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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6297 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Lidia Manfredini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Dante Alighieri n. 102;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3,
legge n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.12.2024 La esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa.
Con provvedimento reso in data 9.12.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da La ER NN è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. il La ER ha invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92
(art. 3, comma 3), ai fini del conseguimento delle correlate provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.ssa
, specialista in Fisiatria - ha affermato che le infermità Persona_1 riscontrate al ricorrente (“Encefalopatia vascolare cronica e atrofia cortico
sottocorticale; Decadimento cognitivo di grado moderato ed alterazioni
comportamentali; Cardiopatia ischemica cronica, trattata con bypass aorto-
coronarico; Esiti di intervento chirurgico di emicolectomia destra con adesiolisi
per infarto mesenterico;
BOC in tabagista”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non danno quindi luogo all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini del conseguimento delle invocate prestazioni.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-
legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u.,
sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1 seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale,
perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che il La
ER, pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale da cui evincere l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistente il requisito sanitario previsto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 (art. 3,
comma 3).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u.
precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
il rigetto del ricorso proposto da La . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp.
att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6297 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio,
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 13.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6297 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Lidia Manfredini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Dante Alighieri n. 102;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3,
legge n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.12.2024 La esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa.
Con provvedimento reso in data 9.12.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da La ER NN è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. il La ER ha invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92
(art. 3, comma 3), ai fini del conseguimento delle correlate provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.ssa
, specialista in Fisiatria - ha affermato che le infermità Persona_1 riscontrate al ricorrente (“Encefalopatia vascolare cronica e atrofia cortico
sottocorticale; Decadimento cognitivo di grado moderato ed alterazioni
comportamentali; Cardiopatia ischemica cronica, trattata con bypass aorto-
coronarico; Esiti di intervento chirurgico di emicolectomia destra con adesiolisi
per infarto mesenterico;
BOC in tabagista”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non danno quindi luogo all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini del conseguimento delle invocate prestazioni.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-
legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u.,
sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1 seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale,
perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che il La
ER, pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale da cui evincere l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistente il requisito sanitario previsto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 (art. 3,
comma 3).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u.
precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
il rigetto del ricorso proposto da La . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp.
att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6297 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio,
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 13.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni