Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 117
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 marzo 1963
Art. 2.
Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidi alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , e' stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870 .
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto potra', per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.
Entrata in vigore il 16 marzo 1963