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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 06/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 12174 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MINACAPILLI LIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 24/05/2023, notificato in data 26/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 31/03/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 24/06/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 24/05/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, reso in data 31/03/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio, in data 11/07/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale le parti rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 06/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato: la mancanza di legami familiari del Richiedente nel Paese di origine, a fronte del nucleo familiare creatosi in Italia con moglie e figlio nato a [...]; il lungo periodo trascorso in
Italia; l'intrapreso percorso di integrazione nel territorio (v. pag. 3 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un adeguato grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Egli infatti ha prodotto:
1) Copia del certificato di residenza e di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di Torino in data 15/06/2023, in cui si attesta che il Richiedente risiede in Torino con la sua famiglia
(v. doc. 2 ricorso);
2) Copia della dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo d'imposta 2022, da cui si evince che il Richiedente ha lavorato come autonomo percependo un reddito di circa Euro
6000,00 (v. doc. 3 ricorso);
3) Copia della dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo d'imposta 2022 della compagna del Sig. , Sig.ra da cui si evince che la stessa ha Parte_1 Parte_2 lavorato come autonoma, percependo un reddito di circa Euro 6000,00 (v. doc, 4 ricorso)
4) Copia del contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in Torino, avente durata
3+2, sottoscritto dal Richiedente in qualità di conduttore in data 15/01/2020, con canone di locazione pari ad Euro 350,00 mensili, comprensivo di spese condominiali (v. doc. 5 ricorso);
5) Copia del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione scolastica e certificazione delle competenze al termine del percorso di istruzione per adulti di primo livello, relativo all'anno scolastico 2019/2020, rilasciato da CPIA 1 Torino in data
26/06/2020 (v. doc. 7 ricorso);
6) Copia dell'estratto atto di nascita della prima figlia del Richiedente, , Per_1 rilasciato dall'Ufficio Servizi Demografici Città di Torino, in data 29/01/2021 (v. doc. 7 ricorso);
7) Copia del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale sito in Torino, avente durata di 6 anni, sottoscritto dal Richiedente e dalla compagna in qualità di conduttori in data 01/03/2022, con canone di locazione pari ad Euro 300,00 mensili (v. doc. 8 ricorso); 8) Copia dell'attestato di frequenza del corso di lingua italiana livello A2 per l'anno scolastico 2018/2019, rilasciato da CPIA 1 Torino in data 14/06/2019 (v. doc. 9 ricorso);
9) Copia del certificato di matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
contratto in Torino in data 28/09/2024 (v. doc. 2 nota di deposito del
[...]
16/10/2024);
10) Copia dell'estratto atto di nascita della seconda figlia del Richiedente, , Per_2 rilasciato dal Dipartimento Decentramento e Servizi Civici della Città di Torino, in data
25/09/2023 (v. doc. 3 nota di deposito del 16/10/2024);
11) Copia della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, da cui si evince che il Richiedente ha lavorato come autonomo percependo un reddito di circa Euro
5200,00 (v. doc. 4 nota di deposito del 16/10/2024);
12) Copia della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023 della compagna del Sig. , Sig.ra da cui si evince che la stessa ha Parte_1 Parte_2 lavorato come autonoma, percependo un reddito di circa Euro 7000,00 (v. doc. 5 nota di deposito del 16/10/2024).
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa con continuità dal 2022, abbia raggiunto l'autonomia abitativa dal 2020 e si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento.
Si evidenzia altresì, ai fini della decisione, la presenza dell'intero nucleo familiare del
Richiedente in Italia con figlie, ad oggi, minorenni nate in territorio italiano.
Vengono dunque in rilievo, anche nell'ottica della protezione speciale, i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha stabilito che, «ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 286 dei 1998, la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso
e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. La presenza della prole minore in Italia infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nel percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana»
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506).
Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita pertanto accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente.
Alla luce delle circostanze appena analizzate, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito a far fronte alle comuni esigenze di vita, i diplomi e attestati di frequenza di vari corsi, consente di affermare che il Sig. ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel Parte_1 tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione speciale. Parte_1
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del l'11/11/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 06/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 12174 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MINACAPILLI LIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 24/05/2023, notificato in data 26/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 31/03/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e conseguentemente dichiararsi riconosciuto lo Status di protezione speciale ex art. 19 Dlgs
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 24/06/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 24/05/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, reso in data 31/03/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio, in data 11/07/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale le parti rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 06/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato: la mancanza di legami familiari del Richiedente nel Paese di origine, a fronte del nucleo familiare creatosi in Italia con moglie e figlio nato a [...]; il lungo periodo trascorso in
Italia; l'intrapreso percorso di integrazione nel territorio (v. pag. 3 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art 19 TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un adeguato grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Egli infatti ha prodotto:
1) Copia del certificato di residenza e di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di Torino in data 15/06/2023, in cui si attesta che il Richiedente risiede in Torino con la sua famiglia
(v. doc. 2 ricorso);
2) Copia della dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo d'imposta 2022, da cui si evince che il Richiedente ha lavorato come autonomo percependo un reddito di circa Euro
6000,00 (v. doc. 3 ricorso);
3) Copia della dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo d'imposta 2022 della compagna del Sig. , Sig.ra da cui si evince che la stessa ha Parte_1 Parte_2 lavorato come autonoma, percependo un reddito di circa Euro 6000,00 (v. doc, 4 ricorso)
4) Copia del contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in Torino, avente durata
3+2, sottoscritto dal Richiedente in qualità di conduttore in data 15/01/2020, con canone di locazione pari ad Euro 350,00 mensili, comprensivo di spese condominiali (v. doc. 5 ricorso);
5) Copia del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione scolastica e certificazione delle competenze al termine del percorso di istruzione per adulti di primo livello, relativo all'anno scolastico 2019/2020, rilasciato da CPIA 1 Torino in data
26/06/2020 (v. doc. 7 ricorso);
6) Copia dell'estratto atto di nascita della prima figlia del Richiedente, , Per_1 rilasciato dall'Ufficio Servizi Demografici Città di Torino, in data 29/01/2021 (v. doc. 7 ricorso);
7) Copia del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale sito in Torino, avente durata di 6 anni, sottoscritto dal Richiedente e dalla compagna in qualità di conduttori in data 01/03/2022, con canone di locazione pari ad Euro 300,00 mensili (v. doc. 8 ricorso); 8) Copia dell'attestato di frequenza del corso di lingua italiana livello A2 per l'anno scolastico 2018/2019, rilasciato da CPIA 1 Torino in data 14/06/2019 (v. doc. 9 ricorso);
9) Copia del certificato di matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
contratto in Torino in data 28/09/2024 (v. doc. 2 nota di deposito del
[...]
16/10/2024);
10) Copia dell'estratto atto di nascita della seconda figlia del Richiedente, , Per_2 rilasciato dal Dipartimento Decentramento e Servizi Civici della Città di Torino, in data
25/09/2023 (v. doc. 3 nota di deposito del 16/10/2024);
11) Copia della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, da cui si evince che il Richiedente ha lavorato come autonomo percependo un reddito di circa Euro
5200,00 (v. doc. 4 nota di deposito del 16/10/2024);
12) Copia della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023 della compagna del Sig. , Sig.ra da cui si evince che la stessa ha Parte_1 Parte_2 lavorato come autonoma, percependo un reddito di circa Euro 7000,00 (v. doc. 5 nota di deposito del 16/10/2024).
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa con continuità dal 2022, abbia raggiunto l'autonomia abitativa dal 2020 e si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento.
Si evidenzia altresì, ai fini della decisione, la presenza dell'intero nucleo familiare del
Richiedente in Italia con figlie, ad oggi, minorenni nate in territorio italiano.
Vengono dunque in rilievo, anche nell'ottica della protezione speciale, i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha stabilito che, «ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 286 dei 1998, la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso
e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. La presenza della prole minore in Italia infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nel percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana»
(Cass. civile, Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5506).
Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita pertanto accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente.
Alla luce delle circostanze appena analizzate, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito a far fronte alle comuni esigenze di vita, i diplomi e attestati di frequenza di vari corsi, consente di affermare che il Sig. ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel Parte_1 tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione speciale. Parte_1
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del l'11/11/2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberta Dotta