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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 1025/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pontarelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno alla via Roma s.n.c.
ATTORE
nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti CP_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani sito in Campobasso alla via
Cardarelli n° 23
CONVENUTA
avente ad oggetto: intermediazione mobiliare (fondi di investimento, gestione risparmio ecc.) conclusioni come da verbale del 06/11/2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 249/2019 del 23/07/2019, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n. 688/2019 RG con il quale l'attore è stato condannato a pagare, in favore di CP_1
, la somma di € 12.529,69 oltre gli interessi convenzionali sul capitale come da domanda e le spese
[...] della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi oltre IVA e
CPA come per legge.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ha assunto di essere creditrice del sig. in virtù di CP_2 Parte_1 una cessione di credito tra la SC AN (originario creditore) e e, a sostegno della Controparte_3 pretesa creditoria, ha allegato: una richiesta di finanziamento tramite n° 3852651200, una CP_4 cessione del credito relativa al medesimo contratto, un prospetto degli interessi moratori e una certificazione ai sensi dell'art.50 del d.lgs. n° 385/1993.
Con la propria opposizione l'attore ha sostenuto l'inesistenza della prova del credito nonché
l'inefficacia della stessa prova offerta, sussistendo una discrepanza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e la somma di fatto accertata in atti dalla banca. Di conseguenza, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo succitato.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando le avverse domande, eccezioni e deduzioni e CP_2 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, assegnata da ultimo alla scrivente
Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di opposizione, il sig. ha eccepito l'inesistenza del credito Parte_1 azionato dall'opposta in quanto l'estratto conto depositato in sede monitoria (doc.7 del fascicolo monitorio) non sarebbe conforme a quanto disposto dall'art.50 TUB, considerato che il certificato contemplato dalla norma avrebbe efficacia solo nella precedente fase sommaria.
La documentazione ex art. 50 TUB è, infatti, certamente sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Affinché il ricorso presentato per azionare il procedimento per ingiunzione sia ammissibile, occorre che il credito sia fondato su una prova scritta e, “più specificatamente, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura pagina 2 di 5 autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. civ. n. 9232/2000); pertanto, “per prova scritta – ai sensi dell'art.633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato”
(Cass. n. 3646/2009).
Sul punto, è utile richiamare la pronuncia n° 1141 del 31/03/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore nella quale il Giudice dell'opposizione, dopo aver operato una distinzione sostanziale tra contratto di conto corrente e quello di finanziamento, ha chiarito che “Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. n°
13533/2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; da qui grava sul debitore ingiunto, a fronte della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Va evidenziato che parte opposta, nel caso di specie, ha prodotto sia il contratto di finanziamento
(doc.2 del fascicolo monitorio), l'estratto conto certificato (doc.7 del fascicolo monitorio), nonché il prospetto analitico del piano di ammortamento e rimborso (doc. 2 fascicolo opposto), da cui risulta l'avvenuto pagamento delle rate, da parte del fino alla n. 35 delle 84 pattuite. Parte_1
Pertanto, l'eccezione dell'inesistenza del credito per mancanza di prova (in disparte l'eccezione relativa al quantum della pretesa creditoria che sarà successivamente esaminata) deve essere rigettata.
***
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesistenza del credito derivante, appunto, dalla discrepanza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo e la somma effettivamente dichiarata dalla banca opposta nel certificato di saldaconto ex art. 50 TUB di cui all'all. 7 del fascicolo monitorio.
Occorre tenere presente che, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non si limita più a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito. Con l'ordinanza n. 14640/2018, la
Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “L'onere probatorio documentale assolto ex art.633, primo comma, n. 1, c.p.c. attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non pagina 3 di 5 determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754/2009; Cass. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915/2011, Cass. n.
5071/2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. n. 21466/2013)”.
Orbene, nonostante il certificato ex art. 50 TUB presenti una discrepanza tra la somma dichiarata quale sorte capitale nella prima pagina (pari ad € 8.130,77, sulla quale, poi, sono stati calcolati gli interessi secondo quanto previsto nell'allegato 8 del ricorso monitorio) e la somma dichiarata nella seconda pagina, pari ad € 9.060,64 calcolata al 23.3.2016 (cifra, peraltro, corrispondente a quanto contemplato nella lettera di cessione e diffida di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio) deve rilevarsi che, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto anche il piano di ammortamento e di rimborso, da cui risulta il mancato pagamento a partire dalla 35 rata del finanziamento e il prospetto di calcolo degli interessi di cui all'all. 8 del fascicolo monitorio, che evidenzia come, dal 23.3.2016, gli interessi siano continuati a decorrere sulla somma impagata, fino al 3.9.2018.
Considerato, quindi, che la somma di € 9.060,64 era corrispondente all'importo dovuto fino al
23.3.2016 e che, invece, sull'importo insoluto sono continuati a decorrere gli interessi, come risulta dal prospetto di calcolo di cui all'allegato 8 del monitorio, deve ritenersi corretta la somma richiesta nel ricorso monitorio.
Sarebbe, infatti spettato a parte opponente contestare il calcolo degli interessi di mora prodotto CP_ dall' , perché, ad esempio, non corrispondente o superiore a quanto pattuito nel contratto. Il
invece, si è limitato, genericamente, a contestare che “nell'allegato prospetto “dettaglio Parte_1 interessi di mora” prodotto da parte avversa, si evincerebbe un calcolo interessi pari ad € 4.398,92 ed un residuo capitale di € 8.130,77 senza specificare le operazioni che avrebbero portato ad un siffatto scoperto”, laddove, invece, nel prospetto di calcolo degli interessi, è espressamente indicato il tasso applicato.
L'opposizione va, pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 4 di 5 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 249/2019 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 23/07/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si Parte_1 quantificano in € 4.237,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n° 1025/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pontarelli, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno alla via Roma s.n.c.
ATTORE
nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti CP_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani sito in Campobasso alla via
Cardarelli n° 23
CONVENUTA
avente ad oggetto: intermediazione mobiliare (fondi di investimento, gestione risparmio ecc.) conclusioni come da verbale del 06/11/2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 249/2019 del 23/07/2019, emesso dal Tribunale di Isernia, nell'ambito del procedimento monitorio n. 688/2019 RG con il quale l'attore è stato condannato a pagare, in favore di CP_1
, la somma di € 12.529,69 oltre gli interessi convenzionali sul capitale come da domanda e le spese
[...] della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi oltre IVA e
CPA come per legge.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ha assunto di essere creditrice del sig. in virtù di CP_2 Parte_1 una cessione di credito tra la SC AN (originario creditore) e e, a sostegno della Controparte_3 pretesa creditoria, ha allegato: una richiesta di finanziamento tramite n° 3852651200, una CP_4 cessione del credito relativa al medesimo contratto, un prospetto degli interessi moratori e una certificazione ai sensi dell'art.50 del d.lgs. n° 385/1993.
Con la propria opposizione l'attore ha sostenuto l'inesistenza della prova del credito nonché
l'inefficacia della stessa prova offerta, sussistendo una discrepanza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e la somma di fatto accertata in atti dalla banca. Di conseguenza, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo succitato.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando le avverse domande, eccezioni e deduzioni e CP_2 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, assegnata da ultimo alla scrivente
Giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06/11/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di opposizione, il sig. ha eccepito l'inesistenza del credito Parte_1 azionato dall'opposta in quanto l'estratto conto depositato in sede monitoria (doc.7 del fascicolo monitorio) non sarebbe conforme a quanto disposto dall'art.50 TUB, considerato che il certificato contemplato dalla norma avrebbe efficacia solo nella precedente fase sommaria.
La documentazione ex art. 50 TUB è, infatti, certamente sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Affinché il ricorso presentato per azionare il procedimento per ingiunzione sia ammissibile, occorre che il credito sia fondato su una prova scritta e, “più specificatamente, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura pagina 2 di 5 autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. civ. n. 9232/2000); pertanto, “per prova scritta – ai sensi dell'art.633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato”
(Cass. n. 3646/2009).
