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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , eletti- Parte_1 C.F._1
vamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Zavitteri Daniel Email_1
Ferdinando Andrea, che la rappresenta e difende per manda- to in atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. , elettiva- Controparte_1 C.F._2
mente domiciliata all'indirizzo pec Email_2
in uso all'Avv. Cannia Andrea, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellato -
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/11/2024 le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive, alle quali si rinvia.
Tribunale di Sciacca MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha citato in appello Parte_1 [...]
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. CP_1
27/2021 emessa dal Giudice di Pace di Partanna nel proce- dimento n. 205/2019, pubblicata il 27/05/2021.
La vicenda trae origine dalle sentenze n. 21/2011 e
1504/2013 emesse dalla Corte di Appello di Palermo e n.
8908/2016 emessa dalla Corte di Cassazione, nelle quali ve- niva disposta la condanna di a rifondere Parte_1
le spese di lite affrontate da per quelle Controparte_1
stesse cause, comprensive di IVA.
Le sentenze venivano messe in esecuzione con precetto notificato nel 2016, da cui scaturiva l'intervento di
[...]
nel procedimento esecutivo n. 93/2012 CP_1
R.G.E.Imm. del Tribunale di Marsala promosso da terzi, nel corso del quale il G.d.E. prendeva atto del pagamento del de- bito da parte di anche in relazione Parte_1
all'IVA dovuta.
Il pagamento della somma sarebbe avvenuto fra il 5 e il
19 dicembre 2018, con denaro consegnato a CP_2
anche a titolo di rimborso dell'IVA che costui avrebbe, a
[...]
sua volta, consegnato al proprio legale di allora, l'Avv. Cannia
Andrea.
Senonché, nonostante le numerose richieste di Pt_2
Tribunale di Sciacca
- 2 - NA , controparte mai avrebbe mostrato né le fattu- Parte_1
re che il suo legale avrebbe spiccato in occasione delle cause da cui è scaturito il debito, né, tantomeno, le prove del ver- samento all'Erario della somma riscossa a titolo di IVA;
do- cumenti che soli potrebbero giustificare la pretesa della somma a titolo di IVA, il cui importo, pari a euro 2.558,29, sarebbe pertanto indebito, dunque ripetibile.
Alla luce di quanto sopra, ha in- Parte_1
tentato la causa in primo grado, conclusasi con la sentenza appellata, qui contestata nella parte in cui recita: “colui che agisce per la restituzione della somma indebitamente percepita spetta di dimostrare non solo il versamento delle somme ma anche il loro carattere indebito. Nel caso di specie pur essen- dovi la prova del pagamento effettuato al non è stata CP_1
fornita la prova che le somme fossero indebitamente corrispo- ste… rigetta le domande proposte da Controparte_3
[...
nei confronti di . Rigetta la domanda di Controparte_1
condanna ex art. 96 Cpc comma 1 e 3, spiegata dal convenuto
. Condanna la parte soccombente a rifondere Controparte_1
al convenuto le spese di lite liquidate in € Controparte_1
1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA come per legge”.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui onera l'attore sia a dimostrare l'avvenuto versamento della somma chiesta in ripetizione di indebito, sia di produrre copia delle
Tribunale di Sciacca
- 3 - fatture da cui è originata la somma versata a CP_2
cesco a titolo di IVA, senza considerare che Parte_1
non potrebbe mai ottenere tali copie, per ragioni di pri-
[...]
vacy, senza una consegna spontanea da parte dei diretti inte- ressati.
costituitosi in giudizio, ha sostenu- Controparte_1
to la correttezza della parte motiva della sentenza appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
D'altronde, controparte non avrebbe mai proposto oppo- sizione né al precetto che ha messo in esecuzione le tre sen- tenze, né agli atti esecutivi relativi all'intervento nella proce- dura n. 93/2012 R.G.E.Imm.; per tali ragioni sarebbe pre- clusa la ripetibilità della somma elargita a titolo di IVA per definitività dei provvedimento che l'hanno giustificata.
Successivamente alla proposizione dell'appello,
l'appellante ha versato agli atti una perizia calligrafica da cui emergerebbe il carattere apocrifo della sottoscrizione della procura alle liti utilizzata dal difensore di Controparte_1
per costituirsi nel giudizio di primo grado, epilogato con la sentenza appellata.
Tale circostanza ha condotto l'appellante a proporre querela di falso atta a fare emergere l'apocrifia del mandato alle liti usata in primo grado dal difensore di CP_2
.
