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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/11/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 30/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 6.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
( )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato e difesa CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione del presente procedimento sino alla definizione della causa sub RG 275/2024 del
Tribunale ordinario di Trieste, revocare il decreto ingiuntivo n. 147/2023 oggi opposto;
in ogni caso confermare la legittimità della compensazione operata dall'opponente con le retribuzioni trattenute alla signora CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di onorari e spese, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022”.
Per la parte resistente: “In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'opposizione perchè infondata e temeraria. In via riconvenzionale: 1) Previ gli incombenti di rito accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo
1.10.2019 – 17.11.2019, con ogni conseguenza di legge 2) Condannarsi pertanto il datore a corrispondere per tale periodo di lavoro la somma di
€. 1.251,75 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia con accessori di legge. 3) Accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni della ricorrente e condannarsi il datore a corrispondere
l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 421,05 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre a restituire le somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82, il tutto con accessori di legge. 4) Accertare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati di anzianità a decorrere dall'1.10.2022 e pertanto condannare il datore a corrisponderle a tale titolo la somma di €. 303,90 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
5) Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 147/2023 emesso dal Tribunale di Trieste, e con il quale la sig.ra aveva CP_1
chiesto ed ottenuto nei confronti dell'opponente, proprio datore di lavoro, ingiunzione per l'importo di € 13.369,12, risultante dalle buste paga emesse nel periodo febbraio 2021 – marzo 2023.
Pag. 2 di 11 2. Deduceva la società ricorrente che nel corso del 2021 i coniugi – CP_1
avevano acquistato un immobile di pregio in via Bellosguardo, CP_2
Trieste, e deciso di sottoporlo ad un'importante opera di ristrutturazione ed ammodernamento.
3. Visti gli ottimi rapporti intercorrenti con il geom. legale Pt_1
rappresentante della si erano rivolti a lui per le necessarie Parte_1
consulenze, per la fornitura di mobili ed accessori, per la progettazione degli ambienti, e per il coordinamento di cantiere tra le varie ditte che erano state incaricate dei lavori.
4. In ragione del rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la signora e la le parti si erano accordate nel senso che CP_1 Parte_1
avrebbe trattenuto le retribuzioni della dipendente per Parte_1
pagare le fatture che nel corso dei lavori il datore di lavoro avrebbe via via emesso. Tale accordo non veniva mai formalizzato per iscritto, ma concretamente attuato per tutte le fatture via via emesse, eccetto, in parte, che per la fattura n. 60.C.2023 relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio. Per tale fattura, all'esito della compensazione attuata, residuava da corrispondere a saldo la somma di €
12.498,98, importo per il quale a sua volta, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 607/2023 nei confronti del marito della CP_1
. Persona_1
5. Tanto premesso in fatto, evidenziava la società ricorrente come la lavoratrice non avesse subito alcuna lesione al suo diritto retributivo, sortendo la compensazione il medesimo risultato che avrebbe sortito l'ipotesi di pagamento diretto delle retribuzioni alla dipendente a
Pag. 3 di 11 soddisfazione dei crediti del datore di lavoro. Chiedeva inoltre parte ricorrente, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello proposto da in opposizione al decreto ingiuntivo Persona_1
notificatogli, militando a favore di tale ipotesi ragioni di economia processuale, oltre che di logica giuridica volte ad evitare un conflitto di giudicati.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la lavoratrice opposta, rilevando di non aver mai stipulato alcun accordo con legale rappresentante della società, né scritto né orale, e di non aver mai conferito ad alcuno mandato in tal senso. Rilevava di aver semplicemente consentito a che, fino ad un certo punto, cioè fino a quando essa avesse ritenuto liberamente di farlo, non le venisse erogata la retribuzione. Quando questa disponibilità era venuta meno il fatto era stato comunicato al datore di lavoro. Non vi era dunque alcun motivo che legittimasse il mancato pagamento degli importi indicati nelle buste paga poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
7. Proponendo domanda riconvenzionale, evidenziava inoltre la lavoratrice di aver iniziato a lavorare un mese e mezzo prima della formalizzazione del rapporto, ed in particolare nel periodo 1.10.2019 – 17.11.2019, dovendole di conseguenza essere corrisposta la somma di € 1.251,75. Rivendicava inoltre l'importo di € 421,05 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso essendosi dimessa per il mancato percepimento degli stipendi e per essere stata sottoposta ad illecita sorveglianza, nonchè la restituzione delle somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82. Chiedeva le venisse anche corrisposto lo scatto di anzianità come da CCNL, pari ad
Pag. 4 di 11 €. 20.26 mensili, dal terzo anno di rapporto, e pertanto dall'1.10.2022, per un totale, di €. 303,90.
8. La causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito vengono illustrati.
10. Come concordemente evidenziato dalle parti nel corso dell'odierna udienza e come anche provato documentalmente da parte opponente con allegato alle note conclusive, fra le parti è intercorso accordo conciliativo, con il quale parte opposta ha accettato di compensare gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto in questa sede con la fattura nr. 28/A/2023 emessa da più corresponsione di un conguaglio, configurandosi Parte_1
pertanto a tutti gli effetti un pagamento in corso di causa del credito ingiunto.
11. E' noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario processo di cognizione, non limitato alla legittimità del decreto emesso, bensì all'intera vicenda di credito-debito intercorsa ed intercorrente tra le parti. Conseguentemente, il Giudice deve confermare il decreto ingiuntivo tutte le volte in cui si rilevi come infondata la proposta opposizione. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'opposizione si manifesti anche solo parzialmente fondata, il Giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e l'eventuale titolo è costituito esclusivamente dalla sentenza.
Qualora nel corso del giudizio l'opponente provveda al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie,
Pag. 5 di 11 non è possibile confermare il decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso essere considerato più titolo esecutivo, in quanto adempiuto. A tal proposito è stato affermato che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. nr.
21432/2011).
12. Essendo venuto meno il diritto di credito del lavoratore in ragione dell'adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e tuttavia le spese procedimento monitorio devono gravare sulla società, unitamente alle spese di questo giudizio (Cass. nr. 7526/2007), per i motivi che di seguito si illustrano.
13. Non sono in contestazione, nel presente giudizio, i crediti da lavoro pretesi dalla signora e poi oggetto di ingiunzione opposta. CP_1
14. L'opposizione si fonda solo ed esclusivamente sull'eccezione di compensazione impropria sollevata dall'opponente. In sostanza lamenta
Pag. 6 di 11 quest'ultima che il credito da retribuzioni non sarebbe dovuto avendo la lavoratrice acconsentito a non ricevere le proprie retribuzioni in quanto parallelamente la società, suo datore di lavoro, stava eseguendo alcuni lavori presso la sua abitazione. In tal caso i crediti opposti in compensazione sarebbero quelli relativi alla fattura n. 60.C.2023 (diversa da quella menzionata nell'accordo conciliativo di cui sopra), emessa dalla società opponente e relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio, per il quale è stato emesso differente decreto ingiuntivo opposto dalla signora e con giudizio pendente dinanzi a CP_1
diverso Giudice di questo Tribunale.
15. Tale prospettazione è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ., l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre non solo la sospensione della condanna per il credito oggetto della domanda principale, ma anche la sospensione contemplata dall'art. 295 o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., prevalente su quella
Pag. 7 di 11 generale dettata dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n.
23225; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n.
31359). Tale principio, enunciato in riferimento alla compensazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, deve ritenersi applicabile anche alla compensazione c.d. impropria (Cass. nr. 23167/2022). Si è infatti osservato che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di “compensazione di fatto”, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento che la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2015, n. 1695).
Qualora, pertanto, come nella specie, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito, quello oggetto di decreto ingiuntivo e vantato dalla signora venga opposto in compensazione un altro credito, CP_1
ovvero quello asseritamente vantato dalla il quale Parte_1
costituisce oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ.
16. Peraltro, ed anche a non voler aderire all'orientamento sopra menzionato, si deve rilevare che alcun accertamento sulla fondatezza dell'eccezione di
Pag. 8 di 11 compensazione sollevata da parte opponente potrebbe essere condotto dallo scrivente, stante la mancanza di allegazioni fattuali ed istruttorie in ordine alla consistenza ed alla qualità dei lavori oggetto di fattura sopra richiamata, ma anche con riferimento allo stato dei lavori ed alle compensazioni operate con riferimento alle precedenti fatture. In sostanza non basta allegare genericamente l'esistenza di un accordo compensativo, ma bisogna allegare anche gli elementi fattuali che consentano poi al
Giudice di determinare le relative partite di dare ed avere.
17. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza del pagamento avvenuto in corso di causa avrebbe dovuto essere rigettata.
18. Parzialmente accolta deve essere invece la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta.
19. Quanto all'importo per € 1.251,75 a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo nel periodo 1.10.2019 – 17.11.2019 nel quale il rapporto di lavoro non era stato formalizzato, parte resistente ha riconosciuto l'effettuazione della prestazione lavorativa, ma dedotto l'infondatezza della pretesa in quanto l'importo sarebbe stato conteggiato, nella stessa compensazione opposta rispetto ai crediti oggetto di decreto ingiuntivo. La prospettazione di parte resistente non è condivisibile per le ragioni che sono state sopra illustrate in ordine all'eccezione di compensazione sollevata per i crediti di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto e dunque la domanda deve essere sul punto accolta.
20. Quanto all'importo richiesto (sia in restituzione che in via diretta) a titolo di indennità di preavviso, in quanto la ricorrente sarebbe stata sottoposta a sorveglianza illecita e la retribuzione non sarebbe stata corrisposta, si deve
Pag. 9 di 11 rilevare che il primo motivo appare generico e privo di specifiche allegazioni (tranne quelle tardive di cui alle note autorizzate), mentre il secondo appare fondato. A fronte del dato oggettivo della mancata corresponsione della maggior parte della retribuzione per un periodo di tempo assai prolungato (febbraio 2021 – Marzo 2023), parte resistente ha ancora una volta fatto richiamo alla compensazione intervenuta fra le parti, senza allegare elementi o circostanze di fatto utili all'accertamento dei fatti.
In tale contesto non si può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche di recente, secondo il quale “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore” (Cass. nr.
10663/2024).
21. La domanda relativa allo scatto per anzianità deve essere invece rigettata, in ragione della documentazione prodotta da parte opponente e che parte opposta ha riconosciuto come esaustiva delle proprie pretese sul punto.
22. In definitiva l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. La domanda riconvenzionale deve essere parzialmente accolta e parte opponente condannata a corrispondere l'importo di € 1.672,80 a titolo di retribuzione non corrisposta ed indennità di preavviso ed a restituire l'importo di € 561,82 indebitamente trattenuto all'opposta.
Pag. 10 di 11 23. Secondo il principio di soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento delle spese liquidate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, ove non già corrisposte, nonché delle spese del procedimento di opposizione che si liquidano come da dispositivo, con compensazione del 50% delle stesse in ragione del comportamento processuale di cui all'intervenuto pagamento e del principio di prova, seppur fornito in forma generica, sull'esistenza di un accordo compensativo fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, che per il resto rigetta, accertato il diritto di a percepire quanto richiesto a CP_1
titolo di retribuzioni ed indennità di preavviso, condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta ricorrente l'importo di € 1.672,80 a titolo di retribuzione non corrisposta ed indennità di preavviso ed a restituire l'importo di € 561,82 indebitamente trattenuto a titolo di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
3) condanna l'opponente alla corresponsione, ove non già fatto, delle spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, ed alla corresponsione del 50% delle spese di lite relative all'opposizione, che si liquidano in € 1.054,50 per compensi professionali, oltre accessori;
compensa per il resto.
Trieste, 6/11/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora
Pag. 11 di 11
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 30/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 6.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte_1
( )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ricorrente contro
( ), rappresentato e difesa CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione del presente procedimento sino alla definizione della causa sub RG 275/2024 del
Tribunale ordinario di Trieste, revocare il decreto ingiuntivo n. 147/2023 oggi opposto;
in ogni caso confermare la legittimità della compensazione operata dall'opponente con le retribuzioni trattenute alla signora CP_1 per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di onorari e spese, ai sensi dei DM 55/2014 e 147/2022”.
Per la parte resistente: “In via principale: Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'opposizione perchè infondata e temeraria. In via riconvenzionale: 1) Previ gli incombenti di rito accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo
1.10.2019 – 17.11.2019, con ogni conseguenza di legge 2) Condannarsi pertanto il datore a corrispondere per tale periodo di lavoro la somma di
€. 1.251,75 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia con accessori di legge. 3) Accertarsi la sussistenza della giusta causa di dimissioni della ricorrente e condannarsi il datore a corrispondere
l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 421,05 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre a restituire le somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82, il tutto con accessori di legge. 4) Accertare il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati di anzianità a decorrere dall'1.10.2022 e pertanto condannare il datore a corrisponderle a tale titolo la somma di €. 303,90 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione ed interessi.
5) Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 147/2023 emesso dal Tribunale di Trieste, e con il quale la sig.ra aveva CP_1
chiesto ed ottenuto nei confronti dell'opponente, proprio datore di lavoro, ingiunzione per l'importo di € 13.369,12, risultante dalle buste paga emesse nel periodo febbraio 2021 – marzo 2023.
Pag. 2 di 11 2. Deduceva la società ricorrente che nel corso del 2021 i coniugi – CP_1
avevano acquistato un immobile di pregio in via Bellosguardo, CP_2
Trieste, e deciso di sottoporlo ad un'importante opera di ristrutturazione ed ammodernamento.
3. Visti gli ottimi rapporti intercorrenti con il geom. legale Pt_1
rappresentante della si erano rivolti a lui per le necessarie Parte_1
consulenze, per la fornitura di mobili ed accessori, per la progettazione degli ambienti, e per il coordinamento di cantiere tra le varie ditte che erano state incaricate dei lavori.
4. In ragione del rapporto di lavoro intercorrente all'epoca tra la signora e la le parti si erano accordate nel senso che CP_1 Parte_1
avrebbe trattenuto le retribuzioni della dipendente per Parte_1
pagare le fatture che nel corso dei lavori il datore di lavoro avrebbe via via emesso. Tale accordo non veniva mai formalizzato per iscritto, ma concretamente attuato per tutte le fatture via via emesse, eccetto, in parte, che per la fattura n. 60.C.2023 relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio. Per tale fattura, all'esito della compensazione attuata, residuava da corrispondere a saldo la somma di €
12.498,98, importo per il quale a sua volta, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nr. 607/2023 nei confronti del marito della CP_1
. Persona_1
5. Tanto premesso in fatto, evidenziava la società ricorrente come la lavoratrice non avesse subito alcuna lesione al suo diritto retributivo, sortendo la compensazione il medesimo risultato che avrebbe sortito l'ipotesi di pagamento diretto delle retribuzioni alla dipendente a
Pag. 3 di 11 soddisfazione dei crediti del datore di lavoro. Chiedeva inoltre parte ricorrente, la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello proposto da in opposizione al decreto ingiuntivo Persona_1
notificatogli, militando a favore di tale ipotesi ragioni di economia processuale, oltre che di logica giuridica volte ad evitare un conflitto di giudicati.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la lavoratrice opposta, rilevando di non aver mai stipulato alcun accordo con legale rappresentante della società, né scritto né orale, e di non aver mai conferito ad alcuno mandato in tal senso. Rilevava di aver semplicemente consentito a che, fino ad un certo punto, cioè fino a quando essa avesse ritenuto liberamente di farlo, non le venisse erogata la retribuzione. Quando questa disponibilità era venuta meno il fatto era stato comunicato al datore di lavoro. Non vi era dunque alcun motivo che legittimasse il mancato pagamento degli importi indicati nelle buste paga poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo.
7. Proponendo domanda riconvenzionale, evidenziava inoltre la lavoratrice di aver iniziato a lavorare un mese e mezzo prima della formalizzazione del rapporto, ed in particolare nel periodo 1.10.2019 – 17.11.2019, dovendole di conseguenza essere corrisposta la somma di € 1.251,75. Rivendicava inoltre l'importo di € 421,05 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso essendosi dimessa per il mancato percepimento degli stipendi e per essere stata sottoposta ad illecita sorveglianza, nonchè la restituzione delle somme indebitamente trattenute per mancato preavviso pari ad €. 561,82. Chiedeva le venisse anche corrisposto lo scatto di anzianità come da CCNL, pari ad
Pag. 4 di 11 €. 20.26 mensili, dal terzo anno di rapporto, e pertanto dall'1.10.2022, per un totale, di €. 303,90.
8. La causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, senza adempimenti istruttori ulteriori rispetto all'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito vengono illustrati.
10. Come concordemente evidenziato dalle parti nel corso dell'odierna udienza e come anche provato documentalmente da parte opponente con allegato alle note conclusive, fra le parti è intercorso accordo conciliativo, con il quale parte opposta ha accettato di compensare gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto in questa sede con la fattura nr. 28/A/2023 emessa da più corresponsione di un conguaglio, configurandosi Parte_1
pertanto a tutti gli effetti un pagamento in corso di causa del credito ingiunto.
11. E' noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario processo di cognizione, non limitato alla legittimità del decreto emesso, bensì all'intera vicenda di credito-debito intercorsa ed intercorrente tra le parti. Conseguentemente, il Giudice deve confermare il decreto ingiuntivo tutte le volte in cui si rilevi come infondata la proposta opposizione. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'opposizione si manifesti anche solo parzialmente fondata, il Giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e l'eventuale titolo è costituito esclusivamente dalla sentenza.
Qualora nel corso del giudizio l'opponente provveda al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie,
Pag. 5 di 11 non è possibile confermare il decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso essere considerato più titolo esecutivo, in quanto adempiuto. A tal proposito è stato affermato che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. nr.
21432/2011).
12. Essendo venuto meno il diritto di credito del lavoratore in ragione dell'adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e tuttavia le spese procedimento monitorio devono gravare sulla società, unitamente alle spese di questo giudizio (Cass. nr. 7526/2007), per i motivi che di seguito si illustrano.
13. Non sono in contestazione, nel presente giudizio, i crediti da lavoro pretesi dalla signora e poi oggetto di ingiunzione opposta. CP_1
14. L'opposizione si fonda solo ed esclusivamente sull'eccezione di compensazione impropria sollevata dall'opponente. In sostanza lamenta
Pag. 6 di 11 quest'ultima che il credito da retribuzioni non sarebbe dovuto avendo la lavoratrice acconsentito a non ricevere le proprie retribuzioni in quanto parallelamente la società, suo datore di lavoro, stava eseguendo alcuni lavori presso la sua abitazione. In tal caso i crediti opposti in compensazione sarebbero quelli relativi alla fattura n. 60.C.2023 (diversa da quella menzionata nell'accordo conciliativo di cui sopra), emessa dalla società opponente e relativa a tutta l'opera di progettazione, alla gestione operativa di cantiere, ai vari preventivi richiesti e poi non confermati, e ai costi di magazzinaggio, per il quale è stato emesso differente decreto ingiuntivo opposto dalla signora e con giudizio pendente dinanzi a CP_1
diverso Giudice di questo Tribunale.
15. Tale prospettazione è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dal debitore, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dal momento che, mentre la prima postula la certezza del credito, la seconda presuppone, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ., l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo: in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre non solo la sospensione della condanna per il credito oggetto della domanda principale, ma anche la sospensione contemplata dall'art. 295 o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della specialità della disciplina prevista dall'art. 1243 cit., prevalente su quella
Pag. 7 di 11 generale dettata dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n.
23225; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4313; Cass., Sez. VI, 4/12/2018, n.
31359). Tale principio, enunciato in riferimento alla compensazione in senso tecnico, avente come presupposto l'esistenza di autonomi e contrapposti rapporti di debito e di credito, deve ritenersi applicabile anche alla compensazione c.d. impropria (Cass. nr. 23167/2022). Si è infatti osservato che tale figura non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di “compensazione di fatto”, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, dal momento che la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, sempre, però, che ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 29/01/2015, n. 1695).
Qualora, pertanto, come nella specie, in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito, quello oggetto di decreto ingiuntivo e vantato dalla signora venga opposto in compensazione un altro credito, CP_1
ovvero quello asseritamente vantato dalla il quale Parte_1
costituisce oggetto di un diverso giudizio, non ancora definito con un provvedimento passato in giudicato, il giudice non ha altra scelta che decidere sul credito azionato in via principale e rigettare l'eccezione di compensazione, non potendo disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., né la sospensione della condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 1243, secondo comma, cod. civ.
16. Peraltro, ed anche a non voler aderire all'orientamento sopra menzionato, si deve rilevare che alcun accertamento sulla fondatezza dell'eccezione di
Pag. 8 di 11 compensazione sollevata da parte opponente potrebbe essere condotto dallo scrivente, stante la mancanza di allegazioni fattuali ed istruttorie in ordine alla consistenza ed alla qualità dei lavori oggetto di fattura sopra richiamata, ma anche con riferimento allo stato dei lavori ed alle compensazioni operate con riferimento alle precedenti fatture. In sostanza non basta allegare genericamente l'esistenza di un accordo compensativo, ma bisogna allegare anche gli elementi fattuali che consentano poi al
Giudice di determinare le relative partite di dare ed avere.
17. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza del pagamento avvenuto in corso di causa avrebbe dovuto essere rigettata.
18. Parzialmente accolta deve essere invece la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta.
19. Quanto all'importo per € 1.251,75 a titolo di retribuzioni non corrisposte per il periodo nel periodo 1.10.2019 – 17.11.2019 nel quale il rapporto di lavoro non era stato formalizzato, parte resistente ha riconosciuto l'effettuazione della prestazione lavorativa, ma dedotto l'infondatezza della pretesa in quanto l'importo sarebbe stato conteggiato, nella stessa compensazione opposta rispetto ai crediti oggetto di decreto ingiuntivo. La prospettazione di parte resistente non è condivisibile per le ragioni che sono state sopra illustrate in ordine all'eccezione di compensazione sollevata per i crediti di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto e dunque la domanda deve essere sul punto accolta.
20. Quanto all'importo richiesto (sia in restituzione che in via diretta) a titolo di indennità di preavviso, in quanto la ricorrente sarebbe stata sottoposta a sorveglianza illecita e la retribuzione non sarebbe stata corrisposta, si deve
Pag. 9 di 11 rilevare che il primo motivo appare generico e privo di specifiche allegazioni (tranne quelle tardive di cui alle note autorizzate), mentre il secondo appare fondato. A fronte del dato oggettivo della mancata corresponsione della maggior parte della retribuzione per un periodo di tempo assai prolungato (febbraio 2021 – Marzo 2023), parte resistente ha ancora una volta fatto richiamo alla compensazione intervenuta fra le parti, senza allegare elementi o circostanze di fatto utili all'accertamento dei fatti.
In tale contesto non si può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche di recente, secondo il quale “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore” (Cass. nr.
10663/2024).
21. La domanda relativa allo scatto per anzianità deve essere invece rigettata, in ragione della documentazione prodotta da parte opponente e che parte opposta ha riconosciuto come esaustiva delle proprie pretese sul punto.
22. In definitiva l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. La domanda riconvenzionale deve essere parzialmente accolta e parte opponente condannata a corrispondere l'importo di € 1.672,80 a titolo di retribuzione non corrisposta ed indennità di preavviso ed a restituire l'importo di € 561,82 indebitamente trattenuto all'opposta.
Pag. 10 di 11 23. Secondo il principio di soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento delle spese liquidate in decreto ingiuntivo, oltre accessori, ove non già corrisposte, nonché delle spese del procedimento di opposizione che si liquidano come da dispositivo, con compensazione del 50% delle stesse in ragione del comportamento processuale di cui all'intervenuto pagamento e del principio di prova, seppur fornito in forma generica, sull'esistenza di un accordo compensativo fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, che per il resto rigetta, accertato il diritto di a percepire quanto richiesto a CP_1
titolo di retribuzioni ed indennità di preavviso, condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta ricorrente l'importo di € 1.672,80 a titolo di retribuzione non corrisposta ed indennità di preavviso ed a restituire l'importo di € 561,82 indebitamente trattenuto a titolo di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
3) condanna l'opponente alla corresponsione, ove non già fatto, delle spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, ed alla corresponsione del 50% delle spese di lite relative all'opposizione, che si liquidano in € 1.054,50 per compensi professionali, oltre accessori;
compensa per il resto.
Trieste, 6/11/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora
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