TRIB
Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.568/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
visto il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato tra le parti in data 20.12.2022, e avente ad oggetto l'immobile sito in Lipari (ME) Isola di Stromboli, Via Roma n. 2; vista l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale richiesta di emissione di Decreto Ingiuntivo per i canoni maturati e maturandi depositata dall'intimante; rilevato che la società intimata si è costituita in giudizio, chiedendo un rinvio per bonario componimento, deducendo di avere effettuato il pagamento di una parte delle somme richieste dal locatore, in data
02.06.2025; rilevato che nel contratto di locazione stipulato dalle parti, al punto 3, è stata apposta la clausola risolutiva espressa, per l'ipotesi del mancato puntuale pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza;
considerato che
al momento della notifica dell'atto di citazione, risultava non versato dalla conduttrice l'importo di € 3.900,00, per i canoni dovuti di Marzo- Aprile 2025 e, parte di Gennaio- Febbraio 2025;
ritenuto che
, essendo stata apposta nel contratto di locazione la clausola risolutiva relativa alla risoluzione del contratto, in caso di mancato puntuale pagamento, e poiché il locatore ha dichiarato di volersi avvalere della suddetta pattuizione, il giudice non è chiamato ad indagare circa l'importanza dell'inadempimento, poichè il giudizio di gravità dell'inadempimento maturato, resta vincolato all'ossequio della preventiva ponderazione pattizia. Basta dunque l'accertamento relativo all'inadempimento del debitore, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto, sottraendo ogni effetto sanante al tardivo pagamento effettuato dall'intimata di parte della somma dovuta;
rilevato che l'intimante ha dichiarato che la morosità persiste;
visti gli artt. 663 CPC, 55 e 56 Legge n. 392/1978
PQM
convalida l'intimato sfratto per morosità, fissando per il rilascio la data del 10.07.2025 libero e sgombro da persone e cose, disponendo con separato provvedimento in merito alla richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Il presente provvedimento è esecutivo per legge.
Barcellona P.G.05/06/2025
Il Giudice On.
Dott. ssa Maria Impera
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
visto il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato tra le parti in data 20.12.2022, e avente ad oggetto l'immobile sito in Lipari (ME) Isola di Stromboli, Via Roma n. 2; vista l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale richiesta di emissione di Decreto Ingiuntivo per i canoni maturati e maturandi depositata dall'intimante; rilevato che la società intimata si è costituita in giudizio, chiedendo un rinvio per bonario componimento, deducendo di avere effettuato il pagamento di una parte delle somme richieste dal locatore, in data
02.06.2025; rilevato che nel contratto di locazione stipulato dalle parti, al punto 3, è stata apposta la clausola risolutiva espressa, per l'ipotesi del mancato puntuale pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza;
considerato che
al momento della notifica dell'atto di citazione, risultava non versato dalla conduttrice l'importo di € 3.900,00, per i canoni dovuti di Marzo- Aprile 2025 e, parte di Gennaio- Febbraio 2025;
ritenuto che
, essendo stata apposta nel contratto di locazione la clausola risolutiva relativa alla risoluzione del contratto, in caso di mancato puntuale pagamento, e poiché il locatore ha dichiarato di volersi avvalere della suddetta pattuizione, il giudice non è chiamato ad indagare circa l'importanza dell'inadempimento, poichè il giudizio di gravità dell'inadempimento maturato, resta vincolato all'ossequio della preventiva ponderazione pattizia. Basta dunque l'accertamento relativo all'inadempimento del debitore, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto, sottraendo ogni effetto sanante al tardivo pagamento effettuato dall'intimata di parte della somma dovuta;
rilevato che l'intimante ha dichiarato che la morosità persiste;
visti gli artt. 663 CPC, 55 e 56 Legge n. 392/1978
PQM
convalida l'intimato sfratto per morosità, fissando per il rilascio la data del 10.07.2025 libero e sgombro da persone e cose, disponendo con separato provvedimento in merito alla richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Il presente provvedimento è esecutivo per legge.
Barcellona P.G.05/06/2025
Il Giudice On.
Dott. ssa Maria Impera