[...]
Dalla querela di falso, dichiarata ammissibile dal Tribu-
Tribunale di Sciacca
- 4 - nale con ordinanza del 18/09/2023, è scaturito l'obbligo per parte appellata di esprimere la volontà di avvalersi o meno del mandato ad litem ritenuto falso.
Con proprie note depositate il 20/12/2023, recepite dal
Tribunale con provvedimento del 06/02/2024,
[...]
ha manifestato la volontà di non avvalersi della CP_1
scrittura privata contestata, allegando nuove procure alle liti,
a proprio dire valide pure in ratifica di tutte le attività difen- sive svolte fino a quel momento.
Dal proprio canto, con note del Parte_1
27/11/2024, ha depositato prova della pendenza del proces- so penale a carico dell'Avv. Cannia Andrea per il reato previ- sto dall'art. 481 c.p., connesso all'utilizzo della falsa procura alle liti usata per il procedimento foriero della sentenza appel- lata.
La vigenza del processo penale avrebbe dovuto condurre,
a dire dell'appellante, alla sospensione del presente procedi- mento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel precisare le conclusioni, , sulla Parte_1
scorta della rinuncia espressa da controparte di avvalersi del- la procura alle liti oggetto della querela di falso, ha chiesto
Tribunale di Sciacca
- 5 - dichiararsi la nullità della sentenza impugnata.
Tale conclusione ha, viceversa, portato Controparte_4
a ritenere rinunciati integralmente dall'appellante i motivi
[...]
di appello;
ad ogni modo, le nuove procure alle liti versate agli atti avrebbero effetto sanante ex tunc, fin dal primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; in alternativa, ove il Tri- bunale dovesse ritenere mancante una valida procura alle liti per il primo grado, il processo sarebbe, tutt'al più, da consi- derare celebrato nella contumacia del soggetto citato in giudi- zio, con salvezza della sentenza ivi emessa.
IN DIRITTO
La sentenza impugnata è nulla.
La scelta passa dalla corretta esegesi della disciplina dettata in tema di “Difetto di rappresentanza o di autorizza- zione” dall'art. 182 c.p.c., il cui comma 2, anteriforma varata con il D.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis, recita:
“Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessa- rie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sa- na i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Tribunale di Sciacca
- 6 - Prima di riportare i dettagli dell'anticipata esegesi, è be- ne fin d'ora chiarire l'inconferenza, ai fini del decidere, dell'istituto della ratifica dell'operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c., strumento estraneo al processo ove considera- to come modello improntato a princìpi largamente non dispo- nibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite e la ragionevole durata.
È, difatti, opinione consolidata quella che vede agevol- mente sanabile in ogni stato e grado del giudizio soltanto il difetto di rappresentanza sostanziale nel processo, attraverso l'istituto della ratifica, per l'appunto, dell'operato del “falso rappresentante” (ex multis Cass., Sez. I civ., sent. n. 15304 del 06/07/2007).
Ben diverse riflessioni impone la rappresentanza tecnica in giudizio, alla luce del combinato disposto degli artt. 82, 83
e 84 c.p.c. dai quali si estrae la regola per la quale, salvo che la legge disponga diversamente, la parte può costituirsi in giudizio soltanto con il ministero di un procuratore legalmen- te esercente la professione di avvocato.
Il ministero di un difensore implica il necessario rilascio della procura alle liti, generale o speciale, ma pur sempre conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal medesimo difensore.
La parte, salvo i casi previsti dalla legge, ad esempio nell'interrogatorio libero, non ha, perciò, un ruolo processua-
Tribunale di Sciacca
- 7 - le diretto, se non attraverso l'operare del suo difensore, il quale compie e riceve atti nell'interesse della parte rappresen- tata.
Il comma 2 dell'art. 125 c.p.c. prevede, poi, un'eccezionale deroga alla regola che si ricava dall'insieme normativo prima richiamato, che imporrebbe il rilascio pre- ventivo della procura da parte dell'attore, cioè prima che l'atto introduttivo assuma valenza esterna, disponendo che
“La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in da- ta posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”; eccezione esclusa dal comma 3 per i casi cui la legge “richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale” (que- rela di falso, ricorso per cassazione, controricorso per cassa- zione, revocazione).
In questo contesto, dove la regola è l'indispensabilità di una procura alle liti preventiva al giudizio e validamente au- tenticata, deve leggersi la previsione di cui all'art. 182, co. 2,
c.p.c., il cui tenore va giocoforza relegato su un piano di ecce- zionalità, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La soluzione non può, del resto, essere diversa, se solo si tenga conto del fatto che il rilascio di una valida procura alle liti, soprattutto nella parte in cui ne è necessaria l'autenticazione dal soggetto abilitato a farlo, non mira a pro-
Tribunale di Sciacca
- 8 - teggere interessi soltanto della parte privata cui la sottoscri- zione si riferisce, ma anche interessi pubblicistici di corret- tezza e affidabilità di quanto emergente da quel documento: basti pensare all'elemento della presenza fisica in un dato giorno, finanche in un preciso momento della giornata, del sottoscrittore innanzi al notaio o all'avvocato autenticante o, quantomeno, della contestualità dialettica fra sottoscrittore e autenticante.
Dal tenore letterale e dalla natura eccezionale dell'art. 182 c.p.c. discende la facoltà per la parte interessata di sana- re i soli vizi comportanti la nullità della procura mediante il rilascio di una nuova procura con effetti ex tunc; opzione non contemplata per le ipotesi di procura “inesistente”.
Giova, in proposito, riportare i punti salienti della moti- vazione della Suprema Corte: “L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irri- solvibile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168
c.p.c. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il prin- cipio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando al- la parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio perso- nalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a cia-
Tribunale di Sciacca
- 9 - scuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del pro- cesso, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così, da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgi- mento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il di- ritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti perso- nalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolar- mente munito di procura.
Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislato- re, a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza pro- cessuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo
(con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvan- te o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della pro- cura alla lite costituisce presupposto processuale non surroga- bile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125
Tribunale di Sciacca
- 10 - c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche” (Cass., sez. Un. civ., sent. n.
37434 del 21/12/2022).
La spiegazione sopra riportata ben si attaglia al caso odierno, non tanto perché si sia sollevato il dubbio, in sé considerato, che la procura alle liti usata in primo grado dal difensore della parte appellata possa essere frutto del reato di falsità ideologica ex art. 481 c.p., ma ancora prima per il fatto che la stessa parte appellata ha rinunciato ad avvalersi della procura incriminata.
Invero, interrogato circa la volontà di avvalersi di detta scrittura, tramite note depositate il 20/12/2023 e recepite dal Tribunale con provvedimento del 06/02/2024,
[...]
ha rinunciato ad avvalersi della procura alle liti CP_1
oggetto della querela di falso, permettendo di considerare la scrittura tamquam non esset.
Né vale a superare l'inesistenza del controverso docu- mento la produzione di nuove procure alle liti, in quanto, alla stregua della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c., esse non possono eliminare le conseguenze negative scaturenti dall'assenza di un presupposto indefettibile del processo.
Le superiori valutazioni hanno permesso di evitare la so- spensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.
Va altresì detto che il vizio implicante la nullità della sentenza di primo grado è questione rilevabile d'ufficio, emer-
Tribunale di Sciacca
- 11 - sa dalle allegazioni delle parti e sottoposta al loro contraddi- torio.
La nullità della sentenza n. 27/2021 rientra, in partico- lare, nell'ipotesi di cui all'art. 161 co. 2 c.p.c. da cui deriva la rimessione della causa al Giudice di primo grado in diversa composizione, ai sensi e nei tempi indicati all'art. 354 co. 2
c.p.c.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto che la nullità della sentenza è addebitabile alla parte appellata e che l'appellante ha realizzato le attività utili a fare emergere il vi- zio invalidante il processo in primo grado, Controparte_4
va condannato a rifondere le spese di lite sostenute da
[...]
controparte e liquidate, ai sensi dei parametri minimi del
D.M. 55/2014, in euro 1.278,00, oltre rimborso spese forfet- tarie al 15%, IVA e CPA, a titolo di onorari, ed euro 147,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica definiti- vamente pronunciando:
- ANNULLA sentenza n. 27/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Partanna nel procedimento n. 205/2019, pub- blicata il 27/05/2021.
- RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace di Partan- na per la riassunzione della causa entro i termini di cui all'art. 354 c.p.c.;
Tribunale di Sciacca
- 12 - - CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1
di lite a , liquidate in euro Parte_1
1.278,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA a titolo di onorari, ed euro 147,00 per spese vive.
Così deciso in Sciacca, 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Valentina Stabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , eletti- Parte_1 C.F._1
vamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Zavitteri Daniel Email_1
Ferdinando Andrea, che la rappresenta e difende per manda- to in atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. , elettiva- Controparte_1 C.F._2
mente domiciliata all'indirizzo pec Email_2
in uso all'Avv. Cannia Andrea, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellato -
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/11/2024 le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive, alle quali si rinvia.
Tribunale di Sciacca MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha citato in appello Parte_1 [...]
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. CP_1
27/2021 emessa dal Giudice di Pace di Partanna nel proce- dimento n. 205/2019, pubblicata il 27/05/2021.
La vicenda trae origine dalle sentenze n. 21/2011 e
1504/2013 emesse dalla Corte di Appello di Palermo e n.
8908/2016 emessa dalla Corte di Cassazione, nelle quali ve- niva disposta la condanna di a rifondere Parte_1
le spese di lite affrontate da per quelle Controparte_1
stesse cause, comprensive di IVA.
Le sentenze venivano messe in esecuzione con precetto notificato nel 2016, da cui scaturiva l'intervento di
[...]
nel procedimento esecutivo n. 93/2012 CP_1
R.G.E.Imm. del Tribunale di Marsala promosso da terzi, nel corso del quale il G.d.E. prendeva atto del pagamento del de- bito da parte di anche in relazione Parte_1
all'IVA dovuta.
Il pagamento della somma sarebbe avvenuto fra il 5 e il
19 dicembre 2018, con denaro consegnato a CP_2
anche a titolo di rimborso dell'IVA che costui avrebbe, a
[...]
sua volta, consegnato al proprio legale di allora, l'Avv. Cannia
Andrea.
Senonché, nonostante le numerose richieste di Pt_2
Tribunale di Sciacca
- 2 - NA , controparte mai avrebbe mostrato né le fattu- Parte_1
re che il suo legale avrebbe spiccato in occasione delle cause da cui è scaturito il debito, né, tantomeno, le prove del ver- samento all'Erario della somma riscossa a titolo di IVA;
do- cumenti che soli potrebbero giustificare la pretesa della somma a titolo di IVA, il cui importo, pari a euro 2.558,29, sarebbe pertanto indebito, dunque ripetibile.
Alla luce di quanto sopra, ha in- Parte_1
tentato la causa in primo grado, conclusasi con la sentenza appellata, qui contestata nella parte in cui recita: “colui che agisce per la restituzione della somma indebitamente percepita spetta di dimostrare non solo il versamento delle somme ma anche il loro carattere indebito. Nel caso di specie pur essen- dovi la prova del pagamento effettuato al non è stata CP_1
fornita la prova che le somme fossero indebitamente corrispo- ste… rigetta le domande proposte da Controparte_3
[...
nei confronti di . Rigetta la domanda di Controparte_1
condanna ex art. 96 Cpc comma 1 e 3, spiegata dal convenuto
. Condanna la parte soccombente a rifondere Controparte_1
al convenuto le spese di lite liquidate in € Controparte_1
1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA come per legge”.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui onera l'attore sia a dimostrare l'avvenuto versamento della somma chiesta in ripetizione di indebito, sia di produrre copia delle
Tribunale di Sciacca
- 3 - fatture da cui è originata la somma versata a CP_2
cesco a titolo di IVA, senza considerare che Parte_1
non potrebbe mai ottenere tali copie, per ragioni di pri-
[...]
vacy, senza una consegna spontanea da parte dei diretti inte- ressati.
costituitosi in giudizio, ha sostenu- Controparte_1
to la correttezza della parte motiva della sentenza appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
D'altronde, controparte non avrebbe mai proposto oppo- sizione né al precetto che ha messo in esecuzione le tre sen- tenze, né agli atti esecutivi relativi all'intervento nella proce- dura n. 93/2012 R.G.E.Imm.; per tali ragioni sarebbe pre- clusa la ripetibilità della somma elargita a titolo di IVA per definitività dei provvedimento che l'hanno giustificata.
Successivamente alla proposizione dell'appello,
l'appellante ha versato agli atti una perizia calligrafica da cui emergerebbe il carattere apocrifo della sottoscrizione della procura alle liti utilizzata dal difensore di Controparte_1
per costituirsi nel giudizio di primo grado, epilogato con la sentenza appellata.
Tale circostanza ha condotto l'appellante a proporre querela di falso atta a fare emergere l'apocrifia del mandato alle liti usata in primo grado dal difensore di CP_2
.
[...]
Dalla querela di falso, dichiarata ammissibile dal Tribu-
Tribunale di Sciacca
- 4 - nale con ordinanza del 18/09/2023, è scaturito l'obbligo per parte appellata di esprimere la volontà di avvalersi o meno del mandato ad litem ritenuto falso.
Con proprie note depositate il 20/12/2023, recepite dal
Tribunale con provvedimento del 06/02/2024,
[...]
ha manifestato la volontà di non avvalersi della CP_1
scrittura privata contestata, allegando nuove procure alle liti,
a proprio dire valide pure in ratifica di tutte le attività difen- sive svolte fino a quel momento.
Dal proprio canto, con note del Parte_1
27/11/2024, ha depositato prova della pendenza del proces- so penale a carico dell'Avv. Cannia Andrea per il reato previ- sto dall'art. 481 c.p., connesso all'utilizzo della falsa procura alle liti usata per il procedimento foriero della sentenza appel- lata.
La vigenza del processo penale avrebbe dovuto condurre,
a dire dell'appellante, alla sospensione del presente procedi- mento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel precisare le conclusioni, , sulla Parte_1
scorta della rinuncia espressa da controparte di avvalersi del- la procura alle liti oggetto della querela di falso, ha chiesto
Tribunale di Sciacca
- 5 - dichiararsi la nullità della sentenza impugnata.
Tale conclusione ha, viceversa, portato Controparte_4
a ritenere rinunciati integralmente dall'appellante i motivi
[...]
di appello;
ad ogni modo, le nuove procure alle liti versate agli atti avrebbero effetto sanante ex tunc, fin dal primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; in alternativa, ove il Tri- bunale dovesse ritenere mancante una valida procura alle liti per il primo grado, il processo sarebbe, tutt'al più, da consi- derare celebrato nella contumacia del soggetto citato in giudi- zio, con salvezza della sentenza ivi emessa.
IN DIRITTO
La sentenza impugnata è nulla.
La scelta passa dalla corretta esegesi della disciplina dettata in tema di “Difetto di rappresentanza o di autorizza- zione” dall'art. 182 c.p.c., il cui comma 2, anteriforma varata con il D.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis, recita:
“Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessa- rie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sa- na i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Tribunale di Sciacca
- 6 - Prima di riportare i dettagli dell'anticipata esegesi, è be- ne fin d'ora chiarire l'inconferenza, ai fini del decidere, dell'istituto della ratifica dell'operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c., strumento estraneo al processo ove considera- to come modello improntato a princìpi largamente non dispo- nibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite e la ragionevole durata.
È, difatti, opinione consolidata quella che vede agevol- mente sanabile in ogni stato e grado del giudizio soltanto il difetto di rappresentanza sostanziale nel processo, attraverso l'istituto della ratifica, per l'appunto, dell'operato del “falso rappresentante” (ex multis Cass., Sez. I civ., sent. n. 15304 del 06/07/2007).
Ben diverse riflessioni impone la rappresentanza tecnica in giudizio, alla luce del combinato disposto degli artt. 82, 83
e 84 c.p.c. dai quali si estrae la regola per la quale, salvo che la legge disponga diversamente, la parte può costituirsi in giudizio soltanto con il ministero di un procuratore legalmen- te esercente la professione di avvocato.
Il ministero di un difensore implica il necessario rilascio della procura alle liti, generale o speciale, ma pur sempre conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal medesimo difensore.
La parte, salvo i casi previsti dalla legge, ad esempio nell'interrogatorio libero, non ha, perciò, un ruolo processua-
Tribunale di Sciacca
- 7 - le diretto, se non attraverso l'operare del suo difensore, il quale compie e riceve atti nell'interesse della parte rappresen- tata.
Il comma 2 dell'art. 125 c.p.c. prevede, poi, un'eccezionale deroga alla regola che si ricava dall'insieme normativo prima richiamato, che imporrebbe il rilascio pre- ventivo della procura da parte dell'attore, cioè prima che l'atto introduttivo assuma valenza esterna, disponendo che
“La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in da- ta posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”; eccezione esclusa dal comma 3 per i casi cui la legge “richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale” (que- rela di falso, ricorso per cassazione, controricorso per cassa- zione, revocazione).
In questo contesto, dove la regola è l'indispensabilità di una procura alle liti preventiva al giudizio e validamente au- tenticata, deve leggersi la previsione di cui all'art. 182, co. 2,
c.p.c., il cui tenore va giocoforza relegato su un piano di ecce- zionalità, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La soluzione non può, del resto, essere diversa, se solo si tenga conto del fatto che il rilascio di una valida procura alle liti, soprattutto nella parte in cui ne è necessaria l'autenticazione dal soggetto abilitato a farlo, non mira a pro-
Tribunale di Sciacca
- 8 - teggere interessi soltanto della parte privata cui la sottoscri- zione si riferisce, ma anche interessi pubblicistici di corret- tezza e affidabilità di quanto emergente da quel documento: basti pensare all'elemento della presenza fisica in un dato giorno, finanche in un preciso momento della giornata, del sottoscrittore innanzi al notaio o all'avvocato autenticante o, quantomeno, della contestualità dialettica fra sottoscrittore e autenticante.
Dal tenore letterale e dalla natura eccezionale dell'art. 182 c.p.c. discende la facoltà per la parte interessata di sana- re i soli vizi comportanti la nullità della procura mediante il rilascio di una nuova procura con effetti ex tunc; opzione non contemplata per le ipotesi di procura “inesistente”.
Giova, in proposito, riportare i punti salienti della moti- vazione della Suprema Corte: “L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irri- solvibile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168
c.p.c. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il prin- cipio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando al- la parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio perso- nalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a cia-
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- 9 - scuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del pro- cesso, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così, da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgi- mento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il di- ritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti perso- nalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolar- mente munito di procura.
Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislato- re, a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza pro- cessuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo
(con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvan- te o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della pro- cura alla lite costituisce presupposto processuale non surroga- bile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125
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- 10 - c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche” (Cass., sez. Un. civ., sent. n.
37434 del 21/12/2022).
La spiegazione sopra riportata ben si attaglia al caso odierno, non tanto perché si sia sollevato il dubbio, in sé considerato, che la procura alle liti usata in primo grado dal difensore della parte appellata possa essere frutto del reato di falsità ideologica ex art. 481 c.p., ma ancora prima per il fatto che la stessa parte appellata ha rinunciato ad avvalersi della procura incriminata.
Invero, interrogato circa la volontà di avvalersi di detta scrittura, tramite note depositate il 20/12/2023 e recepite dal Tribunale con provvedimento del 06/02/2024,
[...]
ha rinunciato ad avvalersi della procura alle liti CP_1
oggetto della querela di falso, permettendo di considerare la scrittura tamquam non esset.
Né vale a superare l'inesistenza del controverso docu- mento la produzione di nuove procure alle liti, in quanto, alla stregua della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c., esse non possono eliminare le conseguenze negative scaturenti dall'assenza di un presupposto indefettibile del processo.
Le superiori valutazioni hanno permesso di evitare la so- spensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.
Va altresì detto che il vizio implicante la nullità della sentenza di primo grado è questione rilevabile d'ufficio, emer-
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- 11 - sa dalle allegazioni delle parti e sottoposta al loro contraddi- torio.
La nullità della sentenza n. 27/2021 rientra, in partico- lare, nell'ipotesi di cui all'art. 161 co. 2 c.p.c. da cui deriva la rimessione della causa al Giudice di primo grado in diversa composizione, ai sensi e nei tempi indicati all'art. 354 co. 2
c.p.c.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto che la nullità della sentenza è addebitabile alla parte appellata e che l'appellante ha realizzato le attività utili a fare emergere il vi- zio invalidante il processo in primo grado, Controparte_4
va condannato a rifondere le spese di lite sostenute da
[...]
controparte e liquidate, ai sensi dei parametri minimi del
D.M. 55/2014, in euro 1.278,00, oltre rimborso spese forfet- tarie al 15%, IVA e CPA, a titolo di onorari, ed euro 147,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica definiti- vamente pronunciando:
- ANNULLA sentenza n. 27/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Partanna nel procedimento n. 205/2019, pub- blicata il 27/05/2021.
- RIMETTE le parti innanzi al Giudice di Pace di Partan- na per la riassunzione della causa entro i termini di cui all'art. 354 c.p.c.;
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- 12 - - CONDANNA a rifondere le spese Controparte_1
di lite a , liquidate in euro Parte_1
1.278,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA a titolo di onorari, ed euro 147,00 per spese vive.
Così deciso in Sciacca, 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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