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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4625/2024 r.g.
T R A
(nato a [...] il [...]; C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante di (P.I.: Controparte_1
), corrente in Bari, rappresentati e difesi dall'Avv. Mimmo Renna come P.IVA_1 da mandato in atti, ricorrenti
E
(P.I.: , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., corrente in rappresentata e difesa come da mandato in CP_2 atto dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano dell'Avvocatura provinciale, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/81 e 6 D.lgs. 150/2011
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 17.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per opposizione a ordinanza-ingiunzione depositato in data 06.07.2024
, in proprio e quale legale rappresentante di adiva il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce esponendo: - che era proprietaria e gestore di un Controparte_1 impianto di trattamento rifiuti (piattaforma di depurazione di acque reflue) ubicato in agro di Presicce, località Spiggiano Canale, che aveva conseguito la prescritta
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla con D.D. CP_3
Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti 18.05.2011 n. 117; - che, nei giorni
23.10.2018 e 10.01.2019, interessati da particolari e copiose precipitazioni, la Polizia
Provinciale di nell'ambito di un'attività di controllo ispettivo, aveva riscontrato CP_2 che i piazzali erano “interessati in alcuni punti dalla presenza di acqua piovana stagnante”, notificandole poi il 17.06.2019 (unitamente a , quale Parte_1 obbligato in solido) processo verbale del 05.06.019 di accertamento e contestazione ai sensi degli artt. 13, 14, 15 l.689/81 per la violazione dell'art. 29quattuordecies, comma 2, del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., connessa alla asserita inosservanza di alcune prescrizioni contenute nella D.D. n. 117/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A) per l'installazione dell'impianto gestione rifiuti (nello specifico, della prescrizione ivi contenuta secondo cui “le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati sono tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento e inviate all'impianto di trattamento'”; - che aveva Controparte_1 inviato memorie chiedendo l'audizione personale del suo legale rappresentante;
- che, con ordinanza n. 62/2024, la aveva confermato l'intervenuto Controparte_2 accertamento della violazione da parte di delle prescrizioni contenute Controparte_1 nei paragrafi 11 e 9 del provvedimento A.I.A. n. 117/2011 e l'inosservanza da parte della stessa delle relative prescrizioni A.I.A., con violazione dell'art. 29quattuordecies, comma 2, del Codice dell'ambiente, ingiungendole -un uno al suo legale rappresentante, quale obbligato in solido- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500,00; - che l'ordinanza era stata notificata con nota 04.06.2024 prot. 0023093/2024 e trasmessa via pec in data 06.06.2024; - che essa risultava illegittima per i seguenti motivi: - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 28 L. 689/81; - intervenuta prescrizione della sanzione;
- infondatezza delle contestazioni e mancanza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato;
- mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato per l'applicazione dell'esimente dell'incolpevole errore di fatto, ex art. 3, comma 2 L. 689/1981.
Concludevano chiedendo:
1. in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o comunque annullare o dichiarare inefficace l'impugnata ordinanza-ingiunzione n.
62/2024 emessa dalla Provincia di e le sanzioni in essa previste nei confronti di CP_2
e di per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria Controparte_1 Parte_1
o, in subordine, per intervenuta prescrizione della sanzione;
2. nel merito, dichiarare la nullità e/o comunque annullare o dichiarare inefficace l'impugnata ordinanza- ingiunzione e le sanzioni in essa previste per insussistenza dell'elemento oggettivo o, gradatamente, di quello soggettivo;
3. in estremo subordine, ridurre la sanzione a equità;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 21.10.2024; ritualmente notificati ricorso e decreto;
con memoria depositata in data 18.12.2024 si costituiva in giudizio la che, contestato l'avverso dedotto e Controparte_2 richiesto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la convalida dell'ordinanza opposta, stante la palese infondatezza delle ragioni dei ricorrenti, con loro condanna al pagamento di spese e compensi di lite, ivi compreso il 23,80% a titoli di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo la rappresentata da difensore CP_2 appartenente all'ufficio legale dell'ente.
Escussi i testi indicati e ammessi;
ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio invocata da parte ricorrente, il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
15.12.2025 (poi anticipata al 17.11.2025), nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, decideva il ricorso con la presente sentenza, dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va delibata l'eccezione relativa alla pretesa inosservanza del termine per la definizione del procedimento sanzionatorio.
La censura è infondata.
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione esula dall'ambito di applicazione della L. 241/1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981
(cfr. tra le altre: Cass. civ. Sez. lavoro, ord. del 05.11.2018, n. 28156).
L'art. 14 di detta legge prescrive che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … dall'accertamento”.
Detta norma, facendo riferimento al criterio dell'accertamento e non a quello della data di commissione della violazione, va interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. “L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare
… l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”
(cfr. Cass. civ. sez. II ord. 20.06.2018, n. 16286; in termini, Cass. civ. II sez. ord.
29.10.2019, n. 27702).
Nel caso di specie, il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio con il sopralluogo del 23.10.2018 della polizia provinciale di seguito dai sopralluoghi CP_2 del 10.01.2019 e 15.05.2019, in cui venne evidenziata la presenza di acqua piovana stagnante in alcuni punti delle superfici dell'impianto di depurazione di Spiggiano
Canale, in violazione delle prescrizioni contenute nel paragrafo 11 del provvedimento
AA n. 117/2011.
A seguito di tali processi verbali la Polizia Provinciale di notificava CP_2 verbale del 05.06.2019 di accertamento e contestazione (ovvero l'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione odiernamente oggetto di impugnazione), notificandolo alle opponenti in data 17.06.2019, ovvero entro i 90 giorni previsti dalla L. 689/1981.
Il termine decadenziale di 90 giorni risulta pertanto rispettato.
Quanto all'eccezione di prescrizione della sanzione, si osserva che ex art. 28 L.
689/81 il termine di prescrizione è quello quinquennale, decorrente dal giorno di commissione della violazione e la sua interruzione è disciplinata dalle norme del
Codice civile.
Nel caso che ci occupa, la prima delle violazioni contestate è stata commessa in data 23.10.2018, il verbale di accertamento e contestazione è stato notificato il
17.06.2019 e l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 06.06.2024; tenuto conto della sospensione dal 08 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19) ne segue che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata entro il termine prescrizionale previsto dal Legislatore e che, pertanto, non
è estinta per prescrizione la sanzione con essa irrogata.
Nel merito, nel corso del giudizio è emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato.
Dai documenti in atti si ricava che con A.I.A. n. 117/2011 veniva Controparte_1 autorizzata alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti (piattaforma di deputazione di acque reflue), in agro di Presicce, località Spiggiano Canale, con la prescrizione -fra le altre- che “le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati venissero tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento ed inviate all'impianto di trattamento” (paragrafo 11 dell . CP_4
Nel corso del sopralluogo del 19.01.2019 presso lo stabilimento in Presicce località Spiggiano Canale dell'impianto di depurazione di Controparte_1
(documentato nel verbale in atti) i verbalizzanti , l'UPG Persona_1 il Comandante , il Tenente e il Persona_2 Persona_3 Testimone_1
Comandante attestavano che “i piazzali erano interessati in alcuni Controparte_5 punti dalla presenza di acqua piovana stagnante”, documentando la verifica con i rilievi fotografici allegativi.
E' noto che i fatti accertati direttamente dai pubblici ufficiali intervenuti fanno fede sino a querela di falso, nella specie non proposta;
deve pertanto ritenersi che, come contestato dall'amministrazione resistente, fosse stata violata in data
19.01.2019 la prescrizione di cui al paragrafo 11 dell'AIA n. 117/11 rilasciata a CP_1
[...]
Tanto risulta corroborato anche dalle affermazioni rese in giudizio dal teste che dichiarava: “Ricordo che in occasione di alcuni Testimone_1 sopralluoghi in particolare il 10.01.2019 e il 14.05.2019 ho riscontrato la presenza di acqua stagnante in alcune zone dei piazzali dell'impianto, in particolare, nei pressi della stazione di conferimento dell'autospurgo”.
Peraltro, la circostanza (riferita dai testi e Testimone_2 [...]
che abbia effettuato in più occasioni lo smaltimento di acque Tes_3 Controparte_1 meteoriche presenti sui piazzali impermeabilizzati mediante autospurgo costituisce ulteriore elemento di riscontro che le acque piovane non confluissero in maniera adeguata nella vasca di prima pioggia e di dilavamento dell'impianto.
La presenza delle acque piovane sui piazzali nemmeno può ricondursi, come addotto dalle ricorrenti, a intensi rovesci temporaleschi verificatasi nei giorni dei controlli.
Tanto può escludersi in virtù sia di quanto dichiarato in giudizio dal teste
(che affermava: “all'atto dei suddetti sopralluoghi non erano in corso Tes_1 precipitazioni.”), sia dei rilievi fotografici allegati ai processi verbali prodotti dall'amministrazione resistente (che non ritraggono temporali in corso), che dai dati dei bollettini meteo climatici in atti relativi alle (inesistenti o scarse) precipitazioni atmosferiche nelle date del 23.10.2018, 10.01.2019 e 14.05.2019.
Quanto alla censura delle ricorrenti relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria, ed al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr.
Cass. 11.6.2007, n. 13610).
Nel caso di specie, non può dirsi che le opponenti abbiano agito nel convincimento della liceità della propria condotta, perché la ignoranza della legge non può considerarsi condizione esimente, né risulta provato che abbiano fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge;
la stessa circostanza che, solo in data successiva all'accertamento e contestazione, abbia presentato un Controparte_1 progetto per realizzare “un ulteriore pozzetto di accumulo e rilancio in testa alla sezione biologica mediante l'uso di pompe delle acque di dilavamento del piazzale”
(come dalla stessa dichiarato nel ricorso introduttivo) depone nel senso che essa fosse consapevole che le acque piovane del piazzale impermeabilizzato non fossero raccolte secondo la prescrizione di cui al paragrafo 11 dell'autorizzazione.
Né può trattarsi di errore incolpevole sul fatto come dedotto dalle opponenti.
Ed invero, oltre alla estrema genericità della censura (che non precisa su quale specifico fatto sarebbe incorsa in errore , non è stato comunque Controparte_1 contestato che la società operi da diversi anni nel settore e, pertanto, sia in grado di conoscere, secondo i principi di ordinaria diligenza, la normativa di riferimento e gli obblighi dalla stessa imposti.
Infine, non ricorrono i presupposti per ridurre la sanzione ad equità, atteso che l'amministrazione con l'ordinanza ingiunzione opposta si è limitata ad irrogarla nel minimo edittale di cui all'art. 29quaterdecies, comma 2, D. Lgs. n. 152/06.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al rigetto segue il regolamento delle competenze di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ex art 4 comma 4, nonché di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 9, II comma, del D.Lgs 14.09.2015 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , in proprio e quale legale rappresentante p.t. di Parte_1
al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle Controparte_1 competenze di lite, liquidate in complessivi € 1.429,12 per compensi, oltre oneri contributivi nella misura dovuta come per legge, in luogo di IVA e CAP, essendo la
Provincia rappresentata da difensore appartenente all'ufficio legale dell'Ente.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) nulla dispone sulle spese.
Così deciso e letto in udienza in Lecce, addì 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario
Avv. Silvia Rosato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4625/2024 r.g.
T R A
(nato a [...] il [...]; C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale legale rappresentante di (P.I.: Controparte_1
), corrente in Bari, rappresentati e difesi dall'Avv. Mimmo Renna come P.IVA_1 da mandato in atti, ricorrenti
E
(P.I.: , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., corrente in rappresentata e difesa come da mandato in CP_2 atto dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano dell'Avvocatura provinciale, resistente avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/81 e 6 D.lgs. 150/2011
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 17.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per opposizione a ordinanza-ingiunzione depositato in data 06.07.2024
, in proprio e quale legale rappresentante di adiva il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce esponendo: - che era proprietaria e gestore di un Controparte_1 impianto di trattamento rifiuti (piattaforma di depurazione di acque reflue) ubicato in agro di Presicce, località Spiggiano Canale, che aveva conseguito la prescritta
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla con D.D. CP_3
Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti 18.05.2011 n. 117; - che, nei giorni
23.10.2018 e 10.01.2019, interessati da particolari e copiose precipitazioni, la Polizia
Provinciale di nell'ambito di un'attività di controllo ispettivo, aveva riscontrato CP_2 che i piazzali erano “interessati in alcuni punti dalla presenza di acqua piovana stagnante”, notificandole poi il 17.06.2019 (unitamente a , quale Parte_1 obbligato in solido) processo verbale del 05.06.019 di accertamento e contestazione ai sensi degli artt. 13, 14, 15 l.689/81 per la violazione dell'art. 29quattuordecies, comma 2, del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., connessa alla asserita inosservanza di alcune prescrizioni contenute nella D.D. n. 117/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A) per l'installazione dell'impianto gestione rifiuti (nello specifico, della prescrizione ivi contenuta secondo cui “le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati sono tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento e inviate all'impianto di trattamento'”; - che aveva Controparte_1 inviato memorie chiedendo l'audizione personale del suo legale rappresentante;
- che, con ordinanza n. 62/2024, la aveva confermato l'intervenuto Controparte_2 accertamento della violazione da parte di delle prescrizioni contenute Controparte_1 nei paragrafi 11 e 9 del provvedimento A.I.A. n. 117/2011 e l'inosservanza da parte della stessa delle relative prescrizioni A.I.A., con violazione dell'art. 29quattuordecies, comma 2, del Codice dell'ambiente, ingiungendole -un uno al suo legale rappresentante, quale obbligato in solido- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500,00; - che l'ordinanza era stata notificata con nota 04.06.2024 prot. 0023093/2024 e trasmessa via pec in data 06.06.2024; - che essa risultava illegittima per i seguenti motivi: - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 28 L. 689/81; - intervenuta prescrizione della sanzione;
- infondatezza delle contestazioni e mancanza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo contestato;
- mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato per l'applicazione dell'esimente dell'incolpevole errore di fatto, ex art. 3, comma 2 L. 689/1981.
Concludevano chiedendo:
1. in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o comunque annullare o dichiarare inefficace l'impugnata ordinanza-ingiunzione n.
62/2024 emessa dalla Provincia di e le sanzioni in essa previste nei confronti di CP_2
e di per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria Controparte_1 Parte_1
o, in subordine, per intervenuta prescrizione della sanzione;
2. nel merito, dichiarare la nullità e/o comunque annullare o dichiarare inefficace l'impugnata ordinanza- ingiunzione e le sanzioni in essa previste per insussistenza dell'elemento oggettivo o, gradatamente, di quello soggettivo;
3. in estremo subordine, ridurre la sanzione a equità;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 21.10.2024; ritualmente notificati ricorso e decreto;
con memoria depositata in data 18.12.2024 si costituiva in giudizio la che, contestato l'avverso dedotto e Controparte_2 richiesto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la convalida dell'ordinanza opposta, stante la palese infondatezza delle ragioni dei ricorrenti, con loro condanna al pagamento di spese e compensi di lite, ivi compreso il 23,80% a titoli di oneri contributivi, in luogo di IVA e CAP, essendo la rappresentata da difensore CP_2 appartenente all'ufficio legale dell'ente.
Escussi i testi indicati e ammessi;
ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio invocata da parte ricorrente, il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
15.12.2025 (poi anticipata al 17.11.2025), nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, decideva il ricorso con la presente sentenza, dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va delibata l'eccezione relativa alla pretesa inosservanza del termine per la definizione del procedimento sanzionatorio.
La censura è infondata.
In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione esula dall'ambito di applicazione della L. 241/1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689/1981
(cfr. tra le altre: Cass. civ. Sez. lavoro, ord. del 05.11.2018, n. 28156).
L'art. 14 di detta legge prescrive che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … dall'accertamento”.
Detta norma, facendo riferimento al criterio dell'accertamento e non a quello della data di commissione della violazione, va interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. “L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare
… l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”
(cfr. Cass. civ. sez. II ord. 20.06.2018, n. 16286; in termini, Cass. civ. II sez. ord.
29.10.2019, n. 27702).
Nel caso di specie, il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio con il sopralluogo del 23.10.2018 della polizia provinciale di seguito dai sopralluoghi CP_2 del 10.01.2019 e 15.05.2019, in cui venne evidenziata la presenza di acqua piovana stagnante in alcuni punti delle superfici dell'impianto di depurazione di Spiggiano
Canale, in violazione delle prescrizioni contenute nel paragrafo 11 del provvedimento
AA n. 117/2011.
A seguito di tali processi verbali la Polizia Provinciale di notificava CP_2 verbale del 05.06.2019 di accertamento e contestazione (ovvero l'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione odiernamente oggetto di impugnazione), notificandolo alle opponenti in data 17.06.2019, ovvero entro i 90 giorni previsti dalla L. 689/1981.
Il termine decadenziale di 90 giorni risulta pertanto rispettato.
Quanto all'eccezione di prescrizione della sanzione, si osserva che ex art. 28 L.
689/81 il termine di prescrizione è quello quinquennale, decorrente dal giorno di commissione della violazione e la sua interruzione è disciplinata dalle norme del
Codice civile.
Nel caso che ci occupa, la prima delle violazioni contestate è stata commessa in data 23.10.2018, il verbale di accertamento e contestazione è stato notificato il
17.06.2019 e l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 06.06.2024; tenuto conto della sospensione dal 08 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19) ne segue che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata entro il termine prescrizionale previsto dal Legislatore e che, pertanto, non
è estinta per prescrizione la sanzione con essa irrogata.
Nel merito, nel corso del giudizio è emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato.
Dai documenti in atti si ricava che con A.I.A. n. 117/2011 veniva Controparte_1 autorizzata alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti (piattaforma di deputazione di acque reflue), in agro di Presicce, località Spiggiano Canale, con la prescrizione -fra le altre- che “le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati venissero tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento ed inviate all'impianto di trattamento” (paragrafo 11 dell . CP_4
Nel corso del sopralluogo del 19.01.2019 presso lo stabilimento in Presicce località Spiggiano Canale dell'impianto di depurazione di Controparte_1
(documentato nel verbale in atti) i verbalizzanti , l'UPG Persona_1 il Comandante , il Tenente e il Persona_2 Persona_3 Testimone_1
Comandante attestavano che “i piazzali erano interessati in alcuni Controparte_5 punti dalla presenza di acqua piovana stagnante”, documentando la verifica con i rilievi fotografici allegativi.
E' noto che i fatti accertati direttamente dai pubblici ufficiali intervenuti fanno fede sino a querela di falso, nella specie non proposta;
deve pertanto ritenersi che, come contestato dall'amministrazione resistente, fosse stata violata in data
19.01.2019 la prescrizione di cui al paragrafo 11 dell'AIA n. 117/11 rilasciata a CP_1
[...]
Tanto risulta corroborato anche dalle affermazioni rese in giudizio dal teste che dichiarava: “Ricordo che in occasione di alcuni Testimone_1 sopralluoghi in particolare il 10.01.2019 e il 14.05.2019 ho riscontrato la presenza di acqua stagnante in alcune zone dei piazzali dell'impianto, in particolare, nei pressi della stazione di conferimento dell'autospurgo”.
Peraltro, la circostanza (riferita dai testi e Testimone_2 [...]
che abbia effettuato in più occasioni lo smaltimento di acque Tes_3 Controparte_1 meteoriche presenti sui piazzali impermeabilizzati mediante autospurgo costituisce ulteriore elemento di riscontro che le acque piovane non confluissero in maniera adeguata nella vasca di prima pioggia e di dilavamento dell'impianto.
La presenza delle acque piovane sui piazzali nemmeno può ricondursi, come addotto dalle ricorrenti, a intensi rovesci temporaleschi verificatasi nei giorni dei controlli.
Tanto può escludersi in virtù sia di quanto dichiarato in giudizio dal teste
(che affermava: “all'atto dei suddetti sopralluoghi non erano in corso Tes_1 precipitazioni.”), sia dei rilievi fotografici allegati ai processi verbali prodotti dall'amministrazione resistente (che non ritraggono temporali in corso), che dai dati dei bollettini meteo climatici in atti relativi alle (inesistenti o scarse) precipitazioni atmosferiche nelle date del 23.10.2018, 10.01.2019 e 14.05.2019.
Quanto alla censura delle ricorrenti relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria, ed al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa.
Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr.
Cass. 11.6.2007, n. 13610).
Nel caso di specie, non può dirsi che le opponenti abbiano agito nel convincimento della liceità della propria condotta, perché la ignoranza della legge non può considerarsi condizione esimente, né risulta provato che abbiano fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge;
la stessa circostanza che, solo in data successiva all'accertamento e contestazione, abbia presentato un Controparte_1 progetto per realizzare “un ulteriore pozzetto di accumulo e rilancio in testa alla sezione biologica mediante l'uso di pompe delle acque di dilavamento del piazzale”
(come dalla stessa dichiarato nel ricorso introduttivo) depone nel senso che essa fosse consapevole che le acque piovane del piazzale impermeabilizzato non fossero raccolte secondo la prescrizione di cui al paragrafo 11 dell'autorizzazione.
Né può trattarsi di errore incolpevole sul fatto come dedotto dalle opponenti.
Ed invero, oltre alla estrema genericità della censura (che non precisa su quale specifico fatto sarebbe incorsa in errore , non è stato comunque Controparte_1 contestato che la società operi da diversi anni nel settore e, pertanto, sia in grado di conoscere, secondo i principi di ordinaria diligenza, la normativa di riferimento e gli obblighi dalla stessa imposti.
Infine, non ricorrono i presupposti per ridurre la sanzione ad equità, atteso che l'amministrazione con l'ordinanza ingiunzione opposta si è limitata ad irrogarla nel minimo edittale di cui all'art. 29quaterdecies, comma 2, D. Lgs. n. 152/06.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Al rigetto segue il regolamento delle competenze di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ex art 4 comma 4, nonché di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 9, II comma, del D.Lgs 14.09.2015 n. 149.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna , in proprio e quale legale rappresentante p.t. di Parte_1
al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle Controparte_1 competenze di lite, liquidate in complessivi € 1.429,12 per compensi, oltre oneri contributivi nella misura dovuta come per legge, in luogo di IVA e CAP, essendo la
Provincia rappresentata da difensore appartenente all'ufficio legale dell'Ente.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) nulla dispone sulle spese.
Così deciso e letto in udienza in Lecce, addì 17 novembre 2025 Il Giudice Onorario
Avv. Silvia Rosato