Ordinanza cautelare 11 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitori del minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del progetto ABA del 26 luglio 2023 prot. n. 130 con il quale sono state assegnate 15h di terapia e accertato un livello 2 di gravità ex DSM-V;
e per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva:
1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l'ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA consono alle Linee Guida 21 dell''ISS per il grado di gravità III ex DSM-V;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2023:
- della valutazione del 7 luglio 2023 se ed in quanto lesiva;
1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l'ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA consono alle Linee Guida 21 dell''ISS per il grado di gravità III ex DSM-V;
2) del livello di gravità III ex DSM-V;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2023,
- della valutazione del 7 luglio 2023 se ed in quanto lesiva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Deducono in fatto gli odierni ricorrenti che il figlio minore, -OMISSIS- è affetto da disturbo dello spettro autistico (ASD) classificato, secondo documentazione clinica rilasciata dall’AORN NO-Pausilipon, come di livello III di gravità ai sensi del DSM-V, ovverosia il livello più severo, che richiede “supporto molto sostanziale”.
Nonostante la documentazione clinica fosse già in possesso dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e fosse stata trasmessa formalmente dai genitori del minore in data 10 giugno 2023, con riferimento al rinnovo del contratto per il trattamento ABA, l’ASL ha proceduto il 26 giugno 2023 all’emissione di un nuovo progetto terapeutico, confermando l’erogazione di 15 ore settimanali ma attribuendo un livello di gravità II, anziché III.
Il nuovo progetto è stato sottoscritto soltanto da due componenti dell’equipe multidisciplinare, in difformità rispetto a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 131/2021, che stabilisce la necessaria presenza di un’équipe composta da nove professionisti qualificati.
I ricorrenti lamentano l’erroneità dell’attribuzione del livello II, in contrasto con le certificazioni specialistiche provenienti da una struttura di terzo livello, nonché la violazione delle Linee Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, che impongono trattamenti terapeutici commisurati alla gravità del disturbo e alla documentazione clinica prodotta.
Si deducono in particolare i seguenti motivi di impugnazione:
travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza nella valutazione del livello di gravità del disturbo;
violazione della delibera regionale n. 131/2021, per incompetenza e vizio di composizione dell’organo valutatore;
violazione delle Linee Guida n. 21 dell’ISS;
omessa considerazione della documentazione clinica proveniente da struttura qualificata di terzo livello;
lesione del diritto del minore ad un trattamento terapeutico adeguato, con rischio di danni irreparabili per la salute psico-fisica.
I ricorrenti hanno altresì chiesto misure cautelari urgenti per evitare il proseguimento di un trattamento non conforme alla gravità effettiva del disturbo, riservandosi la richiesta di verificazione esterna alla struttura ASL.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, a seguito della produzione in giudizio da parte dell’ASL di una valutazione del Nucleo Operativo Multidisciplinare datata 7 luglio 2023 e di una relazione illustrativa dell’11 settembre 2023.
Tali atti, secondo i ricorrenti, presentano plurimi vizi e confermano l’illegittimità originaria dell’atto impugnato. In particolare, si deducono i seguenti motivi di censura:
motivazione postuma: la valutazione del 7 luglio 2023 è stata redatta dopo il contratto del 26 giugno e successivamente al deposito del ricorso, configurando una integrazione postuma della motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dei principi costituzionali di trasparenza e imparzialità;
sviamento e illogicità manifesta: la decisione amministrativa è stata adottata senza tenere conto della certificazione del livello III rilasciata dal NO, che non risulta neppure valutata dal Distretto, il quale afferma genericamente che “non è pervenuta”;
incompetenza diagnostica: la rideterminazione al livello II sarebbe basata su una relazione del 23 giugno 2023 di un supervisore BCBA, documento non prodotto, che comunque non ha competenza per effettuare diagnosi cliniche in base al DSM-V.
composizione irregolare dell’equipe: la valutazione del 7 luglio 2023 è firmata da 7 componenti, anziché 9, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Campania n. 131/2021, mancando figure professionali essenziali come il terapista della neuropsicomotricità, il terapista occupazionale, l’infermiere e lo psicoterapeuta dell’età evolutiva;
Violazione della Delibera n. 131/2021: la stessa prevede l’obbligo per le ASL di accettare senza sindacato le diagnosi provenienti da centri di III livello, sicchè il tentativo del Distretto di “confermare” autonomamente la diagnosi è considerato dai ricorrenti un esercizio ultra vires, non supportato da alcuna disposizione normativa;
Omissione di atti rilevanti: è denunciata la mancata considerazione della PEC del 10 giugno 2023 contenente la diagnosi del NO e l’impossibilità di rivalutarla da parte del Nucleo ASL, in assenza di ricorso incidentale sull’efficacia della delibera regionale.
Si è costituita in giudizio la resistente ASL contestando nel merito l’avversa prospettazione censoria ed insistendo per la sua reiezione.
Accolta la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (ordinanza n. 1734/2023) e disposta verificazione (ordinanza n. 4336/2024), la causa è stata riservata in decisione all’esito dell’udienza del 6 maggio 2025.
2.- Preliminarmente occorre perimetrare l’oggetto del giudizio.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno ad oggetto rispettivamente il progetto riabilitativo individualizzato (PRI) del 26.7.2023, nella parte in cui non è stato riconosciuto al minore indicato in atti, affetto da disturbo del neurosviluppo, il trattamento ABA per un numero di ore congruo alla gravità della sua patologia, nonché la valutazione del Nucleo Operativo Multidisciplinare datata 7 luglio 2023 e la relazione illustrativa dell’11 settembre 2023.
Così delimitato il petitum, la controversia va ricondotta all’art. 133, comma 1, lettera c) del c.p.a., che attribuisce all’adito Plesso la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi tra le posizioni incise dall’espletamento delle relative potestà pubbliche, restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell’esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell’adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l’originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014 n. 204 (cfr. anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2016 con riguardo alla questione delle ore di sostegno scolastico per alunni disabili).
Giova, sul punto, richiamare l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1781/2022, secondo cui la domanda di condanna dell'A.S.L. al riconoscimento del diritto a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010, non essendo in dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Svolte tali preliminari considerazioni, come eccepito dall’azienda sanitaria all’udienza pubblica del 6.5.2025, il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Invero, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, l’A.S.L. ha adottato un nuovo progetto riabilitativo individuale in data 22.5.2024 all’esito dell’aggiornamento istruttorio che confermava la terapia di 15 ore/settimana ed il grado di gravità di livello II, prevedendo un nuovo controllo clinico nel mese di gennaio 2025.
Orbene, si è visto che la parte ricorrente contesta la legittimità del piano terapeutico del 26.7.2023 nonché la successiva documentazione istruttoria impugnata con i motivi aggiunti nella parte in cui non è stato riconosciuto al minore indicato in atti un disturbo dello spettro autistico pari alla sua effettiva gravità nonché un trattamento ABA per un numero ore congruo alla comprovata entità della sua patologia.
Ebbene, il nuovo PRI del 22.5.2024, nel confermare la diagnosi ed il precedente trattamento terapeutico, esclude ancora una volta una diversa valutazione della gravità del disturbo dello spettro autistico di cui soffre il minore e, pertanto, esso si qualifica come un atto sopravvenuto autonomamente lesivo che onerava la parte della relativa impugnazione che, tuttavia, non è stata proposta.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9875/2023) secondo cui, qualora l'amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo, sia pure con effetto di conferma, e non “meramente confermativo”; di conseguenza deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario e, come tale, idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento.
Al riguardo, non vi è ragione di dubitare che il nuovo PRI si fondi su un nuovo controllo clinico e su una rinnovata valutazione diagnostica del minore, come si desume dalla stessa premessa del PRI, che sottintende un rinnovato controllo periodico sulla appropriatezza ed efficacia del trattamento terapeutico prescritto.
Peraltro, a conferma della rinnovata istruttoria, che vale a connotare il nuovo piano terapeutico come “conferma propria” (e non atto meramente confermativo), quindi bisognevole di autonoma impugnazione in quanto concretamente lesivo, va evidenziato che il nuovo PRI ha indicato specifici “outcome globali”, da intendersi come risultati degli interventi valutati, all’esito di apposita valutazione medica, in relazione all’età di appartenenza del paziente e delle traiettorie di sviluppo definitesi nel tempo (cfr. pag. 17 della delibera G.R. n. 131/2021 “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale - PDTA per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”), di seguito indicati: potenziamento dell’area affettivo – relazionale e comunicativo – sociale, rafforzamento di abilità esecutive e dell’area linguistica, nonché attenzione sulle difficoltà della sfera alimentare.
In conclusione, l’omessa impugnazione del nuovo PRI del 22.5.2024 determina la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe alcuna utilità per i ricorrenti a fronte della descritta ed inoppugnata riedizione del piano terapeutico.
3.- La peculiare natura delle questioni esaminate e la delicatezza delle posizioni soggettive incise dall’azione amministrativa consentono di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
Infine il Collegio, esaminate la relazione di verificazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore del verificatore dott.-OMISSIS-per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata), la somma di € 600,00 oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Pone gli oneri relativi alla verificazione, così come liquidati in parte motiva, a carico, in parti eguali, dell’Asl resistente e dei ricorrenti, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.