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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Gaetano CATALANI, ha emes- so la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1283/2023, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.201/2023 del Giudice di Pace di Mate- ra”
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Santochirico (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di appello e delibera C.F._1
G.M.50/2023;
– APPELLANTE –
CONTRO
), do- Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato all'indirizzo pec Email_1
-APPELLATO-
***** all'udienza del 12/03/2025, la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 201 resa dal Giudice di Parte_1
1 Pace di Matera il 21/4/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione elevato in data CP_2 Controparte_1
21/6/2022 dalla Polizia Municipale n.4082T/22 per la violazione dell'art. 142
C.d.S., avendo circolato il 6/4/202 sulla SS7 il veicolo tg.GJ133VH, concesso in locazione all'opponente, a una velocità superiore rispetto a quella consenti- ta. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente rite- nuto violato l'art. 201 C.d.S., essendo stato notificato il verbale di contesta- zione oltre il termine di novanta giorni, laddove il procedimento notificatorio aveva avuto inizio il 7/7/2022 con la trasmissione del verbale alla concedente
Kimto Italia S.p.A. e -a seguito della comunicazione ad opera di quest'ultima del nominativo dell'utilizzatore del mezzo, avvenuta il 1/9/2022- era ripreso, con la notifica del verbale al contravventore il 14/9/2022 nel termine di legge, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudi- ziali.
, nonostante la rituale notifica dell'impugnazione Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, di tal- ché si è proceduto nella sua contumacia.
L'appello è fondato.
Il ha documentalmente provato che il verbale di conte- Parte_1
stazione opposto è stato notificato alla in data 7/7/2022, Parte_2 ovvero nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S. e che, a seguito della comu- nicazione effettuata da detta società concedente il 1/9/2022 con l'indicazione del nominativo del soggetto utilizzatore del veicolo concesso in locazione fi- nanziaria, l'atto è stato rinotificato all'opponente il 21/9/2022.
Sul punto si reputa, alla stregua del disposto dell'art. 196 C.d.S., in tema di solidarietà per le sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale che, in assenza di prova dell'avvenuta annotazione alla data della consumazione dell'illecito amministrativo nei pubblici registri della locazione finanziaria (cfr. Corte Cost. sent.17/6/1996 n.198), perfezio- natasi il 1/4/2022, ovvero pochi giorni prima della contestazione, sia tempe- stiva la notificazione eseguita nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., decorrenti dal momento in cui l'amministrazione è stata posta in
2 grado di conoscere il nominativo dell'utilizzatore, quale unico soggetto che ha la disponibilità giuridica del bene (cfr. Cass. Civ. Sez.I sent.29/10/1999
n.12192).
Tanto impone di ritenere la non ascrivibilità al del Parte_1
mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione all'utilizzzatore del verbale e di considerare la legittimità della contestazione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto del motivo a base dell'opposizione.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate per il primo grado in € 250,00 per compensi professionali (€ 50 studio, € 50 fase introduttiva, € 50 trattazione, € 100 fase decisionale) e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed 350,00 per onorari (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione, € 100 fase de- cisionale), oltre per entrambi i gradi gli accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffu- sione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo sull'appello, proposto con ricorso depositato il
29.8.2023 dal , avverso la sentenza n.201 resa dal Giu- Parte_1
dice di Pace di Matera in data 21/4/2023 nei confronti di Controparte_1
così provvede nella contumacia dell'appellato:
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione n.4082T/22 elevato Controparte_1
in data 21/6/2022 dalla Polizia Municipale di;
Pt_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese giudiziali che liquida per il primo grado in € 250,00 per compensi professionali e per il presente giu- dizio in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre per entrambi i
3 gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 13/3/2025.
Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Gaetano CATALANI, ha emes- so la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1283/2023, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n.201/2023 del Giudice di Pace di Mate- ra”
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Santochirico (C.F.
), giusta procura in calce all'atto di appello e delibera C.F._1
G.M.50/2023;
– APPELLANTE –
CONTRO
), do- Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato all'indirizzo pec Email_1
-APPELLATO-
***** all'udienza del 12/03/2025, la causa è stata trattata a norma dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte e decisa sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 201 resa dal Giudice di Parte_1
1 Pace di Matera il 21/4/2023 che aveva accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione elevato in data CP_2 Controparte_1
21/6/2022 dalla Polizia Municipale n.4082T/22 per la violazione dell'art. 142
C.d.S., avendo circolato il 6/4/202 sulla SS7 il veicolo tg.GJ133VH, concesso in locazione all'opponente, a una velocità superiore rispetto a quella consenti- ta. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente rite- nuto violato l'art. 201 C.d.S., essendo stato notificato il verbale di contesta- zione oltre il termine di novanta giorni, laddove il procedimento notificatorio aveva avuto inizio il 7/7/2022 con la trasmissione del verbale alla concedente
Kimto Italia S.p.A. e -a seguito della comunicazione ad opera di quest'ultima del nominativo dell'utilizzatore del mezzo, avvenuta il 1/9/2022- era ripreso, con la notifica del verbale al contravventore il 14/9/2022 nel termine di legge, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudi- ziali.
, nonostante la rituale notifica dell'impugnazione Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, di tal- ché si è proceduto nella sua contumacia.
L'appello è fondato.
Il ha documentalmente provato che il verbale di conte- Parte_1
stazione opposto è stato notificato alla in data 7/7/2022, Parte_2 ovvero nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S. e che, a seguito della comu- nicazione effettuata da detta società concedente il 1/9/2022 con l'indicazione del nominativo del soggetto utilizzatore del veicolo concesso in locazione fi- nanziaria, l'atto è stato rinotificato all'opponente il 21/9/2022.
Sul punto si reputa, alla stregua del disposto dell'art. 196 C.d.S., in tema di solidarietà per le sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale che, in assenza di prova dell'avvenuta annotazione alla data della consumazione dell'illecito amministrativo nei pubblici registri della locazione finanziaria (cfr. Corte Cost. sent.17/6/1996 n.198), perfezio- natasi il 1/4/2022, ovvero pochi giorni prima della contestazione, sia tempe- stiva la notificazione eseguita nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., decorrenti dal momento in cui l'amministrazione è stata posta in
2 grado di conoscere il nominativo dell'utilizzatore, quale unico soggetto che ha la disponibilità giuridica del bene (cfr. Cass. Civ. Sez.I sent.29/10/1999
n.12192).
Tanto impone di ritenere la non ascrivibilità al del Parte_1
mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione all'utilizzzatore del verbale e di considerare la legittimità della contestazione, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto del motivo a base dell'opposizione.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate per il primo grado in € 250,00 per compensi professionali (€ 50 studio, € 50 fase introduttiva, € 50 trattazione, € 100 fase decisionale) e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed 350,00 per onorari (€ 75 studio, € 75 fase introduttiva, € 100 trattazione, € 100 fase de- cisionale), oltre per entrambi i gradi gli accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffu- sione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo sull'appello, proposto con ricorso depositato il
29.8.2023 dal , avverso la sentenza n.201 resa dal Giu- Parte_1
dice di Pace di Matera in data 21/4/2023 nei confronti di Controparte_1
così provvede nella contumacia dell'appellato:
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso il verbale di contestazione n.4082T/22 elevato Controparte_1
in data 21/6/2022 dalla Polizia Municipale di;
Pt_1
- condanna l'appellato al pagamento delle spese giudiziali che liquida per il primo grado in € 250,00 per compensi professionali e per il presente giu- dizio in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre per entrambi i
3 gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 13/3/2025.
Il Giudice
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