Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 324/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, CF Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, nata in [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Ancona I^ Trav. – Locri (RC), nello studio dell'Avv. Giuseppe Macrì, C.F. , che la rappresenta e difende, fax 0964/21857, pec C.F._3
Email_3 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 25.01.2018, deduceva di aver rivestito Controparte_1 la qualifica di Op. Prof. San. 1 Cat Inf Prof in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Pt_2 Locri, Matricola n. 115115; di non aver percepito, nel periodo compreso tra il 01/01/2013 e il 31/12/2017, l'indennità di vacanza contrattuale prevista dai CCNL di categoria a salvaguardia dei periodi di vuoto contrattuale per un importo totale pari ad €. 1.014,65; Inoltre, il Regolamento Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze - assenze Par dell'ex di Locri al punto 1.7 prevedeva che, per il personale con obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, venisse riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione. Stante il costante orientamento della Suprema Corte, le operazioni necessarie alla vestizione e alla svestizione, ammontanti a 8.430 minuti rientravano nel periodo di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad esse necessario doveva essere retribuito, per un importo di € 9.273.00.
Costituitasi, l eccepiva l'intervenuta prescrizione Parte_4 quinquennale per tutte le richieste di pagamento di natura retributiva in assenza di idonei atti interruttivi;
In merito alla richiesta di pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale nessuna somma era dovuta in quanto se la decorrenza dell'accordo di rinnovo avesse coinciso con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sarebbero stati soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l'indennità già erogata restava riassorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti. La richiesta di pagamento dell'indennità di divisa era da considerarsi generica, non provata, inammissibile non trattandosi di azione contrattualmente prevista e/o richiesta dal datore di lavoro.
La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 580/2023 pubblicata il 09/06/2023, il Tribunale di Locri, così provvedeva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di
[...]
come in epigrafe rappresentata e identificata, la complessiva somma di € CP_1 10.005,85 a titolo di differenze retributive per IVC ed indennità di divisa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. - Pone a carico della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU come Parte_1 liquidate in separato decreto”. Affermava che l'indennità era prevista dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23.07.1993. La ricorrente aveva proceduto al calcolo della stessa in considerazione dei diversi periodi interessati dalla vacanza contrattuale: IVC 2009 e IVC 2010 per un importo totale dovuto quantificato in euro 1.014,65; somma determinata tenendo conto anche di quanto già percepito a detto titolo e quindi corrisposto dall' . Pt_4 All'esito degli accertamenti peritali, gli importi richiesti a titolo di IVC per il periodo decorrente dal 01.01.2013 al 31.12.2017, erano risultati dovuti e la quantificazione svolta dal ricorrente aveva trovato piena corrispondenza nel conteggio del c.t.u., il quale, nella relazione peritale, aveva indicato lo stesso importo, precisando di aver determinato tale cifra tenendo conto e detraendo quanto già corrisposto a tale titolo dalla convenuta (v. cedolini prodotti in allegato al ricorso). Quanto all'indennità di divisa, osservava che sebbene parte ricorrente non avesse formulato richieste istruttorie atte a dare conto con dell'attività concretamente svolta e degli orari di lavoro, doveva ritenersi fatto notorio che la medesima in quanto operatrice sanitaria fosse tenuta ad indossare il camice e comunque abbigliamento e calzature idonee allo svolgimento dell'attività sanitaria di competenza così come che dette operazioni di preparazione allo svolgimento dell'attività lavorativa dovessero essere compiute all'avvio ed al termine della giornata lavorativa secondo le indicazioni della struttura presso la quale si presta servizio. La richiesta di riconoscimento di differenze retributive anche a tale titolo pertanto dovevano essere riconosciute. Il c.t.u. incaricato, non risultando prodotto in atti il registro presenze, aveva svolto il conteggio di competenza sulla base delle previsioni contrattuali. All'esito di detto calcolo, l'importo dovuto per indennità di divisa con riferimento al periodo 01.01.2013/31.12.2017, era stato quantificato in euro 9.181,20, importo sostanzialmente coincidente con quello ritenuto dalla ricorrente (€ 9.273,00). 3
L'eccezione in questione doveva ritenersi fondata solo con riferimento ad una parte minima degli importi dovuti, in quanto la corresponsione delle somme era stata chiesta con riferimento al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 a fronte di ricorso depositato in data 25.01.2018. Rilevata l'effettiva mancanza di atti interruttivi, l'eccepita prescrizione quinquennale era maturata solo con riferimento al breve periodo intercorrente tra il 01.01.2013 ed il 24.01.2013 e della stessa occorreva tener conto al fine di determinare la somma complessivamente spettante alla ricorrente dovendosi detrarre l'importo corrispondente alla parte di credito prescritto, pari a € 190,00. Le spese del giudizio seguivano la soccombenza e le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, andavano poste a carico della . Parte_1
