Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto da
DE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiusano di San IC, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, corso Vittorio Emanuele, 58;
Provincia di EL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Comunità Montana Terminio Cervialto, Parco Regionale dei Monti Picentini, ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, volta alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiusano di San IC, del Ministero della Cultura e della Provincia di EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la DE s.r.l. (in appresso, G.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Chiusano San IC sull’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, volta alla modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 1 del 7 marzo 2019, in relazione all’insediamento produttivo per la frantumazione e la commercializzazione di materiali inerti, ubicato in Chiusano San IC, località Belvedere, via provinciale Melfi, e censito al foglio 12, particella 81.
2. Alla stregua delle allegazioni di causa, la vicenda sottesa alla proposta azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. era, in sintesi, la seguente.
2.1. Con decreto n. 66 del 26 giugno 2012, la G. era stata autorizzata dal Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione della Regione Campania – Settore provinciale del Genio Civile di EL (in appresso, Genio Civile di EL) all’esecuzione del progetto di recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Belvedere del Comune di Chiusano di San IC ed aveva conseguito apposita AUA n. 1 del 7 marzo 2019, rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Chiusano San IC, previo provvedimento di adozione del Dirigente del Settore Ambiente e Viabilità della Provincia di EL n. 262 dell’11 febbraio 2019.
2.2. Con provvedimento del 5 luglio 2023, prot. n. 29071, la Provincia disponeva la sospensione immediata dell’efficacia dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023, a seguito delle criticità rilevate dal Genio Civile di EL nella prodromica ordinanza del 28 giugno 2023, prot. n. 328827, recante la sospensione ad horas delle attività in corso presso il sito di cava.
La disposta sospensione era revocata con prescrizioni dall’amministrazione provinciale con provvedimento del 2 agosto 2023, prot. n. 33165, per poi essere reiterata con provvedimento del 9 agosto 2023, prot. n. 34154, sulla scorta della prodromica ordinanza Genio Civile di EL prot. n. 391770 del 3 agosto 2023, nuovamente recante la sospensione ad horas delle attività in corso presso il sito di cava.
Dietro apposita richiesta della G. (nota del 24 ottobre 2023, prot. n. 508747), il Genio Civile di EL, con provvedimento del 13 novembre 2023, prot. n. 544923, revocava le proprie ordinanze del 28 giugno 2023, prot. n. 328827, e del 3 agosto 2023, prot. n. 328827, contestualmente autorizzando in via temporanea la richiedente ad eseguire le seguenti attività presso il sito di cava: - selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti; - produzione di calcestruzzo con i predetti materiali inerti provenienti da altri siti; - eventuale vendita dei materiali inerti provenienti da altri siti a seguito dei soli interventi di selezione e frantumazione.
Tale autorizzazione era, successivamente, prorogata con provvedimento dell’11 luglio 2024, prot. n. 346312.
2.3. Frattanto, all’indomani del sopralluogo svolto il 19 ottobre 2023 per iniziativa del Genio Civile di EL (cfr. nota del 20 ottobre 2023, prot. n. 502802), si faceva strada l’ipotesi di revisione del progetto assentito onde superare le criticità emerse, in vista della quale il medesimo Genio Civile di EL, con nota del 23 novembre 2023, prot. n. 565575, convocava una Conferenza di servizi (CdS) istruttoria, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della l. n. 241/1990.
In esito al successivo sopralluogo del 5 dicembre 2023 (cfr. nota del 6 dicembre 2023, prot. n. 591227), veniva, quindi, prospettata una nuova ipotesi progettuale che differiva, tra l’altro, rispetto a quella assentita principalmente per l’esclusione di attività estrattive sul fronte di cava e per la realizzazione dei gradoni con riporto di terra e rocce da scavo secondo un profilo diverso da quello autorizzato, onde ricoprire una maggiore altezza dell’attuale fronte di cava.
