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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 645/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. UBERTI Parte_1
EMANUELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO FRATTI 30/C 43121 PARMA
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BANCHINI CP_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 4 43100 PARMA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 163/2022 del Tribunale di Parma pubblicata in data 4.2.2022 , nel procedimento N. 4567/2020 R.G.
CONCLUSIONI: entrambe le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto CP_1
con il quale gli ha intimato di pagare la somma di euro 8.991,85 (oltre spese di Parte_1
notifica del precetto, interessi legali e spese di registrazione della sentenza), pari al 50% dell'importo liquidato nella sentenza n. 993 del 19.4.2011, con cui la Corte d'appello di Bologna ha condannato il primo, in via solidale con (sorella del secondo), a rifondere all'opposto le spese di lite di CP
entrambi i gradi del giudizio, quantificate in euro 5.000,00, per il primo grado, e in euro 7.000,00, per il secondo, oltre accessori di legge.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato, avendo il già percepito le somme PT precettate all'esito di una procedura esecutiva mobiliare promossa contro la condebitrice solidale CP
(RGE 2269/2012), conclusasi con ordinanza di assegnazione al creditore della somma
[...]
complessiva di euro 22.763,23. Ha inoltre eccepito di essere a sua volta creditore dell'opposto di ben maggiori somme, in forza della sentenza n. 3324/2019 della Corte di Appello di Bologna.
Ha quindi chiesto dichiararsi la illegittimità del precetto e condannarsi il al risarcimento dei PT
danni ex art. 96, 1°, 2° e 3° co., c.p.c., oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.2.2021 si è costituito , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
L'opposto ha dapprima chiarito di aver precettato la somma indicata oltre che in proprio nome e conto anche quale erede del padre “in via di regresso avverso il ex art. 1299 c.c. nella Parte_2 CP_1
sua qualità di condebitore solidale, nonchè con surrogazione ex lege secondo il disposto dell'art. 1203
n. 3 c.c. nella posizione del proprio dante causa ; ha poi dedotto che il nulla Parte_2 CP_1 aveva corrisposto all'eredità relitta del defunto , quale quota delle spese liquidate dalla Parte_2
Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 993/2011, avendo , quale erede di CP T_
, corrisposto forzosamente l'intera somma, anche in luogo del Infine, ha rilevato il
[...] CP_1
mancato passaggio in giudicato della sentenza n. 3324/2019 della Corte d'Appello.
2.- Con sentenza n. 163/2022, emessa in data 1.2.2022 (pub. in data 4.2.2022), il Tribunale di Parma ha accolto l'opposizione, stante l'integrale soddisfazione del credito vantato da mediante il Parte_1
pagamento forzoso realizzato dalla condebitrice solidale , pertanto unica legittimata ad CP
agire in regresso nei confronti dell'opponente.
pagina 2 di 6 Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del precetto notificato e condannato parte opposta al pagamento all'opponente della somma di euro 2.417,50 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma,
c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando, con il primo motivo di Parte_1
gravame, la “violazione dei disposti di cui all'art. 132 c. 4 c.p.c.”, per avere il Giudice di prime cure omesso di esporre il processo logico – giuridico a fondamento della decisione, in particolare nella parte in cui è stata dichiarata la titolarità del diritto di regresso soltanto in capo a , nonostante CP
egli abbia agito non soltanto in proprio ma anche quale erede del defunto Parte_2
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'omessa considerazione del fatto che il soggetto pagante, coerede dell'odierno appellante, avesse effettuato il pagamento con i mezzi di cui alla massa ereditaria, di fatto depauperando un diritto creditizio dello stesso.
Infine, l'appellante ha rilevato l'arbitrarietà della condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c., non avendo la controparte dato prova del pregiudizio sofferto e non essendo la stessa fondata su ragioni congrue.
Ha dunque concluso chiedendo: “1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito,
a) riformare integralmente la sentenza n. 163/2022, pronunciata dal Tribunale di Parma il 04.02.2022 nel giudizio distinto a R.G. 4567/2020, respingendo la domanda originariamente proposta in opposizione a precetto, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, (dichiarando non dovuta la somma di cui alla condanna pari a complessivi €.
11.536,35) altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Ha resistito al gravame , concludendo per il rigetto dello stesso. CP_1
A tal proposito, ha dedotto che l'appellante non ha titolo per agire in qualità di erede del de cuius, essendo egli mero legittimario pretermesso;
che nessuna inerzia è imputabile al avendo CP_1
pagina 3 di 6 l'appellante scelto di promuovere l'esecuzione nei confronti della sorella;
che l'asserito CP
pagamento con denari della massa ereditaria è privo di riscontro probatorio e che, ad ogni modo, la questione riguarda esclusivamente gli eredi del;
che non sussistono i presupposti né Parte_2 dell'azione di regresso – spettando questa soltanto a chi ha pagato e non avendo il de cuius alcun credito verso il – né della surrogazione, stante la soccombenza di e CP_1 Parte_2 CP
nel giudizio definito con la sentenza d'appello n. 993/2011 e non essendo ipotizzabile una
[...]
surrogazione fra erede e de cuius.
Con ordinanza depositata l'1.4.2021, la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza di sospensiva della sentenza di prime cure formulata dall'appellante.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, conformemente agli introduttivi del giudizio;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4.- I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appello è manifestamente infondato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto il credito vantato dall'appellante integralmente soddisfatto in conseguenza del pagamento eseguito da , condebitrice solidale del all'esito della CP CP_1 procedura di esecuzione mobiliare promossa dal creditore contro quest'ultima.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dall'appellante, il quale tuttavia assume, compiutamente per la prima volta in questo grado di giudizio, che detto pagamento sia stato eseguito dalla sorella, priva di redditi propri, utilizzando denaro proveniente dalla massa ereditaria del defunto padre T_
, provocando così un pregiudizio in capo all'appellante stesso, quale coerede;
sostiene dunque
[...]
di poter pretendere dal la metà della somma dovuta, avendo agito non per il recupero di un CP_1 credito proprio ma per il recupero di un credito che gli deriva dalla sua qualità di erede pretermesso, “in regresso/surroga in favore della massa ereditaria”.
Trattasi, all'evidenza, di allegazioni, oltre che assolutamente tardive e indimostrate, del tutto estranee all'oggetto del contendere e relative a rapporti dell'appellante con un soggetto (la sorella CP
) che non è parte in causa.
[...]
Infatti, oggetto del presente giudizio è l'esistenza del credito azionato nel precetto con il quale PT
ha intimato al di versare l'importo di euro 8.991,85, corrispondente al 50% delle spese
[...] CP_1 di lite alla cui refusione quest'ultimo è stato condannato, in via solidale con , con CP
pagina 4 di 6 sentenza n. 993 del 19.4.2011 della Corte d'appello di Bologna. Il giudizio, vale la pena di evidenziare, era stato promosso nei confronti del padre dei fratelli nonchè del proprio dall'odierno PT CP_1
appellante per ottenere la reintegra di un immobile, e aveva visto subentrare ex art. 111 CP
c.p.c. quale erede (atteso che il fratello era stato integralmente pretermesso dall'eredità). PT
Ciò detto, è evidente che la dedotta (e, si ribadisce, indimostrata) circostanza che la condebitrice solidale abbia estinto il debito utilizzando risorse della massa ereditaria in danno del coerede odierno appellante non ha alcuna attinenza col thema decidendum, trattandosi di questione successoria da far valere in un autonomo giudizio nei confronti della coerede.
Appare altresì confuso ed inconsistente il richiamo al diritto di regresso ed al meccanismo surrogatorio: il diritto di regresso, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, compete a colui che paga un debito altrui e nel caso di specie, come più volte ribadito, il debito del è stato pagato CP_1
integralmente da , unica legittimata a domandarne la ripetizione pro quota al debitore in CP
solido.
