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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 10/2025 All'udienza del giorno 19.9.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONSANO MICHELE e dall'avv. ORECCHIONI PIETRO oggi sostituiti dall'avv. Casaloni appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
ONICA appellato
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 10/2025 RG promossa da: (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
A MAR lo studio dell'avv. PONSANO MICHELE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, unitamente all' avv. ORECCHIONI PIETRO appellante contro (C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
CORSO MATTEOTTI 9 TEMPIO PAUSANIA presso lo studio dell'avv. LIGUORI MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania CP_1 Pt_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del
[...]
di diffamazione a mezzo stampa da lui commesso nei propri confronti, per ottenere l'eliminazione dei post diffamatori divulgati dal convenuto e per la contestuale pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna richiesta. L'attore, sacerdote presso la parrocchia di Ghilarza, allegava a sostegno della domanda che il convenuto aveva pubblicato sulla piattaforma social Facebook diversi commenti gravemente lesivi della sua reputazione personale dinanzi a tutta la comunità parrocchiale, insistendo, per tale ragione, nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Il convenuto citato in giudizio, rimaneva contumace. Parte_1
Il primo giud la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 358/2023, pubblicata l'8.9.2023, in accoglimento parziale delle domande proposte da parte attrice, condannava a corrispondere Parte_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno non pa somma di euro 15.000,00 nonché a rimuovere i post diffamatori dallo stesso pubblicati, regolando le spese secondo soccombenza. Il tribunale, in particolare, ricostruita la vicenda ed esaminato il compendio documentale allegato, accertava la sussistenza dei presupposti del reato di diffamazione a mezzo stampa, risultando evidente la natura diffamatoria dei post pubblicati dal convenuto nonché la volontarietà dello stesso di ledere la reputazione dell'attore mediante l'utilizzo del social. In ordine al quantum del risarcimento - richiamati i principi di diritto applicabili al caso di specie e tenuto conto della modesta gravità delle diffamazioni, della qualità delle parti nonchè della assenza di reiterazione del reato - il primo giudice condannava a corrispondere all'attore la somma di ero 15.000,00, Parte_1 ordinandogli liminare i “post diffamatori per cui è causa dalla pagina Facebook sulla quale venivano pubblicati, fissando in € 50,00 la somma dovuta all'attore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza della presente disposizione, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, e fino al limite massimo complessivo di € 1.500,00”.
previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, Parte_1
o appello lamentando: i) la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire;
ii) la nullità dell'atto di citazione notificato presso un indirizzo di residenza non più riconducibile allo stesso.
, regolarmente costituito, ha aderito alla richiesta di declaratoria CP_1 di nullità della notificazione dell'atto introduttivo. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevata d'ufficio l'inammissibilità del gravame notificato oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c. ed invitate le parti a dedurre sul punto, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 325 c.p.c., rubricato “termini per l'impugnazione”, dispone al 1 comma che
“Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni”. In tema di decorrenza dei termini processuali, la Cassazione (n. 1893/2019) ha avuto modo di precisare che “In ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della Repubblica”. Orbene, tenuto conto del principio di diritto richiamato, nel caso di specie la sentenza n. 358/2023, pubblicata l'8.9.2023, notificata all' unitamente Parte_1 all'atto di precetto in data 7.6.2024 (cfr. all. 2 atto di c appello), è stata impugnata dall'odierno appellante solo in data 7.1.2025 (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione in appello) e, quindi, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Conseguentemente l'atto di appello va dichiarato inammissibile, risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
358/2023, pubblicata l'8.9.2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.9.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
PONSANO MICHELE e dall'avv. ORECCHIONI PIETRO oggi sostituiti dall'avv. Casaloni appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
ONICA appellato
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 10/2025 RG promossa da: (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
A MAR lo studio dell'avv. PONSANO MICHELE che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti, unitamente all' avv. ORECCHIONI PIETRO appellante contro (C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
CORSO MATTEOTTI 9 TEMPIO PAUSANIA presso lo studio dell'avv. LIGUORI MONICA che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania CP_1 Pt_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del
[...]
di diffamazione a mezzo stampa da lui commesso nei propri confronti, per ottenere l'eliminazione dei post diffamatori divulgati dal convenuto e per la contestuale pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna richiesta. L'attore, sacerdote presso la parrocchia di Ghilarza, allegava a sostegno della domanda che il convenuto aveva pubblicato sulla piattaforma social Facebook diversi commenti gravemente lesivi della sua reputazione personale dinanzi a tutta la comunità parrocchiale, insistendo, per tale ragione, nella richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Il convenuto citato in giudizio, rimaneva contumace. Parte_1
Il primo giud la causa documentalmente e mediante prova orale, con sentenza n. 358/2023, pubblicata l'8.9.2023, in accoglimento parziale delle domande proposte da parte attrice, condannava a corrispondere Parte_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno non pa somma di euro 15.000,00 nonché a rimuovere i post diffamatori dallo stesso pubblicati, regolando le spese secondo soccombenza. Il tribunale, in particolare, ricostruita la vicenda ed esaminato il compendio documentale allegato, accertava la sussistenza dei presupposti del reato di diffamazione a mezzo stampa, risultando evidente la natura diffamatoria dei post pubblicati dal convenuto nonché la volontarietà dello stesso di ledere la reputazione dell'attore mediante l'utilizzo del social. In ordine al quantum del risarcimento - richiamati i principi di diritto applicabili al caso di specie e tenuto conto della modesta gravità delle diffamazioni, della qualità delle parti nonchè della assenza di reiterazione del reato - il primo giudice condannava a corrispondere all'attore la somma di ero 15.000,00, Parte_1 ordinandogli liminare i “post diffamatori per cui è causa dalla pagina Facebook sulla quale venivano pubblicati, fissando in € 50,00 la somma dovuta all'attore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza della presente disposizione, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, e fino al limite massimo complessivo di € 1.500,00”.
previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, Parte_1
o appello lamentando: i) la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo per violazione dei termini a comparire;
ii) la nullità dell'atto di citazione notificato presso un indirizzo di residenza non più riconducibile allo stesso.
, regolarmente costituito, ha aderito alla richiesta di declaratoria CP_1 di nullità della notificazione dell'atto introduttivo. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevata d'ufficio l'inammissibilità del gravame notificato oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c. ed invitate le parti a dedurre sul punto, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è inammissibile. L'art. 325 c.p.c., rubricato “termini per l'impugnazione”, dispone al 1 comma che
“Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni”. In tema di decorrenza dei termini processuali, la Cassazione (n. 1893/2019) ha avuto modo di precisare che “In ipotesi di contumacia involontaria, la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, col conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza del giudizio, rileva soltanto ai diversi fini dell'art. 327 cpv. cod. proc. civ. e, quindi, per il caso di mancata notifica di quella sentenza, poiché nei confronti del contumace involontario opera non solo il termine decadenziale annuale dalla data della successiva conoscenza della sentenza, ma anche il termine breve, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui la sentenza gli sia stata notificata personalmente ed ovviamente dalla data di tale notifica;
e tanto senza alcun trattamento differenziato rispetto al contumace volontario e comunque senza alcuna violazione dei canoni costituzionali degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale della Repubblica”. Orbene, tenuto conto del principio di diritto richiamato, nel caso di specie la sentenza n. 358/2023, pubblicata l'8.9.2023, notificata all' unitamente Parte_1 all'atto di precetto in data 7.6.2024 (cfr. all. 2 atto di c appello), è stata impugnata dall'odierno appellante solo in data 7.1.2025 (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione in appello) e, quindi, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Conseguentemente l'atto di appello va dichiarato inammissibile, risultando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
358/2023, pubblicata l'8.9.2023 del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 19.9.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi