Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. n. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 355/2023, oggetto: Altri istituti relativi alle successioni, promossa da:
, c.f. nata il [...] a NUORO, in [...] unico Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore , elettivamente Persona_1
domiciliato in BOLOGNA alla Via delle Belle Arti n. 31, presso lo studio dell'Avv. PAOLA FARRIS,
c.f. , del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto introduttivo
- parte attrice -
contro
p.i. , in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_1
amministratore dott. elettivamente domiciliato in NUORO alla Via Monsignor CP_2
Giuseppe Melas n.20, presso lo studio legale dell'avv. Maria Antonietta Masia, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ricci, c.f. , in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
- parte convenuta –
-
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.4.2025)
«La scrivente difesa, pertanto, richiamato quanto già ampiamente enunciato, si oppone alla separazione del presente giudizio stante l'insussistenza – in fatto ed in diritto - dei motivi posti a fondamento di tale provvedimento;
- insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati;
- chiede la revoca dell'ordinanza resa in data 08.02.2025 con conseguente riunione del procedimento RG
105/2025 al procedimento RG 355/2023;
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Proc. n. 355/2023 R.A.C. Sentenza - pagina 1
- si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, che precisa ove la
causa non venisse rimessa in istruttoria, e chiede termine per il deposito di note conclusive».
Le conclusioni precedente formulate dall'attrice sono contenute nell'atto di citazione:
«In via principale, nel merito: 1) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, la qualità di erede del defunto in capo alla minore e, per l'effetto, 2) accertare e Persona_2 Persona_1
dichiarare in capo alla stessa il diritto alla liquidazione della quota societaria ereditata dal socio defunto
della NUMERO REA CH – 76517 – Codice Fiscale e numero Persona_2 Controparte_3
iscrizione al Registro Imprese ,PEC in persona P.IVA_2 Email_1 dell'Amministratore NI , C.F. domiciliato in Francavilla al CP_2 C.F._4
AR (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP 66023
Francavilla al mare (CH), e, per l'effetto, 3) condannare la NUMERO REA CH Controparte_3
– 76517 – Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese , in persona P.IVA_2 dell'Amministratore NI , C.F. domiciliato in Francavilla al CP_2 C.F._4
AR (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP 66023
Francavilla al mare (CH),a corrispondere alla minore l'importo di € 675.353,28= Persona_1
(seicentosettantacinquemilatrecentocinquantatre/28), o quella diversa somma, maggiore e/o minore, che
risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del
dovuto al saldo, ove dovuti;
4) accertare e dichiarare in capo alla stessa il diritto alla liquidazione della
quota societaria ereditata dal socio defunto della Controparte_4
in liquidazione, NUMERO REA CH – 104949 – Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro
[...]
Imprese , Partita IVA , in persona del socio accomandatario e liquidatore P.IVA_3 P.IVA_1
, C.F. domiciliato in Francavilla CP_2 Email_2 C.F._4 al AR (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP
66023 Francavilla al mare (CH) e, per l'effetto, 5) condannare la società
[...]
in liquidazione, NUMERO REA CH – 104949 – Codice Fiscale Controparte_4
e Numero Iscrizione Registro Imprese , Partita IVA , in persona del socio P.IVA_3 P.IVA_1 accomandatario e liquidatore C.F. CP_2 Email_2 domiciliato in Francavilla al AR (CH) in via San Bernardino n. 4 – CAP 66023, C.F._4 con sede legale in Viale Alcione n. 77 – CAP 66023 Francavilla al mare (CH), a corrispondere alla
minore il valore della quota di sua spettanza, che risulterà di giustizia a seguito Persona_1 dell'espletanda istruttoria, qualora l'attività di liquidazione della società sia terminata, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti;
- 6) accertare e dichiarare la
sussistenza, in capo alla minore del diritto alla corresponsione degli utili derivanti dalle Persona_1 operazioni in corso delle società convenute alla data del decesso del socio signor o a Persona_2 quella diversa data che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e, per l'effetto, condannare le società
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Proc. n. 355/2023 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 355/2023
convenute al pagamento dell'importo di cui sopra che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo, ove dovuti. - 7) in ogni caso, con vittoria di spese di lite.”.
Nell'interesse della parte convenuta (rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
24.4.2025):
“- in via preliminare: accogliere la spiegata eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del competente Tribunale di Chieti ex art.19 c.p.c., in ogni caso condannando l'attrice, vista la natura decisoria del provvedimento con cui il Giudice si dichiara incompetente ("L'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza … Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé”, Cass., n.8117/2021 che si allega), al pagamento di spese e compensi di causa come da nota allegata e con riferimento al valore da essa dichiarato in citazione
(indeterminabile);
- nel merito, in caso di rigetto delle eccezioni preliminari: rigettare, per le ragioni spiegate in atto, la domanda azionata contro la in quanto totalmente priva di fondamento, con Controparte_4 condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta di spese e compensi di causa come da
nota allegata e con riferimento al valore da essa dichiarato (indeterminabile)»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26.2.2023, quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale della figlia minore, ha convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_3
e la (d'ora in avanti:
[...] Controparte_5 CP_4
) per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
[...]
Nell'atto di citazione, l'attrice ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con e che da tale unione è nata (il 02.08.2007); Persona_2 PE
- che con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 06/2019, pubblicata in data 08.01.2019, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il e la PE Pt_1
- che il residente a [...], è deceduto il 29.07.2020 a Jerzu;
PE
- di aver provveduto all'accettazione dell'eredità nell'interesse della figlia minore, in forza di provvedimento di autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in data
07.09.2020, n. cron. 1158/2020 (emesso, su sua istanza, dal Tribunale di Nuoro) e di aver depositato il ricorso per la nomina di un Notaio per la formazione dell'inventario;
- di aver, poi, provveduto il 14.04.2022 al deposito della dichiarazione di successione presso l'Agenzia
delle Entrate di Nuoro;
- che i beni caduti in successioni sono: 1) una quota societaria, pari al 25%, della CP_4 [...]
con sede in Francavilla al AR (CH), viale Alcione 77, Num. REA CH Parte_2
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– 104949 e 2) una quota societaria, pari al 24%, della con sede in Francavilla al AR Controparte_3
(CH) alla via Alcione, 77 codice fiscale e partita Iva;
P.IVA_2
- di essere stata autorizzata dal Giudice tutelare a promuovere il presente giudizio.
Con più specifico riferimento alle domande svolte contro la , l'attrice ha dedotto, che il Controparte_4
legale rappresentate della società non ha comunicato alla CCIA la morte del socio entro 30 giorni dall'evento, che la partecipazione del socio si è trasferita mortis causa all'erede che la Persona_1 società è stata posta in liquidazione invece di consentire l'ingresso di nella compagine Persona_1
sociale, che, a fronte della richiesta dell'Avv. Farris, la società non ha consentito un esame completo ed esaustivo dei bilanci della società, che «la quota della minore erede non è stata liquidata Persona_1
e non vi è stata alcuna corresponsione di utili e, men che meno, attività di informazione sulla gestione
societaria antecedente alla fase di liquidazione».
L'attrice ha quindi avanzato richiesta, ex art. 533 c.c., di liquidazione delle somme di denaro equivalenti al valore della quota societaria della del defunto e la corresponsione Controparte_4 Persona_2
degli utili derivanti dalle operazioni in corso della società alla data del decesso del socio signor Per_2
[...]
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 16.5.2023, si sono costituiti in giudizio la Controparte_4
e la , contestando le avverse pretese e l'erronea qualificazione giuridica della domanda ed CP_3 eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro ex art. 19 c.p.c., in favore del Tribunale di Chieti, per quanto riguarda le domande svolte contro la , ed in favore Controparte_4
della sezione specializzata per le imprese istituita presso il Tribunale de L'Aquila, per quanto riguarda le domande svolte contro la Controparte_3
Le società convenute hanno chiesto, nel merito, la separazione delle posizioni delle convenute e hanno contestato le circostanze addebitate a ciascuna società.
Più in particolare, la ha affermato che la quota di una società di persone del socio defunto Controparte_4 non si trasmette mortis causa, che si applica la disciplina dell'art. 2284 c.c. e che la società ha optato per lo scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa, come risulta dall'atto pubblico del
25.7.2022, che l'attrice non è divenuta socio della perché non v'è stata la volontà dei Controparte_4 soci superstiti di proseguire la società con l'erede di che «l'erede, quindi, ha maturato un Persona_2 credito verso la società di somma equivalente al valore della quota del socio deceduto al momento del
decesso che mai gli è stato negato», che è priva di fondamento la richiesta di corresponsione degli utili perché «con lo scioglimento, la s.a.s. ha mutato il fine della sua attività d'impresa», che non è vero che la società ha negato alla l'accesso alla documentazione societaria, che l'azione di petizione di eredità Pt_1
è manifestamente infondata in quanto la società mai ha negato la qualità di erede di Persona_1
3. In corso di causa, l'attrice ha depositato ricorso ex art. 671 c.p.c. per ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni, mobili e immobili, e degli eventuali crediti delle società convenute fino alla concorrenza
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della somma di € 675.353,28 ovvero fino alla concorrenza di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
È stato, quindi, aperto il subprocedimento cautelare avente r.g. n. 355-1/2023 e la domanda cautelare è stata accolta parzialmente nei confronti della mentre è stata rigettata nei confronti della Controparte_4
. CP_3
4. Il procedimento principale, dunque, è proseguito e, sanata la procura ad litem dell'attrice, le parti hanno avviato trattative che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
Sono stati, quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e con la seconda memoria l'attrice ha reiterato la richiesta di Ctu estimativa per la liquidazione della quota del socio defunto.
Con la seconda memoria, invece, la ha depositato una relazione tecnica di parte avente ad CP_4 oggetto lo stato patrimoniale della società al momento del decesso del socio e tale relazione Persona_2
è stata contestata dall'attrice in sede di terza memoria.
5. In data 8.1.2025, ha depositato un'offerta non formale banco iudicis proponendo il Controparte_4 trasferimento in favore della minore dell'unità immobiliare sita in Castel di Sangro, identificata PE catastalmente al foglio 39, part. 518, sub. 93, del valore di € 49.000,00, spese compensate e spese per il trasferimento a carico dell'offerente. Ed inoltre “Qualora l'offerta fosse ritenuta non congrua, offre
comunque il trasferimento del bene medesimo a soddisfazione della pretesa creditoria nella misura di €
40.000,00 oltre interessi, come da debito iscritto a bilancio, con versamento alla società della differenza
del residuo maggior valore.”
In data 17.1.2025, l'attrice ha depositato un'istanza fuori udienza ex art. 186 ter c.p.c., rilevando come la avesse riconosciuto di essere debitrice nei confronti di parte attrice dell'importo di € Controparte_4
40.000,00.
Integrato il contraddittorio, in data 15.3.2025, è stata emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
immediatamente esecutiva.
6. Con ordinanza emessa il g. 8.2.2025 è stata disposta la separazione delle cause che vedono come convenute le due società. Con la medesima ordinanza è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. una prima volta in data 4.3.2025 e, poi, a seguito del riscontro dell'impossibilità per il legale di parte convenuta di accedere al fascicolo separato, è stata fissata un'ulteriore udienza ex art. 281 sexies e
127 ter c.p.c. in data 24.4.2025.
Le parti, hanno quindi, discusso la causa e rassegnato le proprie conclusioni mediante note sostitutive d'udienza e, con ordinanza del g. 8.5.2025, il Tribunale si è riservato in ordine al deposito della sentenza.
****
7. Preliminarmente occorre dare atto che il presente giudizio, a seguito dell'ordinanza di separazione delle domande svolte contro la da quelle svolte contro la (ordinanza depositato Controparte_4 CP_3 in data 8.2.2025), ha ad oggetto solo le domande svolte contro la . Controparte_4
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Le domande contro la sono state trattate nel giudizio separato avente RG 105/2025, dunque, CP_3
la riproposizione delle conclusioni dell'atto di citazione nel presente giudizio deve essere interpretata come limitata alle domande contro la . Controparte_4
8. L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla è incompleta e deve ritenersi inefficace. Controparte_4
È principio costantemente ripetuto dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 5817 del 2024), logicamente desumibile dall'esistenza di norme processuali che individuano fori concorrenti in ordine alla radicazione della competenza per territorio, quello secondo cui l'eccezione di incompetenza dev'essere completa nel senso che l'eccipiente deve escludere la competenza del Tribunale adito dall'attore in ordine a tutte le norme che possono determinare la competenza di quel Tribunale: «in tema di competenza
territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co.1 cod. proc.
civ. comporta che la parte sia tenuta a eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con
riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando
specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, così che, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato;
l'eccezione di incompetenza è eccezione di rito e in senso stretto e pertanto la formulazione dell'eccezione richiede attività argomentativa esplicita, riferita sia al profilo della contestazione di tutti i criteri sia all'indicazione del giudice competente (Cass. Sez. 3 20-8-2020 n. 17374 Rv. 658753-01, Cass. Sez. 3 4-8-2011 n. 17020 Rv.
