Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4228 dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA MINOTTI;
C.F._2
- Appellanti - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
SANDRO D'ANELLA;
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'avv. LUIGI MONTANELLI;
- Appellati, appellanti incidentali -
e contro
CP_3
CP_4
- Appellate, contumaci -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 498/2020 pubblicata il 29/06/2020, in punto di Servitù.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Cassino per far accertare e dichiarare il CP_1 proprio diritto di ricostruire sulle particelle n. 392 e 393 del foglio 13 del Comune di
Pico la scala di accesso alla propria abitazione sita in Pico, Via Farnese, distinta in
Catasto al foglio 13, particella n. 394 sub. 6, in virtù del diritto di proprietà pro quota sulle suddette particelle, eventualmente previa dichiarazione di acquisizione per usucapione ultraventennale. L'attrice ha chiesto, inoltre, di ordinare ai convenuti la riduzione in pristino dello status quo ante, previo abbattimento ed eliminazione delle
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in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la costituzione coattiva del diritto di servitù di passaggio per l'utilità del proprio immobile nei confronti dell'immobile di proprietà dei convenuti, distinto al foglio
13, particella 394/5, al fine di costruire la suddetta scala di accesso alla propria abitazione;
infine, ha chiesto di condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni con vittoria di spese.
1.1. e hanno chiesto il Parte_2 Controparte_5 Controparte_2 rigetto della domanda deducendo che il terreno era di proprietà esclusiva del loro dante causa che le opere sono state eseguite legittimamente e Parte_3 comunque era stato usucapito il diritto di tenerle a distanza inferiore a quella legale, essendo state realizzate negli anni '80; che per converso era prescritto ogni eventuale diritto dell'attrice.
CP_
1.2. Nella contumacia degli altri convenuti e di e nei confronti delle CP_4 quali era stata disposta l'integrazione del contraddittorio in quanto anch'esse eredi di con sentenza n. 498/2020 del 29/6/2020 il Tribunale di Cassino ha Parte_3 accolto la domanda attorea di costruzione della scala di accesso alla propria abitazione condannando i convenuti alla costruzione di «un manufatto scala e pioli» che consenta di arrivare all'abitazione dell'attrice, nonché alla rimozione dei manufatti contestati e al pagamento, in solido, delle spese di lite e di C.T.U.
Al riguardo il giudice di prime cure ha osservato che:
- nessuna delle parti ha dimostrato la proprietà esclusiva del mappale 392 «sebbene dal catasto comunale si evince che era costituito da accessi comuni a più fabbricati»;
- come riferito anche dai testi e , l'attrice ha Testimone_1 Testimone_2 dimostrato che sull'area era presente una scala di accesso alla sua proprietà e a quella dei convenuti;
che questa aveva subito danneggiamenti dovuti all'ultimo conflitto bellico e che i convenuti l'hanno definitivamente distrutta negli anni 1961/63 per consentire la ricostruzione del loro immobile;
- la porta di ingresso dell'abitazione di parte attrice posta al primo piano si apre nel vuoto, come dichiarato dai testi e confermato dal C.T.U. e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti negli anni, e l'accesso veniva esercitato tramite una scala a pioli mobile appoggiata al muro del fabbricato;
l'immobile dell'attrice non ha altro accesso;
- le opere murarie realizzate sull'area da devono essere Parte_4 abbattute: l'attrice ha depositato i provvedimenti delle autorità amministrative comunali che imponevano la demolizione e l'ausiliario ha verificato la loro violazione della disciplina sulle distanze legali;
Pag. 2 di 10 - è quindi accertato il diritto dell'attrice a costruire la scala nel largario comune alle parti così come era prima dell'abbattimento, salvo diverso accordo tra le parti, previo abbattimento delle opere murarie realizzate dai convenuti sull'area comune che impediscono la costruzione della scala e a distanza inferiore a quella legale dal fabbricato attore;
- la domanda risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile è improcedibile rilevato che l'attrice con l'atto di citazione ha fatto riserva di introduzione con separato giudizio;
- l'accoglimento della domanda principale assorbe ogni questione sulla ammissibilità delle domande subordinate introdotte in seguito alla comparsa di costituzione del convenuto.
