Art. 2.
L'onere dell'indennita' di cui al precedente articolo e' ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
L'onere dell'indennita' di cui al precedente articolo e' ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.