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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 512/2023
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 512/2023 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marianna Porcelli C.F.: e dall'Avv. C.F._2
Emanuela Porcelli C.F.: domiciliati presso il loro studio in Gioia Tauro, via F. Tripodi
267, PEC Email_1
Appellante
contro
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._3
a Seminara (RC) in Contrada Paparone n. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Aurelia Barna ( , del Foro di C.F._4
Pordenone, e Carlo Maria Marino Email_2
( , del Foro di Reggio Calabria, C.F._5
e domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultimo, in Reggio Calabria, alla via G. Battaglia n. 35;
Appellato con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Reggio Calabria
OGGETTO: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 687/2023, emessa in data 26/09/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, - premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario in data 08.10.2006 con e che Parte_1 dall'unione era nato, il 29.09.2007, il figlio , agiva in giudizio innanzi Persona_1
al Tribunale di Palmi, al fine di ottenere:
1) la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, per avere questi tenuto un comportamento consapevolmente contrario all'obbligo di fedeltà scaturente dal matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
2) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
3) l'assegnazione della casa coniugale, nell'interesse del figlio minorenne, alla madre, perché potesse continuare ad abitarvi con il medesimo;
4) mantenere la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio adolescente;
5) mantenere a carico del sig. per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1
l'assegno mensile dell'importo complessivo di € 350,00 nonché confermare il concorso del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, occorrenti alla prole;
6) porre a carico del sig. un assegno mensile per un importo di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta euro), o per quella diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della relativa domanda;
7) autorizzare il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti equipollenti P_ validi per l'espatrio a favore della sig.ra e del figlio minore.
pag. 2/13 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di Parte_1
addebito, sostenendo di non aver abbandonato la casa coniugale, ma di essere stato costretto dalla moglie a lasciarla a causa dei continui maltrattamenti piscologici posti in essere dalla stessa alla presenza del figlio minore.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale di Palmi dichiarava la separazione personale dei coniugi, da ascriversi a colpa del resistente Parte_1
disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la
[...]
sua collocazione presso la casa familiare di Seminara, Contrada Paparone 4, pertanto assegnata alla stessa madre, con facoltà del padre di incontrarlo secondo le modalità meglio descritte in atti;
poneva a carico del resistente a titolo di contribuito al Pt_1 mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie del minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
disponeva altresì a carico di , a titolo di contribuito al mantenimento in Parte_1 favore di la complessiva somma di € 150,00 mensili a decorrere Controparte_1
dalla domanda, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice;
condannava il resistente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.819,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2023, ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma e formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre la sospensione dell'impugnata sentenza ed in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito;
rigettare la richiesta di addebito a carico del
IG. annullare la condanna al pagamento della somma di € 150,00 euro mensili Pt_1
P_ a titolo di mantenimento della IG.ra ; in via subordinata rideterminare le somme dovute.
A sostegno del gravame ha dedotto:
pag. 3/13 1) l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la richiesta di addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui condanna il IG. al pagamento di Pt_1
P_ un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili in favore della IG.ra ;
L'appellata si è costituita nel giudizio di appello contestando Parte_2 integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante e chiedendone il totale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e compensi. A sostegno, ha dedotto che la sentenza di primo grado non merita censure ed è congruamente motivata. In particolare, ha rilevato quanto segue.
- Contrariamente all'assunto avversario, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la crisi coniugale sia avvenuta a causa dell'infedeltà del marito, risultando provate le plurime ed incontestate relazioni extraconiugali dell' causa della Pt_1
crisi familiare, mentre l'appellante non avrebbe fornito prova di anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà;
- La sentenza di primo grado ha correttamente determinato l'assegno di mantenimento
P_ in favore del figlio minore e in favore della stessa , in coerenza con le attestazioni economico-reddituali fornite dalla Guardia di Finanza di Palmi e sussistendo un'accertata e netta disparità reddituale tra le parti. Ha pure evidenziato che sarebbero privi di prova gli esborsi indicati dal marito per cessione del quinto e/o per prestiti, non avendo l'appellante allegato alcuna documentazione che ne attesti l'esistenza.
Analogamente, il contratto di locazione dell'abitazione che l' condividerebbe Pt_1
con la propria madre, prodotto in copia, sarebbe sprovvisto della ricevuta di avvenuta registrazione nonché del visto di conformità rilasciato dalle associazioni di categoria.
Ha contestato altresì la circostanza secondo cui l provvederebbe personalmente Pt_1
al pagamento delle rate del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ed ha evidenziato, per contro, di avere continuato a versare personalmente la propria quota parte, mentre l' non avrebbe pagato quanto di sua spettanza, accumulando un debito di Pt_1
10.171,94 euro per il mancato pagamento delle rate. Infine, ha rilevato come l'appellante abbia prodotto solo tre buste paga, peraltro di molto precedenti al deposito del proprio atto di gravame.
Quanto alla richiesta di sospensiva, ne ha chiesto il rigetto per mancanza dei presupposti.
pag. 4/13 In data 25.03.2024 il P.G. ha apposto il visto sull'atto di appello.
Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte ha rigettato l'stanza di sospensiva e rimesso le parti all'udienza collegiale del 25.11.2024, sostituita con la trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni. Disponeva altresì la sostituzione dell'udienza suddetta con la trattazione scritta della causa. Con note depositate rispettivamente il 24 e 25 novembre 2024 appellante ed appellata, hanno precisato le conclusioni. La causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4.3.2025 ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte ritiene che la richiesta, formulata dall'appellante, di nuovi accertamenti tributari aggiornati su entrambi gli ex coniugi non vada accolta, considerato che un'ulteriore indagine contabile sui cespiti direttamente o indirettamente riferibili agli ex coniugi non servirebbe a mutare - nella sostanza - la sproporzione già ricavabile dagli elementi in atti;
ciò anche considerazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)"(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015; Cass. Civ.
Sez. 1 12/06/2006 n. 13592).
Giova ricordare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. ord., 20 ottobre 2021, n. 975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).
pag. 5/13 La Suprema Corte ha pure chiarito che non esiste un rapporto di correlazione necessaria tra il potere di valutazione delle prove disponibili spettante al Giudice e l'esercizio del potere discrezionale di svolgere d'ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria (Cass. 4 aprile 2019, n. 9535).
Nella specie, si ritiene che il materiale probatorio a disposizione del Tribunale, fornisca elementi più che sufficienti per addivenire ad una attendibile ricostruzione delle situazioni di entrambe le parti. Inoltre, è dirimente osservare che l'appellante non contesta le statuizioni di primo grado relative al mantenimento del figlio minore, ma soltanto quelle riguardanti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, il cui importo – giova sottolinearlo – è stato determinato in misura alquanto modesta e al di sotto della quale la funzione ne risulterebbe sostanzialmente frustata;
ne deriva che una riduzione di detto importo non sarebbe neppure ragionevolmente ipotizzabile, se non a fronte di straordinarie ragioni (quali ed esempio un'evidente sproporzione delle rispettive condizioni economico – patrimoniali) invero non sussistenti nel caso di specie.
Nel merito, nessuno dei motivi di appello appare accoglibile, come emerge dall'esame di ciascuno di essi.
La richiesta di esclusione dell'addebito della separazione non è supportata da alcun elemento utile. Il presupposto dell'addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale – che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza – non risulti comunque priva di efficienza causale, qualora intervenga un ménage già compromesso, oppure nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico. La
Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra i coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010
n. 21245); inoltre “…grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
pag. 6/13 l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cfr. Cass. 20866/2021).
E' parimenti vero, tuttavia, che la regola generale viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c. per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. n. 3923/2018).
Nel caso di specie sono stati pienamente provati in giudizio sia il nesso causale sia la stretta correlazione temporale tra l'infedeltà dell' e la irreversibilità della crisi Pt_1 coniugale che ha portato alla disgregazione della famiglia e all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, correttamente valutate dal Tribunale, è emerso che la rottura del rapporto e l'allontanamento dalla casa coniugale hanno trovato origine nella scoperta dell'infedeltà dell' Su tali circostanze hanno riferito i testimoni Pt_1 escussi all'udienza del 1 marzo 2022. In particolare, ha dichiarato Testimone_1
che, a partire dall'anno 2006 e fino all'anno 2016, aveva incontrato più volte, almeno tre, sia in Reggio Calabria che in Gioia Tauro, l' insieme a tale e, Pt_1 Persona_2 che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello dall' i due non si Pt_1
limitavano a passeggiare insieme, ma nello specifico incontro avvenuto sul Corso
Garibaldi di Reggio Calabria, si mostravano in atteggiamento affettuoso camminando
“mano nella mano”. La teste escussa all'udienza del 25.11.2022, Testimone_2
quale confermava di aver intrattenuto una relazione con e di Parte_1
essere rimasta incinta in conseguenza di tale relazione e che, dopo avere comunicato all'uomo la gravidanza, lo stesso le aveva chiesto di rimanere a casa sostenendo che lui stesso si sarebbe fatto carico delle proprie responsabilità. La gravidanza era stata poi interrotta ed anche la relazione sentimentale in quanto la aveva scoperto che Tes_2
pag. 7/13 l' aveva una relazione con altra donna, di nome che non era la Pt_1 Per_3
moglie, dalla quale peraltro affermava di essersi già separato. A sua volta, la IG
successivamente identificata nella IG (verbale di Per_3 Persona_4 udienza del 25.11.2022) nell'agosto 2020, aveva contattato telefonicamente la Tes_2 imputandole di averle “rubato il fidanzato”.
Ulteriore riscontro dell'infedeltà coniugale dell' si rinviene nei messaggi what's Pt_1 app scambiati tra l'odierna appellata e le signore ed Controparte_2 [...]
, dai quali emerge chiaramente l'esistenza di più relazioni contestuali Tes_2 dell' Peraltro, dalla lettura del verbale di udienza del 25.11.2022, risulta che le Pt_1
relazioni extraconiugali con le due donne siano state intrattenute sino all'anno 2020, e nel caso del rapporto con la , la stessa sia stata in vacanza nell'anno 2019 con P_2
P_ l' ed il figlio nato dal matrimonio con la IG . Pt_1
In ogni caso, l'appellante non ha mai negato di aver intrattenuto relazioni extraconiugali e non ha confutato quanto dichiarato dai testimoni, ma ha contestato l'addebito della separazione sostenendo che le relazioni extraconiugali sarebbero iniziate solo successivamente alla separazione di fatto. Tale deduzione non appare credibile, innanzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la richiesta
P_ di separazione personale, proposta dalla , è avvenuta nell'anno 2020 e non nel
2021, ed è sostanzialmente coeva alle accertate e simultanee relazioni extraconiugali del marito con le signore e , la quale ultima, peraltro, ha riferito di avere Tes_2 P_2 iniziato la propria relazione con l' nell'anno 2017. Giova peraltro rammentare Pt_1 che la teste ha riferito di aver incontrato l' unitamente alla IG _1 Pt_1 nel 2016. Risulta quindi ampiamente provato che l' intratteneva Persona_2 Pt_1
relazioni extraconiugali da epoca ben antecedente alla richiesta di separazione.
L'appellante ha anche contestato la credibilità delle dichiarazioni testimoniali, in ragione dei rapporti con la ricorrente. La Suprema Corte, ha statuito che le testimonianze rese dai familiari (nella specie la teste è cugina della IG _1
P_
) non possono considerarsi inattendibili aprioristicamente in ragione del grado di parentela (Cfr. Cass. Sent. N. 14706 del 19 luglio 2016 – Sent. N. 2295/21 DEL
02.02.2021). Del resto, il vaglio delle prove fatto dal Tribunale appare accurato e condivisibile.
pag. 8/13 In caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito. Dal momento che la violazione dell'obbligo di fedeltà è stata dimostrata, era onere dell' provare Pt_1
l'anteriorità della crisi rispetto alla scoperta della relazione extraconiugale. Tale prova non è stata fornita dall'odierno appellante, limitatosi ad eccepire genericamente l'inattendibilità dei testimoni poiché legati da una relazione di parentela ma senza dedurre né provare alcun concreto elemento, circostanza, episodio, dato, che dimostrasse che il rapporto coniugale fosse finito già prima degli eventi ora richiamati.
Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che “Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Nella specie, si è conseguentemente osservato che i fatti idonei ad escludere
l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovevano essere allegati e provati dalla parte che resisteva alla domanda di addebito della separazione, mentre il ricorrente, si era limitato ad affermare la preesistenza della crisi matrimoniale alla nascita della relazione extraconiugale, ma non aveva fornito alcun supporto probatorio a questo riguardo. (Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, n. 16169). A ciò si aggiunga che anche l'eventuale atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà. (Cassazione civile sez. I,
02/09/2022, n. 25966)
pag. 9/13 Pertanto, risulta correttamente dimostrato il nesso causale tra la scoperta da parte dalla
P_
della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale dell' e la rottura Pt_1 irrimediabile del legame matrimoniale. Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello tendente ad escludere l'addebito, invece correttamente riconosciuto a carico dell' Pt_1
Anche il motivo di appello relativo alla situazione economica dell' e alla Pt_1 richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per il coniuge è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale, sul punto, ha fondato la propria decisione sul rilievo della disparità economica tra i coniugi.
L'appellante, invero correttamente, lamenta in questa sede come il Tribunale abbia errato nel considerare come reddito netto quello riportato nelle C.U. dell' Pt_1
trattandosi, invece, di reddito al lordo delle ritenute Irpef e relative addizionali. Ne consegue che il reddito mensile netto percepito dall è certamente inferiore e, Pt_1
secondo quanto evincibile dal cedolino stipendiale relativo alla mensilità di ottobre
2024, depositato unitamente alle memorie del 24.11.2024, ammonta ad euro 1.557,19.
Posto l'errore in cui è incorso il giudicante di primo grado, questa Corte ritiene che lo squilibrio economico tra le parti sia comunque tale da giustificare l'assegno di
P_ mantenimento stabilito in favore della IG , dovendosi peraltro ribadire che il relativo importo risulta determinato in misura talmente modesta che un'eventuale riduzione lo renderebbe sostanzialmente inutile.
In punto di diritto, si rileva che l'art. 156, 1 comma, c.c. riconosce il diritto del coniuge,
a cui non sia addebitabile la separazione, di ricevere l'assegno di mantenimento in proprio favore qualora sia privo di redditi adeguati. I redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento, in particolare, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non venendo meno, in regime di separazione personale, il dovere di assistenza materiale (Cass. civ. nn. 13408/2022, 20858/2021,
5605/2020, 12196 /2017, 1162/2017, 6864/2015, 13026/2014)
Secondo la giurisprudenza, “ai fini del mantenimento è necessaria l'esistenza di una disparità economica tra le parti occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, al parametro di riferimento
pag. 10/13 costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente”. (Cass. civ. n. 952/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti (cedolino stipendiale relativo ai mesi di agosto settembre ed ottobre 2024, saldo/giacenza media relativa agli anni 2020-
2021-2022) risulta che l'appellante percepisce un reddito lordo di € 3.479,91, che al netto è pari a d € 1.538.81 mensili, in quanto gravato dal pagamento della rata mensile di € 350,00 a favore di della rata mensile di €340,00 per un Controparte_3
prestito contratto con Istituto bancario del lavoro, nonché delle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali.
L'appellante non sarebbe comunque più tenuto alla metà del pagamento della metà del canone di locazione pari ad € 150,00 asseritamente riconducibile ad un contratto di locazione transitoria avente termine (non prorogabile) al 30/06/2024 condiviso con la propria madre.
Il Giudice di prime cure, correttamente non ha preso in considerazione in sede di quantificazione del reddito disponibile dell'appellante neanche la rata pari ad € 219,59 per un prestito contratto con banca Unicredit rispetto al quale, come già evidenziato in sentenza, non è stata fornita documentazione a supporto così come a tutt'oggi un documento che ne dimostri l'esistenza così come plausibile per la locazione non registrata.
In ogni caso anche le trattenute effettuate a titolo di prestiti e cessioni del quinto non sono, come già statuito in prime cure, riferite a debiti assunti in costanza del matrimonio o nell'interesse della famiglia e come tali non sono computabili ai fini di una diminuzione del reddito dell' anche perché nulla l'appellante ha provato in tal Pt_1 senso. Sul punto è opportuno richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte: “Questa
Corte, poi, ha già chiarito - con pronuncia che, sebbene riguardante l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., può agevolmente riferirsi anche a quello divorzile.”””, almeno nella misura in cui anch'esso richiede comunque una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti (cfr. Cass. n. 28936 del 2022 "Non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito.
pag. 11/13 Certamente vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione dà luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli che, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuzione in relazione a prestiti ricevuti, ecc.). Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie)" (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 10380 del 2012). (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 24/02/2023)
03/03/2023, n. 6515)
A ciò si aggiunga che, rispetto a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale - che aveva sottratto dal reddito le spese “pacificamente” sostenute dall'appellante pari a 427,00 mensili relative all'acquisto della casa coniugale, attualmente assegnata alla ricorrente coabitante con il figlio minore - è emerso come l' abbia maturato un debito per Pt_1 mancato versamento dei ratei mensili, alla data del 4 novembre 2024, pari ad €
14.947,31 e che del versamento delle singole rate, per la quota parte ad ella spettante,
P_ solo la che ha effettuato versamenti mensili regolari.
D'altra parte, dagli atti non emerge un miglioramento nella situazione reddituale della P_
, titolare di redditi d'impresa derivanti dall'attività di parrucchiera, con un reddito annuale risultante dalla più recente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 2022, pari ad euro 11.306,00; né risulta una contrazione delle entrate dell' come ricavabile dalle circostanze già evidenziate. Pt_1
Pertanto, non vi sono ragioni, né sono state evidenziate circostanze tali da indurre a modificare l'importo dell'assegno in favore della moglie, che deve essere confermato nella misura di euro 150 mensili rivalutabili così come statuito in primo grado.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del P_ presente grado in favore della , che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, sulla base pag. 12/13 dei parametri minimi previsti per causa di valore indeterminabile a complessità bassa e per tutte le fasi del giudizio, in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 quater TU 115/2002, si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello ai fini della riscossione del doppio del contributo unificato.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 687/2023, del Parte_1
Tribunale Civile di Palmi, emessa in data 25.07.2023, pubblicata il 26.09.2023 nel procedimento già iscritto al n. 85/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna , al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 4.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 512/2023
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 512/2023 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Marianna Porcelli C.F.: e dall'Avv. C.F._2
Emanuela Porcelli C.F.: domiciliati presso il loro studio in Gioia Tauro, via F. Tripodi
267, PEC Email_1
Appellante
contro
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._3
a Seminara (RC) in Contrada Paparone n. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Aurelia Barna ( , del Foro di C.F._4
Pordenone, e Carlo Maria Marino Email_2
( , del Foro di Reggio Calabria, C.F._5
e domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultimo, in Reggio Calabria, alla via G. Battaglia n. 35;
Appellato con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Reggio Calabria
OGGETTO: separazione giudiziale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 687/2023, emessa in data 26/09/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, - premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio concordatario in data 08.10.2006 con e che Parte_1 dall'unione era nato, il 29.09.2007, il figlio , agiva in giudizio innanzi Persona_1
al Tribunale di Palmi, al fine di ottenere:
1) la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, per avere questi tenuto un comportamento consapevolmente contrario all'obbligo di fedeltà scaturente dal matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
2) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
3) l'assegnazione della casa coniugale, nell'interesse del figlio minorenne, alla madre, perché potesse continuare ad abitarvi con il medesimo;
4) mantenere la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio adolescente;
5) mantenere a carico del sig. per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1
l'assegno mensile dell'importo complessivo di € 350,00 nonché confermare il concorso del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, occorrenti alla prole;
6) porre a carico del sig. un assegno mensile per un importo di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta euro), o per quella diversa somma ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della relativa domanda;
7) autorizzare il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti equipollenti P_ validi per l'espatrio a favore della sig.ra e del figlio minore.
pag. 2/13 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di Parte_1
addebito, sostenendo di non aver abbandonato la casa coniugale, ma di essere stato costretto dalla moglie a lasciarla a causa dei continui maltrattamenti piscologici posti in essere dalla stessa alla presenza del figlio minore.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale di Palmi dichiarava la separazione personale dei coniugi, da ascriversi a colpa del resistente Parte_1
disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e la
[...]
sua collocazione presso la casa familiare di Seminara, Contrada Paparone 4, pertanto assegnata alla stessa madre, con facoltà del padre di incontrarlo secondo le modalità meglio descritte in atti;
poneva a carico del resistente a titolo di contribuito al Pt_1 mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie del minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
disponeva altresì a carico di , a titolo di contribuito al mantenimento in Parte_1 favore di la complessiva somma di € 150,00 mensili a decorrere Controparte_1
dalla domanda, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice;
condannava il resistente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.819,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2023, ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma e formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre la sospensione dell'impugnata sentenza ed in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito;
rigettare la richiesta di addebito a carico del
IG. annullare la condanna al pagamento della somma di € 150,00 euro mensili Pt_1
P_ a titolo di mantenimento della IG.ra ; in via subordinata rideterminare le somme dovute.
A sostegno del gravame ha dedotto:
pag. 3/13 1) l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la richiesta di addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui condanna il IG. al pagamento di Pt_1
P_ un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili in favore della IG.ra ;
L'appellata si è costituita nel giudizio di appello contestando Parte_2 integralmente l'impugnazione proposta dall'appellante e chiedendone il totale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e compensi. A sostegno, ha dedotto che la sentenza di primo grado non merita censure ed è congruamente motivata. In particolare, ha rilevato quanto segue.
- Contrariamente all'assunto avversario, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la crisi coniugale sia avvenuta a causa dell'infedeltà del marito, risultando provate le plurime ed incontestate relazioni extraconiugali dell' causa della Pt_1
crisi familiare, mentre l'appellante non avrebbe fornito prova di anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà;
- La sentenza di primo grado ha correttamente determinato l'assegno di mantenimento
P_ in favore del figlio minore e in favore della stessa , in coerenza con le attestazioni economico-reddituali fornite dalla Guardia di Finanza di Palmi e sussistendo un'accertata e netta disparità reddituale tra le parti. Ha pure evidenziato che sarebbero privi di prova gli esborsi indicati dal marito per cessione del quinto e/o per prestiti, non avendo l'appellante allegato alcuna documentazione che ne attesti l'esistenza.
Analogamente, il contratto di locazione dell'abitazione che l' condividerebbe Pt_1
con la propria madre, prodotto in copia, sarebbe sprovvisto della ricevuta di avvenuta registrazione nonché del visto di conformità rilasciato dalle associazioni di categoria.
Ha contestato altresì la circostanza secondo cui l provvederebbe personalmente Pt_1
al pagamento delle rate del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ed ha evidenziato, per contro, di avere continuato a versare personalmente la propria quota parte, mentre l' non avrebbe pagato quanto di sua spettanza, accumulando un debito di Pt_1
10.171,94 euro per il mancato pagamento delle rate. Infine, ha rilevato come l'appellante abbia prodotto solo tre buste paga, peraltro di molto precedenti al deposito del proprio atto di gravame.
Quanto alla richiesta di sospensiva, ne ha chiesto il rigetto per mancanza dei presupposti.
pag. 4/13 In data 25.03.2024 il P.G. ha apposto il visto sull'atto di appello.
Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte ha rigettato l'stanza di sospensiva e rimesso le parti all'udienza collegiale del 25.11.2024, sostituita con la trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni. Disponeva altresì la sostituzione dell'udienza suddetta con la trattazione scritta della causa. Con note depositate rispettivamente il 24 e 25 novembre 2024 appellante ed appellata, hanno precisato le conclusioni. La causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4.3.2025 ed assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte ritiene che la richiesta, formulata dall'appellante, di nuovi accertamenti tributari aggiornati su entrambi gli ex coniugi non vada accolta, considerato che un'ulteriore indagine contabile sui cespiti direttamente o indirettamente riferibili agli ex coniugi non servirebbe a mutare - nella sostanza - la sproporzione già ricavabile dagli elementi in atti;
ciò anche considerazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato)"(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18196 del 16/09/2015; Cass. Civ.
Sez. 1 12/06/2006 n. 13592).
Giova ricordare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. ord., 20 ottobre 2021, n. 975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).
pag. 5/13 La Suprema Corte ha pure chiarito che non esiste un rapporto di correlazione necessaria tra il potere di valutazione delle prove disponibili spettante al Giudice e l'esercizio del potere discrezionale di svolgere d'ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria (Cass. 4 aprile 2019, n. 9535).
Nella specie, si ritiene che il materiale probatorio a disposizione del Tribunale, fornisca elementi più che sufficienti per addivenire ad una attendibile ricostruzione delle situazioni di entrambe le parti. Inoltre, è dirimente osservare che l'appellante non contesta le statuizioni di primo grado relative al mantenimento del figlio minore, ma soltanto quelle riguardanti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, il cui importo – giova sottolinearlo – è stato determinato in misura alquanto modesta e al di sotto della quale la funzione ne risulterebbe sostanzialmente frustata;
ne deriva che una riduzione di detto importo non sarebbe neppure ragionevolmente ipotizzabile, se non a fronte di straordinarie ragioni (quali ed esempio un'evidente sproporzione delle rispettive condizioni economico – patrimoniali) invero non sussistenti nel caso di specie.
Nel merito, nessuno dei motivi di appello appare accoglibile, come emerge dall'esame di ciascuno di essi.
La richiesta di esclusione dell'addebito della separazione non è supportata da alcun elemento utile. Il presupposto dell'addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale – che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza – non risulti comunque priva di efficienza causale, qualora intervenga un ménage già compromesso, oppure nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico. La
Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra i coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010
n. 21245); inoltre “…grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
pag. 6/13 l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cfr. Cass. 20866/2021).
E' parimenti vero, tuttavia, che la regola generale viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c. per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. n. 3923/2018).
Nel caso di specie sono stati pienamente provati in giudizio sia il nesso causale sia la stretta correlazione temporale tra l'infedeltà dell' e la irreversibilità della crisi Pt_1 coniugale che ha portato alla disgregazione della famiglia e all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado, correttamente valutate dal Tribunale, è emerso che la rottura del rapporto e l'allontanamento dalla casa coniugale hanno trovato origine nella scoperta dell'infedeltà dell' Su tali circostanze hanno riferito i testimoni Pt_1 escussi all'udienza del 1 marzo 2022. In particolare, ha dichiarato Testimone_1
che, a partire dall'anno 2006 e fino all'anno 2016, aveva incontrato più volte, almeno tre, sia in Reggio Calabria che in Gioia Tauro, l' insieme a tale e, Pt_1 Persona_2 che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello dall' i due non si Pt_1
limitavano a passeggiare insieme, ma nello specifico incontro avvenuto sul Corso
Garibaldi di Reggio Calabria, si mostravano in atteggiamento affettuoso camminando
“mano nella mano”. La teste escussa all'udienza del 25.11.2022, Testimone_2
quale confermava di aver intrattenuto una relazione con e di Parte_1
essere rimasta incinta in conseguenza di tale relazione e che, dopo avere comunicato all'uomo la gravidanza, lo stesso le aveva chiesto di rimanere a casa sostenendo che lui stesso si sarebbe fatto carico delle proprie responsabilità. La gravidanza era stata poi interrotta ed anche la relazione sentimentale in quanto la aveva scoperto che Tes_2
pag. 7/13 l' aveva una relazione con altra donna, di nome che non era la Pt_1 Per_3
moglie, dalla quale peraltro affermava di essersi già separato. A sua volta, la IG
successivamente identificata nella IG (verbale di Per_3 Persona_4 udienza del 25.11.2022) nell'agosto 2020, aveva contattato telefonicamente la Tes_2 imputandole di averle “rubato il fidanzato”.
Ulteriore riscontro dell'infedeltà coniugale dell' si rinviene nei messaggi what's Pt_1 app scambiati tra l'odierna appellata e le signore ed Controparte_2 [...]
, dai quali emerge chiaramente l'esistenza di più relazioni contestuali Tes_2 dell' Peraltro, dalla lettura del verbale di udienza del 25.11.2022, risulta che le Pt_1
relazioni extraconiugali con le due donne siano state intrattenute sino all'anno 2020, e nel caso del rapporto con la , la stessa sia stata in vacanza nell'anno 2019 con P_2
P_ l' ed il figlio nato dal matrimonio con la IG . Pt_1
In ogni caso, l'appellante non ha mai negato di aver intrattenuto relazioni extraconiugali e non ha confutato quanto dichiarato dai testimoni, ma ha contestato l'addebito della separazione sostenendo che le relazioni extraconiugali sarebbero iniziate solo successivamente alla separazione di fatto. Tale deduzione non appare credibile, innanzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la richiesta
P_ di separazione personale, proposta dalla , è avvenuta nell'anno 2020 e non nel
2021, ed è sostanzialmente coeva alle accertate e simultanee relazioni extraconiugali del marito con le signore e , la quale ultima, peraltro, ha riferito di avere Tes_2 P_2 iniziato la propria relazione con l' nell'anno 2017. Giova peraltro rammentare Pt_1 che la teste ha riferito di aver incontrato l' unitamente alla IG _1 Pt_1 nel 2016. Risulta quindi ampiamente provato che l' intratteneva Persona_2 Pt_1
relazioni extraconiugali da epoca ben antecedente alla richiesta di separazione.
L'appellante ha anche contestato la credibilità delle dichiarazioni testimoniali, in ragione dei rapporti con la ricorrente. La Suprema Corte, ha statuito che le testimonianze rese dai familiari (nella specie la teste è cugina della IG _1
P_
) non possono considerarsi inattendibili aprioristicamente in ragione del grado di parentela (Cfr. Cass. Sent. N. 14706 del 19 luglio 2016 – Sent. N. 2295/21 DEL
02.02.2021). Del resto, il vaglio delle prove fatto dal Tribunale appare accurato e condivisibile.
pag. 8/13 In caso di raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione con addebito. Dal momento che la violazione dell'obbligo di fedeltà è stata dimostrata, era onere dell' provare Pt_1
l'anteriorità della crisi rispetto alla scoperta della relazione extraconiugale. Tale prova non è stata fornita dall'odierno appellante, limitatosi ad eccepire genericamente l'inattendibilità dei testimoni poiché legati da una relazione di parentela ma senza dedurre né provare alcun concreto elemento, circostanza, episodio, dato, che dimostrasse che il rapporto coniugale fosse finito già prima degli eventi ora richiamati.
Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che “Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Nella specie, si è conseguentemente osservato che i fatti idonei ad escludere
l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovevano essere allegati e provati dalla parte che resisteva alla domanda di addebito della separazione, mentre il ricorrente, si era limitato ad affermare la preesistenza della crisi matrimoniale alla nascita della relazione extraconiugale, ma non aveva fornito alcun supporto probatorio a questo riguardo. (Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, n. 16169). A ciò si aggiunga che anche l'eventuale atteggiamento tollerante, tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione;
occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà. (Cassazione civile sez. I,
02/09/2022, n. 25966)
pag. 9/13 Pertanto, risulta correttamente dimostrato il nesso causale tra la scoperta da parte dalla
P_
della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale dell' e la rottura Pt_1 irrimediabile del legame matrimoniale. Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello tendente ad escludere l'addebito, invece correttamente riconosciuto a carico dell' Pt_1
Anche il motivo di appello relativo alla situazione economica dell' e alla Pt_1 richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per il coniuge è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale, sul punto, ha fondato la propria decisione sul rilievo della disparità economica tra i coniugi.
L'appellante, invero correttamente, lamenta in questa sede come il Tribunale abbia errato nel considerare come reddito netto quello riportato nelle C.U. dell' Pt_1
trattandosi, invece, di reddito al lordo delle ritenute Irpef e relative addizionali. Ne consegue che il reddito mensile netto percepito dall è certamente inferiore e, Pt_1
secondo quanto evincibile dal cedolino stipendiale relativo alla mensilità di ottobre
2024, depositato unitamente alle memorie del 24.11.2024, ammonta ad euro 1.557,19.
Posto l'errore in cui è incorso il giudicante di primo grado, questa Corte ritiene che lo squilibrio economico tra le parti sia comunque tale da giustificare l'assegno di
P_ mantenimento stabilito in favore della IG , dovendosi peraltro ribadire che il relativo importo risulta determinato in misura talmente modesta che un'eventuale riduzione lo renderebbe sostanzialmente inutile.
In punto di diritto, si rileva che l'art. 156, 1 comma, c.c. riconosce il diritto del coniuge,
a cui non sia addebitabile la separazione, di ricevere l'assegno di mantenimento in proprio favore qualora sia privo di redditi adeguati. I redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento, in particolare, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non venendo meno, in regime di separazione personale, il dovere di assistenza materiale (Cass. civ. nn. 13408/2022, 20858/2021,
5605/2020, 12196 /2017, 1162/2017, 6864/2015, 13026/2014)
Secondo la giurisprudenza, “ai fini del mantenimento è necessaria l'esistenza di una disparità economica tra le parti occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, al parametro di riferimento
pag. 10/13 costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente”. (Cass. civ. n. 952/2023).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti (cedolino stipendiale relativo ai mesi di agosto settembre ed ottobre 2024, saldo/giacenza media relativa agli anni 2020-
2021-2022) risulta che l'appellante percepisce un reddito lordo di € 3.479,91, che al netto è pari a d € 1.538.81 mensili, in quanto gravato dal pagamento della rata mensile di € 350,00 a favore di della rata mensile di €340,00 per un Controparte_3
prestito contratto con Istituto bancario del lavoro, nonché delle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali.
L'appellante non sarebbe comunque più tenuto alla metà del pagamento della metà del canone di locazione pari ad € 150,00 asseritamente riconducibile ad un contratto di locazione transitoria avente termine (non prorogabile) al 30/06/2024 condiviso con la propria madre.
Il Giudice di prime cure, correttamente non ha preso in considerazione in sede di quantificazione del reddito disponibile dell'appellante neanche la rata pari ad € 219,59 per un prestito contratto con banca Unicredit rispetto al quale, come già evidenziato in sentenza, non è stata fornita documentazione a supporto così come a tutt'oggi un documento che ne dimostri l'esistenza così come plausibile per la locazione non registrata.
In ogni caso anche le trattenute effettuate a titolo di prestiti e cessioni del quinto non sono, come già statuito in prime cure, riferite a debiti assunti in costanza del matrimonio o nell'interesse della famiglia e come tali non sono computabili ai fini di una diminuzione del reddito dell' anche perché nulla l'appellante ha provato in tal Pt_1 senso. Sul punto è opportuno richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte: “Questa
Corte, poi, ha già chiarito - con pronuncia che, sebbene riguardante l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., può agevolmente riferirsi anche a quello divorzile.”””, almeno nella misura in cui anch'esso richiede comunque una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti (cfr. Cass. n. 28936 del 2022 "Non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito.
pag. 11/13 Certamente vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione dà luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli che, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuzione in relazione a prestiti ricevuti, ecc.). Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie)" (cfr., anche in motivazione, Cass. n. 10380 del 2012). (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 24/02/2023)
03/03/2023, n. 6515)
A ciò si aggiunga che, rispetto a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale - che aveva sottratto dal reddito le spese “pacificamente” sostenute dall'appellante pari a 427,00 mensili relative all'acquisto della casa coniugale, attualmente assegnata alla ricorrente coabitante con il figlio minore - è emerso come l' abbia maturato un debito per Pt_1 mancato versamento dei ratei mensili, alla data del 4 novembre 2024, pari ad €
14.947,31 e che del versamento delle singole rate, per la quota parte ad ella spettante,
P_ solo la che ha effettuato versamenti mensili regolari.
D'altra parte, dagli atti non emerge un miglioramento nella situazione reddituale della P_
, titolare di redditi d'impresa derivanti dall'attività di parrucchiera, con un reddito annuale risultante dalla più recente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 2022, pari ad euro 11.306,00; né risulta una contrazione delle entrate dell' come ricavabile dalle circostanze già evidenziate. Pt_1
Pertanto, non vi sono ragioni, né sono state evidenziate circostanze tali da indurre a modificare l'importo dell'assegno in favore della moglie, che deve essere confermato nella misura di euro 150 mensili rivalutabili così come statuito in primo grado.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del P_ presente grado in favore della , che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, sulla base pag. 12/13 dei parametri minimi previsti per causa di valore indeterminabile a complessità bassa e per tutte le fasi del giudizio, in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 quater TU 115/2002, si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello ai fini della riscossione del doppio del contributo unificato.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 687/2023, del Parte_1
Tribunale Civile di Palmi, emessa in data 25.07.2023, pubblicata il 26.09.2023 nel procedimento già iscritto al n. 85/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna , al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 4.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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