2. e hanno tempestivamente impugnato la sentenza Pt_2 Parte_1 del Tribunale di Cassino chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato dall'attrice sulla costruzione della scala e del relativo diritto al risarcimento del danno nonché di dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione di riduzione in pristino per carenza di legittimazione attiva e per intervenuta decadenza;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto dei convenuti al mantenimento di tutte quelle opere asseritamente edificate in violazione delle distanze legali, con vittoria di spese.
2.1. ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione del Controparte_2 diritto di di ricostruire la scala di accesso alla sua abitazione e del CP_1 conseguente diritto al risarcimento dei danni nonché di rigettare tutte le domande di controparte e, in via gradata, di rimuovere l'ordine di costruzione della scala e l'ordine di demolizione dei manufatti svolti nei suoi confronti.
2.2. ha chiesto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale CP_1 proposto da in via incidentale, ha chiesto di correggere l'errore Controparte_2 materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado nella parte relativa alla descrizione dell'opera da realizzare, dichiarare il diritto di proprietà pro quota sulle particelle 392 e 393 nonché accogliere l'actio negatoria servitutis per la violazione delle distanze legali e condannare gli appellanti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese.
CP_
2.3. e non hanno svolto attività difensiva e devono quindi essere CP_4 dichiarate contumaci, dal momento che l'atto di appello è stato loro ritualmente notificato.
2.4. Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 12/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Pag. 3 di 10 3. L'appello principale può riassumersi nei termini che seguono.
3.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano vizio di ultrapetizione della sentenza: il giudice di prime cure ha posto l'onere di ricostruire la scala a totale carico dei convenuti stravolgendo la stessa volontà processuale di parte attrice che, con le proprie conclusioni, aveva chiesto di accertare il proprio diritto di edificare la scala di accesso in questione a spese comuni con i convenuti.
3.2. Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nel punto in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto dell'attrice di accedere alla propria abitazione tramite la suddetta scala nonché del diritto di accesso per diversa destinazione: l'inesistenza della scala e il conseguente non uso conclamato protrattosi per oltre vent'anni rendono non accoglibile l'avversa pretesa di accertamento;
inoltre, l'utilizzo di un distinto ingresso che si diparte dalla strada vicinale S. Maria ha determinato l'estinzione per prescrizione del diritto ad usufruire di quel portone. L'azione proposta da sarebbe inoltre inammissibile per CP_1 decadenza, non essendo stata esercitata entro un anno dalla realizzazione dell'opera.
3.3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità e improponibilità dell'azione di riduzione in pristino dello status quo ante formulata dall'attrice, che accede al proprio immobile da decenni attraverso altra destinazione: ciò ha determinato la decadenza dall'esercizio di qualsivoglia pretesa possessoria e la carenza di legittimazione attiva per prescrizione del diritto di accesso. Inoltre, le due opere soggette all'ordine di rimozione rispondono a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale costruito in aderenza al fabbricato dell'attrice, per cui non hanno l'obbligo di rispetto delle distanze.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, che ha ritenuto non provata la proprietà del terreno di cui al foglio 13, mapp. 392, nonostante dai registri immobiliari della conservatoria di Santa Maria Capua Vetere risulti la proprietà di dante causa degli appellanti. Inoltre, dagli stessi atti di Parte_3 parte attrice nonché dalle risultanze della c.t.u. emerge che la demolizione della scala è stata effettuata da , dante causa dell'appellata, il quale onerò della Persona_1 ricostruzione le figlie e quindi i proprietari del mappale 394 sub. 6, e che l'immobile dell'attrice è dotato anche di altro ingresso sul lato posteriore del fabbricato, per cui la scala da costruire non costituisce l'unico accesso possibile.
5. ha a sua volta proposto appello incidentale, sotto plurimi profili. CP_1
5.1. In primo luogo, essa ha chiesto di emendare l'errore materiale contenuto nel dispositivo, laddove il Tribunale si è riferito alla costruzione di «un manufatto scala e pioli» anziché, come da lei richiesto, di «scale e pianerottoli».
Pag. 4 di 10 5.2. L'appellata ha poi impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso la sua domanda di usucapione della proprietà pro quota delle particelle 392
e 393 e ha respinto la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle distanze legali. Al riguardo deduce che la domanda di usucapione non è domanda nuova ma mera integrazione delle difese già svolte, in quanto i diritti reali sono autodeterminati, e comunque è connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
che tali particelle sono da tempo immemore qualificate come «accessori comuni a più fabbricati» e comunque essa ha dato prova di aver fatto uso ultraventennale delle particelle.
5.3. Essa lamenta, ancora, che la sentenza di primo grado pur avendo ravvisato la violazione delle distanze legali tra costruzioni non ha poi disposto la rimozione delle opere anche sotto questo profilo, oltre che perché esse impediscono la ricostruzione della scala.
5.4. impugna infine la sentenza nella parte in cui ha dichiarato CP_1 improcedibile la domanda da lei proposta di condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, dal momento che per l'accoglimento della domanda è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, riservando ad un successivo giudizio l'accertamento circa l'effettiva esistenza di questo.
6. ha a sua volta proposto appello incidentale deducendo Controparte_2 sostanzialmente gli stessi motivi posti a fondamento dell'appello principale e specificando altresì che a seguito di divisione intervenuta tra i fratelli l'area in CP_2 questione ora appartiene a e dunque essa non potrebbe Parte_1 essere condannata alla costruzione della scala e alla rimozione di manufatti che insistono su un'area che non le appartiene.
7. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da CP_1
Dal tenore dell'atto di appello, infatti, è agevole individuare tanto i punti della sentenza impugnata quanto le argomentate ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, tanto che la stessa appellata ha ben compreso le questioni dibattute e svolto compiutamente le proprie difese al riguardo.
7.1. Sempre in via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità del documento prodotto da con la memoria conclusionale di replica, perché la CP_1 produzione è tardiva ed è comunque inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Pag. 5 di 10 8. Nel merito, le questioni sollevate con l'appello principale e gli appelli incidentali devono essere affrontate secondo il loro ordine logico, anziché secondo l'ordine dei motivi di gravame.
9. In primo luogo, deve essere accertata la proprietà della porzione di terreno distinta al catasto del comune di Pico al foglio 13, particelle 392 e 393, ove insisteva la scala di accesso oggetto di lite.
L'area di cui alla particella 392 è catastalmente intestata a dante Parte_3 causa degli appellanti, a seguito di denuncia di successione del 4.2.1948, ma con l'annotazione «Atti passaggi intermedi non esistenti». Nella documentazione catastale di impianto la particella 393 è peraltro classificata come «corte comune» e la n. 392 tra gli «Accessori comuni a più fabbricati».
Per giurisprudenza costante, tuttavia, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplici indizi, da valutare congiuntamente agli altri elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2,
Sentenza n. 3398 del 05/06/1984).
Gli odierni appellanti hanno prodotto nel giudizio di primo grado una mera visura ipocatastale, rilasciata da un'agenzia di servizi, da cui risulterebbe che Parte_3 acquistò la porzione di terreno con atto pubblico del 4.11.1947; l'atto non è stato tuttavia prodotto, sicché non vi è prova sufficiente del titolo di proprietà (tale non potendo essere considerata, evidentemente, una visura di un'agenzia privata, peraltro rilasciata con l'annotazione «informazioni rilasciate senza responsabilità né garanzia»).
Non era del resto onere del consulente tecnico d'ufficio effettuare ricerche presso la
Conservatoria dei registri immobiliari, essendo viceversa onere di chi afferma di essere titolare di un diritto quello di dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni.
D'altro lato, è pacifico che già prima della II guerra mondiale sull'area insisteva una scala che correndo lungo il perimetro degli edifici circostanti la corte (a mo' di ballatoio) permetteva di raggiungere tanto l'ingresso del fabbricato di rimasto Parte_3 danneggiato dagli eventi bellici e ricostruito a partire dagli anni '80, quanto la porta di accesso dell'appartamento oggi di proprietà di Tale scala fu demolita CP_1 nei primi anni '60. È poi pacifico che almeno a partire dal 1980 si è Parte_3 comportato come proprietario dell'area, sulla quale a partire da quell'epoca ha realizzato varie opere tra cui quelle denunciate dall'attrice.