Con nota del 21 dicembre 2023, prot. n. 616956, il Genio Civile di EL, in esito al sopralluogo del 20 dicembre 2023, dichiarava conclusi i lavori della CdS istruttoria, ritenendo praticabile la prefigurata rimodulazione progettuale, per la quale la G., con nota del 13 maggio 2024, richiedeva la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
2.5. Nelle more dell’iter di approvazione di tale rimodulazione progettuale, la G., su indicazione della Provincia di EL (cfr. nota dell’11 gennaio 2024, prot. n. 1651), con istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, richiedeva il rilascio del titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023, trasmettendo, in data 24 gennaio 2024 (prot. n. 4160), e integrando, in data 2 febbraio 2024 (prot. n. 5681 del 5 febbraio 2024), la documentazione all’uopo richiesta.
La modifica dell’attività ex ante assentita prevedeva, segnatamente, l’eliminazione delle programmate operazioni (anche estrattive) di recupero ambientale del sito di cava, con conseguente delimitazione delle attività alla selezione e frantumazione (c.d. tritovagliatura) dei materiali inerti proveniente da altri siti, nonché alla trasformazione di questi ultimi in calcestruzzo ed alla eventuale vendita degli stessi a valle del processo di selezione e frantumazione (cfr. Relazione tecnica trasmessa con nota del 24 gennaio 2024, prot. n. 4160).
Dopo aver interpellato, con nota del 6 febbraio 2024, prot. n. 6071, i soggetti competenti in materia ambientale (SC), rimasti silenti, la Provincia di EL, con determina del Dirigente del Settore Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio n. 1844 del 29 agosto 2024, adottava la richiesta modifica non sostanziale dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023, comprendente i titoli abilitativi alle emissioni in atmosfera e nulla osta acustico.
Precisava, altresì, che:
«- l’autorizzazione unica ambientale dovrà avere durata uniformata a quanto stabilito dalla Regione Campania UOD 501803 (Genio Civile di EL) cioè, fino all’approvazione della revisione del progetto di recupero ambientale e comunque per la sola attività di selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti. Laddove, secondo l’insindacabile giudizio del Genio Civile di EL ovvero di altri enti competenti in campo ambientale, dovessero decadere i presupposti per l’esercizio dell’impianto de quo, la presente adozione sarà da intendersi direttamente decaduta; (…);
- il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2019; (…);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del d.p.r. n. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’esercizio dell’attività aziendale, sia al loro mantenimento nell’arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal d.p.r. n. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti, dovrà essere pertanto il Comune di Chiusano di San IC a verificare se tale attività a secondo della vincolistica presente in sito necessiti o meno di ulteriori atti autorizzativi urbanistici e ambientali che non rientrano nella disciplina dell’AUA. In particolare, considerato che l’insediamento rientra nella perimetrazione dell’area SIC e ZPS (“Picentini” cod. IT8040021 e “Monte Tuoro” cod. IT8040012) così come rappresentato nella relazione di inquadramento vincolistico dell’area (, il Comune di Chiusano di San IC, giusta delega della Regione Campania D.D. n. 59 del 13 Marzo 2020, dovrà verificare se vi sia necessità o meno della V.inc.a.;
- il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell’art.4 comma 4 del citato d.p.r. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Chiusano di San IC, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all’art.4 comma 7 del d.p.r. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente dell’inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e come già specificato sopra, le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant’altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l’eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell’attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché quanto disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018».
Nel trasmettere, con nota del 2 settembre 2024, prot. n. 38638, il suindicato provvedimento al SUAP del Comune di Chiusano di San IC, la Provincia di EL rappresentava che:
«La presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Chiusano San IC per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di AUA di che trattasi che il citato Sportello vorrà predisporre anche ai sensi della delibera di Giunta Regione Campania n. 25 del 18 gennaio 2022 … che ha approvato la “Guida operativa per le procedure relative al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, ex d.p.r. n. 59/2013”;
L’autorizzazione unica ambientale dovrà avere durata uniformata a quanto stabilito dalla Regione Campania UOD 501803 cioè, fino all’approvazione della revisione del progetto di recupero ambientale e comunque per la sola attività di selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti. Laddove, secondo l’insindacabile giudizio del Genio Civile di EL ovvero di altri enti competenti in campo ambientale, dovessero decadere i presupposti per l’esercizio dell’impianto de quo, la presente adozione sarà da intendersi direttamente decaduta.
Lo stesso SUAP provvederà a trasmettere anche a questo Servizio copia in formato digitale del provvedimento conclusivo, in uno all’avvenuta notifica del provvedimento finale nonché a pubblicare copia dell’autorizzazione per almeno 30 gg. all’albo pretorio Comunale.
Si precisa che la determinazione dirigenziale di adozione non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento in uno agli allegati dello stesso, viene trasmesso, telematicamente, ai sensi dell’art.4 comma 4 del citato d.p.r. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Chiusano di San IC, per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta nei modi e nelle forme previste dalla norma».
2.6. In merito alla conformità urbanistica, paesaggistica, naturalistica, idrogeologica e ambientale dell’impianto di selezione e frantumazione di materiali inerti, nonché di produzione e commercializzazione di calcestruzzo, favorevolmente valutato dall’amministrazione provinciale con la determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024, il SUAP del Comune di Chiusano San IC formulava svariati rilievi e riserve con nota dell’8 ottobre 2024, prot. n. 6948.
In dettaglio, segnalava che: - l’attività industriale di selezione, frantumazione e produzione di calcestruzzo non risultava compatibile con la destinazione di zona (E5 – “cava da rinaturalizzare”) riservata dal Piano urbanistico comunale (PUC) all’area di intervento, siccome orientata alla rinaturalizzazione ed al recupero ambientale; - non appariva chiaro se l’impianto costituisse parte integrante dell’attività estrattiva o lavorazione secondaria non rientrante nei limiti concessori; - le attività produttive si rivelavano interferenti con gli obblighi di rinaturalizzazione e restauro paesaggistico dei fronti di cava; - la relazione acustica risalente al 2015 non figurava aggiornata; - alla stregua degli elaborati del progetto sottoposto verifica di assoggettabilità a VIA in data 13 maggio 2024, la rinaturalizzazione comprendeva anche l’area dell’impianto di selezione dei materiali inerti; - sull’area sottoposta ad autorizzazione gravavano vincoli paesaggistici, naturalistici e idrogeologici, per i quali si imponeva l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti autorità tutorie.
In riscontro a tali osservazioni, la Provincia di EL, con nota del 4 novembre 2024, prot. n. 50153, rappresentava che: «con nota prot. n. 6071 del 6 febbraio 2024 … questo ente chiedeva agli SC di esprimersi sia in merito alla non sostanzialità dell'istanza che in merito ai pareri di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta nota … i 30 giorni sono scaduti abbondantemente senza far pervenire a questo ente alcuna osservazione … il Comune di Chiusano di San IC è uno SC e sarebbe stato opportuno trasmettere in quella successivamente alla richiesta di questo ente, i propri pareri e osservazioni di competenza (compatibilità urbanistica e impatto acustico). In merito alla questione vincolistica e al sollecito che questo ente avrebbe dovuto fare verso il SUAP per la convocazione della CdS, si ricorda … che il SUAP con la trasmissione dell'istanza ha avviato il procedimento di AUA e che lo stesso SUAP, eventualmente avrebbe potuto attivare il procedimento unico convocando pertanto una CdS. Pertanto, per tutto quanto sopra, rammentando che la determinazione dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024 non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP. Si chiede al SUAP del Comune di Chiusano di San IC di chiudere il procedimento di AUA, che sia esso con esito positivo o negativo».
2.7. Ai suindicati atti susseguiva l’interlocuzione tra il SUAP del Comune di Chiusano San IC e gli organi individuati come competenti sulle questioni sollevate (cfr. nota del 18 febbraio 2025, prot. n. 1017, depositata in giudizio dall’amministrazione provinciale).
3. A fronte della perdurante inerzia serbata dal SUAP del Comune di Chiusano San IC in ordine all’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, la G. richiedeva, col ricorso in epigrafe, l’accertamento dell’illegittimità di tale condotta omissiva, con conseguente ordine di provvedere mediante rilascio del titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023 ovvero, in subordine, mediante conclusione espressa e motivata del procedimento avviato, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
A sostegno dell’azione proposta denunciava, quindi, vizi di violazione degli artt. 2 ss., 14 ss. della l. n. 241/1990, del d.p.r. n. 59/2013 e degli artt. 2, 4 e 6 della “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.p.r. 59/2013”, approvata con delibera della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 168 del 26 aprile 2016 e aggiornata con DGRC n. 25 del 18 gennaio 2022, del d.p.r. n. 160/2010, di violazione del giusto procedimento, di violazione del principio di doverosità dell’azione amministrativa e dei principi della buona e corretta amministrazione, ragionevolezza e buona fede, di eccesso di potere per sviamento, travisamento, perplessità, illogicità manifesta.
In particolare, deduceva che, una volta adottata, da parte dell’autorità competente (ossia dalla Provincia di EL) ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013, la determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024, il SUAP del Comune di Chiusano San IC non avrebbe potuto che recepirne i contenuti, senza margini di discrezionalità, autorizzando la modifica non sostanziale dell’AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023, né, comunque, avrebbe potuto esimersi dal pronunciarsi in maniera espressa e motivata, così come indicatogli dall’amministrazione provinciale nella nota del 4 novembre 2024, prot. n. 50153; e ciò, senza che la prosecuzione delle attività di tritovagliatura e produzione cementizia mediante l’impianto già esistente – con esclusione, cioè, di quelle di estrazione e ricomposizione – giustificasse ulteriori e defatiganti pronunciamenti da parte degli organi competenti (sotto i profili urbanistici, paesaggistici, naturalistici e idrogeologici) rispetto a quelli già formulati in sede di rilascio della menzionata AUA n. 262 dell’11 febbraio 2023.
4. L’intimato Comune di Chiusano San IC si costituiva in resistenza.
Si costituivano, altresì, in giudizio il Ministero della Cultura e la Provincia di EL, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Alla camera di consiglio del 27 maggio, la causa era trattenuta in decisone.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela fondato nei sensi e nei limiti indicati in appresso.
7. Innanzitutto, giova rammentare che l’art. 2 (“Definizioni”), comma 1, del d.p.r. n. 59/2013 designa: - come «autorità competente» «la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241» (lett. b); - come «soggetti competenti in materia ambientale» «le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale» (lett. c); - come «Sportello unico per le attività produttive (SUAP)» «l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»; - come «modifica» «ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente» (lett. f); - come «modifica sostanziale di un impianto» «ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente» (lett. g); e che, parallelamente, il paragrafo 1 (“Definizioni”) della Guida Operativa relativa alla procedura di rilascio dell’AUA, approvata con DGRC n. 168 del 26 aprile 2016 ed aggiornata con DGRC n. 25 del 18 gennaio 2022 (in appresso Guida Operativa) stabilisce che: - «in Regione Campania l’autorità competente è la Provincia/Città Metropolitana di Napoli che assicura anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore, e individua per ogni singolo caso, in raccordo con i SUAP, quali sono i soggetti competenti che devono essere invitati ed eventualmente convocati nelle conferenze di servizi di cui all’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013»; - sono «soggetti competenti in materia ambientale» (SC) «tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall’AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore»; - il SUAP costituisce l’«unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.p.r. n. 160/2010»; - in particolare il SUAP deve: «-- ricevere dal gestore o suo intermediario in modalità telematica la domanda di rilascio dell’AUA; - verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta; -- trasmettere immediatamente in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste; -- indire ed eventualmente convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento; -- rilasciare al gestore e per conoscenza all’autorità competente e ai SC interessati dal procedimento il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell’AUA ovvero, nei casi previsti dall’art. 4 comma 7 del d.p.r. n. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dall’Autorità competente, completo di tutti gli allegati»; - per «modifica sostanziale di un impianto» si intende «ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente».
Giova, poi, rammentare che:
- a norma dell’art. 6 (“Modifiche”) del d.p.r. n. 59/2013: «1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4. 3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1»;
- ai sensi del paragrafo 8 della Guida Operativa: «In caso di modifica sostanziale, il gestore dell’impianto presenta una domanda di modifica sostanziale di AUA al SUAP ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013, con le modalità descritte in precedenza, che la trasmette all’autorità competente e agli SC. Se la modifica sostanziale riguarda solo una parte delle attività ovvero interessa solo alcuni dei titoli ambientali, l’autorità competente valuta se è necessaria un’istruttoria completa dell’intero ciclo produttivo, cui farà seguito l’adozione di una nuova AUA e del relativo provvedimento da parte del SUAP, con scadenza quindicinale, ovvero istruire la pratica solo per le modifiche introdotte, cui seguirà l’aggiornamento del titolo originario da parte dell’autorità competente e del relativo provvedimento da parte del SUAP, ferma restando la scadenza originaria. Per le altre tipologie di modifica, quindi non sostanziali, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.p.r. 59/2013, il gestore che intende effettuare una modifica (dell’attività o degli impianti) ne dà comunicazione all’autorità competente per il tramite del SUAP. Il SUAP trasmette la comunicazione di modifica non sostanziale all’autorità competente e agli SC. L’autorità competente, ricevuta la documentazione, chiede agli SC di esprimersi nel merito della non sostanzialità entro 30 giorni. Decorsi i termini, anche in mancanza di riscontro, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e comunica l’avvenuta adozione del provvedimento al SUAP che è tenuto a rilasciare la modifica del proprio provvedimento di AUA e alla conseguente notifica dell’atto al richiedente, all’autorità competente e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di adozione dell’AUA. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione. Se l’Autorità competente valuta che la modifica comunicata possa ritenersi, rispetto a quanto prospettato dal gestore, sostanziale, chiede allo SC di esprimersi nel merito e, anche in assenza di riscontro, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del regolamento e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione».
Meritano, altresì, di essere ricordate le seguenti disposizioni della Guida Operativa:
- paragrafo 4.3 (Verifica formale della domanda da parte del SUAP): «Al momento della ricezione della domanda il SUAP procede alla verifica formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata ricevibile, provvedendo a verificare: - in primis, che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A; - per quanto concerne la documentazione tecnica, che questa sia: -- timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico; -- in alternativa, firmata digitalmente dal tecnico abilitato; che tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall’AUA sia presente, e che all’interno dei modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti; - che sia comprovato il pagamento della marca da bollo, obbligo che può essere assolto con due modalità alternative: -- attraverso il servizio @e.bollo, che consente l’acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione dello stesso. Per l’acquisto della marca da bollo digitale, i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio @e.bollo; -- allegando alla domanda di AUA una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal richiedente, contenente i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e attestante il loro annullamento e la conservazione degli originali, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del d.i. 11 novembre 2011 …; - infine, occorrerà verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria spettanti ai vari enti interessati dal procedimento, nella misura indicata. Per le pratiche presentate ai SUAP dei Comuni in delega o convenzione con la locale Camera di Commercio, il pagamento degli oneri istruttori, della marca da bollo e di ogni altra tariffa avviene attraverso la funzionalità PagoPA che costituisce il sistema nazionale per i pagamenti a favore della pubblica amministrazione. (…). A seguito dell’avvenuta positiva verifica formale della domanda da parte del SUAP e del rilascio della comunicazione di avvio del procedimento al richiedente … il SUAP provvede a trasmettere esclusivamente per via telematica la pratica all’autorità competente [AC] e ai soggetti competenti in materia ambientale [SC], sulla base delle rispettive competenze riportate nella tabella di cui all’Allegato 1. (…). Si raccomanda: - che la documentazione trasmessa dall’utente non sia “trasformata” in alcun modo dal SUAP, né tantomeno stampata e scannerizzata, dal momento che tali operazioni, oltre a determinare la perdita della firma digitale, possono compromettere la nitidezza del documento; - che all’istanza sia allegata la lettera di affidamento di incarico al/ai professionista/i estensore/i delle relazioni tecniche e delle planimetrie, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 avente ad oggetto “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, resa nelle forme previste …; - che siano trasmesse istanze, complete di tutta la documentazione acquisita, rientranti esclusivamente nell’ambito del d.p.r. n. 59/2013. Altre istanze o procedimenti, finalizzati ad esempio al rilascio di titoli abilitativi relativi all’edilizia, alla prevenzione incendi, alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ecc., non devono essere inoltrate né all’AC né ai SC ma devono essere istruite direttamente dal SUAP»;
- paragrafo 4.4 (Richiesta di integrazione e conseguente sospensione dei termini): «Al fine di consentire all’Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013, è necessario che lo sportello unico trasmetta la pratica formalmente completa immediatamente. L’autorità competente, qualora riscontri la necessità di perfezionare la documentazione presentata, lo comunica al SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, trascorsi i quali l’istanza si intende correttamente presentata. Qualora il richiedente non provveda nei termini assegnati a perfezionare la documentazione presentata, il SUAP chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione all’autorità competente e agli SC. Occorre però definire precisamente cosa si intende per “documentazione integrativa”. Va preliminarmente ricordato che non è documentazione integrativa la documentazione mancante o carente allegata al momento della presentazione della pratica. Di norma, la richiesta da parte della p.a. di documentazione integrativa dovrebbe essere un’eccezione per procedimenti amministrativi particolarmente complessi per i quali la documentazione richiesta è stata tutta presentata e si renda necessario, per giungere alla conclusione del procedimento stesso, chiedere una ulteriore documentazione che serva a rendere più chiara e comprensibile la documentazione già presentata, oppure chiarimenti volti a meglio illustrare alcuni contenuti della documentazione già presentata. Verificata la correttezza della documentazione presentata, l’autorità competente raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dagli SC e le trasmette, in un’unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta di integrazione documentale al richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990. La richiesta di integrazioni del SUAP sospende i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione integrativa da parte del gestore/richiedente, fatta salva la facoltà per quest’ultimo di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare. La suddetta tempistica trova applicazione solo nei casi in cui non si proceda in Conferenza di servizi. I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest’ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale). Decorsi infruttuosamente i termini per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione all’autorità competente, agli SC e al richiedente. Da quanto esposto sopra emerge chiaro un concetto: la richiesta di integrazione documentale, presupponendo una disamina non meramente formale ma sostanziale ed approfondita della documentazione trasmessa dal richiedente, è di fatto rimessa all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale. Il SUAP, invece, al quale spetta la disamina della completezza formale della medesima documentazione, potrà rilevare soltanto la carenza o la totale assenza di un documento necessario, disponendo, di conseguenza, l’improcedibilità, l’irricevibilità o la inammissibilità della pratica di AUA, che verrà prontamente comunicata al richiedente. In tal caso il SUAP non rilascerà, ovviamente, nessuna comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non è stato dato inizio ad alcun procedimento. Qualora il SUAP non dovesse accorgersi di una incompletezza formale e inoltra la domanda all’autorità competente, quest’ultima chiederà al SUAP di comunicare al richiedente l’irricevibilità, ovvero, nei casi meno gravi di carenze documentali, si limiterà a formulare richiesta di integrazione documentale»;
- paragrafo 4.5 (Improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità della domanda): «Possono verificarsi diverse criticità nella domanda presentata, tali da comportarne l’inefficacia, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità. a) Improcedibilità. Si verifica quando vi è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge. È ad esempio improcedibile la domanda di autorizzazione unica ambientale nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 152/2006, e l’ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. b) Irricevibilità. Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell’istanza ovvero degli allegati obbligatori, o ancora la mancanza della firma digitale (o della firma autografa sulla procura speciale). Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l’irricevibilità della domanda non consente l’avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA. Inammissibilità. Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all’istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA».
8. Alla stregua della disciplina dianzi riportata, è, in primis, agevole avvedersi che, nel caso di modifica non sostanziale dell’AUA, l’autorità competente – e cioè, nella specie, la Provincia di ER –, dopo aver interpellato gli SC, è chiamata ad aggiornare il titolo abilitativo, comunicando l’avvenuta adozione del provvedimento al SUAP, che, a sua volta, senza margini per valutazioni tecnico-discrezionali interdettele dalla natura meramente formale dei controlli demandatigli (suscettibili di sfociare in pronunciamenti di mera “improcedibilità”, “inammissibilità” o “irricevibilità” della domanda), è chiamata a rilasciare la modifica del proprio provvedimento di AUA. Ed è altrettanto agevole avvedersi che ogni valutazione in merito alla sussistenza o meno dei presupposti sostanziali (ad es., di ordine urbanistico, paesaggistico, naturalistico e idrogeologico) connessi rilascio del titolo ambientale debba intendersi attratta all’orbita di attività dell’autorità competente, previo espletamento della Conferenza di servizi.
E’, infatti, all’autorità competente che il SUAP deve immediatamente tramettere, in modalità telematica, l’istanza di AUA ed è sempre all’autorità competente che, a valle della verifica sulla correttezza meramente formale di quest’ultima da parte del medesimo SUAP, spetta adottare l’AUA, previo eventuale espletamento della Conferenza di servizi sottoposta al suo coordinamento (cfr. art. 4, comma 1, del d.p.r. n. 59/2013; paragrafo 4.3 della Guida operativa). Mentre è solo nei limiti della suindicata verifica che il SUAP può determinare un arresto procedimentale nel senso dell’improcedibilità, inammissibilità o irricevibilità dell’istanza (cfr. paragrafo 4.5 della Guida operativa) ed è solo nel presupposto dell’adozione dell’AUA da parte dell’autorità competente che il SUAP deve rilasciare, a guisa di atto meramente consequenziale, il corrispondente titolo ambientale (cfr., in tal senso, con riferimento al riparto di competenze tra “autorità competente” e SUAP in materia di rinnovo dell’AUA, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 95, nonché, in materia di revoca dell’AUA, TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 999).
Se così è, è evidente che, nel caso in esame, il SUAP del Comune di Chiusano San IC, allorquando, a valle del procedimento definito dalla Provincia di EL con determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024, in corrispondenza del quale gli SC (ivi compreso lo stesso Comune di Chiusano San IC) interpellati con nota del 6 febbraio 2024, prot. n. 6071, sono rimasti silenti, ha instaurato una fase di interlocuzione e consultazione (cfr. nota del 18 febbraio 2025, prot. n. 1017), ha debordato dalle prerogative attribuitegli non solo nell’ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell’AUA di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 59/2013 ed al paragrafo 8 della Guida Operativa, ma anche nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AUA di cui all’art. 4 del d.p.r. n. 59/2013 ed al paragrafo 4 della Guida Operativa. Ed è pure evidente che, in tal modo, ha finito per abdicare all’obbligo di concludere il procedimento abilitativo mediante il rilascio del titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019.
8. In questo senso, occorre rimarcare che, a tenore delle citate disposizioni primarie e subprimarie, in omaggio ai canoni ordinamentali di certezza, conclusività e ‘clare loqui’, caratterizzanti l’azione amministrativa e codificati nell’art. 2 della l. n. 241/1990, nonché tenuto conto delle ragioni sostanziali di giustizia ed equità postulanti un esito provvedimentale a fronte dell’adozione della determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024 da parte della Provincia di EL, il SUAP del Comune di Chiusano San IC non avrebbe potuto legittimamente esimersi dal provvedere, senza ulteriori indugi o aggravi procedimentali, in merito al rilascio del titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019.
D’altronde, anche la Provincia di EL la Provincia di EL, nella nota del 4 novembre 2024, prot. n. 50153, ha sottolineato che: «con nota prot. n. 6071 del 06 febbraio 2024 … questo ente chiedeva agli SC di esprimersi sia in merito alla non sostanzialità dell'istanza che in merito ai pareri di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta nota … i 30 giorni sono scaduti abbondantemente senza far pervenire a questo ente alcuna osservazione … il Comune di Chiusano di San IC è uno SC e sarebbe stato opportuno trasmettere in quella successivamente alla richiesta di questo ente, i propri pareri e osservazioni di competenza (compatibilità urbanistica e impatto acustico). In merito alla questione vincolistica e al sollecito che questo ente avrebbe dovuto fare verso il SUAP per la convocazione della CdS, si ricorda … che il SUAP con la trasmissione dell'istanza ha avviato il procedimento di AUA e che lo stesso SUAP, eventualmente avrebbe potuto attivare il procedimento unico convocando pertanto una CdS. Pertanto, per tutto quanto sopra, rammentando che la determinazione dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024 non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP».
9. Sussiste pure l’inerzia del SUAP del Comune di Chiusano San IC, atteso che quest’ultimo non risulta essersi determinato in maniera espressa e definitiva in merito all’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, non solo entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 59/2013, ma neppure entro il termine generale di 30 giorni ex art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990, che, in difetto di una disposizione espressa al riguardo, ma, comunque, a fronte della prescrizione di “tempestività” della propria azione (cfr. paragrafo 4.7 della Guida Operativa).
10. Le superiori considerazioni, favorevoli agli assunti attorei, non possono, tuttavia, condurre automaticamente all’approdo vincolato del rilascio, a cura del SUAP del Comune di Chiusano San IC, del titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019, così come invocato in via principale dalla ricorrente.
I rilievi e le riserve espresse dal menzionato organo comunale in ordine ai sollevati profili di conformità urbanistica, paesaggistica, naturalistica e idrogeologica, piuttosto che tradursi nell’instaurazione di un’atipica e abnorme subfase di interlocuzione e consultazione con gli SC, a valle della già adottata determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024, avrebbero dovuto, infatti, ritualmente incanalarsi verso un duplice esito alternativo: o nel senso di rilasciare il titolo alla modifica non sostanziale dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019, fatte salve tutte le ulteriori e successive determinazioni impingenti nei profili distinti da quello strettamente ambientale; o nel senso di promuovere, previa eventuale convocazione della CdS (entro il cui perimetro istruttorio-decisorio le valutazioni delle amministrazioni competenti circa i suindicati profili di criticità avrebbero dovuto essere internalizzate: cfr. TAR Campania, ER, sez. II, 6 settembre 2018, n. 1254; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 26 aprile 2023, n. 1387), il riesame in autotutela, da parte della Provincia di EL, della ritenuta natura non sostanziale della modifica dell’AUA n. 1 del 7 marzo 2019.
Di tanto la Provincia di EL risulta, peraltro, appieno avveduta, allorquando, nella propria determina dirigenziale n. 1844 del 29 agosto 2024, ha precisato che: «- il titolo abilitativo, di cui all’art.4 comma 7 del d.p.r. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente dell’inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e come già specificato sopra, le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant’altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie; - il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l’eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell’attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché quanto disposto dall’art. 3 della legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018». Non solo. Ma anche allorquando, nella propria nota del 4 novembre 2024, prot. n. 50153, ha richiesto «al SUAP del Comune di Chiusano di San IC di chiudere il procedimento di AUA, che sia esso con esito positivo o negativo». Così come, in fondo, la stessa ricorrente, allorquando ha richiesto, «in via subordinata, di concludere il procedimento, entro un termine congruo e breve, con determinazione espressa e motivata, intesa a far conoscere la volontà definitiva del SUAP comunale».
11. Stante la ravvisata illegittimità del silenzio serbato dal SUAP del Comune di Chiusano di San IC nella vicenda procedimentale controversa, il ricorso in epigrafe va, dunque, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione comunale resistente di provvedere in via espressa, definitiva e motivata, entro il termine fissato in dispositivo, sull’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, nei sensi specificati retro, sub n. 10.
12. Occorre, altresì, nominare fin d’ora, quale Commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione, ove inadempiente al termine fissato in dispositivo, il Dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale provvederà, ove compulsato da parte ricorrente alla scadenza del detto termine e previa verifica della persistente inottemperanza, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui alla presente sentenza.
13. Quanto, infine, alle spese di lite, la complessità della vicenda dedotta in giudizio ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dal SUAP del Comune di Chiusano di San IC in relazione all’istanza del 19 gennaio 2024, prot. n. SUAP REP_PROV_AV/AVSUPRO/0003123, ordinando all’amministrazione comunale resistente di provvedere in maniera espressa e definitiva su di essa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania o un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata, provveda a quanto sopra entro il termine indicato in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO