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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176816710000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3933/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella di pagamento n. 09720220176816710000, relativa a IVA per l'anno 2017 e IRPEF, Addizionali comunali e regionali IRPEF per l'anno 2018 oltre interessi sanzioni ed accessori, per un importo totale di
€ 35.527,27, eccependo:
- Che la cartella è stata notificata in formato “pdf” e non “p7m”, unico a garantire gli standard di sicurezza stabiliti dalla legge in punto di conformità all'originale, che si disconosce;
- Che la notifica proviene da indirizzo PEC della Agenzia delle Entrate
– Riscossione non presente nei pubblici registri;
- Che la cartella è carente di motivazione;
- Che non è stato instaurato un previo contraddittorio né inviato un avviso bonario;
- Che non è indicata la modalità di calcolo degli interessi
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 3138/2024, respingeva il ricorso ritenendo infondate tutte le predette eccezioni di natura formale.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado di cui condivide le motivazioni.
La giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado è univoca nell'affermare che l'art. 26 DPR 602/1973, che consente la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec, impone che si debbano utilizzare - solo per i destinatari e non anche per i mittenti - gli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare, la Cassazione, anche recentemente, ha affermato che "l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata (...) risultante da pubblici elenchi". Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato art.
3-bis della L. n. 53 del 1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione... Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal
Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento...Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.... D'altra parte, ... laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica" (Cass.
18684/2023). Riguardo al formato del file trasmesso via pec, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES, nonché delle diferenti estensioni p7m e pdf
(Cass. SSUU n. 10266/2018). Risulta infine che la cartella contiene il dettaglio delle maggiorazioni, degli interessi e delle sanzioni consentendo l'agevole deteminazione dei criteri di calcolo (vds Cass.
2239/2022).
Sul vizio di motivazione dell'atto si richiama in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, di recente, hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990 (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Dunque, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. anche Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre
2017, n. 21804).
Va infine rigettata l'ulteriore eccezione dell'appellante relativa all'omesso contraddittorio preventivo, in quanto nel caso di specie e' stato accertato con controllo automatizzato soltanto un “omesso o carente versamento” rispetto alla dichiarazione formulata dal contribuente, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sent. 13499/2020) “L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento”
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
ID CO, OR
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5142/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176816710000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3933/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cartella di pagamento n. 09720220176816710000, relativa a IVA per l'anno 2017 e IRPEF, Addizionali comunali e regionali IRPEF per l'anno 2018 oltre interessi sanzioni ed accessori, per un importo totale di
€ 35.527,27, eccependo:
- Che la cartella è stata notificata in formato “pdf” e non “p7m”, unico a garantire gli standard di sicurezza stabiliti dalla legge in punto di conformità all'originale, che si disconosce;
- Che la notifica proviene da indirizzo PEC della Agenzia delle Entrate
– Riscossione non presente nei pubblici registri;
- Che la cartella è carente di motivazione;
- Che non è stato instaurato un previo contraddittorio né inviato un avviso bonario;
- Che non è indicata la modalità di calcolo degli interessi
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 3138/2024, respingeva il ricorso ritenendo infondate tutte le predette eccezioni di natura formale.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni sollevate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado di cui condivide le motivazioni.
La giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado è univoca nell'affermare che l'art. 26 DPR 602/1973, che consente la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec, impone che si debbano utilizzare - solo per i destinatari e non anche per i mittenti - gli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare, la Cassazione, anche recentemente, ha affermato che "l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata (...) risultante da pubblici elenchi". Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato art.
3-bis della L. n. 53 del 1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione... Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal
Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento...Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.... D'altra parte, ... laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica" (Cass.
18684/2023). Riguardo al formato del file trasmesso via pec, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES, nonché delle diferenti estensioni p7m e pdf
(Cass. SSUU n. 10266/2018). Risulta infine che la cartella contiene il dettaglio delle maggiorazioni, degli interessi e delle sanzioni consentendo l'agevole deteminazione dei criteri di calcolo (vds Cass.
2239/2022).
Sul vizio di motivazione dell'atto si richiama in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, di recente, hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990 (cfr. Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Dunque, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. anche Cass., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., 20 settembre
2017, n. 21804).
Va infine rigettata l'ulteriore eccezione dell'appellante relativa all'omesso contraddittorio preventivo, in quanto nel caso di specie e' stato accertato con controllo automatizzato soltanto un “omesso o carente versamento” rispetto alla dichiarazione formulata dal contribuente, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sent. 13499/2020) “L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento”
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025