Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 383/2023 del Tribunale di Imperia promossa da:
, in qualità di vedova ed unica erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Vinicio Tofi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo in
Via Matteotti n. 144, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazzale delle Belle Arti n. 8, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
29/09/2021, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, - accertare l'operatività della garanzia prevista in polizza di de quo n. 80107263556; - dichiarare la nullità, e/o illegittimità e/o Parte_2
inefficacia delle clausole limitative in essa contenute in quanto poco chiare, ambigue e fuorvianti sull'oggetto della garanzia;
- dichiarare la nullità, e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole aventi natura vessatoria, e tra le altre in modo particolare anche gli artt. 6 - 7 delle condizioni di polizza e, in ogni caso, di qualsiasi altra condizione vessatoria che limiti
e penalizzi il contraente debole e comunque secondo l'interpretazione più favorevole per il contraente debole sia dell'intera polizza che dello stesso concetto di infortunio;
- che in ogni caso, lo stesso concetto di infortunio rientra in quanto occorso all'assicurato che lo conduceva alla morte, come meglio espresso nelle premesse, e per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la (P. IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore P.IVA_1
della Signora (C.F.: ), in qualità di vedova ed unica Parte_1 CodiceFiscale_1 erede del Signor DI Gaetano, della somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) Per_1
quale massimale previsto in polizza, o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, rimettendosi da ultimo all'equo apprezzamento del Giudice, ma comunque comprensiva degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - in via preliminare: dichiarare
l'appello proposto dalla signora inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
348 bis cpc, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale nel merito: rigettare l'appello principale proposto perché completamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, perché non provato con integrale conferma della sentenza di primo grado in relazione ai capi di sentenza impugnati con lo stesso appello principale;
Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'odierno appello: - in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza de qua per i motivi illustrati in narrativa;
- nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto, e comunque non provata. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di vedova ed unica Parte_1
erede di , conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Imperia, Persona_1 [...] per sentirla condannare alla corresponsione in suo favore della somma di € Controparte_1
100.000,00 a titolo di indennizzo.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 15.06.2016, Persona_1
stipulava con una polizza di assicurazione infortuni, malattia e
[...] Controparte_1 assistenza che, in caso di morte dell'assicurato, avrebbe garantito la corresponsione della somma di € 100.000,00 a titolo di indennizzo;
-lo stesso, già da tempo in cura per insufficienza renale cronica, decedeva in data 05.04.2020 per shock ipovolemico causato da una forte emorragia dalla fistola per la dialisi;
-l'attrice quindi, nella sua qualità di erede dell'assicurato, richiedeva la liquidazione dell'indennizzo che, tuttavia, l'assicurazione si rifiutava di corrispondere in quanto, a suo dire, la morte non era ascrivibile alle conseguenze di un infortunio bensì alla degenerazione di uno stato patologico;
-la clausola che limitava il rischio ai soli eventi determinati da infortunio era nulla, fuorviante e ingannevole e in ogni caso vessatoria e dunque inefficace, oltre che generica e di dubbia interpretazione;
-la morte dell'assicurato era dipesa da malpractice medica e quindi da infortunio e, pertanto, doveva essere erogato il prescritto indennizzo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice di cui Controparte_1 invocava il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Ribadiva l'inoperatività della polizza in quanto il decesso dell'assicurato era stato causato non da un infortunio ma dallo stato patologico che lo affliggeva.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, con l'impugnata sentenza rigettava la domanda attrice, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponeva appello , la quale domandava accertare Parte_1
l'operatività della garanzia prevista in polizza di la nullità e/o Controparte_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia delle clausole limitative in essa contenute in quanto poco chiare, ambigue e fuorvianti in ordine all'oggetto della garanzia, nonché aventi natura vessatoria e non oggetto di specifica contrattazione ovvero approvazione scritta. Chiedeva, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di CP_1
€ 100.000,00 quale massimale previsto in polizza, o in quella diversa ritenuta di giustizia. In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) errata esclusione dell'operatività della polizza per cui è causa e mancata considerazione della non conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esatta portata del rischio assicurato;
2) mancata considerazione della nullità, e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole aventi natura vessatoria, in particolare gli artt. 6 - 7 delle condizioni di polizza;
3) mancata applicazione giudiziale dell'art. 35 del Codice al Consumo;
4) mancata considerazione del fatto che l'evento per cui è causa rientrasse nella copertura assicurativa. Rilevava quindi la necessità di rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento di CTU medica.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare l'appello proposto Controparte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e rigettarlo perché completamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, perché non provato confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 25.2.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.02.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta l'erroneità dell'esclusione dell'operativita' della polizza per cui e' causa.
Secondo l'appellante la polizza e le condizioni generali d'assicurazione non erano chiare nel limitare il rischio assicurato alla morte in caso di infortunio. Ne discende, pertanto, la loro nullità, illegittimità e/o inefficacia.
In particolare, la parte asserisce che nella polizza non era indicato che la morte era indennizzata solo in quanto derivante da infortunio, e ciò neppure chiaramente si evinceva dalle condizioni generali di polizza, ove tale limitazione non era sufficientemente evidenziata, come invece prescritto dalla legge (richiama sul punto l'art. 166 Codice delle
Assicurazioni Private, che prevede i seguenti criteri di redazione: “
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza), sottolineando che la polizza delle poste era stata proposta al dai suoi Per_1
colleghi di lavoro dipendenti delle poste, sui quali faceva affidamento. Era quindi presente una limitazione del rischio garantito che non era affatto chiara per l'assicurato, in quanto l'art. 6 delle condizioni generali di contratto, recando: “Precisazione
e delimitazione della Copertura Full Time”, indica una mera elencazione dei casi di infortunio per il quale era previsto l'indennizzo, mentre non era ben visibile alcuna limitazione a partire dallo stesso titolo dell'Art. 6.1 “Ambito operatività infortuni”. Altrettanto fuorviante e lacunoso
è ritenuto l'art. 7 delle condizioni generali di contratto per il caso di morte intitolato “Modulo
Morte e invalidità permanente, in cui è scritto testualmente che: “la somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente a infortunio indennizzabile ai termini di Polizza”.
In sostanza, l'art. 7 rimanda al concetto di infortunio già di per sé fumoso ed equivoco senza alcuna altra specificazione.
Svolte tali considerazioni, l'appellante cita giurisprudenza intesa ad evidenziare che nel caso di mancato rispetto dell'art. 166 cit, il predisponente non potrebbe giovarsi della presunzione legale "juris tantum" di conoscenza/conoscibilità della clausola redatta con caratteri grafici in risalto rispetto al testo contrattuale, dovendo trovare applicazione la disposizione dell'art. 1341 c.c., comma 1, con il conseguente onere probatorio, gravante sul predisponente, della effettiva conoscenza (ad esempio perché oggetto di trattativa puntuale)
o conoscibilità della clausola secondo la ordinaria diligenza.”
Si duole quindi del fatto che la sentenza appellata abbia escluso il carattere vessatorio delle condizioni generali sub 6 e 7 in quanto riducevano il rischio garantito anziché escluderlo del tutto, senza verificare se la clausola era conosciuta o conoscibile.
Per quanto concerne la mancanza di specifica trattativa sul punto, si trattava di circostanza pacifica in causa, stante la mancanza di contestazione sul punto.
L'assicurazione appellata afferma che la polizza (Postaprotezione innova infortuni) "vale per gli infortuni che l subisca nello svolgimento delle attività professionali" (art. 6.1 Parte_3 polizza). Richiama quindi l'art.
6.4.1 Esclusioni infortuni, ai sensi del quale "sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni conseguenti a stati patologici e lesioni dell'assicurato", evidenziando quindi l'insussistenza della copertura assicurativa, alla luce della assenza di infortuni in capo all'assicurato, il cui decesso era conseguenza della patologia che lo affliggeva.
Con il secondo motivo è dedotta la nullità, e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole aventi natura vessatoria e in particolare gli artt. 6 - 7 delle condizioni di polizza. L'appellante si duole comunque della statuizione di primo grado che ha escluso la vessatorietà delle clausole in quanto non escludevano del tutto il rischio garantito, deducendo che il rischio garantito era in ogni caso fortemente limitato e pertanto doveva riconoscersi la vessatorietà che imponeva l'approvazione da parte del contraente con una sottoscrizione autonoma, ai sensi dell'art. 1341 comma II cpc.
Viceversa, l'assicurazione appellata richiama la giurisprudenza secondo la quale “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento
o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito."
Con il terzo motivo è dedotta la mancata applicazione giudiziale dell'art. 35 del Codice al
Consumo: in quanto non chiara la polizza de qua avrebbe dovuto intendersi nel senso più favorevole al consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo).
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea considerazione giudiziale del fatto che l'evento per cui è causa rientrasse nella copertura assicurativa, dal momento che nel concetto di infortunio rientrava la “malpractice” medica nella fattispecie da ritenersi sussistente, in quanto la morte del non era certamente ascrivibile alla degenerazione di uno stato Per_1
morboso già in atto bensì alla causa esterna e violenta della forte emorragia verificatasi in conseguenza del negligente, imperito ed imprudente comportamento dell' imperiese. Pt_4
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto all'evidenza connessi.
Orbene, giova anzitutto richiamare l'art.6 delle condizioni generali di polizza, denominato
“Precisazioni e delimitazioni della Copertura Full Time”. Indi, l'art. 6.1 - Ambito di operatività infortuni testualmente reca: “L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: 1) dell'attività professionale indicata in Polizza e di qualsiasi altra attività professionale, principale o secondaria, purché sia caratterizzata da minore rischiosità rispetto a quella dichiarata, in base a quanto previsto all'allegato Classificazione delle
Attività Professionali codificate; 2) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita privata e di relazione.”
Deve quindi escludersi la dedotta, da parte della compagnia, limitazione del rischio assicurato all'attività professionale. L'art 6.1 prosegue con l'indicazione di concrete situazioni comprese nella garanzia, mentre al successivo punto 6.4.1. sono indicati gli infortuni esclusi dall'assicurazione . Per ciò che rileva, al punto r) è disciplinata l'esclusione degli “infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell'Assicurato, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
e al punto s) gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza e le relative conseguenze dirette o indirette”.
L'art. 7 testualmente reca: “Modulo Morte e Invalidità permanente”(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza); Art. 7.1 - Morte(Sempre operante se attivato il
Modulo Morte e Invalidità permanente) “La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza.”
La polizza è denominata “posteprotezione innova infortuni, Polizza di assicurazione infortuni, malattia, assistenza”; è indicata “copertura full time” e l'indennizzo per “Morte €
100.000,00” e invalidità permanente da infortunio” per € 130.000,00”, con previsione di
“franchigia light”.
Nel glossario presente nelle condizioni generali dell'assicurazione infortunio è indicato come
: “l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili dall'assicurato”.
Orbene, dal contenuto della polizza, come integrato dalle condizioni generali di contratto, risulta chiaro (come emerge dal letterale tenore delle clausole) che si tratta di polizza che assicura le conseguenze, anche mortali, di un infortunio. Non si tratta di clausola vessatoria perché attiene all'oggetto del contratto (si v. Cass., 11 giugno 2019, n. 15598: Nel contratto di assicurazione si considerano “clausole limitative della responsabilità”, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito).
Il richiamo quindi all'interpretazione più favorevole al consumatore” ai sensi dell'art. 35 del
D.Lgs. n. 206/2005” risulta ultroneo, alla luce del comprensibile contenuto della polizza, laddove il riferimento all'oggetto del rischio assicurato, consistente nelle conseguenze dell'infortunio, è più volte rappresentato.
Anche a ritenere che il decesso del contraente sia stato determinato da infortunio, in quanto non ascrivibile alla degenerazione di uno stato morboso già in atto bensì alla causa esterna e violenta della forte emorragia, secondo quanto sostenuto dell'appellante, che imputa alla una condotta negligente, imperita ed imprudente (peraltro trattasi di apodittica Pt_5
affermazione per quanto consta nel presente giudizio), viene in rilievo comunque l'esclusione di cui alla lettera r della clausola 6.1.4, essendo l'infortunio comunque conseguente allo stato patologico che affliggeva il de cuius.
Lo stesso appellante infatti asserisce che, come emerge dalla documentazione medica allegata, la seduta di dialisi peritoneale subita presso l'Ospedale di Sanremo in data
4/04/2020 si protraeva per lungo tempo - per circa cinque ore - e si rivelava assai difficoltosa tanto che ne scaturiva una forte emorragia da fistola da dialisi non curata, né trattata adeguatamente.
Conclusivamente l'appello è infondato.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza N. 383/2023 del Tribunale Parte_1 di Imperia e per l'effetto conferma la sentenza appellata
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4800,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 27.2.2015
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno