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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1984/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A MONTALLEGRO IL Parte_1
09/09/45
rapp. e dif. dall'Avv. Fabio Calogero Inglima Modica
ATTORE
CONTRO
AGRIGENTO Controparte_1
IL 10/06/77
rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Tortorici
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione di comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18/09/2024 conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva di essere Controparte_1
proprietario in virtù di valido titolo di un immobile sito in
Montallegro nella locale Via Calvario n. 2 concesso in
1
quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa di voler riottenere la disponibilità del cespite in questione detenuto dalla convenuta e di avere inutilmente diffidato nel mese di novembre del 2023 la stessa alla restituzione dell'immobile in argomento. Tanto premesso, chiedeva l'immediato rilascio del bene oggetto di lite. Nel resistere,
contestava il fondamento Controparte_1
dell'avversa pretesa eccependo di avere acquistato il cespite controverso, per averlo posseduto per oltre un ventennio e chiedendo altresì la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Svolta quindi l'istruzione probatoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 16/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione versata in atti e, perciò, merita accoglimento. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla soluzione della causa. L'eccezione di avvenuto acquisto
2 del bene oggetto di lite per usucapione sollevata da
[...]
che si esamina prioritariamente per CP_1
ragioni di pregiudizialità logica, è infondata e merita reiezione. Al riguardo giova anzitutto osservare, in linea di principio, che, per condivisibile giurisprudenza del
Supremo Collegio, non può darsi possesso utile all'usucapione allorquando la relazione di fatto tra il soggetto e la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad una scelta del proprietario: in tal caso,
infatti, la relazione in questione è configurabile quale mera detenzione. Orbene, nella fattispecie in esame il godimento del cespite controverso da parte di
[...]
è dipeso, per l'appunto, da un atto di CP_1
permissio domini di . Ancora, occorre Parte_1
evidenziare, sempre secondo considerazioni astratte, che il compimento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158
c..c. trova la sua ratio giustificativa nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario, giacché
tale esercizio, al contrario, vale a rendere di per sé
equivoco e non pacifico il possesso altrui e ad impedire che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà.
Infine, non è dato qui ravvisare, ad ogni modo, in capo a
, il necessario animus possidendi. Controparte_1
Piace aggiungere che, in ipotesi di immobile conferito dal
3 genitore al figlio in comodato d'uso familiare, in vista di un matrimonio, l'animus che permea il comodatario è
detinendi. Infatti, colui il quale riceve l'abitazione riconosce la titolarità del genitore e, nonostante decorrano vent'anni, non potrà usucapire difettando il requisito principe del possesso. La peculiarità del caso concreto è lo stretto rapporto parentale intercorrente tra comodante e comodatario. Tal vincolo infatti determina una presunzione di tolleranza degli atti compiuti dal figlio per via di spirito di genitorialità, amor paterno, senza che ciò
solo possa implicare disinteresse del proprietario nei confronti del bene. Il figlio quindi gestisce il bene consapevole di non esser proprietario, custodendolo con il benestare dello stesso che ne tollera la presenza e le attività ivi svolte. Nella generalità dei casi, l'esercizio di attività sul bene per lungo tempo lasciano supporre il disinteresse del titolare. In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato
4 dovuto a mera tolleranza. Diversa però è la situazione nel caso in cui il proprietario sia parente stretto dell'utilizzatore. Infatti, la reiterazione di tali attività,
senza opposizione del genitore, si presume, sempre, che sia avvenuta per tolleranza. In materia di usucapione,
nell'indagine diretta a stabilire se una attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144
c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso,
la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.
Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può,
dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per
5 un lungo arco di tempo. Quindi, nell'ambito di un rapporto di amicizia, effimero per natura, la concretizzazione di atti da parte del comodatario come proprietario saranno tollerati per meno tempo perciò se protratti sottendono il disinteresse dell'avente titolo. Al
contrario, tra genitori e figli la tolleranza può perdurare oltre vent'anni. Piace in ultimo osservare come l'interversione del possesso, necessaria per la trasformazione della detenzione in possesso, non possa avvenire mediante un semplice atto di volontà interna, ma richiede il compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario, tali da rendere palese il mutamento del titolo del rapporto con la cosa.
Pertanto, il mero pagamento delle spese condominiali e la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria a proprie spese da parte del comodatario non integrano gli estremi dell'interversione del possesso, essendo atti compatibili con la semplice detenzione. Osserva a questo punto il Tribunale a commento della domanda attorea che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne più il possesso,
6 sicché agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà e sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa;
mentre la seconda azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore mira ad ottenere la riconsegna della cosa stessa,
onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. Giova altresì ricordare che le due azioni possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa. Ciò chiarito, la domanda di rilascio formulata da deve essere accolta. Parte_1
Invero, il diritto di proprietà dell'attore, è
documentalmente provato. La convenuta peraltro non può
qualificarsi come possessore in buona fede del cespite oggetto di lite: difatti, anche a seguire tale percorso argomentativo, si dovrebbe comunque pervenire all'accoglimento della domanda di rilascio, posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, in situazione siffatta, mancando un <> termine finale, ricorre il c.d. comodato precario e, quindi, in qualunque momento il comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ha diritto di chiedere la restituzione. Nel caso di specie, l'attore ha dato
7 prova del suo diritto di proprietà sull'immobile (cfr.
documentazione in atti) e, dalla prova del diritto dell'attore sul cespite in questione, possono trarsi elementi gravi precisi e concordanti nel senso di una qualificazione in termini di comodato precario (senza, cioè, fissazione di un termine per la restituzione dell'immobile) del rapporto negoziale in esame. In tal senso depone, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo (durante tutto il periodo in cui la convenuta ha avuto la disponibilità del bene). Occorre a tal riguardo osservare infatti come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato precario relativo all'immobile concesso da parte dell'attore in uso gratuito alla convenuta e della conseguente restituzione della cosa data. Piace a questo punto ricordare che per l'ordinamento giuridico vigente la temporaneità è
requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale assicurato in concreto attraverso l'esplicita fissazione di un termine (v. art. 1803 c.c.) nonchè la delimitazione dell'uso in vista del quale la res è stata concessa in godimento (v.
art. 1803 c.c.) ed altresì l'attribuzione al comodante, in tutte le altre ipotesi, del potere di recedere ad nutum ossia
8 in forza di un diritto potestativo (v. art. 1810 c.c.). Va
inoltre rammentato che il comodatario è tenuto in forza del disposto di cui all'art. 1809 a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto ed egli non può opporsi all'azione di restituzione promossa dal comodante.
Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo alla fondatezza della domanda di risoluzione del rapporto di comodato che ci occupa e della collegata istanza di restituzione dell'immobile oggetto del dedotto comodato.
Infatti l'attore con apposita diffida del 14/09/2023, ha formalmente richiesto la restituzione del bene concesso in uso gratuito alla convenuta. Devesi, ancora, osservare che l'art. 1810 c.c. succitato, laddove impone l'obbligo della restituzione a semplice richiesta, costituisce applicazione dell'art. 1183, comma primo, c.c., per il quale, in mancanza di determinazione di un termine per l'esecuzione della prestazione, “il creditore può esigerla immediatamente”.
Pertanto, all'ipotesi specifica tipizzata dall'art. 1810 c.c. va esteso anche il disposto dell'ultima parte dell'art. 1183,
comma primo, c.c., a tenore del quale il giudice può
stabilire autoritativamente un termine per l'adempimento,
ove lo ritenga necessario per la natura della prestazione,
ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione. L'art. 1810
c.c. stabilisce infatti una regola, e due eccezioni ad essa. La
9 regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il comodante lo richieda. Le
due eccezioni sono: (a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato “risulti dall'uso cui la cosa è
destinata”. La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sia fissato alcun termine;
quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un termine implicito. Il termine di durata risultante
“dall'uso cui la cosa è destinata”, cui fa riferimento l'art. 1810 c.c., è un termine implicito. In quanto implicito può
non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco. Tale ipotesi ricorre, ad esempio,
nel caso di comodato di un immobile destinato ad ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile che, terminata l'epoca del raccolto, il comodato cessa;
ovvero nel caso di comodato di un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi universitari. L'apposizione al comodato d'un termine derivante “dall'uso cui la cosa è
destinata” non può invece ravvisarsi nel solo fatto che nell'immobile si svolga una determinata attività,
commerciale o di altro tipo: per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile,
10 nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die.
Conclusione, quest'ultima, che snaturerebbe la causa del contratto (il “prestito ad uso” degli antichi) ed esproprierebbe di fatto il comodante. Esistono infatti attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d'un termine implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali, necessità transeunti);
ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata. Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di ritenere che quest'ultimo sia soggetto ad un termine implicito.
Non va dunque confuso il termine del comodato col termine dell'attività che si svolge nell'immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell'immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell'attività. Tale
conclusione è tuttavia non solo contraria alla lettera dell'art. 1810 c.c., per quanto già detto, ma anche insostenibile sul piano logico, perché condurrebbe a conclusioni aberranti, ed in particolare: (a) il comodato di immobili destinato ad attività che vi si svolgono sine die,
sarebbe pur esso sine die;
(b) poiché la destinazione d'uso dipende dalla volontà del comodatario, e poiché non può
concepirsi che un immobile non abbia una destinazione
11 d'uso (sia pure solo di svago), a seguire il ragionamento del convenuto la durata di ogni comodato finirebbe per essere rimessa alla volontà mera del comodatario. Piace
aggiungere come sia ben noto in giurisprudenza, il principio secondo cui il termine del comodato può
risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo”. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla,
l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque,
revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. Sussistono, dunque, i presupposti legali e negoziali per farsi luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale de quo e, di conseguenza, per condannare la convenuta alla restituzione del cespite precariamente concessole in uso. In conclusione, anche nell'ottica del contemperamento delle opposte ragioni, si stima equo allo scopo fissare il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza per la restituzione dell'immobile de quo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara cessato il contratto di comodato tra le parti;
condanna
[...]
al rilascio, in favore di , CP_1 Parte_1
dell'immobile, libero di persone e cose, oggetto del rapporto di comodato in argomento sito in Montallegro
nella Via Calvario n. 2 censito in catasto al foglio 6
particella 1269 sub 3 posto al primo piano entro il termine di mesi due decorrente dalla notifica della presente sentenza;
condanna, la convenuta al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in euro
2.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
AGRIGENTO 17/04/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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