619145- 01; cfr. altresì Cass. Sez. 6-2 3-7-2018 n. 17311 Rv. 649456-01, per tutte, sulla natura di
eccezione in senso proprio e sulla definitiva fissazione della competenza del giudice adito in mancanza di contestazione di tutti i criteri concorrenti)».
La società convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale Controparte_4 affermando che la causa non ha ad oggetto una domanda di petizione d'eredità e affermando che la causa doveva essere radicata, in applicazione del foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ex art. 19 c.p.c., presso il Tribunale di Chieti ove a sede la società che, è Controparte_4
stato specificato, non ha sedi nella circoscrizione del Tribunale di Nuoro.
La convenuta, tuttavia, ha mancato di escludere l'applicabilità del foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, ex art. 20 c.p.c.
È evidente che la convenuta avrebbe dovuto confrontarsi con la possibile competenza territoriale di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. poiché l'erede, seguendo l'iter argomentativo dell'eccipiente, ha un diritto di credito nei confronti della società. Sul punto, si rammenta che la Suprema Corte (Cass. civ., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 31046 del 27/11/2019) ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: «la
liquidazione della quota del socio receduto [ma il ragionamento è chiaramente applicabile anche alla liquidazione della quota del socio defunto cui si applica l'art. 2289 c.c.] da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 comma 1, c.c., consiste nella dazione di una somma di
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danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro
il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero
calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda
giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182,
comma 3, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il
domicilio del creditore».
In definitiva, l'eccipiente avrebbe dovuto illustrare perché non v'è competenza di questo Tribunale in base all'art. 20 c.p.c. e l'eccezione d'incompetenza, siccome incompleta, deve ritenersi inefficace e, quindi, la competenza rimane radicata presso questo Tribunale, prescelto dall'attrice.
9. Venendo alla qualificazione della domanda attorea, occorre rilevare che l'attrice ha promosso una domanda di petizione d'eredità. I convenuti hanno recisamente contestato la qualificazione della domanda attorea.
La prospettazione attorea, sebbene originale, non è destituita di fondamento.
In primo luogo, il fatto che i convenuti non abbiano contestato ma anzi abbiano ammesso che PE sia erede di non è una difesa che può comportare l'infondatezza della domanda di
[...] Persona_2 petizione d'eredità poiché è comunque necessario accertare, nel presente giudizio, che è Persona_1
erede di (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24034 del 2004: «la giurisprudenza da tempo Persona_2
consolidata sull'art. 533 c.c. consente di chiedere sia la quota sia il valore di essa (Cass. 6 aprile 1960
n. 796) e, non contestandosi la qualità di erede, la domanda può assumere natura di accertamento o recuperatoria (Cass. 20 Ottobre 1984 n. 5304)» e ancora cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 9153 del
2025: «qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare
l'appartenenza del bene all'asse ereditario […], l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione
di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità»).
Per vero, la questione più delicata è quella di qualificare il credito alla liquidazione della quota del socio defunto come bene ereditario rilevante ai sensi dell'art. 533 c.c.
Premesso che i crediti del de cuius possono essere oggetto di domanda di petizione ereditaria (Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20024 del 2020), occorre interrogarsi sulla natura del credito ex artt. 2284 c.c. e
2289 c.c.
L'opinione prevalente in dottrina è che si tratti di un credito ereditario, che entra a far parte della comunione ereditaria e che cade in successione -il credito non la quota sociale del socio defunto- secondo le norme generali che regolano le successioni mortis causa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 13163 del 2024) ha recentemente confermato l'orientamento della prevalente dottrina
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espressamente qualificando come credito ereditario il credito nascente sulla base degli artt. 2284 c.c. e
2289 c.c.
In conclusione, il credito ereditario ex artt. 2284 c.c. e 2289 c.c. può essere qualificato come bene ereditario rilevante ai sensi dell'art. 533 c.c.
Infine, è provato che la società non abbia ancora pagato il controvalore in denaro della quota del socio defunto (cfr. infra in ordine alla difesa della società sulla non esigibilità del credito) e che, quindi,
nell'economia dell'art. 533 c.c., vi sia l'inadempimento di un credito ereditario da parte del soggetto tenuto al pagamento (cfr. ancora Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20024 del 2020).
In ogni caso, è certo che il credito ereditario per cui è causa debba essere accertato e quantificato secondo quanto prevedono gli artt. 2284 c.c. e 2289 c.c. che disciplinano an e modalità di liquidazione del credito in questione.
Quest'ultima considerazione induce a ritenere che la domanda attorea possa anche essere qualificata, alla luce del principio di continenza, più semplicemente, come domanda di liquidazione del valore della quota del socio defunto ex artt. 2284 e 2289 c.c. poiché sono stati allegati tutti i fatti che integrano gli elementi costitutivi della domanda dell'erede volta alla liquidazione della quota del socio defunto ed anche il
petitum è coerente con gli artt. 2284 e 2289 c.c.
L'attrice ha, infatti, chiesto di accertare e dichiarare in capo alla minore il diritto alla liquidazione della quota societaria ereditata dal socio defunto (formulazione compatibile con la richiesta di liquidazione della quota del socio defunto, trattandosi, nella sostanza, del medesimo diritto di credito) e la corresponsione degli utili derivanti dalle operazioni in corso delle società convenute alla data del decesso del socio signor (formulazione pienamente compatibile con l'art. 2289 c.c.). Persona_2
9.1. Venendo all'esame nel merito della domanda attorea, ha provato il decesso del padre, Persona_1
avvenuto a Jerzu (SS) in data 29.7.2020 (cfr. certificato di morte, doc. 1 allegato all'atto Persona_2
di citazione), e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale su (docc. 4, 5, 6 e 7 allegati all'atto di citazione). Persona_1
Entrambi i fatti sono, peraltro, incontestati.
V'è altresì prova che fosse socio al 25% della (cfr. visura camerale, doc. Persona_2 Controparte_4
9 allegato all'atto di citazione).
Ancora, è provato che la società non abbia liquidato a al termine dei sei mesi dal decesso Persona_1
del socio, la quota del socio defunto: la convenuta ha affermato, infatti, che il credito in favore della minore, stimato dalla stessa società in € 40.000,00, è inesigibile perché occorre attendere l'esito delle operazioni di liquidazione della società (p. 3 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
9.2. Non v'è dubbio che al caso di specie debbano essere applicati gli artt. 2284 e 2289 c.c. pur essendo stato, il socio accomandate di una società in accomandita semplice. PE
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Il defunto padre di era socio accomandate della con Persona_2 Persona_1 Controparte_4
una quota sociale del 25% (cfr. visura camerale storica della ). Controparte_4
La quota sociale del socio accomandante, in linea di principio, si trasmette mortis causa a norma dell'art.
l'art. 2322, co. 1, c.c.
Tuttavia, nel caso di specie, l'atto costitutivo della (Rep. 37.514, Racc. 16.212, per atto Controparte_4
del notaio ) deroga all'art. 2322, co. 1, c.c. e prevede, all'art. 8, che: «nel caso Persona_3
di morte di un socio si applicano le disposizioni previste dal codice civile (art. 2284 c.c.)».
L'atto costitutivo della società, richiamando esplicitamente e specificamente l'art. 2284 c.c., dopo un generico richiamo alle norme del codice civile, deroga, quindi, all'art. 2322, co. 1, c.c. (norma derogabile), che prevede l'indifferenza per la compagine sociale della successione mortis causa nella quota del socio accomandante, affermando, invece, l'operatività dell'art. 2284 c.c. in caso di morte di qualsiasi socio.
Conforta quest'interpretazione dell'atto costitutivo anche il comportamento successivo dei soci (cfr. atto notarile di scioglimento prodotto dalle convenute ove si cita espressamente l'art. 2284 c.c.).
9.3. Come si è anticipato, la società convenuta ha ritenuto inesigibile il credito spettante all'erede del socio defunto. Più nel dettaglio, la società si è difesa affermando che la decisione di sciogliere la società
è stata tempestiva perché intervenuta solo tre mesi dopo il perfezionamento dell'accettazione con beneficio d'inventario e che tale decisione, in ogni caso, produce effetto nei confronti dell'erede del socio defunto perché l'art. 2284 c.c., che prefigura lo scioglimento come ipotesi alternativa alla liquidazione della quota, è sottratta alla regola del termine semestrale di cui all'art. 2289, co.4, c.c., con la conseguenza che il credito diventa pienamente esigibile solamente all'esito della liquidazione del patrimonio societario.
Le difese della società non possono essere accolte.
In diritto, non è corretto affermare che il termine semestrale di cui all'art. 2289, co. 4, c.c. non si applica in tutti i casi in cui i soci abbiano scelto di sciogliere la società dopo la morte del socio.
L'interpretazione sistematica delle norme contenute negli articoli 2284 c.c. e 2289 c.c. induce a delineare due fattispecie, tralasciando l'ipotesi in cui eredi e soci superstiti si accordino per proseguire la società.
Nel primo caso, i soci superstiti deliberano di sciogliere la società entro il termine semestrale previsto dall'art. 2289, co. 4, c.c.: in tal caso, la posizione dell'erede del socio defunto è di soggezione ed effettivamente egli avrà il diritto di ottenere, al termine delle operazioni di liquidazione, la c.d. quota di liquidazione e il valore della quota si calcolerà tendendo conto della liquidazione dell'attivo patrimoniale, seguendo i tempi e le modalità previsti per l'intera procedura.
Nel secondo caso, i soci superstiti deliberano di sciogliere la società dopo il termine semestrale previsto dall'art. 2289, co. 4 c.c. ovvero non deliberano di sciogliere la società, in tal caso l'erede del socio defunto ha acquistato un diritto alla liquidazione della quota del socio defunto (c.d. diritto alla liquidazione della quota) e non si trova più in una situazione di soggezione rispetto alla decisione dei soci superstiti di provvedere allo scioglimento della società. In altre parole, dopo il decorso del termine semestrale previsto
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Proc. n. 355/2023 R.A.C. Sentenza - pagina 9 r.g. n. 355/2023
dall'art. 2289, co. 4, c.c., i soci superstiti possono certamente decidere di sciogliere la società ma l'erede avrà diritto, in ogni caso, alla liquidazione del valore della quota al momento del decesso del de cuius.
In caso contrario, infatti, il diritto dell'erede verrebbe ad essere condizionato sine die ad una manifestazione di volontà dei soci. Il termine semestrale di cui all'art. 2289, ult. co, c.c., seppur norma derogabile, tramite apposito patto, ha, invece, l'evidentemente funzione di bilanciare l'interesse dei soci superstiti con quello del socio receduto ovvero degli eredi del socio defunto.
Questa soluzione è sostenuta dalla dottrina assolutamente prevalente ed è desumibile anche dal percorso argomentativo delle sentenze di legittimità che hanno affrontato il tema del diritto alla liquidazione della quota del socio defunto nel caso di società di persone composta da due soli soci. Ci si è chiesti, in particolare, se l'erede del socio defunto abbia diritto alla quota di liquidazione ovvero alla liquidazione della quota nel caso in cui la società di sciolga ope legis perché il socio superstite non ha provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel dire che, se il socio superstite non ha provveduto a porre in liquidazione la società prima della scadenza del termine semestrale (desunto dall'art. 2289, co. 4, c.c.), rimane fermo il diritto dell'erede del socio defunto alla liquidazione della quota del socio defunto, anche se la società si è sciolta ope legis perché non è stata ricostituita la pluralità dei soci.
Nella sentenza Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 2001 si legge: «la tesi dei ricorrenti - avere essi
diritto a una quota di liquidazione ex art. 2282 c.c. e non alla liquidazione della quota alla stregua
dell'art. 2289 c.c. - si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
D'accordo con la prevalente dottrina, essa ha costantemente affermato che il principio secondo cui nelle società di persone gli eredi del socio defunto hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il
valore della quota trova applicazione anche nel caso in cui lo scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio determini il venir meno della pluralità dei soci e, quindi, lo scioglimento della
società ove nel termine di sei mesi non ne sia stata ricostruita la pluralità. Invero, anche in tale ipotesi
non può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società
ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo, eventuale e
autonomo rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto
nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della
pluralità stessa (così Cass. nn. 263/1957, 174/1961, 1157/1962, 2899/1963, 1850/1970, 2812/1976,
6156/1978, 936/1981, 4169/1995, 8670/2000). Nel caso in ispecie, l'operatività della causa di
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno dei due soci (per morte) è prevalsa sulla
successiva causa di scioglimento, pure verificatasi, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
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Proc. n. 355/2023 R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 355/2023
Va ricordato, infatti, che l'art. 2284 c.c. - per il quale, nella società di persone, la morte di un socio dà
agli eredi dello stesso solo il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite dall'art.
2289 c.c. - trova applicazione anche quando la società sia composta di due soli soci: anche in tale ipotesi,
in conformità ai principi sui contratti plurilaterali, la morte del socio non determina lo scioglimento del
vincolo sociale ma soltanto del rapporto particolare del socio defunto, che si verifica alla data del
decesso, mentre la società prosegue in base a una fictio iuris sino al termine previsto per la ricostituzione
della pluralità dei soci. Durante il predetto termine, infatti, la società resta in vita ed il socio superstite
ha facoltà di optare per la ricostituzione della pluralità dei soci, così evitando lo scioglimento e la messa in liquidazione della società: la circostanza che, in fatto, la pluralità non sia stata ricostituita e la società
sia stata messa in liquidazione non vale ad attribuire all'erede il diritto ad una quota del patrimonio
sociale, essendo tale diritto collegato alla qualità di socio, che l'erede non ha mai acquistato. Di
conseguenza, gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale (non potrebbero
così pretendere la restituzione del conferimento effettuato dal socio defunto o l'assegnazione di parte del
patrimonio sociale), e quindi alla quota di liquidazione, ma solo alla liquidazione della quota.»
Anche nella giurisprudenza di merito (Tribunale Trento, Sent., 20/05/2014, n. 588, consultabile nella banca dati Onelegale) è stato evidenziato «che nei sei mesi successivi al decesso del padre dell'attore il
socio superstite non ha optato per lo scioglimento della società (come pure avrebbe potuto fare;
sul punto
v. Trib. Genova 10.11.1993), il che avrebbe comportato l'immediata apertura della fase di liquidazione
e, quindi, la definizione del rapporto con l'attore nell'ambito della generale procedura di liquidazione
della società. Lo scioglimento della società si è, dunque, verificato soltanto ai sensi dell'art. 2272 n. 4
c.c. per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci (trattasi, come precisato in dottrina e
giurisprudenza, di una tipica fattispecie a formazione progressiva, costituita dalla morte di uno dei due
soci e dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi, di talché si perfeziona
soltanto con quest'ultimo elemento), ossia quando l'attore aveva già maturato il diritto vantato in
citazione, assumendo così la veste di mero creditore del valore della quota di partecipazione sociale del
de cuius, sicché deve escludersi qualsivoglia interferenza tra il presente giudizio e il procedimento di liquidazione della società».
In diritto, dunque, gli artt. 2284 c.c. e 2289, co. 4, c.c. vanno interpretati in maniera sistematica e, se i soci superstiti non sciolgono la società entro sei mesi dalla morte del socio, spetta all'erede, in ogni caso, la liquidazione della quota del socio defunto, il pagamento del cui controvalore in denaro è immediatamente esigibile allo scadere del termine semestrale (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4169 del 1995: «la morte del
socio, comportando lo scioglimento del solo vincolo sociale estinto, fa sorgere negli eredi del socio
defunto il diritto alla liquidazione della quota. Questo unico diritto spettante agli eredi ed esso, pur sorgendo immediatamente per effetto della morte del socio, è esigibile dagli eredi solo quando sia scaduto
il sesto mese a partire da tale evento;
nel senso che, dovendo il relativo debito essere adempiuto entro il
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sesto mese, il debitore ha il potere di rinviarne l'adempimento fino a tale scadenza (comb. disp. artt. 2284
e 2289, ult. co., cod. civ.). Ma la scadenza di questo termine non comporta la trasformazione del diritto alla liquidazione della quota, degli eredi in quanto tali, in diritto allo scioglimento generale della società
(Cass. 7 maggio 1974 n. 1278 cit.; 16 luglio 1976 n. 2812 cit.; 22 dicembre 1978 n. 6156 cit.; 16 febbraio
1981 n. 936 cit.). Il diritto degli eredi non subisce una siffatta trasformazione neppure se - alla scadenza
del termine, anch'esso semestrale, di cui all'art. 2289 ult. co. resta insoddisfatto. Il termine di cui all'art.
2289, infatti, nessun collegamento ha con quello di cui all'art. 2272 n.4, sicché l'inutile sua scadenza
produce solo l'effetto di rendere immediatamente esigibile il credito è applicabile, alla fattispecie, le disposizioni in materia di mora e di inadempimento (Cass. 18 giugno 1956 n. 2164 cit.)».
Occorre a questo punto verificare se in concreto i soci superstiti abbiano sciolto la società nel termine di sei dalla morte del socio avvenuta in data 29.7.2020 (cfr. certificato di morte).
Lo scioglimento della è stato deliberato con atto pubblico del 25.7.2022 (doc. 3 della Controparte_4
convenuta) ed è, quindi, intervenuto ben oltre il termine di sei mesi dalla morte del socio.
La difesa della società secondo cui lo scioglimento della società è stato deliberato entro tre mesi dalla data di perfezionamento dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in favore della minore non merita accoglimento.
L'atto espresso d'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in favore della minore risale, infatti, al 23.10.2020 (doc. 5 allegato all'atto di citazione), poco meno di tre mesi dopo il decesso di Per_2
e produce effetto sin dal momento del suo perfezionamento (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.
[...]
31310 del 2024: «la dichiarazione di accettazione ai sensi dell'art. 484 cod. civ., al contrario, in quanto accettazione dell'eredità, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al rappresentato la qualità di erede.
Secondo lo schema legale, il rappresentante del minore può rinunciare o accettare l'eredità, nella forma beneficiata. Se accetta, il minore è erede»), con conseguente retroazione degli effetti dell'accettazione sin dal momento dell'apertura della successione.
Dunque, sin dal 23.10.2020, v'era certezza su chi fosse l'erede del de cuius Persona_2
Peraltro, il termine semestrale previsto dall'art. 2289, co. 4, c.c., a tutela della certezza dei rapporti giuridici, decorre in maniera oggettiva dal momento dello scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio e, quindi, nel caso di specie, dal decesso di A nulla rileva il momento in cui Persona_2 la società ha avuto contezza dell'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario in favore di PE
[...]
D'altra parte, se la avesse voluto tutelarsi dall'incertezza in ordine all'individuazione Controparte_4
degli eredi di avrebbe senz'altro potuto promuovere l'actio interrogatoria prevista dall'art. Persona_2
481 c.c. ovvero, per evitare qualsiasi rischio che la società fosse chiamata a liquidare la quota del socio defunto avrebbe potuto procedere allo scioglimento della società nel termine di sei mesi dal decesso del socio.
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9.4. In definitiva, lo scioglimento della è avvenuto ben oltre il termine semestrale dal Controparte_4 decesso del socio e l'erede di quest'ultimo e è titolare del diritto di credito Persona_2 Persona_1 alla liquidazione della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (il g. 29.7.2020) e se vi erano operazioni in corso, Persona_1
partecipa agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Occorre, quindi, proseguire il giudizio per accertare il valore in denaro del credito spettante all'erede di
Persona_2
10. A questo punto, è necessario rimettere la causa in istruttoria per l'ulteriore istruzione. La presente sentenza, quindi, ha natura parziale e non definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'eccezione d'incompetenza per territorio;
2. dichiara che quale erede di ha diritto, nei confronti della Persona_1 Persona_2 [...]
(Codice fiscale e n. iscr. al Registro Controparte_5
Imprese ), alla liquidazione della quota del socio defunto e degli P.IVA_3 Persona_2
eventuali utili inerenti alle operazioni in corso al momento del decesso del socio;
3. rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
Nuoro, 11.6.2025
Il Giudice
dr. Cosimo Gabbani
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