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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
EM IP, ha pronunciato, all'esito della discussione svoltasi tramite lo scambio di note ex art. 127-ter cpc, la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies cpc) nella causa iscritta al n. 2175 del Ruolo Generale del 2023
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
MA CA ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Tenente
Genovese n. 26
Opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Coronati ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Marinella n. 11
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2023, notificato il 6.11.2023, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 1786/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
516/2023, notificato il 6.11.2023, emesso nell'ambito del procedimento recante n.
R.G. 1786/2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
20.457,91, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
In particolare - evidenziando che secondo la prospettazione di parte opposta il avrebbe omesso il pagamento delle rate sin dal momento del suo Parte_1
Contr pensionamento, occorso in data 8.7.2008 - ha sostenuto che la on avrebbe dimostrato l'esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione. Ed infatti, parte opponente ha eccepito che nel giudizio monitorio è stata prodotta una raccomandata recante n. 8561644310-2, datata 22.9.2017, rispetto alla quale non sarebbe stata fornita la prova della ricezione posto che la ricevuta di ritorno allegata concernerebbe l'avvenuta spedizione di altra raccomandata, recante n.8561466725-7 ed avente data antecedente rispetto a quella indicata nella missiva, peraltro spedita ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del destinatario e ricevuta dalla sua ex moglie.
Pertanto, parte opponente ha chiesto al Tribunale di: “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Trapani per i motivi di cui in narrativa”.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 24.1.24, ha Controparte_1 avversato l'unico motivo d'opposizione spiegato dal , evidenziando che Parte_1 nei contratti di finanziamento (riconducibili al tipo negoziale del contratto di mutuo) il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va identificato nella data di scadenza dell'ultima rata di pagamento prevista. Nel caso di specie, il contratto sottoscritto dall'opponente prevedeva la corresponsione di 108 rate mensili, di cui la prima da versare in data 1.8.2006 e l'ultima in data 1.7.2015, dacché non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale previsto dalla legge, anche in forza degli atti interruttivi - ovvero le raccomandate allegate alla comparsa di costituzione e risposta inviate sia dalla che dalla Controparte_2 compagnia assicurativa - debitamente notificate all'opponente.
Pertanto, parte opposta ha chiesto al Tribunale di: “rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare l'opponente al pagamento della somma maggiore o minore che risultasse di giustizia, comunque con vittoria delle spese di lite”.
*****
Giova premettere che la ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione quale portato di un credito asseritamente vantato giusta contratto di finanziamento sottoscritto dal con la per l'importo complessivo di € 29.592,00, Parte_1 Controparte_2 da rimborsare tramite delegazione di pagamento di quota dello stipendio e che la suddetta società finanziaria ha garantito il credito presso la Controparte_3
[...]
[...] (ora nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del Controparte_1 finanziato.
Detta eventualità si è verificata, e pertanto la compagnia di assicurazione, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e dell'inadempimento del , ha Parte_1 liquidato in favore della il residuo del finanziamento non Controparte_2 corrisposto dal debitore (€ 20.457,91), con conseguente surroga nei diritti vantati dalla società finanziaria, e così incoando il procedimento monitorio al fine di ottenere il pagamento della somma versata a carico del debitore (cfr. atto di quietanza e trasferimento del credito allegato al ricorso monitorio).
Orbene, parte opponente, non contestando il titolo contrattuale da cui origina la pretesa creditoria, il mancato pagamento delle rate, né tantomeno il diritto di surroga esercitato dalla compagnia assicurativa opposta, ha unicamente eccepito il decorso del termine di prescrizione decennale, evidenziando che la richiesta di pagamento allegata in uno al ricorso monitorio sarebbe inidonea ad interrompere il maturarsi del termine.
Va premesso che, in caso di surrogazione da parte della compagnia assicurativa, si ha una successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo (cfr., ex multis, Cass. n. 20740/2016). La fonte negoziale, quindi, rimane quella originaria;
nel caso di specie, quindi, non essendovi alcun fenomeno di novazione oggettiva, il diritto di credito vantato dalla
[...] origina dal contratto di finanziamento sottoscritto dal Controparte_1
con la società finanziaria. La giurisprudenza della Suprema Corte è, Parte_1 infatti, costante nell'affermare che “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e
l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (cfr. Cass. 4347/2009).
3 Venendo al caso di specie, vero è che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica, tuttavia, la tesi della compagnia assicurativa secondo cui il termine di prescrizione decennale inizierebbe a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto di finanziamento, non coglie nel segno.
Ed infatti, è documentalmente provato (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo monitorio) che in data 2.12.2008 la ha richiesto al il CP_4 Parte_1 pagamento dell'intero importo residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento, automaticamente risolto in ragione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato da parte dell'opponente (come peraltro contrattualmente pattuito), sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Ed infatti, nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione deve, all'evidenza, essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine.
Nondimeno, ritiene il Tribunale che comunque non sia decorso il termine di prescrizione decennale avendo l'opposta fornito a prova di aver inviato una raccomandata volta a costituire in mora il debitore, quale valido atto interruttivo.
Segnatamente, parte opposta ha depositato in atti la copia di una raccomandata a/r Contr inviata dalla compagnia assicurativa (oggi assicurazioni) al CP_3
in data 9.4.2015 e ricevuta da questi in data 23.4.2015 (cfr. racc. 9.4.15 Parte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Non possono condurre ad una diversa valutazione le deduzioni difensive spese dall'opponente secondo cui egli non sarebbe stato residente, alla data di notifica dell'atto in questione, all'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita.
Ed invero, al fine di sconfessare la ricezione della missiva, il ha Parte_1 prodotto un certificato di residenza (cfr. all. b all'atto di citazione in opposizione), dal quale è possibile esclusivamente evincere che egli ha risieduto in Trapani, nella via De Santis n. 18, dal 30.3.1965 al 4.1.2009.
Tale documento, però, non certifica l'indirizzo di residenza del alla Parte_1 data di ricezione della raccomandata, e quindi non esclude di fatto che questi, nell'aprile 2015, fosse residente in [...]nella via De Santis.
4 L'opponente ha formulato solo contestazioni in ordine alla raccomandata allegata al ricorso monitorio, mentre nulla ha specificamente dedotto circa le raccomandate allegate dall'opposta con la comparsa di costituzione, non disconoscendo nemmeno la firma apposta in seno alla cartolina di ricevimento della raccomandata sopra menzionata.
In definitiva, la missiva notificata, in data 9.4.2015, a mezzo raccomandata a/r, da parte dell'allora deve ritenersi atto idoneo a interrompere il Controparte_5 decorso del termine prescrizionale, e pertanto alla data d'introduzione del ricorso monitorio (17.10.2023) il detto termine non era ancora spirato.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente non può trovare accoglimento e, in difetto di ulteriori elementi, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 516/2023 emesso da questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 516/2023, notificato il 6.11.2023, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 1786/2023; condanna parte opponente a rifondere, in favore di parte opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 9.12.2025
Il Giudice
Federica EM IP
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