Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1292/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1292/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Lisa Magliozzi, presso il cui studio in Magione (PG), Viale della
Repubblica n. 24, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2
allegato al ricorso, dall'Avv. Sara Biffoni, presso il cui studio in Prato, Via Piero della Francesca
n. 29/C, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 27.5.2025, per l'Avv. Lisa Magliozzi e, per , l'Avv. Parte_1 Controparte_1
SARA BIFFONI, concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO DEL MINORE.
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio vivrà con la madre, quale genitore collocatario in via Persona_1 prevalente, presso l'abitazione sita in Montepulciano (SI), Via della Madonna n.1.
3) Considerato l'esclusivo interesse del figlio a mantenere con entrambi i genitori un rapporto continuativo sereno ed equilibrato, , pur essendo domiciliato presso la madre, Persona_1
sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, dai quali pertanto, continuerà a ricevere cure educazione ed istruzione. In particolare, i genitori si impegnano a collaborare in spirito di armonia e ad improntare il loro comportamento all'esclusivo interesse del figlio, affinché possa essergli assicurato un sereno sviluppo della personalità. I genitori attueranno, pertanto, di comune accordo le scelte che di volta in volta si riveleranno più opportune per il minore.
Ciascun genitore, inoltre, si impegna ad avvisare tempestivamente l'altro, ogni qualvolta il figlio dovesse assentarsi da scuola, cercando di limitare i ritardi non giustificati e le assenze alle sole indisponibilità dovute a motivi di salute del figlio.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, si conviene che: - durante l'anno scolastico, vivendo il figlio insieme alla madre nel comune di Montepulciano (SI), frequenterà il Persona_1
padre, che invece risiede in Via Gianni Rodari n. 36 a Prato, due fine settimana al mese, alternati con quelli di permanenza con la madre, a partire dal venerdì pomeriggio dal termine degli impegni sportivi, fino alla domenica sera alle ore 20,00, salvo imprevisti e/o impegni del bambino. Salvo diverso accordo tra i genitori, gli spostamenti di dalla Persona_1
residenza della madre a quella del padre e viceversa avverranno a cura del padre per uno dei due fine settimana del mese che il bambino trascorrerà con lui, ed a cura della madre nell'altro, che lo porterà il venerdì a casa del padre entro le ore 19,00 nel periodo scolastico ed entro le ore 15,00 durante le vacanze estive, salvo imprevisti e/o impegni lavorativi della madre o del bambino e che potrà prelevarlo da casa del padre dalle ore 19:00 della domenica, considerati i tempi per il rientro a Montepulciano, privilegiando i tempi per il sonno notturno del bambino. La madre si impegna ogni qualvolta il figlio si reca dal padre, a consegnare a quest'ultimo uno zaino contenente abbigliamento, intimo e/o indumenti (almeno due cambi) e scarpe (almeno due paia) adatte alla stagione in corso e medicinali nel caso in cui debba Persona_1
proseguire delle cure già iniziate dalla madre (es. antibiotico e cortisone) onde evitare inutili doppi acquisti. 3 / 7
4.1) Per quanto attiene alle vacanze di Natale, trascorrerà, ad anni alterni Persona_1
con il padre e la madre, il periodo che va dal termine delle lezioni scolastiche fino al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con cui non ha trascorso il Natale. Il giorno di Pasqua e quello successivo di Pasquetta verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o la madre. Ugualmente i genitori potranno concordare ogni anno le modalità ed i tempi con cui il figlio trascorrerà con l'uno o l'altro eventuali settimane bianche o viaggi/vacanze in periodi non festivi, impegnandosi reciprocamente a garantire sia una equa distribuzione di tali periodi tra i due genitori, sia il rispetto degli impegni scolastici del figlio e avendo cura di preavvisare sempre preventivamente l'altro genitore.
4.2) In relazione al periodo estivo di assenza della scuola (ovvero dalla data di chiusura a quella di riapertura delle scuole) si stabilisce che trascorrerà con ciascuno dei Persona_1
genitori quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, tenendo in considerazione il periodo di ferie effettive che sarà loro concesso dal datore di lavoro e che entrambi i genitori avranno cura di comunicare all'altro entro e non oltre il 5 del mese di giugno di ogni anno o, comunque, appena reso noto dal datore di lavoro. Durante le ferie sia del padre che della madre, i genitori si impegnano vicendevolmente a comunicarsi il luogo in cui si trova il minore nel periodo in cui
è loro affidato e comunque si terranno vicendevolmente informati di eventuali cambiamenti di indirizzo o residenza, anche per brevi periodi di tempo, favorendo i colloqui telefonici tra il bambino ed il genitore assente.
4.3) Nei restanti mesi estivi, i due fine settimana al mese in cui il figlio starà con il padre, nel rispetto degli impegni extrascolastici, andranno dal giovedì pomeriggio alla domenica sera, se sarà il padre ad andare a prendere e riportare presso la casa della madre;
Persona_1 mentre andranno dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nell'ipotesi in cui sia la madre a portare e riprendere il minore dal padre, in alternanza come stabilito al punto 4. Inoltre, sempre al fine di riequilibrare la durata dei periodi di permanenza del figlio con i genitori e compatibilmente con i suoi impegni extrascolastici, si concorda che nel Persona_1
periodo di chiusura scolastica - ad esclusione del mese in cui trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre - permarrà con lui anche per un ulteriore periodo di quattro giorni consecutivi al mese, anche in giorni feriali, che i genitori concorderanno di mese in mese, con spostamenti a cura del padre. 4 / 7
4.4) Salvo diverso accordo tra i genitori e salvo impegni scolastici, il giorno del compleanno del bambino verrà trascorso ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, Persona_1 anche quando questo dovesse ricadere nel fine settimana. In tal caso, l'alternanza sarà ristabilita a decorrere dal fine settimana successivo.
