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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 660 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. ADILE Parte_1 C.F._1
CALOGERO FILIPPO DARIO , come da procura in atti. attore, contro
P.IVA rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SALERNO ISABELLA ome da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare estinta per decorso del termine prescrizionale la pretesa creditoria in oggetto, non avendo
pertanto l' diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente Controparte_1
Si costituiva l' la quale contestando l'intervenuta prescrizione così concludeva: Controparte_1
in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione e di competenza per vaolre del Giudice adito in favore del Giudice Tributario e del giudice di pace, per i motivi esposti;
senza recesso dalla superiore eccezione, sempre in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio degli enti impositori (Comune di Terme Vigliatore, Agenzia delle entrate dir. Prov. le Messina), a carico dell'attore in quanto non citati;
in estremo subordine, autorizzare la chiamata in causa degli enti impositori e disporre lo spostamento della prima udienza;
nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
*****
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano di essere accolte.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.
Il presente giudizio costituisce la prosecuzione nel merito di una precedente causa avente quale oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi, conclusa con la dichiarazione di estinzione per impignorabilità della pensione e, contestualmente, con la concessione di un termine per introdurre il giudizio di merito.
Pertanto la competenza relativa alla presente opposizione si é radicata presso il Tribunale adito, come previsto dall'art. 615 c.p.c. co. 2 che così recita: “quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma
precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
Anche la richiesta di integrazione del contraddittorio non merita accoglimento in quanto, nel caso in cui, come nel caso di specie, l'opposizione non sia rivolta al merito ma venga solo eccepita la prescrizione, la legittimazione passiva spetta al Concessionario della riscossione, non configurandosi un litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Inoltre, come di recente affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 3870/2024, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecuti vanno proposte nei confronti dell'agente di riscossione in quanto unico legittimato passivo essendo titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione delle somme richieste;
difatti le cartelle oggetto della presente opposizione sono relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 e, considerata la natura dei tributi, il periodo di prescrizione è di 5 anni.
L' sostiene che tale termine sia stato interrotto dalla notifica di avvisi, dei quali però Controparte_2
non fornisce copia né dà prova della loro comunicazione.
In considerazione di ciò, posto che le cartelle di pagamento risultano essere state notificate nel corso dell'anno 2022 e non risultando atti interruttivi sino a tale data, si dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle oggetto della presente opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell OP
, in favore dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in
[...] Parte_1
applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 660 2024 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda di Parte_1
-dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle oggetto della presente opposizione.
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Adile Calogero Filippo Dario, procuratore antistatario;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 660 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. ADILE Parte_1 C.F._1
CALOGERO FILIPPO DARIO , come da procura in atti. attore, contro
P.IVA rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SALERNO ISABELLA ome da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare estinta per decorso del termine prescrizionale la pretesa creditoria in oggetto, non avendo
pertanto l' diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente Controparte_1
Si costituiva l' la quale contestando l'intervenuta prescrizione così concludeva: Controparte_1
in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione e di competenza per vaolre del Giudice adito in favore del Giudice Tributario e del giudice di pace, per i motivi esposti;
senza recesso dalla superiore eccezione, sempre in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio degli enti impositori (Comune di Terme Vigliatore, Agenzia delle entrate dir. Prov. le Messina), a carico dell'attore in quanto non citati;
in estremo subordine, autorizzare la chiamata in causa degli enti impositori e disporre lo spostamento della prima udienza;
nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
*****
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano di essere accolte.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito.
Il presente giudizio costituisce la prosecuzione nel merito di una precedente causa avente quale oggetto l'opposizione a pignoramento presso terzi, conclusa con la dichiarazione di estinzione per impignorabilità della pensione e, contestualmente, con la concessione di un termine per introdurre il giudizio di merito.
Pertanto la competenza relativa alla presente opposizione si é radicata presso il Tribunale adito, come previsto dall'art. 615 c.p.c. co. 2 che così recita: “quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma
precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”.
Anche la richiesta di integrazione del contraddittorio non merita accoglimento in quanto, nel caso in cui, come nel caso di specie, l'opposizione non sia rivolta al merito ma venga solo eccepita la prescrizione, la legittimazione passiva spetta al Concessionario della riscossione, non configurandosi un litisconsorzio necessario con l'Ente impositore.
Inoltre, come di recente affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 3870/2024, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecuti vanno proposte nei confronti dell'agente di riscossione in quanto unico legittimato passivo essendo titolare esclusivo dell'azione esecutiva. Nel merito, si ritiene fondata l'eccezione di prescrizione delle somme richieste;
difatti le cartelle oggetto della presente opposizione sono relative agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 e, considerata la natura dei tributi, il periodo di prescrizione è di 5 anni.
L' sostiene che tale termine sia stato interrotto dalla notifica di avvisi, dei quali però Controparte_2
non fornisce copia né dà prova della loro comunicazione.
In considerazione di ciò, posto che le cartelle di pagamento risultano essere state notificate nel corso dell'anno 2022 e non risultando atti interruttivi sino a tale data, si dichiara la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle oggetto della presente opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell OP
, in favore dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in
[...] Parte_1
applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 660 2024 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda di Parte_1
-dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle oggetto della presente opposizione.
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Adile Calogero Filippo Dario, procuratore antistatario;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola