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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 5055 dell'anno 2023 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VADACCA PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AMMATTATELLI PIETRO,
elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
***************
Le parti hanno concluso come da note di precisazioni delle conclusioni inviate per l'udienza del 18.02.2025, in ossequio al decreto del
25.10.2023, qui richiamate;
la causa è decisa con deposito telematico della sentenza nel giorno dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, l Parte_2
, in persona del Commissario Straordinario e legale
[...]
rappresentante p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di Parte_3
, per l'importo di € 198.030,07 oltre interessi e spese.
[...]
Deduceva l'opponente di aver saldato parte delle fatture, pari ad €
38.180,59 nelle more della notifica del provvedimento monitorio;
di aver saldato in ritardo altra parte del credito, pari ad € 46.142,45
per ritardo dell'opposta nella trasmissione dei rapporti di intervento;
di non aver pagato il residuo credito per motivi da addebitare all'opposta o perché derivanti da fatture contestate.
Si costituiva in giudizio la Parte_3
confermando l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di €
90.050,14, evidenziando tuttavia il ritardo nell'adempimento e,
pertanto, la maturazione dei relativi interessi.
Chiedeva dunque la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti della minor somma di € 13.071,06,
oltre interessi e con vittoria di spese.
All'udienza del 7.11.2023, rilevato l'avvenuto pagamento di parte dell'importo ingiunto e, pertanto, la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo corrisposto, era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ed invitate le parti ad avviare un percorso conciliativo.
Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., le parti raggiungevano un accordo e sottoponevano conclusioni conformi al Tribunale al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
2 All'odierna udienza, la causa è decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con le note di trattazione scritta dell'odierna udienza, le parti hanno dato atto di aver transatto la controversia, con rinuncia dell'opposta al decreto ingiuntivo opposto, accettazione dell'opponente e rinuncia al vincolo di solidarietà sui compensi professionali.
Deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 17.01.2023, n. 1257).
Alla luce della intervenuta transazione, deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese legali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato dalla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto
3 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di
[...]
così provvede: Parte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Bari, 18.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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