5) I genitori si scambiano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità del figlio da parte delle competenti autorità Amministrative. Per quanto occorrer possa, si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
SUI RAPPORTI ECONOMICI.
6) Si dà atto che i coniugi non hanno beni in comproprietà e che, comunque, hanno già trovato tra loro un reciproco e soddisfacente accordo in merito agli altri, all'epoca della separazione.
7) I coniugi dichiarano che, godendo entrambi di un reddito che li rende economicamente autosufficienti, nessun assegno verrà corrisposto dall'un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
8) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito per intero alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente del figlio, in aggiunta all'assegno per il concorso al suo mantenimento versato dal padre, il quale si impegna ad eseguire gli adempimenti amministrativi e burocratici di sua competenza, eventualmente richiesti allo scopo.
9) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere Persona_1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Si intendono compresi all'interno di detto contributo mensile le seguenti spese: vitto, abbigliamento quotidiano, contributo per le spese dell'abitazione (utenze, ecc.), medicinali da banco (necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), mensa scolastica, materiale scolastico ordinario di cancelleria (ad esclusione del corredo scolastico di inizio anno per il quale si intende a mero titolo esemplificativo, diario, zaino, astuccio, libri scolastici ecc. ecc.); trattamenti estetici (parrucchiere ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali). I genitori si impegnano, in particolare relativamente al corredo scolastico di inizio anno, ad evitare di acquistare ogni anno nuovi elementi che compongono il corredo scolastico qualora quelli in uso fossero ancora in buono stato e non deteriorati (es. zaino e astuccio). 5 / 7
9.1) Le parti concordano che all'importo del mantenimento, come specificato al punto 9), il sig.
verserà in aggiunta - come già sta versando - l'ulteriore importo di € 150,00 mensili CP_1
a titolo di arretrati sull'omesso versamento del mantenimento del figlio per Persona_1
l'anno 2023, fino a concorrenza dell'importo complessivo, pari ad € 3.892,50.
10) Tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio sono poste a carico dei genitori nella misura del 60% per la madre e del 40% per il padre e saranno rimborsate dietro semplice presentazione di ricevute o fatture, entro e non oltre 20 giorni dall'acquisto/spesa. In particolare, le spese straordinarie sono così disciplinate:
10.1- Spese straordinarie obbligatorie, che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche ed extrascolastiche: libri scolastici;
corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per le attività rientranti nella ordinaria programmazione didattica;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. Medico-Sanitarie: farmaci non da banco prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; ticket sanitari;
spese sanitarie urgenti;
spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); visite specialistiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici e analisi cliniche prescritte dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario
CP_ Nazionale;
cure oculistiche o fisioterapiche erogate dal;
spese protesiche, cicli di psicoterapia e/o logopedia presso strutture pubbliche.
10.2- Spese straordinarie subordinate al preventivo accordo dei genitori: Scolastiche ed extrascolastiche: iscrizione, tasse e rette scolastiche di scuole pubbliche e private;
ripetizioni; iscrizione, tasse e rette di università pubbliche o private ed eventuali relative spese alloggiative
(ove fuori sede); spese per master, scuole di specializzazione, esami di abilitazione o concorsi;
viaggi di studio o d'istruzione; gite scolastiche con e senza pernottamento e attività proposte dalla scuola fuori dal normale orario scolastico;
prescuola e dopo scuola, dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere;
centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Medico-Sanitarie: visite specialistiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici e analisi cliniche a pagamento presso strutture private, fuori dai casi elencati al punto 10.1; esami diagnostici e analisi cliniche prescritti dal medico curante presso strutture private se non presenti tra quelli offerti dal cure dentistiche e ortodontiche, anche presso cliniche private;
occhiali o lenti CP_2 6 / 7
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
cure oculistiche, termali o fisioterapiche con specialista privato;
spese mediche e di degenza per interventi chirurgici presso strutture private;
cicli di psicoterapia e/o logopedia presso strutture private. Spese sportive: spese per le attività sportive, comprensive del vestiario e dell'attrezzatura, dell'eventuale iscrizione, nonché di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (i.e. visita medica agonistica ecc.). Spese ludico-ricreative: corsi e attività culturali o artistiche (musica, disegno, informatica, ecc.); vacanze o viaggi trascorsi autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, moto, scooter ecc.); conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese ulteriori: acquisto di scarpe e capi-spalla relativi al cambio guardaroba stagionale, spese di bollo, di assicurazione, revisione e cambio gomme per il mezzo di trasporto, quando sarà acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
10.3) In relazione alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, sms, whatsapp ecc.) dovrà manifestare sempre per iscritto un motivato dissenso entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese medesime.
12) Sono compensate tra le parti le spese legali per il presente ricorso
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 09.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.4.2025, e Parte_1 Controparte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 20.10.2016, in Montepulciano (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Montepulciano, all'anno 2016, parte
II serie A, atto n. 31, e che dal matrimonio in data 24.11.2015 era nato a [...] il figlio minore
, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano Persona_1
richiesto la separazione ed il Tribunale di Firenze con provvedimento dell'8.3.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 27.05.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 7 / 7
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto Parte_1 CP_1
- Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto di omologa dell'8.3.2021 con cui il Tribunale di Firenze ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato il C.F._1 Controparte_1 C.F._2
20.10.2016 in Montepulciano (SI), e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montepulciano per l'anno 2016, parte II, serie A, atto n. 31, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi