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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1801/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno , vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. D'AMBROSIO GIANMARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 04/07/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 13/10/2012 con e deducendo che dal Controparte_1 matrimonio sono nati due figli ( , nato il [...]; , nato il [...]) ha chiesto Per_1 Per_2 che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 04/07/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Mondragone, via Gaeta nr. 53, con ogni arredo e corredo, di proprietà del padre del resistente, verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente ai figli minori al fine di garantire a costoro la continuità del loro ambiente di crescita, assumendosi i relativi oneri e/o spese ordinarie e facendosi carico della voltura delle utenze;
3. il sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale assegnata alla Controparte_1 moglie alla sottoscrizione del presente accordo con ritiro dei suoi effetti personali, provvedendo contestualmente alla propria cancellazione dallo stato di famiglia e dalla residenza anagrafica presso l'immobile medesimo;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
5. quanto alla prole, i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, adottando congiuntamente le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute dei figli minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ognuno di essi;
Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli minori con sé, eserciterà nelle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale separatamente;
6. figli minori ed verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre con la quale abiteranno nella casa coniugale, ove manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna dei bambini all'altro genitore;
7. Quanto all'esercizio del diritto di visita / frequentazione dei minori con il padre, lo stesso avrà come parametro principale di riferimento l'interesse superiore dei figli, cercando di assecondarne le volontà ed i desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e quelli lavorativi del padre. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà alle condizioni meglio specificate di seguito;
8. Il padre potrà incontrare i figli minori per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, nonché, a settimane alterne, potrà trascorrere con i figli minori dal venerdì alle ore 20.00 e sino alla domenica sera alle ore 19.00. Il padre trascorrerà le vacanze di Natale con i figli minori per un anno dal 23 al 30 dicembre e per l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così via, secondo il principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le festività natalizie con entrambi i genitori. Il padre trascorrerà, ad anni alterni,
o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. I genitori dovranno reciprocamente informarsi del luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli e dovranno consentire agli stessi di avere contatti telefonici con l'altro genitore. I genitori si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni ed i nonni materni, nonché i rispettivi zii e discendenti;
9. Il resistente corrisponderà alla ricorrente un assegno mensile complessivo di euro 350,00 in favore della prole, nella misura di € 175,00 per ciascun figlio minore, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, nonché sarà tenuto al pagamento, nella misura del 50%, delle spese scolastiche, ludico sportive e quelle mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale nonché delle spese straordinarie, previa concertazione;
10. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
11. In relazione al riparto spese ordinarie/straordinarie, le parti congiuntamente ai rispettivi procuratori si affidano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 28/03/2024;
12. L'assegno unico universale erogato dall' viene riconosciuto in favore della ricorrente CP_3
nella misura del 100%; Parte_1
13. il resistente riconosce alla ricorrente l'utilizzo del veicolo tg. ET962CT, di sua esclusiva proprietà, per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane familiari e per un periodo di mesi sei a decorrere dalla sottoscrizione della presente, al fine di consentire alla ricorrente il reperimento di altra autovettura e la stipula di un contratto assicurativo;
14. Le spese legali sono integralmente compensate.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1801/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/01/1982, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n°80, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2012);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/07/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1801/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno , vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. D'AMBROSIO GIANMARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 04/07/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 13/10/2012 con e deducendo che dal Controparte_1 matrimonio sono nati due figli ( , nato il [...]; , nato il [...]) ha chiesto Per_1 Per_2 che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto l'adozione di altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 04/07/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Mondragone, via Gaeta nr. 53, con ogni arredo e corredo, di proprietà del padre del resistente, verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente ai figli minori al fine di garantire a costoro la continuità del loro ambiente di crescita, assumendosi i relativi oneri e/o spese ordinarie e facendosi carico della voltura delle utenze;
3. il sig. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale assegnata alla Controparte_1 moglie alla sottoscrizione del presente accordo con ritiro dei suoi effetti personali, provvedendo contestualmente alla propria cancellazione dallo stato di famiglia e dalla residenza anagrafica presso l'immobile medesimo;
4. ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
5. quanto alla prole, i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, adottando congiuntamente le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute dei figli minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ognuno di essi;
Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli minori con sé, eserciterà nelle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale separatamente;
6. figli minori ed verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre con la quale abiteranno nella casa coniugale, ove manterranno la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna dei bambini all'altro genitore;
7. Quanto all'esercizio del diritto di visita / frequentazione dei minori con il padre, lo stesso avrà come parametro principale di riferimento l'interesse superiore dei figli, cercando di assecondarne le volontà ed i desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e quelli lavorativi del padre. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà alle condizioni meglio specificate di seguito;
8. Il padre potrà incontrare i figli minori per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, nonché, a settimane alterne, potrà trascorrere con i figli minori dal venerdì alle ore 20.00 e sino alla domenica sera alle ore 19.00. Il padre trascorrerà le vacanze di Natale con i figli minori per un anno dal 23 al 30 dicembre e per l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così via, secondo il principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le festività natalizie con entrambi i genitori. Il padre trascorrerà, ad anni alterni,
o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. I genitori dovranno reciprocamente informarsi del luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli e dovranno consentire agli stessi di avere contatti telefonici con l'altro genitore. I genitori si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni ed i nonni materni, nonché i rispettivi zii e discendenti;
9. Il resistente corrisponderà alla ricorrente un assegno mensile complessivo di euro 350,00 in favore della prole, nella misura di € 175,00 per ciascun figlio minore, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, nonché sarà tenuto al pagamento, nella misura del 50%, delle spese scolastiche, ludico sportive e quelle mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale nonché delle spese straordinarie, previa concertazione;
10. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
11. In relazione al riparto spese ordinarie/straordinarie, le parti congiuntamente ai rispettivi procuratori si affidano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 28/03/2024;
12. L'assegno unico universale erogato dall' viene riconosciuto in favore della ricorrente CP_3
nella misura del 100%; Parte_1
13. il resistente riconosce alla ricorrente l'utilizzo del veicolo tg. ET962CT, di sua esclusiva proprietà, per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane familiari e per un periodo di mesi sei a decorrere dalla sottoscrizione della presente, al fine di consentire alla ricorrente il reperimento di altra autovettura e la stipula di un contratto assicurativo;
14. Le spese legali sono integralmente compensate.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1801/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13/01/1982, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n°80, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2012);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/07/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso