Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6154/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6154/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. COLANGELO MAURIZIO giusta procura in atti
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'avv. FERRARA CARMELO FABIO ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
patiti in conseguenza dell'intervento eseguito in data 11.9.2015 di adrenalectomia bilaterale videolaparoscopica;
in particolare allegava che per una errata esecuzione pagina 1 di 16
Chiedeva il risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale, del danno da perdita di chances (in relazione alla normale evoluzione lavorativa ed economica della attrice), del danno da agonia e del danno patrimoniale subito. Allegava anche che il consenso informato non era stato correttamente acquisito.
La convenuta si costituiva e contestava tutte le difese attoree e chiedeva il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita attraverso CTU medico legale.
§§§
NATURA DELLA RESPONSABILITA'
In relazione ai fatti di causa, occorre riferirsi al decreto legge n. 158/2012 (cd. decreto "Balduzzi"), convertito in legge n. 189/2012, applicabile ai fatti oggetti del presente giudizio. Infatti, la l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco) - in vigore alla data dell'introduzione della presente causa, quanto alle norme sostanziali in essa contenute, non ha efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui le relative disposizioni non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore (Cass. Civile n. 28994/2019).
Secondo i principi acquisiti in tema di responsabilità medica ed applicabili al caso di specie, tra il medico operatore e la casa di cura nei confronti della paziente, sussiste responsabilità solidale, che opera nell'ambito della responsabilità contrattuale.
pagina 2 di 16 Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr.,
Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 19/10/2006, n.
22390; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 26/1/2006, n.
1698; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 14/7/2003, n.
11001; Casa., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 10/9/1999, n. 9198; Cass., 22/1/1999, n.
589; Cass., 2/12/1998, n. 12233; Cass., 27/7/1998, n. 7336; Cass., 11/4/1995, n.
4152; Cass., 27/5/1993, n. 5939; Cass., 4/8/1988, n. 6707; Cass., 1/3/1988, n. 2144;
Cass., 8/3/1979, n. 1716; Cass., 21/12/1978, n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità; la struttura è infatti tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass., 26/1/2006, n. 1698; Cass., 14/7/2004, n. 13066; Cass.,
Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 22/1/1999, n. 589; Cass., 21/12/1978, n. 6141).
Ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti e non, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass., 24/5/2006,
pagina 3 di 16 n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).
La responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda (salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo). Infatti, la struttura accetta l'attività del professionista anche del professionista esterno ed anzi se ne avvantaggia attraverso le rette pagate dai pazienti del medico esterno, ance se non beneficia del corrispettivo pagato dal paziente direttamente al medico.
La Cassazione ha espressamente affermato che, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal medico e la organizzazione aziendale, non rileva la circostanza che il sanitario risulti essere "di fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (Cass. n. 13066/2004).
La struttura risponde quindi di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il medico può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
pagina 4 di 16 Tale responsabilità trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass.,
30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
Affermato, dunque, che la responsabilità della casa di cura si fonda sull'esistenza di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di "assistenza sanitaria", a nulla rilevando l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura sanitaria, ne deriva che il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde in via diretta ed autonoma per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa.
§§§
ONERE DELLA PROVA
Con riferimento all'onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità
(da ultimo, cfr. Cass. S.U., 11/01/08, n. 581 e 577; Cass., 13/04/07, n. 8826; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488); è invece a carico del debitore
(medico-struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato non da un proprio difetto di diligenza ma da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
pagina 5 di 16 Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06) la stessa deve essere valutata avuto riguardo alla natura della specifica attivita' esercitata;
trattasi della diligenza del debitore qualificato che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2, c.c., comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia. Per quanto concerne poi la limitazione di responsabilita' alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, comma
2, c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi di particolare difficolta' ed attiene, dunque, ai soli casi in cui sia richiesta una particolare perizia che trascenda la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessita' derivi dal fatto che il caso non sia stato ancora studiato a sufficienza o non sia stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
§§§
ESITI DELLA CTU
L'attrice era affetta da Sindrome di Cushing in iperplasia macronodulare bilaterale dei surreni e per tale ragione, in data 11.09.2015, veniva correttamente sottoposta ad intervento chirurgico di adrenalectomia bilaterale in videolaparoscopia presso la U.O.C. di Chirurgia dell'Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania.
In data 15.09.2015 veniva infine dimessa, sena che gli esami strumentali e quello clinico evidenziassero criticità (“Condizioni generali buone. F in ordine. Addome trattabile non dolente. VAS 0. Diuresi spontanea e valida. Afebbrile”).
Alle ore 21.19 dello stesso giorno della dimissione (15.09.2015), l'attrice si recava al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltanissetta per dolore addominale e dispnea e pagina 6 di 16 l'esame TC mostrava i segni radiologici di una possibile perforazione intestinale;
la paziente dichiarava insorgenza di dolore addominale sin dalla mattina (15.09).
Veniva quindi sottoposta ad intervento di resezione colica, anastomosi colo-colica e ileostomia di protezione e, successivamente, ad intervento di ricanalizzazione con chiusura definitiva della ileostomia.
I CTU hanno accertato:
- l'indicazione ad eseguire l'intervento chirurgico di adrenalectomia bilaterale in laparoscopia per il trattamento della Sindrome di Cushing è stata corretta, come pure la descrizione della procedura chirurgica applicata, tuttavia, nel corso dell'intervento, si è verificata una complicanza da lesione perforativa della flessura sinistra del colon;
tale complicanza è prevista e possibile quale esito della mobilizzazione del colon per accedere alla loggia surrenalica sinistra.
- sicuramente detta lesione del colon era presente alle ore 21.29 del 15.09.2015, ma all'atto della dimissione avvenuta la stessa mattina non c'era alcun elemento che potesse far pensare alla esistenza di una perforazione intestinale con inevitabile peritonite;
infatti la paziente era afebbrile, con addome trattabile, in assenza di dolore, canalizzata ai gas, e introduceva liquidi per os già in seconda giornata;
i parametri vitali si erano mantenuti nella norma ed i globuli bianchi si mostravano in progressiva discesa con neutrofilia quasi nella norma;
- certamente c'è nesso causale tra l'intervento eseguito nella U.O. di CP_3
del P.O. “Garibaldi – Nesima” di Catania e la lesione del colon
[...]
discendente in prossimità della flessura splenica;
la perforazione potrebbe essere dovuta o ad una micro-ischemia della parete intestinale, non rilevabile durante l'intervento chirurgico, che successivamente conduceva alla pagina 7 di 16 perforazione del viscere che si appalesava, infine, dopo la dimissione dal nosocomio catanese, oppure ad una errata manovra chirurgica durante la fase di mobilizzazione del colon per accedere alla loggia surrenalica sinistra;
- ad avvalorare la tesi del danno iatrogeno piuttosto che derivante da microischemia, secondo il “criterio del più probabile che non”, interviene in ausilio la descrizione dell'area sede della lesione ad opera dei chirurghi di
Caltanissetta, che così sinteticamente si esprimono: “A livello del colon discendente in prossimità della flessura splenica si apprezza una perforazione del colon”, nonché il referto istologico del pezzo asportato che descrive la presenza di un adenoma tubulare con displasia moderata/severa dell'epitelio ghiandolare di rivestimento, la cui presenza nella parete colica avrebbe potuto rappresentarne un elemento di debolezza.
- L'intervento di adrenalectomia bilaterale in laparoscopia non può considerarsi alla stregua di una operazione di routine, risultando eseguito solo da équipe di particolare esperienza e pratica chirurgica, tuttavia, nel caso in esame non si ravvisa di una particolare difficoltà.
In conclusione, la lesione subita rappresenta una complicanza prevista e prevedibile ma certamente, essendo dipesa da una errata manovra chirurgica, era anche evitabile, soprattutto in ragione del fatto che l'esecuzione richiedeva una grande specializzazione ma non era di particolare difficoltà.
I CTU hanno infine accertato che da detto profilo di negligenza sono derivati i seguenti esiti: “Sindrome da malassorbimento a lievissima incidenza funzionale consecutiva a resezione di un piccolo tratto di colon con associato lievissimo pregiudizio estetico per plurimi esiti cicatriziali addominali”, tale da determinare un pagina 8 di 16 danno alla salute quantificabile nella misura del 7% (sette percento) secondo criteri accreditati.
Inoltre, sulla base del criterio clinico-anamnestico ed in considerazione degli ulteriori periodi di ricovero necessari alla resezione colica, alla ricanalizzazione ed alla definitiva chiusura della ileostomia di protezione, è da ritenere che lo stato di malattia conseguito all'evento abbia determinato un Danno Biologico Temporaneo al 100% per un periodo di giorni 25 (venticinque), corrispondenti alle giornate di degenza ospedaliera, realizzandosi altresì una contrazione nella capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano quale presupposto di un Danno
Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 25% per un totale di gg. 145
(centoquarantacinque) corrispondenti al periodo di presenza della stomia cutanea.
Le conclusioni peritali sono state fortemente criticate da parte ricorrente, che ha lamentato una sottovalutazione del danno, sia per il mancato riconoscimento del danno psichico, a suo dire provato da un certificato di natura pubblicistica, sia per il mancato riconoscimento del danno estetico, sia per la erronea valutazione della sindrome da malassorbimento.
Su questi specifici punti, i consulenti hanno argomentato nei seguenti termini.
1) Per quanto attiene al lamentato danno psichico, non può ritenersi dotata di un sufficiente valore clinico la presenza di un'unica certificazione psichiatrica, peraltro priva di data, non seguita da altre osservazioni specialistiche né suffragata da alcuna idonea attestazione di terapia, medica e o psicoanalitica;
per tale ragione il presunto danno psichico non può trovare spazio nella presente valutazione medico-legale.
L'assunto è assolutamente condivisibile;
per quanto sia certo che la certificazione sia successiva all'intervento, essa non è seguita da altre certificazioni o prescrizioni mediche che dimostrino un eventuale percorso pagina 9 di 16 terapeutico seguito (sia farmacologico che psico-terapeutico) e, quindi, il decorso della patologia e la sua eventuale stabilizzazione o guarigione.
2) Relativamente alla sindrome da malassorbimento correlata alla resezione di un piccolo tratto di colon, non risulta alcuna certificazione clinica successiva agli accadimenti di interesse che comprovi eventuali risentimenti ultronei rispetto a quelli legati ex se alla assenza di un breve tratto di intestino.
3) Nella complessiva valutazione pari al 7% di Danno Biologico permanente si è inteso ricomprendere anche l'associato c.d. danno estetico legato alla presenza di un esito cicatriziale in sede addominale che, pur se della lunghezza di circa 19 cm, risulta normocromico rispetto al contesto e comunque insistente in una regione anatomica cui non è riconosciuto un elevato risalto di ordine estetico.
Il Giudice, pertanto, ritiene di condividere tutte le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, in quanto supportate adeguatamente con letteratura scientifica, ben argomentate, logiche e convincenti.
§§§
IL DANNO RISARCIBILE
Il danno è stato accertato nella “Sindrome da malassorbimento a lievissima incidenza funzionale consecutiva a resezione di un piccolo tratto di colon con associato lievissimo pregiudizio estetico per plurimi esiti cicatriziali addominali”, tale da determinare un danno alla salute quantificabile nella misura del 7% (sette percento) secondo criteri accreditati.
Inoltre, sulla base del criterio clinico-anamnestico ed in considerazione degli ulteriori periodi di ricovero necessari alla resezione colica, alla ricanalizzazione ed alla definitiva chiusura della ileostomia di protezione, è da ritenere che lo stato di malattia conseguito all'evento abbia determinato un Danno Biologico Temporaneo
pagina 10 di 16 al 100% per un periodo di giorni 25 (venticinque), corrispondenti alle giornate di degenza ospedaliera, realizzandosi altresì una contrazione nella capacità di far fronte alle esigenze personali del vivere quotidiano quale presupposto di un Danno
Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 25% per un totale di gg. 145
(centoquarantacinque) corrispondenti al periodo di presenza della stomia cutanea.
Tale danno è stato, conformemente alla giurisprudenza dell'ufficio, sempre liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del
18-2-2025 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12
("D.P.R. n. 12/2025") recante la Tabella Unica Nazionale (c.d. TUN), in vigore dal
5.03.2025, ma applicabile ai sinistri verificatosi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Per cui, secondo le Tabelle di Milano, applicabili al caso di specie, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale.
pagina 11 di 16 Pertanto, tenuto conto che l'attrice al momento dell'evento aveva 47 anni, gli competono per danno biologico e per danno morale € 14.081,00.
A titolo di danno biologico temporaneo, va riconosciuta la somma di euro 7.043,00.
Si ritiene di poter riconoscere anche il danno morale, proprio per l'impatto che la lesione iatrogena dell'intestino ha avuto sulla vita della attrice, ancora giovane donna, impatto emotivo dovuto alla necessità di sottoporsi ad altri due interventi ed alla necessità di sopportare per un certo periodo, una fastidiosa ed imbarazzante stomia.
Il certificato medico redatto dall'ASL e che il difensore di parte attrice lamenta non sia stato valorizzato dai CTU ai fini del riconoscimento del danno biologico di tipo psichico, può invece essere utilizzato ai fini del riconoscimento della personalizzazione;
detto certificato, infatti, denota che la vicenda medica ha cagionato alla attrice delle sofferenze proprie ed ulteriori, ovvero uno stato ansioso- depressivo endo-reattivo, associato alla riduzione della libido, a disturbi del sonno ed alla riduzione dell'appetito. Dal momento che non è dato sapere quando tale stato sia rientrato o come si è evoluto, dal momento che non ci sono ulteriori certificati, appare equo riconoscere una percentuale di personalizzazione del 25%, applicata sia al danno biologico permanente che a quello temporaneo.
La convenuta va quindi condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 26.405,00.
§§§
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della pagina 12 di 16 liquidazione. Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato
(Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo, ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Sul detto importo liquidato a titolo di danno biologico, trattandosi di crediti di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, una volta devalutato, alla stregua dei citati indici Istat, alla data di verificazione del fatto dannoso, con esclusione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale che, siccome successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, andrà devalutata con decorrenza dalla data della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 20/6/1996, n.5680), sono dovuti, dalle dette date e fino a quella della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite,
17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I,
20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul pagina 13 di 16 valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione viene fatto — per semplicità — anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione,
«l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione» (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo
(danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e,
pagina 14 di 16 quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282
c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez.
III, 14 dicembre 1991, n. 13508). Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n.
83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. 111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre
1992, n. 11616).
§§§
Nulla è stato documentato quale danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante o di perdita di chances lavorative o di guadagno. In particolare la fattura per prestazione medico legale di parte non è quietanzata.
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Con riferimento alle doglianze relative al consenso informato, i consulenti hanno pagina 15 di 16 ritenuto che esso sia stato congruo rispetto alla diagnosi ed al trattamento proposto. Comunque sia, l'attrice non ha supportato dette doglianze, in quanto non ha neppure allegato quali conseguenze le siano derivate dalla presunta violazione dei doveri di informazione.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- In accoglimento della domanda della ricorrente, condanna la convenuta a pagare alla attrice la somma di Controparte_4
euro 26.405,00, oltre devalutazione, rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 634,00 per spese, € 7.6016,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16