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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NG NO,
visto il proprio decreto del 3.10.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 19.11.2025, ore 9:00, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16745/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, via Goethe n. 32, presso lo studio dell'Avv. , dalla quale Parte_2
è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. RL RD, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via
Villaermosa n. 29, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Forestieri, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna e la n.q. di impresa Controparte_2 Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”,
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro € 682,08, oltre Parte_1
interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt.1224, primo comma, e 1284, quarto comma,
c.c. sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna e la n.q. di impresa Controparte_2 Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”,
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite da quest'ultima Parte_1
sostenute, che liquida in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv.ti e RL RD;
Parte_2
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti, in solido tra loro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale la n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” (d'ora innanzi denominata soltanto n.q.), unitamente a , chiedendone la condanna CP_1 Controparte_2
in solido al risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (sub specie
di danno biologico), patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 01.10.2014.
Esponeva, infatti, che:
- in tale data, alle ore 18.30, stava attraversando la carreggiata stradale nella via Villagrazia
di Palermo, all'altezza del civico n° 127, impegnando regolarmente le strisce pedonali,
quando era stata travolta da un motociclo Piaggio modello Beverly, targato BW92731,
sprovvisto di copertura assicurativa, sopraggiunto in direzione via Oreto e condotto dal signor , il quale, nell'approssimarsi all'attraversamento pedonale, Controparte_2
ometteva di regolare la velocità del mezzo e non ne arrestava la marcia, non avvedendosi del pedone, e la urtava violentemente facendola rovinare in terra;
- nell'immediatezza del fatto, lo stesso chiamava il 118 richiedendo l'arrivo dei CP_2
soccorsi che, una volta sopraggiunti sul luogo del sinistro, la conducevano presso l'Ospedale Civico di Palermo, ove le veniva diagnosticata una “frattura composta del
processo acromiale spalla dx”;
- il presente giudizio era stato preceduto da un procedimento penale (portante nn.
21707/2016 R.G.N.R. e 2162/2018 R.G.T.) a carico di per il reato di Controparte_2
cui all'art. 590, comma III c.p. avente ad oggetto i medesimi fatti, avviato su denuncia/querela da lei presentata e definito con sentenza del Tribunale di Palermo n.
4057/2021, di condanna anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, con rimessione al giudice civile per la relativa quantificazione, poi riformata in appello con sentenza n. 1038/2022 della Corte di Appello di Palermo, dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma al tempo stesso confermativa delle determinazioni di natura civilistica;
- aveva già ricevuto dalla compagnia odierna convenuta, in sede stragiudiziale, la somma pari a € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre € 1.000,00 per spese legali, accettata a titolo di mero acconto, perché ritenuta insufficiente.
La .q., ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancanza di prova in ordine all'invio della diffida ex art. 287 c.d.a. e alla scopertura assicurativa del mezzo coinvolto.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria sotto il profilo della quantificazione dei danni, ritenendo satisfattiva dell'intero pregiudizio subito la somma già versata in favore dell'attrice in sede stragiudiziale, pari a complessivi € 7.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di spese legali.
Quindi all'udienza odierna, fissata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. con la modalità della trattazione scritta, la causa, istruita con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta.
Ciò premesso, deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del convenuto CP_2
, il quale non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.
[...]
Passando, quindi, all'esame dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta,
occorre rilevare che l'attrice ha documentato di aver inviato richiesta stragiudiziale di indennizzo alla e alla Consap, a norma dell'art. 287 C.d.A., mediante lettera del 24.11.2014 (vedi CP_3
documento n. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma, 6, n. 2 di parte attrice), ed ha intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Al riguardo, va in primo luogo respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione alla mancanza di prova circa la scopertura assicurativa del motociclo Piaggio modello Beverly, costituente condizione necessaria dell'azione risarcitoria spiegata nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L'attrice, infatti, ha prodotto il verbale dell'udienza del 19.03.2019 (cfr. doc. n. 14 allegato alla memoria n. 2 di parte attrice), tenutasi nel corso del procedimento penale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, durante la quale è stata raccolta la deposizione del teste ispettore che a propria volta ha raccolto la denuncia/querela presentata Testimone_1
dall'odierna attrice e ha svolto indagini relative al sinistro in questione, redigendo la relazione conclusiva ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 274/2000.
Nel corso di tale udienza, in particolare, il teste ha dichiarato: “...ho sentito la signora in presenza
del marito, che ha consegnato un ulteriore certificato medico e anche una visura al PRA del veicolo coinvolto.
GIUDICE – Si. PUBBLICO MINISTERO – Si. E da questa visura avete fatto accertamenti sul mezzo?
TESTIMONE – Si, perché dalla visura che il marito ha consegnato si notava che il passaggio di proprietà era
stato registrato in data successiva all'incidente, per cui è stata fatta una verifica al ES (Sistema
Informatizzato Veicoli Sequestrati) da cui risultava che il veicolo era stato sottoposto a confisca
amministrativa. PUBBLICO MINISTERO – Si. TESTIMONE – Tramite l'azienda Sofri che si occupa delle
vendite giudiziali, ho acquisito della documentazione da cui si rivelava che il veicolo era stato acquistato
dal prima dell'incidente stradale, con l'onero di doverlo sottoporre a Controparte_2
registrazione al PRA e copertura assicurativa, cosa che non era stato effettuato. PUBBLICO
MINISTERO – Si. Intanto di che veicolo parliamo? TESTIMONE – È un Piaggio Beverly. Piaggio
Beverly BW92731”.
Tale deposizione, le cui risultanze non sono state contestate dalla compagnia convenuta,
appare attendibile in quanto immune da incongruenze logiche e coerente con il compendio probatorio in atti, in particolare con la visura del PRA (doc. n. 15 allegato alla memoria n. 2 di parte attrice) che effettivamente attesta, in relazione al ciclomotore di cui si discute, che la registrazione del passaggio di proprietà è avvenuta in data 15.10.2014, ovvero in data successiva rispetto a quella di verificazione del sinistro. Inoltre, la stessa proviene non già da un soggetto del tutto estraneo ai fatti, bensì da un teste qualificato, in quanto trattasi dell'ispettore – com'è dato desumersi pacificamente dalla stessa deposizione testimoniale – che ha raccolto la querela presentata dall'attrice e ha svolto indagini in relazione al sinistro in questione, anche con riferimento al mezzo coinvolto e all'adempimento dei relativi obblighi assicurativi.
Passando all'esame della domanda in punto di an debeaur, occorre rilevare che la compagnia odierna convenuta ha espressamente dichiarato (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta)
di non contestare la responsabilità del conducente del ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa nella verificazione del sinistro, contestando soltanto il quantum debeatur e ritenendo interamente satisfattiva della pretesa azionata ex adverso la somma già erogata in favore della vittima in sede stragiudiziale, pari a € 7.000,00 (di cui € 1.000,00 per spese legali).
Tuttavia, il convenuto non si è costituito in giudizio e – come è noto – la contumacia CP_2
non può assumere il valore di non contestazione delle allegazioni della controparte (vedi Cass. civ.
n. 42035/2021; conformi Cass. n.21096/2016 e S.U. n. 2951/2016).
Occorre, quindi, premettere, in ordine all'an debeatur, che, in caso di investimento del pedone,
vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., sicché è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico,
dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice – a tal fine, non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Quindi, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Detto accertamento può rilevare al fine di valutare un concorso di colpa del pedone investito, ma,
in tal caso, occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (vedi Cass. n. 2241/2019; conformi Cass.
n. 8663/2017 e n.24472/2014).
Tanto premesso, si osserva che l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa e le sue modalità
di verificazione hanno trovato ampia conferma nelle sentenze emesse all'esito del procedimento penale di primo e secondo grado (rispettivamente nn. 4057/2021 del Tribunale di Palermo e
5948/2022 della Corte di Appello di Palermo): la prima, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 590, comma III c.p., ha riconosciuto la colpevolezza di e ne ha disposto Controparte_2
la condanna a pena detentiva sospesa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per la cui liquidazione ha rimesso le parti innanzi al giudice civile;
la seconda, invece, divenuta irrevocabile in data 23.03.2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha statuito di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando le relative statuizioni civili.
A questo punto va osservato, in particolare, che dalla sentenza di primo grado emerge non solo che il fatto storico si è pacificamente verificato, ma anche che il ha investito la CP_2 Pt_1
con modalità pienamente compatibili con quelle descritte in citazione, ovverosia “mentre quest'ultima
attraversava - senza aver posto in essere alcuna condotta repentina ed imprevedibile - le strisce pedonali, in un
tratto rettilineo (come evincibile dalla riproduzione dei luoghi acquisita agli arti che, seppure non rilevante ai
fini della visibilità delle strisce - diversamente acclarata - risultando riferita ad epoca successiva, risulta
adeguatamente probatoria in ordine all'andamento della sede viaria) ed in condizioni di adeguata visibilità,
ponendo in essere una condotta di guida negligente ed imperita, in evidente violazione della disposizione di
cui all'art. 141, comma IV, CdS”.
Nella sentenza di appello, poi, si legge chiaramente che “questa Corte, condividendo le valutazioni
in fatto e diritto del primo giudice, non ravvisa motivi per addivenire ad una pronuncia di assoluzione
dell'imputato, essendo infatti risultati, all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, sufficienti elementi idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del per le lesioni stradali CP_2
occorse alla p.o..
Ed invero va confermato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della p.o. che non sono risultate
affatto smentite né minimamente contraddette dalle semplici deduzioni della difesa dell'imputato. basate sui
seguenti rilievi: che il non procedeva a velocità sostenuta, che al momento dell'impatto non c'era CP_2
buio, che la sig.ra era voltata dall'altra parte e che in prossimità del luogo in cui è avvenuto Parte_1
il sinistro non vi fosse alcuna evidenza di strisce pedonali.
La diversa posizione assunta dalla vittima lungo la strada trafficata rispetto all'imputato giustifica un
ricordo ed una ricostruzione del fatto in parte differente da quella sostenuta dalla difesa del ma il CP_2
nucleo essenziale della vicenda occorsa resta comunque immutato, perché, indipendentemente dall'ora più o
meno tarda (si era comunque in prossimità del tramonto del sole) e indipendentemente dalla velocità più o
meno adeguata del mezzo condotto dall'imputato (nessun superamento del limite di velocità risulta contestato
con il capo d'accusa), è fuor di dubbio che il sinistro che ha provocato alla le lesioni certificate dal Pt_1
referto medico in atti, si è verificato per una condotta non adeguata, cioè imprudente e negligente del
[...]
il quale (dovendosi escludere un qualsiasi comportamento anomalo, imprevedibile, improvviso e/o CP_2
azzardato della vittima, in quanto non documentato e neppure dedotto dalla difesa dell'imputato che ne ha
semplicemente sostenuto la “distrazione” nel momento in cui attraversava la strada) non ha posto in essere
alcuna manovra alternativa per evitare l'impatto, così violando l'art. 141 co, 4 del C.D.S.”.
A ciò si aggiunga che l'evento sopra descritto ha trovato altresì conferma nel compendio documentale in atti e, in particolare, nel referto del P.S. del giorno 01.10.2024, che attesta l'ingresso della paziente lo stesso giorno del sinistro alle ore 18:52 e contiene le seguenti indicazioni:
- alla voce “motivo di arrivo” viene indicato “incidente in strada”;
- alla voce “triage” viene indicato “note: rif trauma spalla e rachide post incidente stradale”;
- alla voce “anamnesi” viene indicato “...pz giunge alla mia osservazione per incidente stradale
causando trauma cervicale e spalla dx e ginocchio dx”. In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo alla regola di riparto dell'onere probatorio prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c., nessun dubbio sussiste in ordine alla riconducibilità del fatto all'esclusiva responsabilità di e, conseguentemente, i convenuti n.q. e Controparte_2 CP_1
vanno condannati in solido a risarcire i danni sofferti dall'attrice e riconducibili Controparte_2
eziologicamente al sinistro in parola.
A tal proposito il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. , sulla scorta della Persona_1
documentazione offerta in produzione dall'attrice e dell'accertamento clinico, ha accertato che “la
Sig.ra ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo suddette una frattura Parte_1
composta del processo acromiale spalla Dx. Si è trattato di un trauma ad media energia lesiva compatibile con
la dinamica descritta. Riguardo all'entità delle lesioni, queste, in relazione al morfotipo (assenza di
scomposizione dei frammenti), al trattamento ortopedico ricevuto (non chirurgico) ed al decorso clinico
favorevole per tempi di contenzione e per livello di riabilitazione, si possono ritenere di grado modesto.
L'evoluzione è stata in parte condizionata dalla patologia di cuffia preesistente nei termini di un maggiore
danno biologico permanente e temporaneo..” (vedi pag. 6 della relazione).
Inoltre, il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 5%, oltre un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 30, al 50% di ulteriori gg. 30 e al 25% di ulteriori gg. 30 (vedi pagg.
5-6 della relazione).
Infine, ha evidenziato che risultano documentate spese mediche come da giustificativi presenti agli atti, dell'importo complessivo di € 350,00.
Il c.t.u. ha anche fornito chiarimenti esaustivi ai rilievi critici pervenuti dal c.t.p. di parte attrice,
che appare opportuno riportare come di seguito: “..la perizianda presenta una clinica positiva per
problematiche della propria spalla destra e quindi della stessa sede del trauma oggetto della CTU.
Infatti, alcuni elementi tratti dalla RMN e dalla stessa valutazione ortopedica del Dott. fanno Per_2
ritenere che la patologia pregressa sia di un rilevante livello clinico a tal punto da non essere coerente, sia per
aspetti patogenetici che topografici, con gli effetti derivanti dal trauma de quo. Invero, il trauma ha determinato una frattura parcellare dell'apice dell'acromion nel suo versante craniale
con modica diastasi dei frammenti , ovvero una lesione di lieve entità, già non più visibile all'esame di RM
eseguito dopo circa 1anno, esame quest'ultimo che invece permetteva di evidenziare una grave lesione
degenerativa di cuffia, specie nei riguardi del tendine sovraspinoso il cui spazio di scorrimento risultava
occupato dalla “evidente alterazione morfostrutturale e di segnale, in senso degenerativo, dell'articolazione
acromion-clavicolare, anche in relazione alla presenza di manicotto fibro-sinoviale che determina la riduzione
dello spazio di scorrimento sotto-acromiale” ed ancora per una lussazione del capo lungo del bicipite brachiale
(...in particolare la doccia del capo lungo del bicipite brachiale appare disabitata per lussazione mediale di detta
struttura tendinea).
Il significato clinico del dato RM di “evidente alterazione degenerativa morfostrutturale” da una parte e
della presenza di un “manicotto fibro-sinoviale dell'articolazione acromion-clavicolare e della lussazione del
capo lungo del bicipite brachiale” dall'altra, ridimensiona gli effetti di un trauma contusivo non efficiente sia
nei confronti della grave patologia degenerativa di cuffia per inammissibilità del criterio patogenetico (sia per
gli aspetti quantitativi che qualitativi) che per quello topografico in considerazione della sede di frattura
dell'acromion (apice acromiale) che nulla a che vedere con l'articolazione acromion-claveare e della doccia di
scorrimento del tendine sovraspinoso e soprattutto con quella del capo lungo del bicipite brachiale.
Il valore medico-legale del referto della visita ortopedica del Dott. con cui parte attrice vuole Per_2
affermare la natura post-traumatica della patologia di spalla, non può essere sostenuto in quanto la finalità di
tale valutazione clinica non riguarda gli aspetti medico-legali (ricerca del nesso di causa), ma prettamente
quelli terapeutici da cui, ancora una volta, si trae il giudizio clinico di un danno estremamente grave della
cuffia dei rotatori tale che: “i tendini non sono più riparabili”.
Tale giudizio clinico si riflette, in una lettura critica, in quello medico-legale del riconoscimento del nesso
di causa di un trauma contusivo che, appena efficiente per avere determinato una frattura composta parcellare
dell'apice dell'acromion, sia stato in grado di determinare un danno così devastante della cuffia dei rotatori.
La valutazione medico legale formulata in bozza di CTU è stata condizionata dai concetti su espressi. E' stato considerato non solo il valore massimo del danno anatomico che la lieve entità della lesione
anatomica non avrebbe meritato (frattura composta parcellare dell'apice dell'acromion), ma è stato anche
attribuito un ulteriore punto percentile.
Infatti la forbice di valutazione del danno anatomico presente in tabella è per valori uguali o inferiori al
quattro per cento (< 4), il danno anatomico oggetto di tale valutazione medico legale è del 1-2%, gli ulteriori
3-4 punti percentili sono stai attribuiti per la valutazione di una componente della menomazione funzionale
direttamente connessa all'evento traumatico”.
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il c.t.u. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse da parte ricorrente.
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice – “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute,
la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici
di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-
relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque
accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva,
pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.,
mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità. In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi
dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che
essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti
stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive
(art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad
un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n.
12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al
18.07.2025 (valore del primo punto di invalidità € 963,40), spetta a a titolo di Parte_1
danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 5%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale del 5% (1,5), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (58 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età (24%), la somma complessiva di € 5.491,38 (€
963,40 x 5 x 1,5 – 24%) secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal
C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. 18.07.2025, per un totale di € 2.528,10 (€ 1.264,05 + € 842,70 + € 421,35).
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'aumento per il danno morale nella misura di 1/5 prevista dall'art. 139, ultimo comma, CdA, in difetto di allegazione e prova neppure presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende, dunque, in moneta attuale, ad € 8.019,48 di cui
€ 2.528,10 per danno temporaneo ed € 5.491,38 per danno permanente.
Deve, poi, essere riconosciuto a il danno patrimoniale per spese mediche Parte_1
sostenute nella misura, ritenuta congrua dal c.t.u., pari a € 350,00. Per quanto concerne il danno da ritardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “nell'obbligazione risarcitoria da fatto
illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo
liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non
valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale
si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in
base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e
tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore
al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi
cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025; conforme Cass. 18564/2018).
Nella specie, l'attrice si è limitata a chiedere gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, senza assolvere gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale, occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 350,00 espressa in moneta alla data del 1.10.2014 (che si considera unica, in ragione dell'esiguità dell'importo) fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di €
425,60.
Tale importo di € 425,60 deve sommarsi, quindi, alla voce di danno non patrimoniale già in moneta attuale (€ 8.019,48), ottenendo così l'importo complessivo per danno iure proprio patrimoniale e non patrimoniale di € 8.445,08.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa n.q. ha corrisposto, in via CP_1
stragiudiziale, la somma di € 7.000,00 a mezzo assegno emesso in data 22 aprile 2022, che è stata accettata a titolo di mero acconto sul maggior danno e, conseguentemente, va scomputata prima della liquidazione definitiva del credito.
Ora, al fine di scomputare l'acconto occorrerà, per assicurare l'omogeneità delle poste, rivalutarne l'ammontare dall'epoca della rispettiva corresponsione alla data odierna e, quindi, scomputarlo dalle voci risarcitorie già espresse in moneta attuale.
Procedendo conseguentemente, a partire dal danno non patrimoniale e patrimoniale patito da sopra indicato in valori attuali (€ 8.445,08) si scomputa l'acconto di € 7.763,00 Parte_1
(rivalutato dalla data di corresponsione alla data odierna), pervenendo così al capitale residuo in moneta attuale di € 682,08.
Alla luce dei criteri che precedono, spetta a a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
e patrimoniale al netto dell'acconto ed in moneta attuale la somma di € 682,08, sulla quale sono dovuti gli interessi legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, primo comma, e 1284,
quarto comma, c.c. dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Invero: la necessaria domanda di parte può ritenersi sussistente in base alla richiesta di “interessi sino al soddisfo” e la previsione di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni da fatto illecito e non soltanto alle obbligazioni di natura contrattuale (cfr. Cass. n.
61/2023 e Cass. n. 7677/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (fino a
€ 1.100,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), con distrazione in favore degli avv.ti
[...]
e RL RD, dichiaratisi antistatari. Parte_2
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Palermo il 19 novembre 2025.
IL GIUDICE NG NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NG NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.