Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
TI TI (C.F. ) e da ZI NO (C.F. C.F._1
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma (RM), Via Ruggero Fauro n. 18, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabiano che li rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.2.2025 e contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, TI TT e TR BI hanno chiesto l'approvazione della seguente concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio TI
BI, nato a [...] in data [...]:
1) affidare il figlio minore TI ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per effetto di tanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dello stesso;
2) i genitori avranno l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio e potranno esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
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4) il Signor BI, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, per 3 (tre) ore, presso l'abitazione della madre, nonché trascorre con lo stesso il fine settimana, a settimane alterne, con pernotto il sabato presso la propria abitazione e rientro la domenica sera dopo cena presso l'abitazione della madre;
5) per quanto concerne le festività natalizie il Signor BI avrà facoltà di trascorrere con il figlio alternativamente i giorni del 24 o 25 dicembre, ovvero il 31 dicembre o 1^ gennaio, mentre relativamente alle vacanze pasquali, il Signor BI avrà la facoltà di trascorrere con il figlio alternativamente un anno la Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta;
6) in ordine alle vacanze estive, il Signor BI avrà facoltà di trascorrere con il figlio, stante l'età del minore, 10 (dieci) giorni anche consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre, periodo che dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno di ogni anno;
7) i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
8) tutti gli incontri ed eventuali ulteriori frequentazioni che saranno concordate dai genitori dovranno comunque sempre avvenire senza alcuna forzatura sul minore e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali del figlio;
9) i genitori concordano sulla circostanza che il figlio venga accompagnato a scuola esclusivamente da loro e non potranno essere autorizzati terzi allo svolgimento, per loro conto, di tale attività;
10) il Signor BI si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2028, da corrispondersi in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c.c. intestato alla GN
TT entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
11) le spese mediche, ivi comprese quelle odontoiatriche non coperte dal S.S.N o da assicurazioni private, nonché le spese scolastiche e le altre spese di carattere straordinario, saranno sostenute: dal padre nella misura del 100% sino alla concorrenza dell'importo pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00), non avendo concorso al mantenimento del minore dal mese di marzo 2024 e sino a gennaio 2025, se non per il minino importo di € 600,00 (seicento/00); e successivamente da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Dette spese saranno comunque da concordarsi di volta in volta, se eccedenti le normali attività in relazione all'età evolutiva del figlio, come individuate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Rieti del 05/05/2016;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun di essi;
a tal proposito sarà facoltà del genitore non collocatario sentire il minore telefonicamente almeno un paio di volte al giorno, attraverso e con l'ausilio del genitore collocatario;
entrambi i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
2 13) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e rinnovamento dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14) con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la domanda congiunta, le spese di lite si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da TI TI e da
ZI NO:
- recepisce le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 7 aprile 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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