Per converso, l'uso dell'area fatto dai danti causa di è consistito CP_1 unicamente nell'esercitarvi il passaggio per raggiungere l'abitazione oggi di proprietà dell'appellata, tramite la scala di cui si è detto, e il locale commerciale posto al piano terra del fabbricato di cui alla particella n. 394 (v. i docc. 15, 25, 26 e 27 e in particolare le azioni possessorie con cui , madre di ha Parte_5 CP_1
Pag. 6 di 10 lamentato pregiudizi all'esercizio del passaggio sull'area in contestazione e le comunicazioni con cui si è qualificata «proprietaria confinante»).
Può quindi ritenersi provato che l'area per cui è causa appartenga agli eredi di Parte_3 quanto meno in virtù di usucapione, e che i danti causa dell'attrice
[...] esercitassero su di essa, tramite la scala di cui si è detto, una servitù di passaggio.
10. La stessa appellata ha allegato, nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., che la scala, «solo “parzialmente distrutta” dagli eventi bellici del 1945, fu demolita nel 1964 dal sig. , nonno materno dell'attrice (e non da Persona_1 CP_2 come invece affermato dal primo giudice). Lo stesso , peraltro, nel proprio Tes_1 testamento pubblico del 30.6.1968 suddivise il fabbricato tra le sue figlie prevedendo che esse - qualora non vi avesse provveduto lui stesso - avrebbero dovuto «costruire in comune la scala di accesso alla casa» lasciata alla figlia , posta al primo piano. Pt_5
Tale scala non fu tuttavia più ricostruita, e dalle prove testimoniali è emerso che da allora l'accesso all'immobile oggi appartenente all'appellata sarebbe stato esercitato tramite una scala a pioli appoggiata al muro.
La servitù di passaggio tramite la originaria scala è quindi estinta per prescrizione, dal momento che a seguito della demolizione del manufatto essa non è stata esercitata sin dall'inizio degli anni '60 del secolo scorso.
11. Deve poi escludersi che l'attrice possa aver acquistato per usucapione la diversa servitù di passaggio esercitata tramite la scala a pioli di cui hanno riferito i testimoni.
L'acquisto per usucapione presuppone, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Una scala a pioli non riveste, evidentemente, tali caratteristiche, in considerazione della sua stessa precarietà e in mancanza di elementi di prova in ordine alla assiduità o meno della presenza della scala e alla frequenza e non occasionalità del passaggio che tramite questa veniva esercitato.
12. Ancora, non sussistono i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio.
Detto che non appare verosimile che per oltre sessant'anni la scala a pioli abbia costituito l'unica via di accesso all'immobile, dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado è emerso che alle spalle del fabbricato in cui è ubicato l'immobile di si trova un vicolo privato – appartenente a terzi – con CP_1 accesso alla via pubblica, e che «l'appartamento di proprietà attorea (Distinto ed individuato con il sub 6) è ubicato al piano primo sul versante prospiciente l'area per
Pag. 7 di 10 cui è vertenza, e piano terra sul versante prospiciente il vicolo privato munito di cancello… lo scrivente ha ragione di credere, che l'androne del mapp. 394, confinante con il vicolo suddetto e costituente sub 14 “Bene comune non censibile ( ) ai Per_2 sub 6-8, confini con l'appartamento di proprietà attorea. Sull'elaborato planimetrico nel sub 14 (Androne) risultano riportate n. 2 aperture, delle quali una comunica l'androne con l'esterno (mappali 397-1595), l'altra comunica con il sub 6 (Appartamento di proprietà attorea) … in effetti, ad onor del vero, all'interno dell'appartamento, nel disimpegno è esistente una porta e potenzialmente potrebbe essere possibile accedere all'appartamento stesso».
L'appartamento ha quindi accesso anche tramite il vicolo indicato (nonostante il c.t.u. non abbia chiarito il motivo per cui non ha provveduto ad aprire la porta da ultimo indicata), sicché non sussistono i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio sull'area oggetto di causa.
