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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 27968/2022 R.G. il 9.5.2022 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, giusta procura in calce all'atto di costituzione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Natalia Paoletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2022, la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, in riassunzione del giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e conclusosi con la pronuncia di ordinanza del 21.1.2022, dichiarativa di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Brindisi, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla con comunicazione del 3.6.2020 in riferimento al contratto Controparte_1
per la fornitura di servizi residenziali alberghieri del 30.1.2020 e condannarsi la convenuta alla restituzione dell'acconto di € 50.000,00, incassato in esecuzione del contratto predetto, oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e rigettate le istanze istruttorie della parti, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 20.9.2024
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dalla nell'ambito del presente giudizio trae origine dalla vicenda Parte_1
risolutiva del contratto di fornitura di servizi residenziali alberghieri stipulato tra le parti in data
30.1.2020 e, sul presupposto della illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla società
convenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha ad oggetto la condanna della stessa alla restituzione dell'importo di € 50.000,00, incassato a titolo di primo acconto, in esecuzione del contratto in oggetto.
Le circostanze di fatto su cui riposa il fondamento della domanda attorea (nonché delle difese svolte dalla risultano documentalmente comprovate, oltre che pacifiche ed incontestate tra Controparte_1
le parti: è in atti il contratto del 30.1.2020, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 50.000,00 in favore della mentre non risulta contestata la circostanza del Controparte_1
mancato pagamento dei successivi acconti da parte della è in atti la corrispondenza Parte_1
intercorsa tra le parti in merito ad una eventuale ridefinizione del rapporto contrattuale a fronte dell'emergenza epidemiologica che in quel periodo (aprile – giugno 2020) aveva determinato il sostanziale fermo delle attività alberghiere e ricettive;
è in atti la missiva del 3.6.2020 con cui la odierna convenuta, nel ritenere inaccettabili le condizioni di rinegoziazione proposte dalla ed Parte_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
8.3 del contratto, comunicava alla controparte la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
L'art.
8.3 del contratto del 30.1.2020 prevede espressamente che la “…potrà risolvere Controparte_1
il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione scritta
con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora la non provveda al CP_2
pagamento negli importi e nei termini previsti dal presente contratto…”; sebbene nella fattispecie in esame il mancato pagamento dei successivi acconti, come previsti dall'art. 6 del contratto del 30.1.2020 integri, effettivamente, quell'inadempimento che i contraenti hanno posto a fondamento della risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c., si deve rilevare che la particolarità della situazione contingente nella quale il contratto ha trovato esecuzione e l'eccezionalità delle circostanze relative all'emergenza pandemica all'epoca in atto (con l'adozione delle conseguenti misure restrittive ed il sostanziale fermo delle attività ricettive ed alberghiere) ha sicuramente assunto un ruolo causale determinante, ed al tempo stesso scriminante, del pur conclamato inadempimento contrattuale della odierna attrice.
In altre parole, la mera circostanza oggettiva dell'inadempimento (come contemplato nella clausola risolutiva espressa di cui all'art.
8.3 del contratto) non è idonea a giustificare la risoluzione contrattuale intimata dalla dal momento che, secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…l'agire Controparte_1
dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio
generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo
esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur
integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non
sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica
non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente…” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 8282 del 23.3.2003).
Appare evidente che il mancato pagamento degli acconti di cui all'art. 6 del contratto del 30.1.2020 da parte della lungi dal conclamarne alcun grave inadempimento contrattuale, abbia trovato Parte_1
giustificazione proprio nella situazione di assoluta incertezza circa l'evoluzione della situazione pandemica all'epoca in atto ed il mantenimento delle misure restrittive di cui al DPCM del 22.3.2020,
che rendevano, all'epoca dei fatti, assolutamente incerta la possibilità di concreta esecuzione delle prestazioni contrattuali e giustificavano la sospensione dei pagamenti da parte della società attrice;
a fronte di tale complessiva valutazione degli eventi, del tutto contraria ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale si appalesa la risoluzione ex art. 1456 c.c. operata dalla peraltro in Controparte_1
corso di svolgimento di trattative di rinegoziazione contrattuale tra le parti.
In altre parole, la circostanza oggettiva ed incontestata del mancato pagamento degli acconti da parte della non può essere valutata prescindendo dalla valutazione della complessiva e grave Parte_1 situazione emergenziale in cui il contratto oggetto di causa ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il mero richiamo formale all'inadempimento dell'attrice ed alla conseguente operatività della clausola risolutiva espressa non possa essere idoneo a giustificare e legittimare la risoluzione contrattuale operata dalla in evidente violazione dei canoni di correttezza e buona Controparte_1
fede che dovrebbero in ogni caso (e specialmente in una situazione di drammatica emergenza come quella verificatasi nel periodo marzo- giugno 2020) presiedere all'esecuzione dei contratti.
Non risultando, pertanto, ravvisabile alcun inadempimento colpevole ed imputabile a carico della società attrice, la risoluzione del contratto (effettivamente intervenuta per effetto del recesso operato dalla non può essere imputata a nessuna delle due contraenti (né alla Controparte_1 CP_1
contraente non inadempiente, e nemmeno alla per le motivazioni sopra espresse).
[...] Parte_1
E pertanto, a fronte dell'intervenuto scioglimento del vincolo negoziale, è venuto meno anche il titolo giustificativo della perdurante detenzione dell'importo ricevuto a titolo di acconto da parte della società
convenuta in esecuzione del contratto ormai risolto, dal che discende, in accoglimento della domanda attorea, la condanna della alla restituzione dell'importo di € 50.000,00 in favore di Controparte_1
controparte, in diretto collegamento con gli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale e come conseguenza diretta del venir meno della causa della corresponsione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 11356
del 16.5.2006).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 19.4.2022 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_1
disattese, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla con comunicazione del 3.6.2020 in riferimento al contratto per la fornitura di servizi Controparte_1
residenziali alberghieri del 30.1.2020 e per l'effetto la condanna alla restituzione, in favore di parte attrice, dell'importo di € 50.000,00, oltre agli accessori di legge;
---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.800,00 in favore degli avv.ti Luciano
e Gianluca Pennacchio per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 8.1.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi