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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22416/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DONATELLA VICARI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
10.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
03.04.2024) del 10.05.2024, risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal giorno
11.04.2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa).
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
18/80, a decorrere dal giorno 11.4.2023.
Alla luce dell'ormai costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che il presente giudizio possa investire solo
Pag. 2 di 4 l'accertamento del requisito sanitario, e non anche la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta (e la conseguente condanna dell' v. Cass CP_2
Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, tra le altre), sicché le ulteriori domande, volte alla condanna dell' all'erogazione della CP_2
prestazione, non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico dell' le spese di lite, liquidate in dispositivo - visto quanto previsto dal CP_2
decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e
147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Anche le spese di CTU - liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal giorno 11.04.2023;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del CP_2
procuratore antistatario della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a
Pag. 3 di 4 carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22416/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DONATELLA VICARI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
10.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
03.04.2024) del 10.05.2024, risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal giorno
11.04.2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa).
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
18/80, a decorrere dal giorno 11.4.2023.
Alla luce dell'ormai costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che il presente giudizio possa investire solo
Pag. 2 di 4 l'accertamento del requisito sanitario, e non anche la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta (e la conseguente condanna dell' v. Cass CP_2
Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, tra le altre), sicché le ulteriori domande, volte alla condanna dell' all'erogazione della CP_2
prestazione, non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico dell' le spese di lite, liquidate in dispositivo - visto quanto previsto dal CP_2
decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e
147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Anche le spese di CTU - liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal giorno 11.04.2023;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del CP_2
procuratore antistatario della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a
Pag. 3 di 4 carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)
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