Per la prima volta nella comparsa conclusionale in questo grado di giudizio l'appellante deduce di agire
“anche in forza della cessione di credito che la sorella ha sottoscritto in fase di reintegra CP
della legittima”, producendo un documento datato 1.2.2023 a riprova della allegata cessione (all. a depositato il 7.5.2025); trattasi, all'evidenza, di allegazioni e produzioni documentali assolutamente tardive e inammissibili, volte a mutare l'oggetto della causa originata, come detto, da opposizione a precetto su sentenza emessa (anche) nei confronti dell'odierno appellato, e non da una domanda di regresso del debitore solidale che ha pagato l'intero.
Quanto alla surrogazione, è appena il caso di rilevare che l'erede non si surroga al de cuius in quanto a lui subentra nella stessa posizione giuridica e, ancora una volta, non è dato comprendere quale diritto vantasse il de cuius nei confronti del in ogni caso, tale ipotetico diritto non ha mai avuto CP_1
ingresso in questo giudizio.
Infondate e inconferenti sono, infine, le censure dell'appellante relative alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Infatti, la disposizione ha natura sanzionatoria di carattere pubblicistico, avente una finalità di deflazione del contenzioso, oltre che di repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Non avendo quindi natura risarcitoria, ai fini dell'applicabilità dell'art art. 96 c. 3 c.p.c. «non si richiede - differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - né la domanda di parte, né
pagina 5 di 6 la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente» (Cass. SSUU. n. 22405 del 13.09.2018; Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003).
Nel caso di specie, rappresenta una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo l'aver precettato somme relative ad un credito già integralmente soddisfatto, e quindi resistito nella chiara consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c. anche in questo grado di giudizio, col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 163/2022 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata in data 4.2.2022;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.966, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellato della somma di euro 1.983,00 ex art. 96, c.3
c.p.c.;
IV - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 645/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. UBERTI Parte_1
EMANUELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO FRATTI 30/C 43121 PARMA
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BANCHINI CP_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 4 43100 PARMA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 163/2022 del Tribunale di Parma pubblicata in data 4.2.2022 , nel procedimento N. 4567/2020 R.G.
CONCLUSIONI: entrambe le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al precetto CP_1
con il quale gli ha intimato di pagare la somma di euro 8.991,85 (oltre spese di Parte_1
notifica del precetto, interessi legali e spese di registrazione della sentenza), pari al 50% dell'importo liquidato nella sentenza n. 993 del 19.4.2011, con cui la Corte d'appello di Bologna ha condannato il primo, in via solidale con (sorella del secondo), a rifondere all'opposto le spese di lite di CP
entrambi i gradi del giudizio, quantificate in euro 5.000,00, per il primo grado, e in euro 7.000,00, per il secondo, oltre accessori di legge.
L'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito azionato, avendo il già percepito le somme PT precettate all'esito di una procedura esecutiva mobiliare promossa contro la condebitrice solidale CP
(RGE 2269/2012), conclusasi con ordinanza di assegnazione al creditore della somma
[...]
complessiva di euro 22.763,23. Ha inoltre eccepito di essere a sua volta creditore dell'opposto di ben maggiori somme, in forza della sentenza n. 3324/2019 della Corte di Appello di Bologna.
Ha quindi chiesto dichiararsi la illegittimità del precetto e condannarsi il al risarcimento dei PT
danni ex art. 96, 1°, 2° e 3° co., c.p.c., oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.2.2021 si è costituito , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
L'opposto ha dapprima chiarito di aver precettato la somma indicata oltre che in proprio nome e conto anche quale erede del padre “in via di regresso avverso il ex art. 1299 c.c. nella Parte_2 CP_1
sua qualità di condebitore solidale, nonchè con surrogazione ex lege secondo il disposto dell'art. 1203
n. 3 c.c. nella posizione del proprio dante causa ; ha poi dedotto che il nulla Parte_2 CP_1 aveva corrisposto all'eredità relitta del defunto , quale quota delle spese liquidate dalla Parte_2
Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 993/2011, avendo , quale erede di CP T_
, corrisposto forzosamente l'intera somma, anche in luogo del Infine, ha rilevato il
[...] CP_1
mancato passaggio in giudicato della sentenza n. 3324/2019 della Corte d'Appello.
