TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12127/2024, promossa da
( ), in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale della ( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Romeo Salvatore;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002770324 e OI-002770325 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale :
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte sopra esposte, l'illegittimità delle ordinanze- ingiunzione opposte e meglio indicata in premessa e per l'effetto annullarla;
1 In via subordinata : - Per quanto sopra significato, rideterminare la sanzione nella misura minima e da pagarsi ratealmente in 30 mesi ( ex art. 26.L. 689/1981) . Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 7.5.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver proposto CP_3
l'annullamento in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Con successive note di trattazione scritta del 13.5.2025 l ha CP_3
depositato il provvedimento di definitivo annullamento.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_3
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, esse possono integralmente compensarsi tra le parti tenuto conto del comportamento dell'Ente che ha annullato in autotutela gli atti opposto e dell'assenza di alcuna attività difensiva svolta da parte ricorrente dopo il deposito dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12127/2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12127/2024, promossa da
( ), in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_1 C.F._1
legale della ( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Romeo Salvatore;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002770324 e OI-002770325 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale :
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte sopra esposte, l'illegittimità delle ordinanze- ingiunzione opposte e meglio indicata in premessa e per l'effetto annullarla;
1 In via subordinata : - Per quanto sopra significato, rideterminare la sanzione nella misura minima e da pagarsi ratealmente in 30 mesi ( ex art. 26.L. 689/1981) . Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 7.5.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver proposto CP_3
l'annullamento in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Con successive note di trattazione scritta del 13.5.2025 l ha CP_3
depositato il provvedimento di definitivo annullamento.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_3
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, esse possono integralmente compensarsi tra le parti tenuto conto del comportamento dell'Ente che ha annullato in autotutela gli atti opposto e dell'assenza di alcuna attività difensiva svolta da parte ricorrente dopo il deposito dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12127/2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 11/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
2