3 . Il giudizio in grado di appello. Lamentava l'erronea applicazione delle norme e regolatrici della materia: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012, anche n relazione alla carenza di prova. La valutazione giudiziale, nei termini indicati, era inidonea a supportare la riconosciuta pretesa in assenza di riferimento al caso specifico: indennità erogata per gli anni di riferimento, produzione dei CCNNLL azionati. A ciò andava aggiunta la assenza totale di attività interpretativa sui dubbi sollevati dalla resistente circa l'istituto applicato dal Giudice di prime cure. E, ciò nonostante, la Ragioneria dello Stato, a chiarimento della reale portata, avesse precisato: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione. Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009, precisava al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma”. Lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa, posto che l'accoglimento della domanda avrebbe richiesto l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio, al fine della corresponsione della indennità, e circa l'eterodirezione dal datore di lavoro che ne disciplinava tempo e il luogo di esecuzione. Ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda sanitaria obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Non erano state allegate e non avevano costituito oggetto di richiesta di prova sul punto le modalità di tempo e di luogo di dette operazioni. Lamentava l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento della consulenza, nullità della consulenza tecnica di ufficio, carenza dei presupposti per la condanna alle spese di c.t.u. e giudiziali. Il consulente aveva recepito asetticamente i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aveva indagato, in concreto, gli elementi costitutivi del diritto. La perizia era dunque affetta da nullità insanabile e rappresentava un inutile esborso di somme per la 4
resistente essendo stata espletata su circostanze non provate e su assenza di documentazione.
Costituitasi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1 Affermava essere inammissibile e improponibile il primo perché aventi ad oggetto Parte questioni nuove, proposte per la prima volta in appello. Infatti, l non aveva contestato il percorso deduttivo e normativo e i conteggi del ricorso;
non aveva successivamente la bozza dell'elaborato peritale, non aveva mai eccepito la violazione della legge finanziaria 2009 o di verificare la domanda giudiziale alla luce del CCNL 2018. Dichiarava di non accettare il contraddittorio su tale motivo. Anche sul secondo motivo non si accetta il contraddittorio in merito all'applicazione del CCNL 2018 perché questo era successivo all'incontro avvenuto con l del 21/05/2018 CP_2 mentre il ricorso era stato notificato il 17/01/2018 e, soprattutto, perché era un'eccezione mai sollevata in primo grado, quindi inammissibile. Parte L' nulla aveva osservato all'invio della bozza di CTU e nelle note di trattazione. In appello era inammissibile introdurre motivi nuovi che non venivano accettati. In ordina al mancato assolvimento dell'onere probatorio si precisava che, all'esito dell'udienza del giorno 04/06/2021, il Giudice aveva disposto: “In virtù del principio di vicinanza della prova ed ai sensi dell'art 421 cpc onera l di Parte_1 depositare entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente verbale il registro presenze del ricorrente limitatamente al periodo di riferimento (1.1.2013 – 31.12.2017) .” Parte L' non aveva ottemperato. Parte L'eterodeterminazione del tempo e dei luoghi della vestizione invocata dall' per la prima volta in appello (motivo nuovo) era cristallizzata nella consolidata giurisprudenza. Quanto al terzo motivo con cui erano stati contestati i presupposti per l'espletamento di c.t.u. nullità della stessa, osservava che nessuna eccezione era stata sollevata nel corso del giudizio di I grado, nella comparsa di costituzione, al c.t.u. o nelle successive note. Pertanto, il motivo era inammissibile e, comunque, nei cedolini era chiaramente indicato che la ricorrente aveva percepito interamente lo stipendio senza alcuna decurtazione, dimostrando il rispetto da parte della lavoratrice dell'intero orario lavorativo come previsto dal contratto. In caso contrario, avrebbe avuto decurtazioni stipendiali oltre al fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto segnalarne gli inadempimenti.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte dall'appellata avverso i motivi di appello, sui quali, in quanto asseritamente prospettanti questioni nuove, dichiarava di non accettare il contraddittorio. L'eccezione di inammissibilità per novità delle questioni dedotte è infondata, poiché le preclusioni invocate riguardano solo le questioni di fatto poste a base dalla domanda, ma non quelle relative all'eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere con i motivi di appello. Peraltro, nell'atto di appello sono stati illustrati argomenti difensivi già dedotti in primo grado. Né può ritenersi preclusa in appello la proposizione di rilievi di criticità avverso le conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado. Invero, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo 5
termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”. (Cass. civ. sez. un., 21/02/2022, n. 5624). Il principio di diritto ora richiamato impedisce di poter configurare preclusione alcuna ed impone il rigetto dell'eccezione di inammissibilità per l'infondatamente asserita novità delle contestazioni mosse avverso l'elaborato peritale. Altra e differente questione, che concerne il merito della controversia, è la correttezza delle conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., in ragione alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto invocato, posto che tale accertamento non compete al perito, cui era stato demandato solo l'espletamento di operazioni contabili. Proprio per questo motivo si rivelano infondate le ulteriori censure, formulate nell'ultimo motivo di appello, laddove è stata affermata l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento di c.t.u. e la nullità della stessa, per avere il consulente recepito asetticamente i dati fattuali e normativi richiamati dal ricorrente e non aver indagato sugli elementi costitutivi del diritto, con la conseguenza che essa era affetta da nullità insanabile. Nessun vizio che determini la nullità insanabile della consulenza tecnica d'ufficio è stato rappresentato e tale non è l'asserita insussistenza dei presupposti per disporre l'accertamento peritale, ritenuto, invece, necessario per la verifica, sotto il profilo contabile, del quantum debeatur, spettando, si ribadisce, al giudice verificare la sussistenza dell'an debeatur, sotto il profilo della ricorrenza degli elementi costitutivi del diritto vantato.
Parte 5. Con il primo motivo l ha impugnato la sentenza, affermando l'errata applicazione degli istituti richiamati: legge finanziaria 2009 – articolo 2, comma 35 alla luce delle disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009, accordo interconfederale del 15 aprile 2009 che sostituiva le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993, circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012. Ha lamentato che dalla sentenza nulla emergeva in ordine alla motivazione di accoglimento della domanda se non un richiamo al quantum determinato dal c.t.u., che aveva recepito le difese spiegate dalla ricorrente. “Il riconoscimento è avvenuto operando una sorta di retroattività del contratto 2009 e senza aver indagato sulla effettiva percezione da parte del ricorrente”. E, ciò nonostante, la Ragioneria dello Stato, a chiarimento della reale portata: “per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006( per il biennio 2006- 2007) ed a luglio 2008 ( per il biennio 2008- 2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione . Così come lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, precisa e al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma” Con riferimento a questo motivo, la decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto. Il motivo di appello è fondato. 6
Va osservato che la domanda è stata fondata sul presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ad altri periodi di vacanza. Tanto si desume, univocamente, dalle conclusioni del c.t.u., recepite in sentenza, secondo cui: “Riepilogando si osserva che la dipendente ha diritto a Controparte_1 percepire sia l'indennità per vacanza contrattuale stabilita nell'accordo del 26.03.2010 nella misura di € 14,31 per la categoria D1, sia dell'importo di € 15,61 stabilito a luglio 2008 relativo al biennio economico 2008-2009 per il quale il contratto collettivo è stato siglato poi soltanto nel 2018 (per le tabelle si vedano gli allegati al fascicolo di causa). Dalle buste paga allegate si evidenzia che l'indennità di vacanza contrattuale spettante nella misura di € 14,31 mensile è stata sempre corrisposta mentre quella relativa al biennio
2008-2009 e fino al rinnovo del nuovo contratto non risulta essere stata corrisposta” Il c.t.u. ha, quindi, sommato l'IVC biennio 2009 – 2009 e lVC dal 2010 in poi, calcolando per gli anni dal 2013 al 2017 pari a € 1.014,65 riconosciuta dal Tribunale. Tale assunto non è corretto, posto che, essendo connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio
2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente. Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr., altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo, l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche intervenuti nelle more.>> (Cass n.23145/2016, n.23144/2016 ). L'assunto dell' sanitaria appellante sul punto è, dunque, corretto, oltre che Pt_4 confermato dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate. Il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 01.05.2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C., richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse
“l'IVC S con decorrenza 2010. 7
Come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte, l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, non è vincolante per il giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 ( che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010) e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi. Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte. La domanda di indennità di vacanza contrattuale è, pertanto, infondata.
Parte 6. Con il secondo motivo l ha lamentato il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di divisa. Ha affermato che, seppur corretti i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, il Tribunale aveva accolto la domanda, nonostante i presupposti normativi e giurisprudenziali richiedessero l'indagine circa la permanenza, oltre il normale orario di servizio e che tale operazione risultasse eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplinava tempo e il luogo di esecuzione. Dato per acclarato l'obbligo in capo al ricorrente di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, ciò che era controverso e necessitava di prova, il cui onere era posto a carico dell'istante, era se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito. Tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente, che aveva omesso di dimostrare ed ancor prima di allegare che l'azienda obbligava i dipendenti ad Parte_4 indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita. Il motivo di appello è fondato.
6.1. La liquidabilità del tempo di vestizione e svestizione va ricondotta alla retribuzione dell'orario di lavoro e trova il suo fondamento già nell'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692 secondo cui: "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa". L'art. 1, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 66/2003, nell'offrire la definizione di orario di lavoro, dispone: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 prevede: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” Assumono rilevanza in subiecta materia due provvedimenti normativi eurounitari (le Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), cui è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, all'art. 1, c. 2, dispone che: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni: b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito 8
all'articolo 3; … f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Con riguardo a particolari categorie di lavoratori, sono emersi, negli anni, alcuni profili criticità. In particolare, già nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del citato corpo normativo, si è posta la questione se la necessità di indossare gli indumenti necessari ed indispensabili ai fini dello svolgimento della prestazione professionale, laddove implicasse l'utilizzo di un tempo ulteriore rispetto a quello già previsto dal contratto, rientrasse nell'ordinaria diligenza del lavoratore o se, invece, ex art. 1, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 66/2003, questo dovesse essere considerato tempo lavorato e, quindi, oggetto di retribuzione. Uno dei primi approdi giurisprudenziali, in merito al tempo di vestizione, ha affermato che: “se tale operazione è diretta dal datore di lavoro (che ne disciplina, ad esempio, il luogo di esecuzione, rientra nel concetto di lavoro effettivo e di conseguenza il tempo necessario deve essere retribuito” (Cass. 15734/2003). Laddove, dunque, l'attività di vestizione e svestizione fosse imposta dal datore di lavoro, il maggior tempo impiegato dal lavoratore doveva essere retribuito. Si profilava, quindi, un nucleo primario di indici indicatori della c.d. “eterodirezione datoriale” consistente nell'obbligo, imposto dal datore di lavoro, indossare gli indumenti di lavoro (divisa e simili) e nella messa a disposizione, da parte del medesimo datore, di luoghi idonei allo svolgimento di tale attività e nella fornitura di tali indumenti da parte del datore al lavoratore. Sussistendo tale obbligo imposto dal datore di lavoro, il tempo necessario doveva essere economicamente liquidato al lavoratore sotto forma di retribuzione aggiuntiva;
diversamente dagli altri casi in cui, trattandosi di una attività attinente alla diligenza preparatoria rispetto allo svolgimento della prestazione professionale, non andava remunerata Tale orientamento, secondo il quale, ai fini della retribuzione era necessaria una
“eterodirezione espressa” è risultato prevalente almeno fino all'anno 2014: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 07/06/2012 richiamata da Cass. 692/2014). Nelle successive pronunce del giudice di legittimità è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale imposto al lavoratore possa desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro. In particolare: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. 7738/2018 richiamata da Cass. n. 12935/2018). Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che 9
non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono Pt_4 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
- per il lavoro all'interno Pt_4 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Deve ritenersi, dunque, che, in ambito sanitario, data la peculiare natura dell'attività posta a presidio del diritto alla salute, la distinzione tra “eterodirezione implicita” ed
“esplicita” si assottiglia, poiché l'obbligo di indossare la divisa, e quindi la necessità di fruire di un tempo ulteriore all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro. Sotto tale profilo, ha osservato la Corte di Cassazione: “in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Cass. Civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3901). Tali decisioni sono in perfetta coerenza con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui: “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (sentenza Dellas e a., C-14/04, p. 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, p. 28, e Grigore, C258/10, p. 63). Non può, pertanto, essere revocato in dubbio che il tempo che il lavoratore impiega per indossare e svestire gli indumenti di lavoro debba essere retribuito e il fondamento di tale diritto si rinviene nella legge e, ove presente, nella contrattazione collettiva di categoria che può fornire prescrizioni maggiormente dettagliate sulla questione. Nel settore sanitario e con particolare riguardo alla figura dell'infermiere professionale, i menzionati principi si atteggiano in maniera peculiare: l'atto di direzione datoriale in ragione del quale si legittima la retribuzione del tempo ulteriore impiegato dal lavoratore, è da ritenersi implicito o, comunque, coincidente con le superiori esigenze di tutela della salute e della incolumità pubblica, sia con riguardo all'assistenza dei degenti, sia con riguardo alla salute dell'operatore sanitario anche a prescindere da eventuali disposizioni della contrattazione collettiva: “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione” (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2024, n.18612). Deve, pertanto, addivenirsi alla conclusione che l'attività di vestizione/svestizione e, quindi la necessità di fruire di un precipuo tempo all'inizio ed alla fine dello svolgimento dell'attività lavorativa, derivi da superiori esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, tanto da ritenersi comunque implicitamente autorizzata/imposta dal datore di lavoro, ed il tempo all'uopo necessario rientra nell'orario di lavoro, da retribuire autonomamente, alle seguenti condizioni: 1)qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno e 2) che ciò sia avvenuto per disposizione datoriale. 10
Parte 6.2. Il motivo con cui l ha impugnato la sentenza, lamentando la carenza di allegazione e prova è fondato, poiché il tema controverso non è costituito dalla astratta remunerabilità del tempo destinato alle vestizione/svestizione, bensì all'effettiva sussistenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi della domanda e sussiste sul punto un'iniziale carenza di allegazione e di prova. A nulla rileva la previsione contenuta nel citato CCNL di categoria (art. 27) e nel Regolamento Aziendale: non è infatti in discussione l'astratta spettanza del diritto in capo all'appellante, bensì l'effettivo accertamento della ricorrenza dei presupposti per la remunerazione aggiuntiva. Non solo non è stato dedotto e provato che il tempo per lo svolgimento delle attività propedeutiche e successive alla prestazione lavorativa fosse stato speso al di fuori del monte ore lavorato - giacché in caso contrario l'attività sarebbe già remunerata – ma non è stato neanche allegato che ciò fosse avvenuto per espressa disposizione datoriale. Quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte richiedente, già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) ha affermato che è “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita
o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente. Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato. Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva. Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi."( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. I principi affermati nella sentenza emessa da questa Corte vanno applicati alla presente fattispecie, anche perché confermati dall'insegnamento della Suprema Corte, Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025, n. 4249, che, in motivazione, ha evidenziato: “… per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro
- di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse 11
consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata). È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
6.3. Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisare - a fronte di esplicita contestazione da parte dell'Aps - la fonte di tale dovere e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende), dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per esser più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Tale principio di diritto è quello già applicato da questa Corte nel citato precedente, sent. n. 192/2024, laddove, lo si è riportato, è stato ritenuto che grava sul lavoratore l'onere di allegare a provare “anche il fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023). In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro”. Né potrebbe argomentarsi che l'avvicendamento del personale nei turni implicasse necessariamente lo sforamento dall'orario - pena la possibile commissione di reati quali l'interruzione di pubblico servizio o l'abbandono di persone incapaci - posto che, e tanto si afferma sempre in via argomentativa, l'avvicendamento sarebbe potuto avvenire ove tali operazioni fossero state consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentisse di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili. In esito a tutte le considerazioni esposte, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte da vanno rigettate. Controparte_1
La complessità delle questioni controverse, talune delle quali risolte con l'evoluzione dell'insegnamento del giudice di legittimità, determinano a disporre la compensazione fra le stesse delle spese del giudizio di primo grado e della spese di questo grado di giudizio. Vanno, invece, definitivamente poste a carico della ricorrente le spese della CP_1 c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, come già liquidate dal giudice a quo, trattandosi di esborsi indefettibilmente consequenziali alle domande infondatamente dalla stessa proposte e disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne abbia anticipato l'importo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 580/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 12
di Locri, pubblicata il 09/06/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da . Controparte_1
2. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado e le spese di questo grado di giudizio.
3. Pone, in via definitiva, le spese di c.t.u, come già liquidate dal Tribunale, a carico della ricorrente , disponendo gli eventuali conguagli in favore della parte che ne CP_1 abbia anticipato l'importo. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti