TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9685/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 9685/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Simona Di Fonso, come in atti. Parte_1
E
con l'Avv. Stefano Iezzi come in atti. CP_1
. Controparte_2
OGGETTO
Appello.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE appellava la sentenza del Giudice di pace di del 19.12.2017 (depositata il Parte_1 CP_1
21.12.2017; n. 36332/17) che accoglieva l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento indicata (n. 097 2010 0017645410 000) compensando le spese.
Chiedeva, che, in sua riforma, fosse dichiarata la prescrizione del diritto azionato e la condanna alle spese degli appellati.
All'uopo conveniva in giudizio e l . CP_1 Controparte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e in via di appello incidentale CP_1
la riforma della sentenza impugnata per l'inammissibilità della dell'opposizione riguardante l'estratto di ruolo.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di giudicato implicito sollevata dall'appellante con riferimento all'impugnabilità dell'estratto di ruolo perché tale questione è stata espressamente sollevata da in sede di appello incidentale regolarmente proposto. CP_1
pagina1 di 3 Deve quindi osservarsi che L'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante l'inserimento del comma 4 - bis, ha stabilito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cass., n. 7353 del 2022).
Tale norma si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., n.
26283 del 2022; Cass., n. 6857 del 2023).
Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non
“lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.
I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva.
La disposizione si applica anche alla riscossione delle entrate extratributarie (Cass., n. 10268 del
2023).
Per quanto detto la giurisprudenza di legittimità afferma che Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia (Cass., n. 29729 del 2023).
L'appellante nulla ha dimostrato o semplicemente allegato al riguardo.
Ne deriva che l'appello principale deve essere rigettato mentre va accolto quello incidentale spiegato da e in riforma dell'impugnata sentenza deve dichiararsi l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina2 di 3 Le spese del primo grado possono compensarsi tenuto conto della sopravvenuta disciplina normativa.
Quelle del grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Accoglie l'appello incidentale spiegato da e dichiara per l'effetto in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza l'inammissibilità dell'opposizione proposta Parte_1
Compensa le spese del primo grado condannando al pagamento di quelle della Parte_1
presente fase di gravame in favore di che liquida in euro di 2300,00, per compensi, CP_1
oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 3 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 9685/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Simona Di Fonso, come in atti. Parte_1
E
con l'Avv. Stefano Iezzi come in atti. CP_1
. Controparte_2
OGGETTO
Appello.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE appellava la sentenza del Giudice di pace di del 19.12.2017 (depositata il Parte_1 CP_1
21.12.2017; n. 36332/17) che accoglieva l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento indicata (n. 097 2010 0017645410 000) compensando le spese.
Chiedeva, che, in sua riforma, fosse dichiarata la prescrizione del diritto azionato e la condanna alle spese degli appellati.
All'uopo conveniva in giudizio e l . CP_1 Controparte_2
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e in via di appello incidentale CP_1
la riforma della sentenza impugnata per l'inammissibilità della dell'opposizione riguardante l'estratto di ruolo.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di giudicato implicito sollevata dall'appellante con riferimento all'impugnabilità dell'estratto di ruolo perché tale questione è stata espressamente sollevata da in sede di appello incidentale regolarmente proposto. CP_1
pagina1 di 3 Deve quindi osservarsi che L'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante l'inserimento del comma 4 - bis, ha stabilito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (Cass., n. 7353 del 2022).
Tale norma si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., n.
26283 del 2022; Cass., n. 6857 del 2023).
Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non
“lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.
I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva.
La disposizione si applica anche alla riscossione delle entrate extratributarie (Cass., n. 10268 del
2023).
Per quanto detto la giurisprudenza di legittimità afferma che Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del
2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia (Cass., n. 29729 del 2023).
L'appellante nulla ha dimostrato o semplicemente allegato al riguardo.
Ne deriva che l'appello principale deve essere rigettato mentre va accolto quello incidentale spiegato da e in riforma dell'impugnata sentenza deve dichiararsi l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina2 di 3 Le spese del primo grado possono compensarsi tenuto conto della sopravvenuta disciplina normativa.
Quelle del grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
Accoglie l'appello incidentale spiegato da e dichiara per l'effetto in riforma CP_1
dell'impugnata sentenza l'inammissibilità dell'opposizione proposta Parte_1
Compensa le spese del primo grado condannando al pagamento di quelle della Parte_1
presente fase di gravame in favore di che liquida in euro di 2300,00, per compensi, CP_1
oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 3 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3