%. F) Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal solo Sig. nella CP_2 misura del 100%, impegnandosi quest'ultimo a riconoscere alla Sig.ra a cadenza CP_1 annuale, la quota del 50% dell'importo complessivo delle detrazioni riferibili a ciascun anno
3 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate. G) Mantenimento dei coniugi I Sigg.ri e entrambi economicamente autonomi, dichiarano reciprocamente di CP_1 CP_2 rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento. H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma complessiva di € 21.600,00 a CP_2 CP_1 titolo di restituzione di quanto dalla medesima corrisposto per l'acquisto del mobilio dell'ex casa coniugale, degli elettrodomestici, degli impianti di condizionamento e riscaldamento nonché per alcuni importanti interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di Piazzale Camicie Rosse. La corresponsione del sopra quantificato importo avverrà in un'unica soluzione entro al momento del deposito del presente ricorso. I) I coniugi convengono che gli effetti del presente accordo decorrano dal corrente mese di luglio 2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2025 i sigg. e CP_1 CP_2 esponevano che in data 21/05/2016 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nati i figli e , minorenni. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 21/05/2016 e trascritto al n. 63 p. I ). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate.
4 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrra provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 18.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
5
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1611/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. LEPORE BARBARA CP_1 e
con il patrocinio dell' Avv. LEPORE BARBARA CP_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando CP_1 CP_2 all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni A) Cessazione della convivenza I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. B) Casa coniugale L'immobile ex casa familiare, sito in Ferrara (FE), Piazzale Camicie Rosse n. 55, in proprietà per l'intero al Sig. rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, dando atto CP_2 che Sig.ra ha già trasferito la propria residenza nella nuova abitazione dalla medesima CP_1 acquistata e ubicata in Ferrara (FE), Via Compagnoni n. 60. I beni mobili componenti l'arredo della ex casa coniugale saranno oggetto di divisione con separato e approvato accordo. C) Affidamento dei figli minori e Per_1 Per_2 a) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso con collocazione prevalente Per_1 Per_2 ai fini anagrafici presso il domicilio della madre;
b) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività
1 sportive e extrascolastiche verranno invece assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione di e con i genitori esso Per_1 Per_2 verrà regolato secondo le seguenti modalità:
- prima settimana: i minori staranno con il padre nelle giornate del lunedì, del martedì, del venerdì, del sabato e della domenica e con la madre nelle giornate del mercoledì e del giovedì;
- seconda settimana: i minori staranno con la madre nelle giornate del lunedì, del martedì, del venerdì, del sabato e della domenica e con il padre nelle giornate del mercoledì e del giovedì. E così via secondo le regole dell'alternanza.
- la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- con il padre il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
- il giorno del compleanno di e con entrambi i genitori, i quali concorderanno Per_1 Per_2 le relative modalità in maniera che i minori possano trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento;
- le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) i minori le trascorreranno con il padre o con la madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori si obbligano, a prescindere dalle singole giornate di spettanza con i figli, a collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1 e , condividendo preventivamente i singoli accompagnamenti. Per_2 I genitori, nel prioritario interesse di e , potranno concordare eventuali modifiche Per_1 Per_2 e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze dei minori. I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con i figli. I genitori potranno comunque contattare e allorquando lo desiderino nel rispetto Per_1 Per_2 delle esigenze reciproche e dei minori stessi. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre. D) Mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_2
a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico CP_1 bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione.
2 b) I medesimi concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli secondo le tipologie e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, stabiliscono che le seguenti voci di spesa verranno suddivise in ragione del 50% tra i medesimi: abbigliamento, anche sportivo, telefono, ricarica telefonica, cellulare, apparati elettronici (a titolo esemplificativo computer, i-pad e similia), paghetta settimanale, patente per motociclo, patente per autovettura. I genitori concordano sin d'ora che le spese di custodia (baby-sitter) verranno sostenute in via esclusiva da ciascuno di essi in ragione delle rispettive necessità ed esigenze. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per i figli minori dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. Nell'ipotesi in cui un genitore volesse affrontare una spesa nell'interesse dei figli e l'altro genitore non fosse d'accordo a sostenerla per motivi oggettivi (a titolo esemplificativo: costo eccessivamente gravoso in rapporto alle disponibilità economiche contingenti;
evidente inutilità della spesa;
presenza di un secondo preventivo di spesa di importo inferiore), il genitore promotore dell'iniziativa se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo o quanto meno la parte eccedente a quella su cui vi è un'eventuale intesa.. E) Assegno Unico per la Famiglia I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall' Controparte_3
per i figli minori e sarà percepito da ciascuno di essi in
[...] Per_1 Per_2 ragione del 50%. F) Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal solo Sig. nella CP_2 misura del 100%, impegnandosi quest'ultimo a riconoscere alla Sig.ra a cadenza CP_1 annuale, la quota del 50% dell'importo complessivo delle detrazioni riferibili a ciascun anno
3 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate. G) Mantenimento dei coniugi I Sigg.ri e entrambi economicamente autonomi, dichiarano reciprocamente di CP_1 CP_2 rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento. H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma complessiva di € 21.600,00 a CP_2 CP_1 titolo di restituzione di quanto dalla medesima corrisposto per l'acquisto del mobilio dell'ex casa coniugale, degli elettrodomestici, degli impianti di condizionamento e riscaldamento nonché per alcuni importanti interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile di Piazzale Camicie Rosse. La corresponsione del sopra quantificato importo avverrà in un'unica soluzione entro al momento del deposito del presente ricorso. I) I coniugi convengono che gli effetti del presente accordo decorrano dal corrente mese di luglio 2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2025 i sigg. e CP_1 CP_2 esponevano che in data 21/05/2016 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione erano nati i figli e , minorenni. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 21/05/2016 e trascritto al n. 63 p. I ). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate.
4 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrra provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 18.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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