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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 168/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Parte_1
, sede legale in Via Sommacampagna n. 61); P.IVA_1 Pt_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato il 22.5.25 dal con cui si Parte_2 chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sul presupposto del mancato pagamento del debito residuo di € P.IVA_1
69.465; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 6.6.25, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
rilevato che il 23.6.25 è stato depositato dalla altro ricorso di apertura della CP_1 liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'omesso pagamento del Parte_1 credito residuo di € 23.655,48; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito della prima parte ricorrente risulta dalla scrittura privata del 29.11.22 e supera la soglia prevista dall'art. 49 CCII;
- dall'istruttoria compiuta d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico delle società resistente per un importo superiore ad € 900.000; - è un'impresa che esercita un'attività commerciale (trasporto merci, Parte_1 come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione debitoria della società resistente;
ii) dal mancato rispetto della transazione con piano di rientro raggiunta con la ricorrente;
(iii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
iv) dalla pendenza di procedure esecutiva;
v) dall'omesso deposito di bilanci dopo il 2019; stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Parte_1
I.V.A.: ), con sede legale in VIA SOMMACAMPAGNA 61 ; P.IVA_1 Pt_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli Persona_1 artt. 356 e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16.12.25 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025.
Il Presidente estensore
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Parte_1
, sede legale in Via Sommacampagna n. 61); P.IVA_1 Pt_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato il 22.5.25 dal con cui si Parte_2 chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sul presupposto del mancato pagamento del debito residuo di € P.IVA_1
69.465; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 6.6.25, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
rilevato che il 23.6.25 è stato depositato dalla altro ricorso di apertura della CP_1 liquidazione giudiziale della sul presupposto dell'omesso pagamento del Parte_1 credito residuo di € 23.655,48; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito della prima parte ricorrente risulta dalla scrittura privata del 29.11.22 e supera la soglia prevista dall'art. 49 CCII;
- dall'istruttoria compiuta d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico delle società resistente per un importo superiore ad € 900.000; - è un'impresa che esercita un'attività commerciale (trasporto merci, Parte_1 come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione debitoria della società resistente;
ii) dal mancato rispetto della transazione con piano di rientro raggiunta con la ricorrente;
(iii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
iv) dalla pendenza di procedure esecutiva;
v) dall'omesso deposito di bilanci dopo il 2019; stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Parte_1
I.V.A.: ), con sede legale in VIA SOMMACAMPAGNA 61 ; P.IVA_1 Pt_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore la dott.ssa in possesso dei requisiti di cui agli Persona_1 artt. 356 e 358 CCII, la quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16.12.25 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025.
Il Presidente estensore