2.- Con sentenza n. 163/2022, emessa in data 1.2.2022 (pub. in data 4.2.2022), il Tribunale di Parma ha accolto l'opposizione, stante l'integrale soddisfazione del credito vantato da mediante il Parte_1
pagamento forzoso realizzato dalla condebitrice solidale , pertanto unica legittimata ad CP
agire in regresso nei confronti dell'opponente.
pagina 2 di 6 Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del precetto notificato e condannato parte opposta al pagamento all'opponente della somma di euro 2.417,50 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma,
c.p.c., oltre al pagamento delle spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando, con il primo motivo di Parte_1
gravame, la “violazione dei disposti di cui all'art. 132 c. 4 c.p.c.”, per avere il Giudice di prime cure omesso di esporre il processo logico – giuridico a fondamento della decisione, in particolare nella parte in cui è stata dichiarata la titolarità del diritto di regresso soltanto in capo a , nonostante CP
egli abbia agito non soltanto in proprio ma anche quale erede del defunto Parte_2
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'omessa considerazione del fatto che il soggetto pagante, coerede dell'odierno appellante, avesse effettuato il pagamento con i mezzi di cui alla massa ereditaria, di fatto depauperando un diritto creditizio dello stesso.
Infine, l'appellante ha rilevato l'arbitrarietà della condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c., non avendo la controparte dato prova del pregiudizio sofferto e non essendo la stessa fondata su ragioni congrue.
Ha dunque concluso chiedendo: “1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito,
a) riformare integralmente la sentenza n. 163/2022, pronunciata dal Tribunale di Parma il 04.02.2022 nel giudizio distinto a R.G. 4567/2020, respingendo la domanda originariamente proposta in opposizione a precetto, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, (dichiarando non dovuta la somma di cui alla condanna pari a complessivi €.
11.536,35) altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Ha resistito al gravame , concludendo per il rigetto dello stesso. CP_1
A tal proposito, ha dedotto che l'appellante non ha titolo per agire in qualità di erede del de cuius, essendo egli mero legittimario pretermesso;
che nessuna inerzia è imputabile al avendo CP_1
pagina 3 di 6 l'appellante scelto di promuovere l'esecuzione nei confronti della sorella;
che l'asserito CP
pagamento con denari della massa ereditaria è privo di riscontro probatorio e che, ad ogni modo, la questione riguarda esclusivamente gli eredi del;
che non sussistono i presupposti né Parte_2 dell'azione di regresso – spettando questa soltanto a chi ha pagato e non avendo il de cuius alcun credito verso il – né della surrogazione, stante la soccombenza di e CP_1 Parte_2 CP
nel giudizio definito con la sentenza d'appello n. 993/2011 e non essendo ipotizzabile una
[...]
surrogazione fra erede e de cuius.
Con ordinanza depositata l'1.4.2021, la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza di sospensiva della sentenza di prime cure formulata dall'appellante.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, conformemente agli introduttivi del giudizio;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4.- I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appello è manifestamente infondato.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto il credito vantato dall'appellante integralmente soddisfatto in conseguenza del pagamento eseguito da , condebitrice solidale del all'esito della CP CP_1 procedura di esecuzione mobiliare promossa dal creditore contro quest'ultima.
Tale circostanza è pacifica e non contestata dall'appellante, il quale tuttavia assume, compiutamente per la prima volta in questo grado di giudizio, che detto pagamento sia stato eseguito dalla sorella, priva di redditi propri, utilizzando denaro proveniente dalla massa ereditaria del defunto padre T_
, provocando così un pregiudizio in capo all'appellante stesso, quale coerede;
sostiene dunque
[...]
di poter pretendere dal la metà della somma dovuta, avendo agito non per il recupero di un CP_1 credito proprio ma per il recupero di un credito che gli deriva dalla sua qualità di erede pretermesso, “in regresso/surroga in favore della massa ereditaria”.
Trattasi, all'evidenza, di allegazioni, oltre che assolutamente tardive e indimostrate, del tutto estranee all'oggetto del contendere e relative a rapporti dell'appellante con un soggetto (la sorella CP
) che non è parte in causa.
[...]
Infatti, oggetto del presente giudizio è l'esistenza del credito azionato nel precetto con il quale PT
ha intimato al di versare l'importo di euro 8.991,85, corrispondente al 50% delle spese
[...] CP_1 di lite alla cui refusione quest'ultimo è stato condannato, in via solidale con , con CP
pagina 4 di 6 sentenza n. 993 del 19.4.2011 della Corte d'appello di Bologna. Il giudizio, vale la pena di evidenziare, era stato promosso nei confronti del padre dei fratelli nonchè del proprio dall'odierno PT CP_1
appellante per ottenere la reintegra di un immobile, e aveva visto subentrare ex art. 111 CP
c.p.c. quale erede (atteso che il fratello era stato integralmente pretermesso dall'eredità). PT
Ciò detto, è evidente che la dedotta (e, si ribadisce, indimostrata) circostanza che la condebitrice solidale abbia estinto il debito utilizzando risorse della massa ereditaria in danno del coerede odierno appellante non ha alcuna attinenza col thema decidendum, trattandosi di questione successoria da far valere in un autonomo giudizio nei confronti della coerede.
Appare altresì confuso ed inconsistente il richiamo al diritto di regresso ed al meccanismo surrogatorio: il diritto di regresso, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, compete a colui che paga un debito altrui e nel caso di specie, come più volte ribadito, il debito del è stato pagato CP_1
integralmente da , unica legittimata a domandarne la ripetizione pro quota al debitore in CP
solido.
Per la prima volta nella comparsa conclusionale in questo grado di giudizio l'appellante deduce di agire
“anche in forza della cessione di credito che la sorella ha sottoscritto in fase di reintegra CP
della legittima”, producendo un documento datato 1.2.2023 a riprova della allegata cessione (all. a depositato il 7.5.2025); trattasi, all'evidenza, di allegazioni e produzioni documentali assolutamente tardive e inammissibili, volte a mutare l'oggetto della causa originata, come detto, da opposizione a precetto su sentenza emessa (anche) nei confronti dell'odierno appellato, e non da una domanda di regresso del debitore solidale che ha pagato l'intero.
Quanto alla surrogazione, è appena il caso di rilevare che l'erede non si surroga al de cuius in quanto a lui subentra nella stessa posizione giuridica e, ancora una volta, non è dato comprendere quale diritto vantasse il de cuius nei confronti del in ogni caso, tale ipotetico diritto non ha mai avuto CP_1
ingresso in questo giudizio.
Infondate e inconferenti sono, infine, le censure dell'appellante relative alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Infatti, la disposizione ha natura sanzionatoria di carattere pubblicistico, avente una finalità di deflazione del contenzioso, oltre che di repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Non avendo quindi natura risarcitoria, ai fini dell'applicabilità dell'art art. 96 c. 3 c.p.c. «non si richiede - differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - né la domanda di parte, né
pagina 5 di 6 la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente» (Cass. SSUU. n. 22405 del 13.09.2018; Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003).
Nel caso di specie, rappresenta una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo l'aver precettato somme relative ad un credito già integralmente soddisfatto, e quindi resistito nella chiara consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
5.- Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c. anche in questo grado di giudizio, col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 163/2022 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata in data 4.2.2022;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.966, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento all'appellato della somma di euro 1.983,00 ex art. 96, c.3
c.p.c.;
IV - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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