13. Quanto alla dedotta violazione delle distanze, dalla consulenza tecnica d'ufficio risulta che:
a) la colonna in muratura per l'alloggiamento del contatore ENEL, alta 1,84 m, larga 47 cm e spessa 40 cm, è a 3,75 m dalla proprietà CP_1
b) il pianerottolo della scala metallica realizzata sull'area degli appellanti dista dalla proprietà ,65 m;
CP_1
c) i paletti in ferro con catene e lucchetti sono posti a 2,95 m dalla proprietà CP_1
Le norme del P.R.G. del Comune di Pico prescrivono una distanza minima di 10 m tra pareti prospettanti di altri edifici e una distanza minima di 5 m dai confini del lotto.
Com'è noto, le norme sulle distanze legali contenute negli strumenti urbanistici territoriali hanno natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873 cod. civ. e la loro violazione legittima colui che assume di essere stato danneggiato dalle costruzioni eseguite in violazione di esse a domandare la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 cod. civ.; e il regolamento locale che fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine introduce una legittima deroga al criterio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875, salvo che consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine.
Per costante giurisprudenza, poi, la nozione di “costruzione” tenuta al rispetto delle distanze «comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo» (Cass. Sez. U, n. 7067 del
09/06/1992), indipendentemente dal materiale di cui è costituita. In tema di distanze,
Pag. 8 di 10 poi, «rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza» (Cass. n. 18282 del
19/09/2016) e «deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato
(nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia» (Cass. Sez. 2, 30/01/2007, n.
1966, Rv. 594945 - 01).
Sono quindi assoggettati al rispetto delle distanze sopra indicate tanto la colonna destinata ad alloggiamento del contatore, considerate le sue dimensioni e la sua altezza da terra, quanto la scala in ferro e il suo pianerottolo.
Non rivestono invece la natura di costruzione i paletti in ferro, considerato che per le loro limitate dimensioni essi sono privi di consistenza rilevante ai fini delle distanze e che non sono strutture accessorie ad un fabbricato.
È del tutto infondata, poi, l'eccezione di decadenza sollevata dagli appellanti, per non aver introdotto la domanda entro l'anno dalla realizzazione delle opere: CP_1 il termine di decadenza si riferisce alle azioni possessorie, mentre quella proposta dall'attrice è un'azione negatoria servitutis, in quanto tale imprescrittibile salvo il maturare dell'usucapione del diritto a mantenere le opere a distanza inferiore a quella legale.
Usucapione che nella specie non si è compiuta, dal momento che quelle specifiche opere risultano essere state realizzate tra il 1997 e il 1999 (v. al riguardo i provvedimenti sanzionatori emessi dal allegati alla relazione di c.t.u.) e CP_6
l'atto di citazione è stato notificato nel giugno 2009.
Incomprensibile, poi, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, posto che è pacifico che sia proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del CP_1 fabbricato di cui alla particella n. 394, la cui parete perimetrale esterna sorge sul confine con la particella n. 392 appartenente a parte appellante e su cui sono state realizzate le opere.
14. È inoltre fondato l'appello incidentale con cui ha lamentato il rigetto CP_1 della domanda di risarcimento dei danni da violazione delle distanze.
Per l'accoglimento della domanda di condanna generica, infatti, è sufficiente l'esistenza potenziale del danno lamentato, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione;
e il pregiudizio derivante dalla violazione delle norme in materia di distanze legali certamente riveste tali caratteristiche: «In caso di
Pag. 9 di 10 violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore» (Cass. n. 17758 del 27/06/2024).
15. È infine irrilevante in questa sede, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la circostanza allegata da secondo cui con atto di conciliazione e divisione Controparte_2 giudiziale del 2/3/2020 la proprietà della particella 392 è stata attribuita al solo
[...]
Parte_1
16. La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 all'arretramento della colonna in cui è alloggiato il contatore dell'energia elettrica e della scala metallica con pianerottolo, edificati sulla particella n. 392 del foglio 13 del Comune di Pico, alla distanza di cinque metri dalla parete del fabbricato in cui si trova l'immobile di proprietà di CP_1
2) condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
in solido, al risarcimento dei danni subiti da
[...] CP_4 CP_1 in conseguenza della violazione delle distanze legali, da liquidarsi in separato giudizio;
3) rigetta nel resto le domande proposte dalle parti;
4) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 13/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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