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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 804/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. PUGLIESI FILIPPO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1
GIOVANNA SERENO, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino al Viale Italia, 197/A, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.03.2020 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di
“Annullare e dichiarare inefficace e illegittima l'intimazione di pagamento per inesistenza dei titoli fatti valere dal resistente nel verbale di accertamento n. CP_1
2016012191 del 26.08.2016 e accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di lavoratore dipendente agricolo. Vittoria di spese e competenze della procedura”.
1 In punto di fatto l'opponente allegava che in data 21.01.2020 l' Controparte_2
gli notificava, per conto dell' di Avellino, l'intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 01220199004621025000 per il pagamento della somma di € 18.240,32 a titolo di contributi IVS (invalidità vecchiaia e superstiti) -settore commercio- per il periodo dal
2011 al 2016 a seguito di iscrizione a ruolo d'ufficio del ricorrente in detta categoria.
Deduceva che con verbale di accertamento n. 2016005318/DDL del 26.08.2016 l' CP_1 di Avellino, nonostante avesse accertato che il ricorrente era socio dell'
[...]
addetta allo svolgimento di servizi di manutenzione agraria per Organizzazione_1 conto terzi, qualificava l'attività svolta dal ricorrente nel settore terziario, gestione commercianti, intimandogli il pagamento dell'importo di euro 19.069,47 (di cui euro
16.843,38 ed euro 2.226,09 per sanzioni). Soggiungeva di aver proposto ricorso al
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, dichiarato inammissibile.
In punto di diritto il ricorrente lamentava che il servizio ispettivo dell -nel ritenere CP_1
l'attività di amministratore unico fosse prevalente e assorbente dell'intera attività svolta dal ricorrente per conto e nell'interesse della cooperativa e disconoscendo il pregresso rapporto di lavoro agricolo dipendente svolto in favore della cooperativa dal
2011 (epoca di costituzione della cooperativa) al 2016, inquadrandolo nella gestione commercianti- era incorso in evidente errore, poiché nel periodo contestato, il ricorrente, pur rivestendo l'incarico di amministratore unico, aveva sempre svolto attività di lavoro dipendente agricolo in favore della cooperativa, consistente nello svolgimento per conto terzi di lavori di potatura di frutteti in genere, castagneti, noccioleti e siepi, nonché lavori di pulizia e preparazione dei terreni al raccolto.
Deduceva altresì di avere svolto la suddetta attività di amministratore a titolo gratuito, al di fuori dell'orario normale di lavoro, generalmente in serata, nelle giornate di pioggia o di cattivo tempo e, quindi, non lavorate in agricoltura, attività questa che, percentualmente, corrispondeva a circa l'1% dell'impegno lavorativo richiesto nella qualità di socio lavoratore.
Rappresentava inoltre che la natura, le dimensioni e le finalità dell' Parte_2
della quale il ricorrente è amministratore erano state verificate dal
[...]
Ministero dello Sviluppo economico nel corso della vigilanza sugli Enti cooperativi, effettuata nel biennio 2011/2012 e 2015/2016.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
2 eccepiva, preliminarmente, il difetto di litisconsorzio per non essere stato convenuto in giudizio anche l'Agente della Riscossione.
Eccepiva, altresì, la inammissibilità della domanda di accertamento negativo del debito contributivo, essendo il ricorrente incorso nella decadenza ex art. 24 5° co. d. lgs.
46/1999, stante la notifica degli avvisi di addebito costituenti gli atti presupposti sottesi alla intimazione, ritualmente notificati a mezzo raccomandata A/R e non impugnati nel termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa.
Ne merito, evidenziava la infondatezza della domanda, richiamando il contenuto del verbale di accertamento del 26.08.2016, notificato il 06.09.2016 e posto alla base del recupero contributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiarare la inammissibilità del ricorso e, in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'Ente impositore a procedere in esecuzione forzata relativamente ai crediti oggetto di accertamento.
Mutato il giudicante a far data dal mese di settembre 2022, espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. disposta su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 16.01.2024), è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è inammissibile per le considerazioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che secondo il diritto vivente formatosi in materia, relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla
3 cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata (cfr. Tribunale Roma sez. lav. 04 maggio 2017 n.
4076).
L'azione proposta dalla parte ricorrente ha ad oggetto l'accertamento della inesistenza del credito intimato per fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'avviso di addebito n. 31220170000874772000, notificato in data
02.10.2017, dell'importo di euro 18.240,32, richiamato nella intimazione di pagamento n. 01220199004621025/000 del 27.9.2019.
Conseguentemente, alla stregua dei principi enunciati, l'azione proposta dal ricorrente avendo ad oggetto la contestazione relativa alla non debenza, nel merito, delle somme intimate -sull'asserito presupposto dell'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto, pur essendo amministratore unico della
[...]
, aveva svolto, per la detta società, attività lavorativa Parte_2 subordinata- va qualificata come opposizione al ruolo ex art. 24, comma V, d.lgs.
46/99.
Se, dunque, l'opposizione involge il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo), non è dato riscontrare alcun difetto di contraddittorio, sussistendo la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore rispetto al quale -in conformità al D. Lgs. 49 del 1999, art. 24-
l'agente della riscossione resta estraneo, come del resto osservato anche dalla parte opponente (vedasi le note di trattazione scritta depositate dall'istante in data
17.11.2021: “... E' il caso di precisare che con l'opposizione si è contestato il merito della pretesa che ha fondamento nell'originaria errata inclusione dell'attività svolta CP_1 dal ricorrente nel settore terziario gestione commercianti per cui indebitamente gli è stato chiesto il pagamento delle somme pretese. Spetterà all'On.le Giudice adito accertare se al ricorrente va riconosciuto l'inquadramento nel rapporto di lavoro agricolo dipendente svolto in favore e per conto della cooperativa. L'On.le Giudice adito, inoltre, dovrà accertare se il servizio ispettivo è incorso in errore CP_1 qualificando il lavoro svolto dal ricorrente come terziario gestione commercianti anziché come lavoratore dipendente agricolo in favore della Organizzazione_2
.”).
[...]
Nè può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
4 partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412, nonché Cass. SS. UU. sentenza n. 7514 del 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Ciò posto l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” - prevede che: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4.
In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5.
5 Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. ...”.
All'accertamento dell'omissione contributiva segue, quindi, a seconda della disciplina applicabile ratione temporis, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento - o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo - a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del
1999 cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 D.Lgs.
n. 46 del 1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Nel caso di specie l' ha allegato e documentato che l'avviso di addebito in cui è CP_1 portato il credito contributivo oggetto della successiva intimazione di pagamento, da cui trae origine la presente controversia, è stato debitamente e regolarmente notificato al presso il suo indirizzo di residenza attraverso il servizio postale, circostanza Pt_1 questa, peraltro, nemmeno specificamente contestata dall'opponente (vedasi l'intimazione di pagamento allegata sub 1 in produzione di parte attrice, nonché
l'avviso di addebito e l'avviso di ricevimento della raccomandata relativo alla notificazione eseguita in data 02.10.2017, sul quale è riportato il corrispondente numero dell'avviso di addebito, allegati in produzione di parte resistente).
La consegna del piego spedito a mezzo posta raccomandata secondo le modalità suddette determina la conoscenza legale della relativa comunicazione che è assistita da presunzione superabile esclusivamente con querela di falso.
Ciò posto, come in precedenza rilevato, la parte ricorrente ha contestato, nel merito, la
6 pretesa contributiva, proponendo eccezioni relative alla sussistenza dei presupposti che legittimano tale pretesa: tale doglianza, qualificabile come opposizione al ruolo ex art. 24 del D. Lgs. 46/99, avrebbe dovuto essere esperita entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, sicchè, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, è intempestiva l'opposizione spiegata oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito eseguita il
02.10.2017.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (per controversie in materia di previdenza e aventi valore ricompreso nello scaglione compreso tra euro
5.201 ed Euro 26.000), della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, spese queste che si liquidano in € 1.865,00
(euromilleottocentosessantacinque/00) oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 09/04/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 804/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. PUGLIESI FILIPPO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1
GIOVANNA SERENO, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino al Viale Italia, 197/A, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.03.2020 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di
“Annullare e dichiarare inefficace e illegittima l'intimazione di pagamento per inesistenza dei titoli fatti valere dal resistente nel verbale di accertamento n. CP_1
2016012191 del 26.08.2016 e accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività di lavoratore dipendente agricolo. Vittoria di spese e competenze della procedura”.
1 In punto di fatto l'opponente allegava che in data 21.01.2020 l' Controparte_2
gli notificava, per conto dell' di Avellino, l'intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 01220199004621025000 per il pagamento della somma di € 18.240,32 a titolo di contributi IVS (invalidità vecchiaia e superstiti) -settore commercio- per il periodo dal
2011 al 2016 a seguito di iscrizione a ruolo d'ufficio del ricorrente in detta categoria.
Deduceva che con verbale di accertamento n. 2016005318/DDL del 26.08.2016 l' CP_1 di Avellino, nonostante avesse accertato che il ricorrente era socio dell'
[...]
addetta allo svolgimento di servizi di manutenzione agraria per Organizzazione_1 conto terzi, qualificava l'attività svolta dal ricorrente nel settore terziario, gestione commercianti, intimandogli il pagamento dell'importo di euro 19.069,47 (di cui euro
16.843,38 ed euro 2.226,09 per sanzioni). Soggiungeva di aver proposto ricorso al
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, dichiarato inammissibile.
In punto di diritto il ricorrente lamentava che il servizio ispettivo dell -nel ritenere CP_1
l'attività di amministratore unico fosse prevalente e assorbente dell'intera attività svolta dal ricorrente per conto e nell'interesse della cooperativa e disconoscendo il pregresso rapporto di lavoro agricolo dipendente svolto in favore della cooperativa dal
2011 (epoca di costituzione della cooperativa) al 2016, inquadrandolo nella gestione commercianti- era incorso in evidente errore, poiché nel periodo contestato, il ricorrente, pur rivestendo l'incarico di amministratore unico, aveva sempre svolto attività di lavoro dipendente agricolo in favore della cooperativa, consistente nello svolgimento per conto terzi di lavori di potatura di frutteti in genere, castagneti, noccioleti e siepi, nonché lavori di pulizia e preparazione dei terreni al raccolto.
Deduceva altresì di avere svolto la suddetta attività di amministratore a titolo gratuito, al di fuori dell'orario normale di lavoro, generalmente in serata, nelle giornate di pioggia o di cattivo tempo e, quindi, non lavorate in agricoltura, attività questa che, percentualmente, corrispondeva a circa l'1% dell'impegno lavorativo richiesto nella qualità di socio lavoratore.
Rappresentava inoltre che la natura, le dimensioni e le finalità dell' Parte_2
della quale il ricorrente è amministratore erano state verificate dal
[...]
Ministero dello Sviluppo economico nel corso della vigilanza sugli Enti cooperativi, effettuata nel biennio 2011/2012 e 2015/2016.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
2 eccepiva, preliminarmente, il difetto di litisconsorzio per non essere stato convenuto in giudizio anche l'Agente della Riscossione.
Eccepiva, altresì, la inammissibilità della domanda di accertamento negativo del debito contributivo, essendo il ricorrente incorso nella decadenza ex art. 24 5° co. d. lgs.
46/1999, stante la notifica degli avvisi di addebito costituenti gli atti presupposti sottesi alla intimazione, ritualmente notificati a mezzo raccomandata A/R e non impugnati nel termine perentorio di cui alla citata disposizione normativa.
Ne merito, evidenziava la infondatezza della domanda, richiamando il contenuto del verbale di accertamento del 26.08.2016, notificato il 06.09.2016 e posto alla base del recupero contributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiarare la inammissibilità del ricorso e, in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'Ente impositore a procedere in esecuzione forzata relativamente ai crediti oggetto di accertamento.
Mutato il giudicante a far data dal mese di settembre 2022, espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. disposta su congiunta richiesta delle parti (vedasi verbale di udienza del 16.01.2024), è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è inammissibile per le considerazioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che secondo il diritto vivente formatosi in materia, relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615
c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla
3 cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata (cfr. Tribunale Roma sez. lav. 04 maggio 2017 n.
4076).
L'azione proposta dalla parte ricorrente ha ad oggetto l'accertamento della inesistenza del credito intimato per fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, costituito nella specie dall'avviso di addebito n. 31220170000874772000, notificato in data
02.10.2017, dell'importo di euro 18.240,32, richiamato nella intimazione di pagamento n. 01220199004621025/000 del 27.9.2019.
Conseguentemente, alla stregua dei principi enunciati, l'azione proposta dal ricorrente avendo ad oggetto la contestazione relativa alla non debenza, nel merito, delle somme intimate -sull'asserito presupposto dell'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto, pur essendo amministratore unico della
[...]
, aveva svolto, per la detta società, attività lavorativa Parte_2 subordinata- va qualificata come opposizione al ruolo ex art. 24, comma V, d.lgs.
46/99.
Se, dunque, l'opposizione involge il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo), non è dato riscontrare alcun difetto di contraddittorio, sussistendo la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore rispetto al quale -in conformità al D. Lgs. 49 del 1999, art. 24-
l'agente della riscossione resta estraneo, come del resto osservato anche dalla parte opponente (vedasi le note di trattazione scritta depositate dall'istante in data
17.11.2021: “... E' il caso di precisare che con l'opposizione si è contestato il merito della pretesa che ha fondamento nell'originaria errata inclusione dell'attività svolta CP_1 dal ricorrente nel settore terziario gestione commercianti per cui indebitamente gli è stato chiesto il pagamento delle somme pretese. Spetterà all'On.le Giudice adito accertare se al ricorrente va riconosciuto l'inquadramento nel rapporto di lavoro agricolo dipendente svolto in favore e per conto della cooperativa. L'On.le Giudice adito, inoltre, dovrà accertare se il servizio ispettivo è incorso in errore CP_1 qualificando il lavoro svolto dal ricorrente come terziario gestione commercianti anziché come lavoratore dipendente agricolo in favore della Organizzazione_2
.”).
[...]
Nè può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
4 partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412, nonché Cass. SS. UU. sentenza n. 7514 del 2022: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Ciò posto l'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 - in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” - prevede che: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4.
In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5.
5 Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. ...”.
All'accertamento dell'omissione contributiva segue, quindi, a seconda della disciplina applicabile ratione temporis, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento - o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo - a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del
1999 cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 D.Lgs.
n. 46 del 1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Nel caso di specie l' ha allegato e documentato che l'avviso di addebito in cui è CP_1 portato il credito contributivo oggetto della successiva intimazione di pagamento, da cui trae origine la presente controversia, è stato debitamente e regolarmente notificato al presso il suo indirizzo di residenza attraverso il servizio postale, circostanza Pt_1 questa, peraltro, nemmeno specificamente contestata dall'opponente (vedasi l'intimazione di pagamento allegata sub 1 in produzione di parte attrice, nonché
l'avviso di addebito e l'avviso di ricevimento della raccomandata relativo alla notificazione eseguita in data 02.10.2017, sul quale è riportato il corrispondente numero dell'avviso di addebito, allegati in produzione di parte resistente).
La consegna del piego spedito a mezzo posta raccomandata secondo le modalità suddette determina la conoscenza legale della relativa comunicazione che è assistita da presunzione superabile esclusivamente con querela di falso.
Ciò posto, come in precedenza rilevato, la parte ricorrente ha contestato, nel merito, la
6 pretesa contributiva, proponendo eccezioni relative alla sussistenza dei presupposti che legittimano tale pretesa: tale doglianza, qualificabile come opposizione al ruolo ex art. 24 del D. Lgs. 46/99, avrebbe dovuto essere esperita entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, sicchè, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, è intempestiva l'opposizione spiegata oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito eseguita il
02.10.2017.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (per controversie in materia di previdenza e aventi valore ricompreso nello scaglione compreso tra euro
5.201 ed Euro 26.000), della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, spese queste che si liquidano in € 1.865,00
(euromilleottocentosessantacinque/00) oltre accessori.
Così deciso in Avellino, il 09/04/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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