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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15060/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15060/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...] C.F. - rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Cella, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 28.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.
3. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetto e la circostanza che le stesse patologie lo limitavano nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella cura della sua persona. Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.628/2024
R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 3.10.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 4.11.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.11.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto, ossia “avrebbe omesso di segnalare e valutare il declino cognitivo da vascolopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo turbe comportamentali che è una patologia degenerativa e che la poliartrosi limita la deambulazione” come da referto specialistico ASL
CASERTA n. 2024000066508/0 del 22/03/2024 e relazione Medico-Legale n. 12616 ASL Caserta del 19/11/2024.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata e all'esame obiettivo ha accertato che l'istante risulta affetto dall'epoca della domanda amministrativa, 01.06.2023, da un quadro patologico caratterizzato “da cardiopatia ischemico ipertensiva cronica con valvulopatia moderata in soggetto sottoposto nel 2015
a stenting della carotide interna sinistra, nel 2021 a PTCA su IVA prossimale e nel 2021 a stenting arteria iliaca comune di destra e ricanalizzazione endovascolare asse femoro popliteo sinistro per ischemia critica a carico dell'arto inferiore di destra con lesione trofica a livello della faccia laterale del piede ed a evidenza strumentale dissecazione aortica, tutte in buon compenso clinico farmacologico (codici 6442-6446:65%), da sindrome ansioso depressiva reattiva (codice 2204:10%), da poliartrosi in soggetto sia osteoporotico, sia con tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra e sia da esiti (2009) di frattura dell'omero sinistro con lieve moderata limitazione delle grosse articolazioni e ipostenia dell'arto superiore di sinistra (codice per analogia 7201-7010-7215-7217-7218:50%), da deficit visivi da cataratta (codici 5003-5031:08%), da BPCO in buon compenso clinico farmacologico
(codice per analogia 6407:30%), da esiti di exeresi (2021) di carcinoma squamoso infiltrante in regione subauricolare sinistra (pT1) in attuale follow-up clinico strumentale (codice 9322:11%), da diabete mellito tipo due in trattamento con IO (codice 9309:45%), da vasculopatia cerebrale cronica con lieve decadimento cognitivo e segno di rallentamento ideo motorio (codice 1102:30%) e da rettoraggia da verosimile ulcera del colon non rinvenuta ad un esame endoscopico effettuato nel 2022
(patologia non invalidante).
La visita peritale (21.06.2024) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente rispetto alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dal ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia da un decadimento cognitivo lieve, in un soggetto perfettamente orientato nello spazio tempo con lieve rallentamento motorio e a tratti mutacico e se spronato risponde in modo pertinente alle domande poste, e sia da limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni da un quadro osteoarticolare di poliartrosi, di osteoporosi, di artropatie che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi e cautelati nonostante qualche difficoltà. A tale quadro clinico si aggiungono le copatologie, la cardiopatia ischemico ipertensiva cronica, il diabete mellito tipo II, la BPCO, la insufficienza venosa agli arti inferiori e la dissecazione dell'aorta addominale tutte in buon compenso clinico farmacologico. Infine è in follow clinico strumentale per il carcinoma squamoso in regione subauricolare sinistra. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, il sig. è da ritenere sia con Parte_1 grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento e sia con lo stato di Handicap grave comma 3 art 3 della legge 104/92 in quanto le minorazioni riscontrate riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione a partire entrambe dalla data della domanda amministrativa
01.06.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente” (cfr. Dott. Tes_1
del 17.9.2024).
[...]
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso in opposizione va rigettato dovendo riconoscere l'istante invalido nella misura del 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento nonché con condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3
c.3 a decorrere dalla domanda amministrativa (1.06.2023), come già riconosciuto nella fase di ATP e non oggetto di opposizione. Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario limitatamente alla disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, devono intendersi compensate integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico CP_ preventivo sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'istante invalido nella misura del 100% a partire dalla domanda amministrativa, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché con condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1.06.2023; CP_
- compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 30.09.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15060/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...] C.F. - rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Cella, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 28.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.
3. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetto e la circostanza che le stesse patologie lo limitavano nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella cura della sua persona. Pertanto, chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.628/2024
R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 3.10.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 4.11.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.11.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto, ossia “avrebbe omesso di segnalare e valutare il declino cognitivo da vascolopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo turbe comportamentali che è una patologia degenerativa e che la poliartrosi limita la deambulazione” come da referto specialistico ASL
CASERTA n. 2024000066508/0 del 22/03/2024 e relazione Medico-Legale n. 12616 ASL Caserta del 19/11/2024.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata e all'esame obiettivo ha accertato che l'istante risulta affetto dall'epoca della domanda amministrativa, 01.06.2023, da un quadro patologico caratterizzato “da cardiopatia ischemico ipertensiva cronica con valvulopatia moderata in soggetto sottoposto nel 2015
a stenting della carotide interna sinistra, nel 2021 a PTCA su IVA prossimale e nel 2021 a stenting arteria iliaca comune di destra e ricanalizzazione endovascolare asse femoro popliteo sinistro per ischemia critica a carico dell'arto inferiore di destra con lesione trofica a livello della faccia laterale del piede ed a evidenza strumentale dissecazione aortica, tutte in buon compenso clinico farmacologico (codici 6442-6446:65%), da sindrome ansioso depressiva reattiva (codice 2204:10%), da poliartrosi in soggetto sia osteoporotico, sia con tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra e sia da esiti (2009) di frattura dell'omero sinistro con lieve moderata limitazione delle grosse articolazioni e ipostenia dell'arto superiore di sinistra (codice per analogia 7201-7010-7215-7217-7218:50%), da deficit visivi da cataratta (codici 5003-5031:08%), da BPCO in buon compenso clinico farmacologico
(codice per analogia 6407:30%), da esiti di exeresi (2021) di carcinoma squamoso infiltrante in regione subauricolare sinistra (pT1) in attuale follow-up clinico strumentale (codice 9322:11%), da diabete mellito tipo due in trattamento con IO (codice 9309:45%), da vasculopatia cerebrale cronica con lieve decadimento cognitivo e segno di rallentamento ideo motorio (codice 1102:30%) e da rettoraggia da verosimile ulcera del colon non rinvenuta ad un esame endoscopico effettuato nel 2022
(patologia non invalidante).
La visita peritale (21.06.2024) ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dal ricorrente rispetto alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dal ricorrente, infatti presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente sia da un decadimento cognitivo lieve, in un soggetto perfettamente orientato nello spazio tempo con lieve rallentamento motorio e a tratti mutacico e se spronato risponde in modo pertinente alle domande poste, e sia da limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni da un quadro osteoarticolare di poliartrosi, di osteoporosi, di artropatie che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi e cautelati nonostante qualche difficoltà. A tale quadro clinico si aggiungono le copatologie, la cardiopatia ischemico ipertensiva cronica, il diabete mellito tipo II, la BPCO, la insufficienza venosa agli arti inferiori e la dissecazione dell'aorta addominale tutte in buon compenso clinico farmacologico. Infine è in follow clinico strumentale per il carcinoma squamoso in regione subauricolare sinistra. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, il sig. è da ritenere sia con Parte_1 grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento e sia con lo stato di Handicap grave comma 3 art 3 della legge 104/92 in quanto le minorazioni riscontrate riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione a partire entrambe dalla data della domanda amministrativa
01.06.2023 epoca in cui erano già documentate le patologie lamentate dal ricorrente” (cfr. Dott. Tes_1
del 17.9.2024).
[...]
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso in opposizione va rigettato dovendo riconoscere l'istante invalido nella misura del 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento nonché con condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3
c.3 a decorrere dalla domanda amministrativa (1.06.2023), come già riconosciuto nella fase di ATP e non oggetto di opposizione. Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario limitatamente alla disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, devono intendersi compensate integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico CP_ preventivo sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'istante invalido nella misura del 100% a partire dalla domanda amministrativa, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché con condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3 a decorrere dalla domanda amministrativa del 1.06.2023; CP_
- compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 30.09.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano