TRIB
Sentenza 31 marzo 2024
Sentenza 31 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/22 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto ivi in viale Italia 33 presso lo studio dell'avv. Chiara Floris (PEC
che la rappresenta e difende per procura depositata in via Email_1
telematica con il ricorso ricorrente contro
(già ), c.f. Controparte_1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, con domicilio a Genova in P.IVA_1 CP_2 viale Brigate Partigiane 2 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende per legge convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “…l'annullamento del medesimo [provvedimento impugnato] per difetto dei presupposti di legge e violazione della normativa di cui al DL
44/2021, come sub motivo I); - di voler sollevare, ai sensi dell'art. 23, legge
87/1953, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del DL n. 44/2021 convertito dalla legge n. 76/2021 e s.m.i., per violazione dell'art. artt. 2, 3, 13 e
32 Cost., nonché, con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto, in riferimento agli art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14
(Divieto di discriminazione) CEDU, apparendo la stessa non manifestamente infondata e rilevante nel processo de quo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero, in subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire
1 le retribuzioni non versate;
come sub motivo II); di voler sollevare, ai sensi dell'art. 23, legge 87/1953, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del DL n. 44/2021 convertito dalla legge n. 76/2021 e s.m.i., per violazione dell'art. 2, 3, 4, 5, 35 e 36 Cost., nonché, con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto, in riferimento agli art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) CEDU e artt. 1, 2, 3 e 4 Parte
Seconda, Carta Sociale Europea, apparendo la stessa non manifestamente infondata e rilevante nel processo de quo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero, in subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni non versate o quantomeno gli assegni alimentari di cui al CCNL di settore per il periodo di sospensione;
come sub motivo III); in ulteriore subordine, di voler rilevare l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario in relazione al contrasto dell'art.
4-ter DL 44/2021 e s.m.i. con l'art.
3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della
Carta di Nizza;
ovvero rilevarne l'illegittimità derivata dal contrasto tra l'art.
4- ter citato e l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza, come sub motivo IV); in via subordinata rispetto
a tale ultimo motivo, si chiede di procedere con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni non versate;
, come sub motivo IV) ultima parte. Con vittoria di spese”.
Per il : “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con CP_1 vittoria di spese, anche ex art. 96, c. 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.5.2022 , docente in servizio Parte_1 presso l della Spezia, premesso di essere stata Organizzazione_1 sospesa dall'attività lavorativa in data 3.1.2022 per inosservanza all'obbligo vaccinale, ha esposto:
- il provvedimento e l'invito di cui all'art. 4 ter DL 44/21 erano illegittimi perché intervenuti mentre si trovava in malattia e inoltre mentre, nel periodo delle
2 festività di fine anno, non era stato possibile reperire una data utile per la prenotazione della vaccinazione nel termine di 20 giorni;
- in ogni caso la normativa che aveva imposto l'obbligo vaccinale contrastava con gli artt. 2, 3, 13, 32, 117 (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU) della
Costituzione;
- il vaccino era infatti un trattamento sperimentale, approvato in via emergenziale, che utilizzava una tecnica mai prima d'ora utilizzata, tanto che era chiesto di sottoscrivere un consenso informato, era stato riconosciuto ai medici uno “scudo penale” ed era (a quanto si sapeva) impossibile agire anche in futuro contro le case farmaceutiche;
- la normativa contrastava in particolare con l'art. 32, Cost., perché non rispettava i criteri previsti dalle sentenze della Corte costituzionale 258/94,
307/90 e 5/18 sulla liceità dei trattamenti sanitari obbligatori;
- erano stati segnalati effetti collaterali anche gravi e i pazienti vaccinati continuavano a contagiarsi e a contagiare gli altri;
- la normativa, inoltre, comprimeva il diritto al lavoro, precludendo la possibilità di svolgere la propria attività e ricavarne una retribuzione che consentisse una vita dignitosa per sé e la famiglia, senza concedere neppure l'assegno alimentare;
- in ogni caso, la normativa contrastava con l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza.
Su tali premesse, ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe.
Il resiste, segnalando che sin dal 1.4.2022 la ricorrente avrebbe CP_1
potuto rientrare in servizio ai sensi del DL 24/22 ma aveva preferito usufruire di una aspettativa non retribuita.
Il ricorso conteneva anche un'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, che è stata rigettata con ordinanza 19.6.2022, essenzialmente sul rilievo che la sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale aveva già esaurito i propri effetti sin dal 1.4.2022 (art. 8 comma 4 DL 24/22) mentre in attualità il perdurante mancato pagamento della retribuzione era dovuto al fatto che la ricorrente a far data dal 1.4.2022 aveva chiesto un'aspettativa e in relazione al pagamento delle retribuzioni arretrate mancavano i requisiti della cautela.
3 2. La ricorrente è stata sospesa dal lavoro e dal servizio il 3.1.2022 per accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter DL 44/21.
Questa disposizione, nel testo vigente al momento della sospensione, prevedeva:
“[1.] Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore […]
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1- bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
“
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della
4 richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere
l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
L'art. 4, richiamato dal comma 2, disponeva al comma 2 “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del della in materia di esenzione dalla vaccinazione CP_1 CP_3
anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita” e al comma 7 “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
3. Nelle more della causa la Corte costituzionale si è pronunciata nel merito della legittimità dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/21 con le sentenze 14/23
e 15/23.
In particolare, con la sentenza 14/23 è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 DL 44/21,
5 sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della , sotto il Org_2
profilo:
- dell'asserito mancato rispetto delle condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale devono sussistere perché un trattamento sanitario obbligatorio sia compatibile con l'art. 32, Cost. (e cioè a) che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, b) che si preveda che non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”, e c) che, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato), e segnatamente della condizione sub b),
- dell'asserita irrazionalità della richiesta del consenso informato, che dovrebbe essere espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, all'atto della sottoposizione di un trattamento obbligatorio per l'esplicazione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.
In questa sentenza, alla quale si fa comunque integrale rinvio, la Corte costituzionale ha fra l'altro osservato:
- il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, ma costituisce piuttosto titolo per l'indennizzo;
- la giurisprudenza costituzionale non ha mai affermato che siano tollerabili le reazioni avverse (unicamente) nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilità della reazione individuale, ma si è sempre “attenuta ai dati scientifici relativi alla sicurezza del vaccino, rispetto ai quali non conta in sé l'omogeneità della tipologia di eventi avversi, quanto piuttosto l'incidenza a livello generale del loro manifestarsi anche in relazione alla loro gravità”;
- la dimensione individuale e quella collettiva della salute possono entrare in conflitto: in questi casi, “il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà
'orizzontale', che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati…”;
- il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di
6 autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica;
- “Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”; Org_ Con sul punto “convergono le conclusioni dell , dell' e del Segretariato generale del Ministero della salute”;
- “Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, '[a] fronte di 'un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque'… caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio'. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art.
1, comma 2, della legge n. 43 del 2006”;
- “la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia”; la scelta della sospensione dal lavoro, “che non riveste natura sanzionatoria”, si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata e strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus, al fine di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, “il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”;
- “Nemmeno può convenirsi con l'assunto del giudice a quo secondo il quale non sono state predisposte adeguate 'misure di precauzione' ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale”;
7 - Per quanto riguarda il consenso informato, “Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, 'nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare
l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Con la sentenza 15/23 sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale:
- dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale di Padova;
- dell'art. 4, comma 7 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost., dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Padova;
8 - degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, DL 44/21, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Brescia e dal
Tribunale di Catania.
È stata inoltre dichiarata inammissibile (per difetto di giurisdizione del giudice
a quo) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 5 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal TAR Lombardia.
In estrema sintesi, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate denunciavano il sistema normativo del DL 44/21 nella parte in cui escludeva espressamente che ai lavoratori sospesi per inosservanza dell'obbligo vaccinale fosse erogato un assegno alimentare e nella parte in cui escludeva l'assegnazione dei lavoratori che avessero scelto di non vaccinarsi a mansioni diverse che non comportassero pericolo di contagio.
Il Tribunale di Padova censurava poi anche l'imposizione di un obbligo vaccinale.
Questa pronuncia, alla quale si fa comunque integrale rinvio, svolge in via preliminare argomentazioni sovrapponibili a quelle di cui alla sentenza 14/23,
e osserva inoltre:
- Il diritto fondamentale al lavoro non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;
il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio, per i motivi già esposti non ha violato i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;
- Il legislatore ha ritenuto che un repêchage avrebbe messo in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, e non ha ravvisato le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa;
in ogni caso la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva da una scelta individuale e non da un fatto oggettivo e lo stato di quiescenza del rapporto è un mezzo per la
9 conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto;
il datore di lavoro inoltre non è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio;
l'adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, DL 44/2021 in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute costituisce misura eccezionale di natura solidaristica;
- nel periodo di sospensione, la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione;
non sono comparabili ipotesi normative in cui viene riconosciuto un assegno alimentare perché l'impossibilità della prestazione è determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto;
anche ammettendo una natura solidaristica dell'assegno alimentare, non è soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della sua erogazione solidaristica, laddove l'evento impeditivo della prestazione lavorativa non abbia carattere oggettivo, ma rifletta una scelta – pur legittima – del lavoratore.
4. Nelle more del giudizio, si è pronunciata anche la GU (sentenza
13.7.2023 in C-765/21), dichiarando irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale con cui il Tribunale di Padova aveva chiesto, in estrema sintesi,
(1) se le autorizzazioni condizionate relative ai vaccini in commercio fossero ancora valide, (2) se i sanitari che fossero già stati contagiati e avessero quindi raggiunto un'immunità naturale potessero essere esentati dall'obbligo vaccinale, (3) se i sanitari potessero opporsi all'inoculazione dei vaccini autorizzati in forma condizionata finché l'autorità sanitaria non ne abbia escluso in concreto controindicazioni o abbiano accertato che i benefici siano superiori a quelli di altri farmaci, (4) se sia possibile sospendere dal lavoro un sanitario che non si sia assoggettato a un vaccino autorizzato in forma condizionata, (5) se la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore debba avvenire nel rispetto del contraddittorio, (6) se il diverso trattamento dei sanitari esenti dall'obbligo di vaccinazione e sanitari
10 rispetto a quelli che, già immuni perché contagiati, non intendano vaccinarsi contrasti con il rgl. (UE) 2021/953 che vieta la discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, (7) se sia compatibile con il medesimo regolamento una disciplina che imponga a tutto il personale sanitario, anche proveniente da altro Stato membro, un vaccino autorizzato in forma condizionata.
In particolare, la Corte ha osservato:
- che la prima questione è irricevibile perché il giudice del rinvio non ha illustrato i motivi per cui mette in discussione la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate né l'eventuale nesso tra questa validità e l'obbligo vaccinale;
- che le questioni dalla seconda alla quinta sono irricevibili perché il rilascio delle autorizzazioni non impone un obbligo di somministrazione e il giudice del rinvio non espone il collegamento fra il contenuto o l'oggetto di tali autorizzazioni, e la configurazione delle condizioni e delle modalità dell'obbligo vaccinale;
- che la sesta e settima questione sono irricevibili perché il giudice del rinvio non chiarisce le disposizioni di cui chiede l'interpretazione (e, in particolare, perché indica un considerando, che tuttavia non ha di per sé effetto vincolante), e inoltre perché i principi di proporzionalità e di non discriminazione sono posti da quel regolamento allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione e non mira a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia;
inoltre, non risultava che nel processo principale si discutesse una situazione transfrontaliera, né risultava un collegamento tra il regolamento e il processo principale.
5. Pur dovendosi prendere atto dell'esistenza di precedenti di merito difformi, che si sono espressi in alcuni casi anche in consapevole dissenso, deve concludersi che i dubbi di costituzionalità prospettati da parte ricorrente restano confutati dalle decisioni della Corte costituzionale sopra richiamate.
Non è in primo luogo condivisibile l'opinione espressa dal ricorrente secondo cui i principi fissati dalla Corte costituzionale, avendo preso in esame essenzialmente (ma per vero non esclusivamente) la posizione del personale sanitario, non sarebbero applicabili al personale scolastico.
11 Anche per il personale scolastico vale la ratio individuata al punto 12 della motivazione della sentenza 14/23 (“Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge
n. 43 del 2006. E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, 'il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività'…”), essendo indubbio che la scuola è un servizio essenziale per la collettività e che, in quanto le lezioni impongono la duratura e continuativa compresenza nel medesimo locali di numerose persone, anche il personale scolastico rientra fra le categorie più esposte al contagio di un virus che si trasmette per via aerea.
La sentenza 15/23, per vero, dà atto della non omogeneità delle condizioni lavorative del personale sanitario e di quello scolastico (punto 13.6 della motivazione), ma al limitato fine di escludere che fosse irragionevole la diversità di disciplina verificatasi dopo che l'art.
4-ter.2 del DL 44/21, introdotto dal DL 24/22 e vigente dal 25.3.2022, aveva previsto che per il personale scolastico, e non per quello sanitario, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comportasse l'utilizzo in attività di supporto all'istituzione scolastica: il fatto che la diversa posizione del personale sanitario giustifichi una normativa più stringente non significa che per il personale scolastico la sospensione dal lavoro originariamente prevista fosse irragionevole o ingiustificata.
In effetti, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato che la normativa deve essere coerente con le conoscenze medico-scientifiche del momento
(sentenza 15/23, punto 10.3.4.): le determinazioni del legislatore, inoltre, sono assunte in necessaria correlazione con l'andamento dei contagi e con l'evoluzione della pandemia.
Discende da questa considerazione che non si potrebbe certo accertare sulla base di successive acquisizioni scientifiche, o di una successiva evoluzione della pandemia, che le disposizioni di legge erano irragionevoli, e tanto meno, come pure è stato affermato da qualche interprete, che la successiva abrogazione dell'obbligo vaccinale, o la successiva mitigazione delle conseguenze per la sua trasgressione, abbiano una qualche efficacia
12 retroattiva (in assenza di qualsiasi indice di retroattività, e nonostante l'art. 11 delle preleggi).
Con questa premessa, in particolare, si deve ritenere manifestamente infondata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale ogni questione relativa alla violazione dell'art. 32, Cost., sotto tutti i punti di vista dedotti, dell'art. 3, anche sotto i dedotti profili di irragionevolezza, e degli artt. 4 e 35.
Si tratta infatti di questioni già prese in esame dalla Corte.
Anche la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 8 della
Convenzione EDU appare poi manifestamente infondata alla luce della sentenza e altri, perché nella normativa in esame si riscontrano tutti Per_1 gli indici rilevanti, secondo la Corte EDU, per ritenere l'imposizione di una vaccinazione obbligatoria compatibile con il predetto art. 8.
In particolare, l'imposizione dell'obbligo vaccinale ha la finalità di salvaguardare la salute e la vita, risponde a un pressante obbligo sociale
(pressing social need), secondo il consenso scientifico dei vaccini erano ragionevolmente certe l'efficacia (effectiveness) e la sicurezza (safety), era prevista l'esenzione per i soggetti per i quali la vaccinazione comportasse controindicazioni, non era prevista come sanzione la vaccinazione forzata, era possibile ricorrere al giudice (come in effetti parte ricorrente ha fatto).
Per quanto riguarda la sicurezza del vaccino, si fa naturalmente rinvio alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle pronunce sopra richiamate.
6. Per quanto riguarda le questioni di compatibilità della normativa con il diritto eurounitario, se è vero che la Corte di Giustizia non è entrata nel merito, tuttavia dalla sua pronuncia si ricavano indicazioni da cui desumere l'infondatezza dei dubbi del ricorrente.
In particolare, il 36° considerando del rgl. (UE) 2021/953 prevede sì che sia necessario evitare la discriminazione diretta e indiretta delle persone non vaccinate, ma con esclusivo riferimento all'oggetto di quel regolamento, e cioè la libera circolazione delle persone (tanto che prosegue: “Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti
l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per
13 l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”). Se è vero che questo considerando si conclude con la frase “Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, ciò non significa evidentemente che il legislatore nazionale non possa istituire un tale obbligo, al di fuori della sfera di applicazione del regolamento.
Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni, appare sufficiente richiamare la considerazione con cui la Corte ha ritenuto irricevibile la prima questione sollevata dal giudice del rinvio osservando che non aveva “preso in esame il loro [delle autorizzazioni] contenuto alla luce dei requisiti di validità derivanti dall'articolo 4 del regolamento n. 507/2006, letto, eventualmente, alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta. 34 Il giudice del rinvio si è infatti limitato a dare atto della sua valutazione generale secondo la quale, alla luce degli sviluppi menzionati al punto precedente, non pare 'irragionevole' nutrire dubbi quanto alla validità di dette autorizzazioni, senza tuttavia approfondire in alcun modo la natura concreta di tali dubbi”.
In particolare, il fatto che le autorizzazioni siano condizionate e limitate nel tempo non ne comporta una loro efficacia minore: ai sensi dell'art. 5 del rgl.
(CE) 507/06 al rilascio di un'autorizzazione condizionata conseguono soltanto
“l'obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 1” e la possibilità che siano
“imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza”.
Più in generale, per poter affermare il contrasto con il diritto eurounitario della normativa occorrerebbe anche dimostrare che esiste un collegamento tra la presente controversia e il diritto dell'Unione.
Questa conclusione vale anche per il preteso contrasto della normativa interna con l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, essendo ragionevole dubitare quella disposizione sia applicabile nella materia delle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51 della Carta), ma è riservata alla discrezionalità
14 dei singoli Stati (con la precisazione che, secondo le indicazioni che si leggono in C. Cost., 269/17, il dubbio sul contrasto non giustificherebbe la disapplicazione della legge ma imporrebbe al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale).
Va rammentato che “l'art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione /europea prevede che le disposizioni di essa si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; e l'art. 6, paragrafo 1, del TUE, al pari dell'art. 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di questa non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati… I diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. E la nozione di 'attuazione del diritto dell'Unione', contemplata dall'art. 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra… Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa… Sono quindi inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione a una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale” (Cass., 27.9.2018 n. 23272, in motiv.).
7. Nel resto, il ricorso è infondato.
La ricorrente argomenta in primo luogo che la sospensione sarebbe illegittima perché intervenuta mentre si trovava in malattia.
Ora, benché la giurisprudenza di merito maggioritaria si sia orientata nel senso della tesi della ricorrente, anche se si conoscono pronunce che hanno ritenuto la sospensione illegittima per tutta la sua durata e altre che l'hanno
15 ritenuta illegittima soltanto fino al termine della malattia, questo ufficio ha ritenuto convincente l'opinione minoritaria opposta.
Si vedano sul punto Trib. Verona, 30.5.2023 n. 305: “….lo stato di malattia che impedisce temporaneamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione o ad altra indennità di legge o da contratto (art. 2110
c.c.) non libera il prestatore di lavoro dagli altri obblighi contrattuali ed in particolare da quelli di fedeltà, lealtà e dall'obbligo di adempimento secondo buona fede alle sue obbligazioni, con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, appare idoneo solamente, ove sorretto da un comportamento corretto,
a posticipare alla cessazione dalla stessa malattia, gli effetti della predetta sospensione (sulla temporanea inefficacia cfr. Corte d'Appello di Milano, sent.
346/2023). Non può quindi utilmente invocarsi nel caso di specie il principio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, che opera, peraltro, solamente nel caso di concorrenza di cause legali di sospensione, tutte con diritto alla retribuzione (Cass., 24047/2015; Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2013, n. 15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; Cass.
Sez. Lav., 16 ottobre 1990, n. 10087). Dunque lo stato di malattia non fa venire meno l'obbligo di legge di adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, peraltro in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore delle concrete ragioni ostative all'adempimento del predetto obbligo, anche una volta cessato lo stato di malattia… L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui, è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art.
4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione
16 al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge,
e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022)”;
Trib. Venezia, 31.1.2023 n. 56: “Con nota n. 1927 del 17 dicembre 2021 all 5 ric il ha prontamente chiarito che l'obbligo vaccinale si applica a tutto CP_1
il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi;
ne è escluso unicamente chi si trova in collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare, dunque, per quanto qui interessa, la non applicazione riguardava, testualmente e come da ratio, unicamente il personale con infermità, non quello semplicemente in malattia;
dalla successiva nota n. 1929 del 20 dicembre 2021 è in effetti chiarito che il riferimento è alla condizioni di infermità 'previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro', ferma l'operatività negli altri casi, ovvero nel caso ordinaria malattia, dell' obbligo vaccinale;
la sottrazione dall' obbligo vaccinale riguardava dunque chiaramente le situazioni di sospensione del rapporto lavorativo, che sono cosa diversa dall'assenza giustificata e ordinaria malattia”;
Trib. Torino, 22.11.2022 n. 1649: “Trattandosi di norma di carattere eccezionale, essa è di stretta interpretazione, per cui deve escludersi da un lato un'interpretazione analogica del disposto, tesa ad ampliare i casi di esonero dall'obbligo, dall'altro lato la prevalenza del la causa di sospensione intervenuta per prima (principio che la S. C., peraltro, ha applicato soltanto alle cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione, ed ha escluso proprio con riferimento ad una causa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:
Cass. 24047/2015; 15941/2013; 18528/2011. Infine, non giovano alla tesi della ricorrente le circolari ministeriali n. 1927/2021 e 1929/2021 in tema di in
17 tema di obbligo vaccinale del personale obbligo vaccinale del personale scolastico… Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino nella recente nella recente sentenza n. 1142/2022, infatti, 'la nozione di infermità deve essere interpretata in senso stretto, ossia solamente per l'ipotesi di inidoneità temporanea o permanente alla mansione, mentre la malattia non incide sull'idoneità a rendere la prestazione, ma determina soltanto un'incapacità temporanea;
terminato il periodo di assenza diagnosticato dal medico di medicina generale il lavoratore riprende regolarmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per rendere possibile la ripresa del servizio il DS doveva attivare la procedura prevista dall'articolo 4 ter DL 44DL, poiché in difetto non avrebbe potuto utilizzare la prestazione 2021, lavorativa…”; in termini Trib. Udine, 26.9.2023 n. 205.
In effetti, nel momento in cui il legislatore configura l'assolvimento dell'obbligo vaccinale come presupposto legale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è meramente suggestivo osservare che, finché si trova in malattia, il lavoratore non può contagiare nessuno.
Da ultimo, pur nella diversità delle ipotesi prese in esame conforta la conclusione C. Cost., 9.10.2023 n. 186, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter commi 1 lett. c) e 2 DL
44/21, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(sollevata in un giudizio in cui un lavoratore che rendeva la propria prestazione in regime di lavoro agile contestava la legittimità del provvedimento di sospensione, con l'osservazione, nell'ordinanza di rimessione, che “chi lavora
a distanza non contagia e non può contagiare e non crea problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro”).
A ben vedere, infatti, escluso, per i motivi che sono stati indicati dal Tribunale di Verona nella pronuncia sopra indicata, che possa essere invocata la regola della priorità delle cause di sospensione, la tesi che qui si critica si risolve nell'introdurre in via interpretativa una porzione di disposizione che nella legge non c'è.
18 E ciò a prescindere dal fatto che, a tutto concedere, applicando la regola della priorità, la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale si dovrebbe ritenere illegittima solo fino al momento della cessazione della malattia.
Va infatti considerato che i provvedimenti di sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale sono dichiarativi (cfr. App. Milano, 2.5.2023 nn. 218 e
240), e che, davanti al giudice ordinario, si discute del rapporto, e cioè dei diritti soggettivi delle parti, e non della legittimità degli atti.
Per quanto riguarda la natura dichiarativa dei provvedimenti, è sufficiente prendere atto della lettera della legge, che si è sopra trascritta e che si riferisce palesemente a un mero accertamento: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative… i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale… L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa”.
La ricorrente ha poi sostenuto l'illegittimità della sospensione perché, anche in considerazione del periodo natalizio, non le era stato possibile prenotare la vaccinazione entro venti giorni.
Questa tesi non ha fondamento normativo.
La ricorrente, in disparte la semplice osservazione che non ha neppure documentato di aver tentato di prenotare la vaccinazione e di non aver trovato disponibilità nei venti giorni successivi, era soggetta all'obbligo vaccinale sin dal 15.12.2021.
Sembra appena il caso di precisare che l'obbligo vaccinale sorgeva dalla legge e non dalla richiesta del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 4 ter, la ricorrente avrebbe dovuto far pervenire, entro cinque giorni dalla richiesta, “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”.
19 La richiesta era stata comunicata il 21.12.2021 e quindi la ricorrente avrebbe dovuto far pervenire entro il 27.12.2021 uno dei suddetti documenti, cosa che pacificamente non ha fatto.
Nessuna disposizione dava invece rilievo a una presentazione di richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, e, quand'anche fosse dimostrato che per causa di forza maggiore era impossibile ottenere un appuntamento entro tale termine, la circostanza sarebbe irrilevante, dato che la ricorrente era già inadempiente all'obbligo vaccinale. In conformità ai principi generali, infatti, l'impossibilità sopravvenuta intervenuta quando l'inadempimento è già manifesto (ammesso per mera ipotesi che sussistesse effettivamente) non avrebbe rilievo.
In ricorso, pur senza espressamente argomentare l'illegittimità della sospensione sotto questo profilo, si fa anche una generica menzione di condizioni cliniche della ricorrente e si fa rinvio a documentazione medica
(prodotta sub 6).
Questa documentazione tuttavia non ha rilievo perché non presenta i requisiti di forma e di contenuto di cui all'art. 4 comma 2 DL 44/21 e anzi, a ben vedere, se ne evince la sussistenza di problematiche sanitarie della ricorrente ma non anche di un pericolo per la sua salute in conseguenza della vaccinazione.
8. Il ricorso è quindi infondato, ma la novità delle questioni discusse, sulle quali in corso di causa sono intervenute la Corte costituzionale e la Corte di
Giustizia, impone l'integrale compensazione delle spese, anche con riferimento alla fase cautelare.
Per analogo motivo non si può accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal , dato che, anche alla luce del fatto che sulle questioni CP_1
controverse sono intervenute in corso di causa la Corte costituzionale e la
Corte di Giustizia, non vi sono motivi per concludere che la ricorrente abbia agito in mala fede o in colpa grave, neppure con riferimento alla fase cautelare, quanto meno con riferimento all'utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il pagamento delle retribuzioni pregresse, questione su cui si rinvengono obiettivamente in giurisprudenza di merito alcune oscillazioni.
20 La complessità giuridica della controversia ha poi reso necessaria la stesura della motivazione separatamente dal dispositivo pronunciato in udienza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 04/12/2023
Il giudice
Marco Viani
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/22 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 CodiceFiscale_1 domicilio eletto ivi in viale Italia 33 presso lo studio dell'avv. Chiara Floris (PEC
che la rappresenta e difende per procura depositata in via Email_1
telematica con il ricorso ricorrente contro
(già ), c.f. Controparte_1 Controparte_1
, in persona del pro tempore, con domicilio a Genova in P.IVA_1 CP_2 viale Brigate Partigiane 2 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende per legge convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “…l'annullamento del medesimo [provvedimento impugnato] per difetto dei presupposti di legge e violazione della normativa di cui al DL
44/2021, come sub motivo I); - di voler sollevare, ai sensi dell'art. 23, legge
87/1953, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del DL n. 44/2021 convertito dalla legge n. 76/2021 e s.m.i., per violazione dell'art. artt. 2, 3, 13 e
32 Cost., nonché, con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto, in riferimento agli art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14
(Divieto di discriminazione) CEDU, apparendo la stessa non manifestamente infondata e rilevante nel processo de quo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero, in subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire
1 le retribuzioni non versate;
come sub motivo II); di voler sollevare, ai sensi dell'art. 23, legge 87/1953, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del DL n. 44/2021 convertito dalla legge n. 76/2021 e s.m.i., per violazione dell'art. 2, 3, 4, 5, 35 e 36 Cost., nonché, con l'art. 117 Cost., quale parametro interposto, in riferimento agli art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) CEDU e artt. 1, 2, 3 e 4 Parte
Seconda, Carta Sociale Europea, apparendo la stessa non manifestamente infondata e rilevante nel processo de quo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero, in subordine, sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni non versate o quantomeno gli assegni alimentari di cui al CCNL di settore per il periodo di sospensione;
come sub motivo III); in ulteriore subordine, di voler rilevare l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario in relazione al contrasto dell'art.
4-ter DL 44/2021 e s.m.i. con l'art.
3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della
Carta di Nizza;
ovvero rilevarne l'illegittimità derivata dal contrasto tra l'art.
4- ter citato e l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza, come sub motivo IV); in via subordinata rispetto
a tale ultimo motivo, si chiede di procedere con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, riconoscendo, nelle more, il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni non versate;
, come sub motivo IV) ultima parte. Con vittoria di spese”.
Per il : “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con CP_1 vittoria di spese, anche ex art. 96, c. 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.5.2022 , docente in servizio Parte_1 presso l della Spezia, premesso di essere stata Organizzazione_1 sospesa dall'attività lavorativa in data 3.1.2022 per inosservanza all'obbligo vaccinale, ha esposto:
- il provvedimento e l'invito di cui all'art. 4 ter DL 44/21 erano illegittimi perché intervenuti mentre si trovava in malattia e inoltre mentre, nel periodo delle
2 festività di fine anno, non era stato possibile reperire una data utile per la prenotazione della vaccinazione nel termine di 20 giorni;
- in ogni caso la normativa che aveva imposto l'obbligo vaccinale contrastava con gli artt. 2, 3, 13, 32, 117 (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU) della
Costituzione;
- il vaccino era infatti un trattamento sperimentale, approvato in via emergenziale, che utilizzava una tecnica mai prima d'ora utilizzata, tanto che era chiesto di sottoscrivere un consenso informato, era stato riconosciuto ai medici uno “scudo penale” ed era (a quanto si sapeva) impossibile agire anche in futuro contro le case farmaceutiche;
- la normativa contrastava in particolare con l'art. 32, Cost., perché non rispettava i criteri previsti dalle sentenze della Corte costituzionale 258/94,
307/90 e 5/18 sulla liceità dei trattamenti sanitari obbligatori;
- erano stati segnalati effetti collaterali anche gravi e i pazienti vaccinati continuavano a contagiarsi e a contagiare gli altri;
- la normativa, inoltre, comprimeva il diritto al lavoro, precludendo la possibilità di svolgere la propria attività e ricavarne una retribuzione che consentisse una vita dignitosa per sé e la famiglia, senza concedere neppure l'assegno alimentare;
- in ogni caso, la normativa contrastava con l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza.
Su tali premesse, ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe.
Il resiste, segnalando che sin dal 1.4.2022 la ricorrente avrebbe CP_1
potuto rientrare in servizio ai sensi del DL 24/22 ma aveva preferito usufruire di una aspettativa non retribuita.
Il ricorso conteneva anche un'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, che è stata rigettata con ordinanza 19.6.2022, essenzialmente sul rilievo che la sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale aveva già esaurito i propri effetti sin dal 1.4.2022 (art. 8 comma 4 DL 24/22) mentre in attualità il perdurante mancato pagamento della retribuzione era dovuto al fatto che la ricorrente a far data dal 1.4.2022 aveva chiesto un'aspettativa e in relazione al pagamento delle retribuzioni arretrate mancavano i requisiti della cautela.
3 2. La ricorrente è stata sospesa dal lavoro e dal servizio il 3.1.2022 per accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter DL 44/21.
Questa disposizione, nel testo vigente al momento della sospensione, prevedeva:
“[1.] Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore […]
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1- bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
“
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della
4 richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere
l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
L'art. 4, richiamato dal comma 2, disponeva al comma 2 “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del della in materia di esenzione dalla vaccinazione CP_1 CP_3
anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita” e al comma 7 “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
3. Nelle more della causa la Corte costituzionale si è pronunciata nel merito della legittimità dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/21 con le sentenze 14/23
e 15/23.
In particolare, con la sentenza 14/23 è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 DL 44/21,
5 sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della , sotto il Org_2
profilo:
- dell'asserito mancato rispetto delle condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale devono sussistere perché un trattamento sanitario obbligatorio sia compatibile con l'art. 32, Cost. (e cioè a) che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, b) che si preveda che non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”, e c) che, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato), e segnatamente della condizione sub b),
- dell'asserita irrazionalità della richiesta del consenso informato, che dovrebbe essere espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, all'atto della sottoposizione di un trattamento obbligatorio per l'esplicazione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.
In questa sentenza, alla quale si fa comunque integrale rinvio, la Corte costituzionale ha fra l'altro osservato:
- il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, ma costituisce piuttosto titolo per l'indennizzo;
- la giurisprudenza costituzionale non ha mai affermato che siano tollerabili le reazioni avverse (unicamente) nelle ipotesi del caso fortuito e imprevedibilità della reazione individuale, ma si è sempre “attenuta ai dati scientifici relativi alla sicurezza del vaccino, rispetto ai quali non conta in sé l'omogeneità della tipologia di eventi avversi, quanto piuttosto l'incidenza a livello generale del loro manifestarsi anche in relazione alla loro gravità”;
- la dimensione individuale e quella collettiva della salute possono entrare in conflitto: in questi casi, “il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà
'orizzontale', che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati…”;
- il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di
6 autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica;
- “Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”; Org_ Con sul punto “convergono le conclusioni dell , dell' e del Segretariato generale del Ministero della salute”;
- “Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, '[a] fronte di 'un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque'… caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio'. Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art.
1, comma 2, della legge n. 43 del 2006”;
- “la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia”; la scelta della sospensione dal lavoro, “che non riveste natura sanzionatoria”, si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata e strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus, al fine di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, “il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività”;
- “Nemmeno può convenirsi con l'assunto del giudice a quo secondo il quale non sono state predisposte adeguate 'misure di precauzione' ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale”;
7 - Per quanto riguarda il consenso informato, “Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, 'nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare
l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017.
L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Con la sentenza 15/23 sono state dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale:
- dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale di Padova;
- dell'art. 4, comma 7 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost., dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Padova;
8 - degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, DL 44/21, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Brescia e dal
Tribunale di Catania.
È stata inoltre dichiarata inammissibile (per difetto di giurisdizione del giudice
a quo) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 5 DL 44/21, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal TAR Lombardia.
In estrema sintesi, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate denunciavano il sistema normativo del DL 44/21 nella parte in cui escludeva espressamente che ai lavoratori sospesi per inosservanza dell'obbligo vaccinale fosse erogato un assegno alimentare e nella parte in cui escludeva l'assegnazione dei lavoratori che avessero scelto di non vaccinarsi a mansioni diverse che non comportassero pericolo di contagio.
Il Tribunale di Padova censurava poi anche l'imposizione di un obbligo vaccinale.
Questa pronuncia, alla quale si fa comunque integrale rinvio, svolge in via preliminare argomentazioni sovrapponibili a quelle di cui alla sentenza 14/23,
e osserva inoltre:
- Il diritto fondamentale al lavoro non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;
il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio, per i motivi già esposti non ha violato i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;
- Il legislatore ha ritenuto che un repêchage avrebbe messo in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, e non ha ravvisato le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa;
in ogni caso la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva da una scelta individuale e non da un fatto oggettivo e lo stato di quiescenza del rapporto è un mezzo per la
9 conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto;
il datore di lavoro inoltre non è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio;
l'adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, DL 44/2021 in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute costituisce misura eccezionale di natura solidaristica;
- nel periodo di sospensione, la negazione del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione;
non sono comparabili ipotesi normative in cui viene riconosciuto un assegno alimentare perché l'impossibilità della prestazione è determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto;
anche ammettendo una natura solidaristica dell'assegno alimentare, non è soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della sua erogazione solidaristica, laddove l'evento impeditivo della prestazione lavorativa non abbia carattere oggettivo, ma rifletta una scelta – pur legittima – del lavoratore.
4. Nelle more del giudizio, si è pronunciata anche la GU (sentenza
13.7.2023 in C-765/21), dichiarando irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale con cui il Tribunale di Padova aveva chiesto, in estrema sintesi,
(1) se le autorizzazioni condizionate relative ai vaccini in commercio fossero ancora valide, (2) se i sanitari che fossero già stati contagiati e avessero quindi raggiunto un'immunità naturale potessero essere esentati dall'obbligo vaccinale, (3) se i sanitari potessero opporsi all'inoculazione dei vaccini autorizzati in forma condizionata finché l'autorità sanitaria non ne abbia escluso in concreto controindicazioni o abbiano accertato che i benefici siano superiori a quelli di altri farmaci, (4) se sia possibile sospendere dal lavoro un sanitario che non si sia assoggettato a un vaccino autorizzato in forma condizionata, (5) se la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore debba avvenire nel rispetto del contraddittorio, (6) se il diverso trattamento dei sanitari esenti dall'obbligo di vaccinazione e sanitari
10 rispetto a quelli che, già immuni perché contagiati, non intendano vaccinarsi contrasti con il rgl. (UE) 2021/953 che vieta la discriminazione tra soggetti vaccinati e non vaccinati, (7) se sia compatibile con il medesimo regolamento una disciplina che imponga a tutto il personale sanitario, anche proveniente da altro Stato membro, un vaccino autorizzato in forma condizionata.
In particolare, la Corte ha osservato:
- che la prima questione è irricevibile perché il giudice del rinvio non ha illustrato i motivi per cui mette in discussione la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate né l'eventuale nesso tra questa validità e l'obbligo vaccinale;
- che le questioni dalla seconda alla quinta sono irricevibili perché il rilascio delle autorizzazioni non impone un obbligo di somministrazione e il giudice del rinvio non espone il collegamento fra il contenuto o l'oggetto di tali autorizzazioni, e la configurazione delle condizioni e delle modalità dell'obbligo vaccinale;
- che la sesta e settima questione sono irricevibili perché il giudice del rinvio non chiarisce le disposizioni di cui chiede l'interpretazione (e, in particolare, perché indica un considerando, che tuttavia non ha di per sé effetto vincolante), e inoltre perché i principi di proporzionalità e di non discriminazione sono posti da quel regolamento allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione e non mira a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia;
inoltre, non risultava che nel processo principale si discutesse una situazione transfrontaliera, né risultava un collegamento tra il regolamento e il processo principale.
5. Pur dovendosi prendere atto dell'esistenza di precedenti di merito difformi, che si sono espressi in alcuni casi anche in consapevole dissenso, deve concludersi che i dubbi di costituzionalità prospettati da parte ricorrente restano confutati dalle decisioni della Corte costituzionale sopra richiamate.
Non è in primo luogo condivisibile l'opinione espressa dal ricorrente secondo cui i principi fissati dalla Corte costituzionale, avendo preso in esame essenzialmente (ma per vero non esclusivamente) la posizione del personale sanitario, non sarebbero applicabili al personale scolastico.
11 Anche per il personale scolastico vale la ratio individuata al punto 12 della motivazione della sentenza 14/23 (“Tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge
n. 43 del 2006. E infatti, l'obbligo vaccinale per tali soggetti consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, 'il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività'…”), essendo indubbio che la scuola è un servizio essenziale per la collettività e che, in quanto le lezioni impongono la duratura e continuativa compresenza nel medesimo locali di numerose persone, anche il personale scolastico rientra fra le categorie più esposte al contagio di un virus che si trasmette per via aerea.
La sentenza 15/23, per vero, dà atto della non omogeneità delle condizioni lavorative del personale sanitario e di quello scolastico (punto 13.6 della motivazione), ma al limitato fine di escludere che fosse irragionevole la diversità di disciplina verificatasi dopo che l'art.
4-ter.2 del DL 44/21, introdotto dal DL 24/22 e vigente dal 25.3.2022, aveva previsto che per il personale scolastico, e non per quello sanitario, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comportasse l'utilizzo in attività di supporto all'istituzione scolastica: il fatto che la diversa posizione del personale sanitario giustifichi una normativa più stringente non significa che per il personale scolastico la sospensione dal lavoro originariamente prevista fosse irragionevole o ingiustificata.
In effetti, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato che la normativa deve essere coerente con le conoscenze medico-scientifiche del momento
(sentenza 15/23, punto 10.3.4.): le determinazioni del legislatore, inoltre, sono assunte in necessaria correlazione con l'andamento dei contagi e con l'evoluzione della pandemia.
Discende da questa considerazione che non si potrebbe certo accertare sulla base di successive acquisizioni scientifiche, o di una successiva evoluzione della pandemia, che le disposizioni di legge erano irragionevoli, e tanto meno, come pure è stato affermato da qualche interprete, che la successiva abrogazione dell'obbligo vaccinale, o la successiva mitigazione delle conseguenze per la sua trasgressione, abbiano una qualche efficacia
12 retroattiva (in assenza di qualsiasi indice di retroattività, e nonostante l'art. 11 delle preleggi).
Con questa premessa, in particolare, si deve ritenere manifestamente infondata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale ogni questione relativa alla violazione dell'art. 32, Cost., sotto tutti i punti di vista dedotti, dell'art. 3, anche sotto i dedotti profili di irragionevolezza, e degli artt. 4 e 35.
Si tratta infatti di questioni già prese in esame dalla Corte.
Anche la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 8 della
Convenzione EDU appare poi manifestamente infondata alla luce della sentenza e altri, perché nella normativa in esame si riscontrano tutti Per_1 gli indici rilevanti, secondo la Corte EDU, per ritenere l'imposizione di una vaccinazione obbligatoria compatibile con il predetto art. 8.
In particolare, l'imposizione dell'obbligo vaccinale ha la finalità di salvaguardare la salute e la vita, risponde a un pressante obbligo sociale
(pressing social need), secondo il consenso scientifico dei vaccini erano ragionevolmente certe l'efficacia (effectiveness) e la sicurezza (safety), era prevista l'esenzione per i soggetti per i quali la vaccinazione comportasse controindicazioni, non era prevista come sanzione la vaccinazione forzata, era possibile ricorrere al giudice (come in effetti parte ricorrente ha fatto).
Per quanto riguarda la sicurezza del vaccino, si fa naturalmente rinvio alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nelle pronunce sopra richiamate.
6. Per quanto riguarda le questioni di compatibilità della normativa con il diritto eurounitario, se è vero che la Corte di Giustizia non è entrata nel merito, tuttavia dalla sua pronuncia si ricavano indicazioni da cui desumere l'infondatezza dei dubbi del ricorrente.
In particolare, il 36° considerando del rgl. (UE) 2021/953 prevede sì che sia necessario evitare la discriminazione diretta e indiretta delle persone non vaccinate, ma con esclusivo riferimento all'oggetto di quel regolamento, e cioè la libera circolazione delle persone (tanto che prosegue: “Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti
l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per
13 l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”). Se è vero che questo considerando si conclude con la frase “Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, ciò non significa evidentemente che il legislatore nazionale non possa istituire un tale obbligo, al di fuori della sfera di applicazione del regolamento.
Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni, appare sufficiente richiamare la considerazione con cui la Corte ha ritenuto irricevibile la prima questione sollevata dal giudice del rinvio osservando che non aveva “preso in esame il loro [delle autorizzazioni] contenuto alla luce dei requisiti di validità derivanti dall'articolo 4 del regolamento n. 507/2006, letto, eventualmente, alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta. 34 Il giudice del rinvio si è infatti limitato a dare atto della sua valutazione generale secondo la quale, alla luce degli sviluppi menzionati al punto precedente, non pare 'irragionevole' nutrire dubbi quanto alla validità di dette autorizzazioni, senza tuttavia approfondire in alcun modo la natura concreta di tali dubbi”.
In particolare, il fatto che le autorizzazioni siano condizionate e limitate nel tempo non ne comporta una loro efficacia minore: ai sensi dell'art. 5 del rgl.
(CE) 507/06 al rilascio di un'autorizzazione condizionata conseguono soltanto
“l'obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 1” e la possibilità che siano
“imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza”.
Più in generale, per poter affermare il contrasto con il diritto eurounitario della normativa occorrerebbe anche dimostrare che esiste un collegamento tra la presente controversia e il diritto dell'Unione.
Questa conclusione vale anche per il preteso contrasto della normativa interna con l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, essendo ragionevole dubitare quella disposizione sia applicabile nella materia delle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51 della Carta), ma è riservata alla discrezionalità
14 dei singoli Stati (con la precisazione che, secondo le indicazioni che si leggono in C. Cost., 269/17, il dubbio sul contrasto non giustificherebbe la disapplicazione della legge ma imporrebbe al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale).
Va rammentato che “l'art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione /europea prevede che le disposizioni di essa si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; e l'art. 6, paragrafo 1, del TUE, al pari dell'art. 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di questa non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati… I diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. E la nozione di 'attuazione del diritto dell'Unione', contemplata dall'art. 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra… Per stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 della Carta, occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa… Sono quindi inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione a una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale” (Cass., 27.9.2018 n. 23272, in motiv.).
7. Nel resto, il ricorso è infondato.
La ricorrente argomenta in primo luogo che la sospensione sarebbe illegittima perché intervenuta mentre si trovava in malattia.
Ora, benché la giurisprudenza di merito maggioritaria si sia orientata nel senso della tesi della ricorrente, anche se si conoscono pronunce che hanno ritenuto la sospensione illegittima per tutta la sua durata e altre che l'hanno
15 ritenuta illegittima soltanto fino al termine della malattia, questo ufficio ha ritenuto convincente l'opinione minoritaria opposta.
Si vedano sul punto Trib. Verona, 30.5.2023 n. 305: “….lo stato di malattia che impedisce temporaneamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione o ad altra indennità di legge o da contratto (art. 2110
c.c.) non libera il prestatore di lavoro dagli altri obblighi contrattuali ed in particolare da quelli di fedeltà, lealtà e dall'obbligo di adempimento secondo buona fede alle sue obbligazioni, con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, appare idoneo solamente, ove sorretto da un comportamento corretto,
a posticipare alla cessazione dalla stessa malattia, gli effetti della predetta sospensione (sulla temporanea inefficacia cfr. Corte d'Appello di Milano, sent.
346/2023). Non può quindi utilmente invocarsi nel caso di specie il principio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, che opera, peraltro, solamente nel caso di concorrenza di cause legali di sospensione, tutte con diritto alla retribuzione (Cass., 24047/2015; Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2013, n. 15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; Cass.
Sez. Lav., 16 ottobre 1990, n. 10087). Dunque lo stato di malattia non fa venire meno l'obbligo di legge di adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, peraltro in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore delle concrete ragioni ostative all'adempimento del predetto obbligo, anche una volta cessato lo stato di malattia… L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui, è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art.
4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione
16 al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge,
e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022)”;
Trib. Venezia, 31.1.2023 n. 56: “Con nota n. 1927 del 17 dicembre 2021 all 5 ric il ha prontamente chiarito che l'obbligo vaccinale si applica a tutto CP_1
il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi;
ne è escluso unicamente chi si trova in collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare, dunque, per quanto qui interessa, la non applicazione riguardava, testualmente e come da ratio, unicamente il personale con infermità, non quello semplicemente in malattia;
dalla successiva nota n. 1929 del 20 dicembre 2021 è in effetti chiarito che il riferimento è alla condizioni di infermità 'previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro', ferma l'operatività negli altri casi, ovvero nel caso ordinaria malattia, dell' obbligo vaccinale;
la sottrazione dall' obbligo vaccinale riguardava dunque chiaramente le situazioni di sospensione del rapporto lavorativo, che sono cosa diversa dall'assenza giustificata e ordinaria malattia”;
Trib. Torino, 22.11.2022 n. 1649: “Trattandosi di norma di carattere eccezionale, essa è di stretta interpretazione, per cui deve escludersi da un lato un'interpretazione analogica del disposto, tesa ad ampliare i casi di esonero dall'obbligo, dall'altro lato la prevalenza del la causa di sospensione intervenuta per prima (principio che la S. C., peraltro, ha applicato soltanto alle cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione, ed ha escluso proprio con riferimento ad una causa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:
Cass. 24047/2015; 15941/2013; 18528/2011. Infine, non giovano alla tesi della ricorrente le circolari ministeriali n. 1927/2021 e 1929/2021 in tema di in
17 tema di obbligo vaccinale del personale obbligo vaccinale del personale scolastico… Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino nella recente nella recente sentenza n. 1142/2022, infatti, 'la nozione di infermità deve essere interpretata in senso stretto, ossia solamente per l'ipotesi di inidoneità temporanea o permanente alla mansione, mentre la malattia non incide sull'idoneità a rendere la prestazione, ma determina soltanto un'incapacità temporanea;
terminato il periodo di assenza diagnosticato dal medico di medicina generale il lavoratore riprende regolarmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per rendere possibile la ripresa del servizio il DS doveva attivare la procedura prevista dall'articolo 4 ter DL 44DL, poiché in difetto non avrebbe potuto utilizzare la prestazione 2021, lavorativa…”; in termini Trib. Udine, 26.9.2023 n. 205.
In effetti, nel momento in cui il legislatore configura l'assolvimento dell'obbligo vaccinale come presupposto legale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è meramente suggestivo osservare che, finché si trova in malattia, il lavoratore non può contagiare nessuno.
Da ultimo, pur nella diversità delle ipotesi prese in esame conforta la conclusione C. Cost., 9.10.2023 n. 186, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter commi 1 lett. c) e 2 DL
44/21, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale, per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(sollevata in un giudizio in cui un lavoratore che rendeva la propria prestazione in regime di lavoro agile contestava la legittimità del provvedimento di sospensione, con l'osservazione, nell'ordinanza di rimessione, che “chi lavora
a distanza non contagia e non può contagiare e non crea problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro”).
A ben vedere, infatti, escluso, per i motivi che sono stati indicati dal Tribunale di Verona nella pronuncia sopra indicata, che possa essere invocata la regola della priorità delle cause di sospensione, la tesi che qui si critica si risolve nell'introdurre in via interpretativa una porzione di disposizione che nella legge non c'è.
18 E ciò a prescindere dal fatto che, a tutto concedere, applicando la regola della priorità, la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale si dovrebbe ritenere illegittima solo fino al momento della cessazione della malattia.
Va infatti considerato che i provvedimenti di sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale sono dichiarativi (cfr. App. Milano, 2.5.2023 nn. 218 e
240), e che, davanti al giudice ordinario, si discute del rapporto, e cioè dei diritti soggettivi delle parti, e non della legittimità degli atti.
Per quanto riguarda la natura dichiarativa dei provvedimenti, è sufficiente prendere atto della lettera della legge, che si è sopra trascritta e che si riferisce palesemente a un mero accertamento: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative… i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale… L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa”.
La ricorrente ha poi sostenuto l'illegittimità della sospensione perché, anche in considerazione del periodo natalizio, non le era stato possibile prenotare la vaccinazione entro venti giorni.
Questa tesi non ha fondamento normativo.
La ricorrente, in disparte la semplice osservazione che non ha neppure documentato di aver tentato di prenotare la vaccinazione e di non aver trovato disponibilità nei venti giorni successivi, era soggetta all'obbligo vaccinale sin dal 15.12.2021.
Sembra appena il caso di precisare che l'obbligo vaccinale sorgeva dalla legge e non dalla richiesta del datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 4 ter, la ricorrente avrebbe dovuto far pervenire, entro cinque giorni dalla richiesta, “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”.
19 La richiesta era stata comunicata il 21.12.2021 e quindi la ricorrente avrebbe dovuto far pervenire entro il 27.12.2021 uno dei suddetti documenti, cosa che pacificamente non ha fatto.
Nessuna disposizione dava invece rilievo a una presentazione di richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, e, quand'anche fosse dimostrato che per causa di forza maggiore era impossibile ottenere un appuntamento entro tale termine, la circostanza sarebbe irrilevante, dato che la ricorrente era già inadempiente all'obbligo vaccinale. In conformità ai principi generali, infatti, l'impossibilità sopravvenuta intervenuta quando l'inadempimento è già manifesto (ammesso per mera ipotesi che sussistesse effettivamente) non avrebbe rilievo.
In ricorso, pur senza espressamente argomentare l'illegittimità della sospensione sotto questo profilo, si fa anche una generica menzione di condizioni cliniche della ricorrente e si fa rinvio a documentazione medica
(prodotta sub 6).
Questa documentazione tuttavia non ha rilievo perché non presenta i requisiti di forma e di contenuto di cui all'art. 4 comma 2 DL 44/21 e anzi, a ben vedere, se ne evince la sussistenza di problematiche sanitarie della ricorrente ma non anche di un pericolo per la sua salute in conseguenza della vaccinazione.
8. Il ricorso è quindi infondato, ma la novità delle questioni discusse, sulle quali in corso di causa sono intervenute la Corte costituzionale e la Corte di
Giustizia, impone l'integrale compensazione delle spese, anche con riferimento alla fase cautelare.
Per analogo motivo non si può accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal , dato che, anche alla luce del fatto che sulle questioni CP_1
controverse sono intervenute in corso di causa la Corte costituzionale e la
Corte di Giustizia, non vi sono motivi per concludere che la ricorrente abbia agito in mala fede o in colpa grave, neppure con riferimento alla fase cautelare, quanto meno con riferimento all'utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il pagamento delle retribuzioni pregresse, questione su cui si rinvengono obiettivamente in giurisprudenza di merito alcune oscillazioni.
20 La complessità giuridica della controversia ha poi reso necessaria la stesura della motivazione separatamente dal dispositivo pronunciato in udienza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 04/12/2023
Il giudice
Marco Viani
21