Sul punto, è utile richiamare la pronuncia n° 1141 del 31/03/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore nella quale il Giudice dell'opposizione, dopo aver operato una distinzione sostanziale tra contratto di conto corrente e quello di finanziamento, ha chiarito che “Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. n°
13533/2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; da qui grava sul debitore ingiunto, a fronte della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Va evidenziato che parte opposta, nel caso di specie, ha prodotto sia il contratto di finanziamento
(doc.2 del fascicolo monitorio), l'estratto conto certificato (doc.7 del fascicolo monitorio), nonché il prospetto analitico del piano di ammortamento e rimborso (doc. 2 fascicolo opposto), da cui risulta l'avvenuto pagamento delle rate, da parte del fino alla n. 35 delle 84 pattuite. Parte_1
Pertanto, l'eccezione dell'inesistenza del credito per mancanza di prova (in disparte l'eccezione relativa al quantum della pretesa creditoria che sarà successivamente esaminata) deve essere rigettata.
***
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'inesistenza del credito derivante, appunto, dalla discrepanza tra la somma portata dal decreto ingiuntivo e la somma effettivamente dichiarata dalla banca opposta nel certificato di saldaconto ex art. 50 TUB di cui all'all. 7 del fascicolo monitorio.
Occorre tenere presente che, una volta introdotto con l'opposizione un giudizio ordinario a cognizione piena, il giudice non si limita più a valutare la sussistenza dei presupposti di validità del decreto ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito. Con l'ordinanza n. 14640/2018, la
Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “L'onere probatorio documentale assolto ex art.633, primo comma, n. 1, c.p.c. attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non pagina 3 di 5 determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754/2009; Cass. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915/2011, Cass. n.
5071/2009, Cass. n. 17371/2003, Cass. n. 21466/2013)”.
Orbene, nonostante il certificato ex art. 50 TUB presenti una discrepanza tra la somma dichiarata quale sorte capitale nella prima pagina (pari ad € 8.130,77, sulla quale, poi, sono stati calcolati gli interessi secondo quanto previsto nell'allegato 8 del ricorso monitorio) e la somma dichiarata nella seconda pagina, pari ad € 9.060,64 calcolata al 23.3.2016 (cifra, peraltro, corrispondente a quanto contemplato nella lettera di cessione e diffida di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio) deve rilevarsi che, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto anche il piano di ammortamento e di rimborso, da cui risulta il mancato pagamento a partire dalla 35 rata del finanziamento e il prospetto di calcolo degli interessi di cui all'all. 8 del fascicolo monitorio, che evidenzia come, dal 23.3.2016, gli interessi siano continuati a decorrere sulla somma impagata, fino al 3.9.2018.
Considerato, quindi, che la somma di € 9.060,64 era corrispondente all'importo dovuto fino al
23.3.2016 e che, invece, sull'importo insoluto sono continuati a decorrere gli interessi, come risulta dal prospetto di calcolo di cui all'allegato 8 del monitorio, deve ritenersi corretta la somma richiesta nel ricorso monitorio.
Sarebbe, infatti spettato a parte opponente contestare il calcolo degli interessi di mora prodotto CP_ dall' , perché, ad esempio, non corrispondente o superiore a quanto pattuito nel contratto. Il
invece, si è limitato, genericamente, a contestare che “nell'allegato prospetto “dettaglio Parte_1 interessi di mora” prodotto da parte avversa, si evincerebbe un calcolo interessi pari ad € 4.398,92 ed un residuo capitale di € 8.130,77 senza specificare le operazioni che avrebbero portato ad un siffatto scoperto”, laddove, invece, nel prospetto di calcolo degli interessi, è espressamente indicato il tasso applicato.
L'opposizione va, pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 4 di 5 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 249/2019 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 23/07/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si Parte_1 quantificano in € 4.237,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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