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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 375/2025 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(C.F. , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
5.5.86 (C.F. ) e nata a [...] C.F._4 Parte_5
il 27.6.89 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._5
RI CO e LI CO per mandato e domiciliati come in atti –
appellanti –
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._6
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo NI
1 SU e RG NI SU per mandato e domiciliato come in atti
– appellato e appellante incidentale –
e contro con sede legale in Milano (Codice Fiscale e Controparte_2
Partita Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Magni per mandato e domiciliata come in atti –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
In totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi integralmente le conclusioni della citazione di primo grado che qui integralmente si riportano:
“accertata la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal prof. alla Corte d'Appello di Venezia di cui è causa, per errore di CP_1
fatto e per travisamento di dati documentali, condannarsi il prof. al Per_1
risarcimento del danno subito dagli attori nella misura del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze in cui sono stati condannati nonché nel valore della prestazione della loro difesa, dovuta ancorché solo parzialmente pagata, oltre che - in solido con il CP_3
- nella misura che fosse determinata nel giudizio di revocazione
[...]
pendente dinanzi alla Corte d'Appello. Interessi e danni da rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Vittoria di spese”. Vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto
2 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto
8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018. Si chiede che la Corte voglia disporre il rinnovo della CTU, stanti i vizi già denunciati in quella di primo grado. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste in primo grado e che qui di seguito per comodità si trascrivono: In via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che a causa della sua malattia il signor Parte_1
ha dovuto cessare dall'attività autonoma di macellaio al dettaglio che ha gestito fino ai primi anni 2000 trovando lavoro dipendente nello stesso settore quale macellaio al supermercato COOP;
2. vero che la signora è Pt_2
infermiera professionale, e nel tempo libero, cooperava alla produzione del reddito familiare dell'azienda, prima che il marito cessasse l'attività;
3. vero che la signora provvedeva personalmente all'assistenza anche Pt_2
terapeutica del marito;
4. vero che la signora avendo turni di lavoro Pt_2
all'ospedale, fino al 1997 è stata sostituita dal marito nell'accudimento della prole, mentre dopo l'aggravamento delle sue condizioni non ha più potuto contare su tale apporto;
5. vero che la signora a partire dal 1998 ha Pt_2
dovuto richiedere un turno di lavoro puramente giornaliero al fine di poter disporre dei sabati, delle domeniche e delle notti per assistere il marito;
6.
vero che la signora è stata pregiudicata nei rapporti coniugali dalla Pt_2
circostanza che fu d'obbligo, dopo la diagnosi, che vi fossero solo rapporti protetti, il che ha accentuato ulteriormente con problemi psicologici le difficoltà funzionali del coniuge;
7. vero che con la cessazione dell'attività
3 imprenditoriale del marito si è attenuata la situazione di parossismo lavorativo tra lavoro, casa, azienda e famiglia della signora ma la presenza del Pt_2
marito in casa non è stata costruttiva: prevalente è stato il bisogno che ha avuto di assistenza affettiva e materiale, rispetto alla sua capacità di fornirne al coniuge, avendo dichiarato il signor continui stati astenici, che Parte_1
lo hanno indotto a non alzarsi dal letto o dalla sedia, ed espressioni costanti,
ossessivamente ripetute, circa la sua attesa della morte;
8. vero che le figlie,
a loro volta, sono anche pregiudicate dalla circostanza che non esistendo più
un'azienda in famiglia non hanno uno sbocco lavorativo. Si indicano a testi:
e . e inoltre 9. vero che la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
relazione riprodotta nel presente atto giunse dal Prof. allo studio Per_2
dell'avv. CO il 2.11.20. Testi e;
e disporsi Tes_4 Testimone_5
ctu sui seguenti quesiti: “dica il Ctu letti gli atti ed i documenti di causa se il prof. abbia, nel suo ruolo di CTU, risposto in modo erroneo e CP_1
sommario, trascurando dati documentali relativi a e Parte_1
conoscenze relative alle pratiche trasfusionali del 1974, al quesito “… se,
all'epoca dell'intervento, risultasse che il versasse in pericolo di Parte_1
vita o in stato di particolare gravità; valuti tale pericolo, ovvero la necessità
delle trasfusioni di materiale ematico effettuate, e ciò ex ante rispetto a ciascuna delle trasfusioni stesse …”, poiché: - ha sottostimato i dati clinici disponibili che documentano l'assenza di segni clinici costituenti indicazione alle trasfusioni, privilegiando invece una ricostruzione ipotetica, basata su dati di laboratorio successivi alla trasfusione e sulle caratteristiche quali-
quantitative incerte della trasfusione stessa;
- ha fondato il suo giudizio conclusivo avvalendosi soltanto del risultato erroneo dei suoi calcoli,
4 postulando, senza cioè motivare - che tale risultato configurasse per il
[...]
pericolo di vita/stato di particolare gravità; ed in particolare se Pt_1
all'epoca degli interventi dei sanitari del reparto di ortopedia dell'ospedale di
Mestre sul signor sia documentato in cartella che il medesimo Parte_1
versasse in pericolo di vita a seguito dell'emorragia traumatica ed operatoria.
Valuti tale pericolo ex ante rispetto a ciascuna delle singole trasfusioni di materiale ematico umano operate. Dica il Ctu se attualmente il signor
[...]
versi in condizioni di cirrosi epatica, e se la stessa abbia ruolo nella Pt_1
malattia neoplastica che lo ha colpito;
in caso affermativo dica la decorrenza della cirrosi e determini le invalidità biologiche e lavorative che ne sono conseguite per il signor nonché la perdita di probabilità (chances) Parte_1
di sopravvivenza futura”. Con rigetto dell'appello incidentale di controparte.
Conclusioni per l'appellato CP_1
Il Prof. dichiarando di non accettare il contraddittorio in Controparte_1
merito a qualsiasi nuova domanda fosse ex adverso formulata, ribadisce le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, e precisamente: - nel merito: Voglia la Corte d'appello di Venezia respingere le domande tutte proposte dagli appellanti nei confronti del Prof. CP_1
la cui fondatezza viene contestata nell'an e nel quantum. - in via
[...]
incidentale: In parziale riforma della sentenza di primo grado voglia la Corte
d'appello di Venezia: a) condannare gli appellanti a corrispondere al Prof.
le spese di lite del giudizio di primo grado - come determinate nella CP_1
nota delle spese depositata dal convenuto il 23.10.2023 - nella misura di €
22.975,00, oltre spese generali, Cassa avvocati ed IVA o nella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
b) condannare gli appellanti
5 al pagamento nella loro interezza delle spese di CTU come liquidate dal decreto 27.3.2024 per l'importo, comprensivo di accessori, di € 6.180,60 e,
per l'effetto, condannarli a corrispondere al Prof. la somma da lui CP_1
versata a controparte nella misura del 50%, pari ad € € 3.090,30, come da contabile di pagamento eseguito dal Prof. prodotta in allegato al CP_1
presente atto. - quanto alla terza chiamata Controparte_2
Voglia la Corte d'appello di Venezia, per le ragioni tutte esposte in narrativa nell'atto di citazione in primo grado per la chiamata in causa del terzo del
24.6.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate ed accolte le domande avanzate dagli appellanti nei confronti del Prof. condannare la società CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne l'assicurato Prof.
[...]
di quanto egli fosse tenuto a pagare agli appellanti;
in particolare, CP_1
condannare in tal caso la Compagnia al pagamento diretto agli appellanti dell'importo che fosse loro riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 2°, c.c. - in ogni caso: Con rifusione delle spese, competenze e onorari del grado di giudizio.
Conclusioni per CP_2
Precisa le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e contesta ancora una volta l'appello perché inammissibile ed infondato, opponendosi ad ogni istanza dell'appellante. Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 febbraio 2025 Parte_1 Pt_2
e evocavano
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
6 ed il suo assicuratore avanti Controparte_1 Controparte_2
la Corte d'Appello di Venezia, impugnando la sentenza n. 452/25 del
Tribunale di lagunare (pubblicata e notificata il 28 gennaio 2025 che aveva rigettato la domanda risarcitoria contro che a sua volta Controparte_1
aveva chiamato in causa per manleva per la redazione di una falsa CP_2
o errata c.t.u. in sede d'appello che aveva importato il rigetto in altro giudizio nelle sue fasi (di primo e secondo grado, di legittimità e di revocazione) delle domande al risarcimento danni per infezione da epatite C contratta da
[...]
all'esito di trasfusione nel 1974 nell'ospedale di Mestre. Con il Parte_1
primo motivo si dolevano della violazione dell'art. 2697 Cod. Civ. rilevando che sarebbe stato onere del dimostrare che CP_1 Parte_1
versava in stato di grave anemizzazione all'epoca delle trasfusioni e che errata sarebbe stata la validazione della c.t.u. in assenza della cartella clinica o con gravi carenze della stessa;
con il secondo motivo lamentavano la nullità della sentenza per mancato esame di un punto decisivo della domanda, inerente gli erronei calcoli induttivi effettuati da sul livello di Controparte_1
anemizzazione del giovane prima delle trasfusioni. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione e domandando, con appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese anche di c.t.u.. Riproponeva le iniziali domande.
Si costituiva contrastando l'appello anche per Controparte_2
inammissibilità.
7 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 8 ottobre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è infondato e va respinto. Va accolto l'appello incidentale di La sentenza va riformata con la condanna Controparte_1
degli appellanti alle spese processuali e di c.t.u. a favore del e di CP_1
ma per questa solo per il grado non avendo proposto appello CP_2
incidentale e trattandosi di cause scindibili.
3.1.- Nel giugno del 1974 allora quattordicenne, venne Parte_1
ricoverato presso l'ospedale di Mestre (VE) e sottoposto ad una operazione d'urgenza al ginocchio sinistro. Essendosi venuto a trovare in pericolo di vita,
fu eseguita con emotrasfusione senza il consenso con l'utilizzazione del sangue proveniente da quattro sacche;
nel 1997 si appurò che il sangue era infetto e venne diagnosticata al epatite cronica HCV;
il tutto aveva Parte_1
determinato un grave pregiudizio alla sua salute.
e anche per i figli, convennero avanti il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia il il Ministero della Salute, la Controparte_4
Gestione liquidatoria della e la Regione Veneto ma, con la chiamata Pt_6
di Assitalia, la domanda risarcitoria fu rigettata sulla scorta di una consulenza tecnica. In appello fu nuova disposta CTU medico-legale, affidata al prof.
ma anche quel giudizio si concluse col rigetto Controparte_1
dell'impugnazione (sentenza n. 302/2017 del 6 febbraio 2017); il ricorso in cassazione venne respinto;
il successivo giudizio di revocazione per falsità
della c.t.u. avanti la Corte d'Appello di Venezia fu deciso con sentenza n.
8 1213/2024 pubblicata il 20 giugno 2024 che dichiarò inammissibile la domanda, regolando le spese, in quanto la c.t.u. non avrebbe potuto ritenersi falsa posto che tale accertamento non avrebbe potuto essere chiesto al giudice della revocazione.
3.2.- In questa sede il la moglie ed i figli hanno evocato il solo Parte_1
c.t.u. nel giudizio d'appello del 2017, chiedendo di Controparte_1
accertarsi la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal medesimo, per errore di fatto e per travisamento di dati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze, nonché nel valore della prestazione della difesa,
dovuta ancorché solo parzialmente pagata “oltre che - in solido con il
[...]
- nella misura che fosse determinata nel giudizio di revocazione CP_3
pendente dinanzi alla Corte d'Appello”.
3.3.- La duplice natura del petitum impone, una osservazione preliminare. La
c.t.u., alla stregua delle altre prove, rientra nel novero delle prove di cui all'art. 395 n. 2 Cod. proc. Civ. purché al relativo giudizio di accertamento, che deve preesistere alla revocazione, abbiano partecipato tutte le parti interessate
(Cass. sentenza n. 3947 del 22 febbraio 2006). Nel caso in decisione, oltre che la nullità della c.t.u. per quanto sopra è in predicato la responsabilità del c.t.u. ex art. 64 Cod. proc. Civ. connessa alla pronuncia risarcitoria tanto che appare possibile l'accertamento della “validità o meno” dell'elaborato, in dissenso delle valutazioni espresse da non sussistendo alcun CP_5
giudicato contrario, evidente essendo il possibile accertamento di nullità della prova (la c.t.u. del . CP_1
9 4.- Il primo grado di giudizio che occupa, ove è stata disposta ulteriore c.t.u.,
in termini ammissibili per quanto sopra, si è concluso col rigetto delle domande con la seguente motivazione:
-) è stata disposta c.t.u. sul seguente quesito “il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti depositati, acquisite le necessarie informazioni presso la PA,
descriva, alla luce della documentazione medica in atti, le condizioni cliniche del signor al momento del ricovero e riferisca, in Parte_1
particolare, se lo stesso, al momento dell'effettuazione di ogni singola trasfusione, si trovava in pericolo di vita o in stato di particolare gravità, tale da rappresentare stato di necessità; valuti, tenendo conto delle conoscenze e della prassi del tempo e dei dati clinici a disposizione, il comportamento dei sanitari, sia sotto il profilo della loro adeguatezza in astratto, sia sotto il profilo della modalità di esecuzione, secondo i parametri della diligenza, perizia e prudenza e conformità alle regole della migliore tecnica all'epoca conosciute;
valuti, sulla base di tali verifiche, la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. e riferisca se siano riscontrabili profili di responsabilità CP_1
professionale in capo al convenuto e indichi, in caso positivo, quali pregiudizi ne siano conseguenza;
riferisca su ogni elemento utile alla decisione e tenti la conciliazione”;
-) in relazione alla necessità delle trasfusioni, i CTU hanno precisato: “Le
presenti osservazioni permettono ragionevolmente di concludere, anche se in modalità deduttiva per la totale mancanza nella Cartella Clinica sia di dati clinico-strumentali che di una quantificazione delle perdite ematiche perioperatorie, che il paziente nella fase perioperatoria al momento della effettuazione di ogni singola trasfusione si trovava in “pericolo di vita e in
10 una condizione clinica di particolare gravità”, in quanto le perdite ematiche erano di tale gravità da poter configurare un quadro clinico di shock conclamato irreversibile in mancanza di una terapia trasfusionale immediata”
(pag. 120 CTU);
-) «Sulla base, pertanto, di una valutazione estremamente articolata, cui si rinvia per dettaglio, a parere degli scriventi (aspetto che verrà riassunto nelle conclusioni), sussisteva nella fattispecie lo stato di necessità e “l'obbligo”
trasfusionale (il ragionamento controfattuale ci porta ad ipotizzare, nel caso di una scelta terapeutica contraria, un altissimo rischio di shock emorragico -
e quindi un altissimo rischio di “morte” del paziente). Tali premesse consentono pertanto di affermare non solo che le condizioni del paziente esigevano un trattamento trasfusionale sollecito e “massiccio”, ma che tale intervento fu non solo doveroso, ma condotta “esigibile” sotto ogni punto di vista nella fattispecie. La rapidità con cui, nella stessa giornata, in un tempo orario contratto, la terapia trasfusionale venne attuata non consente, in mancanza di ulteriori elementi se non quelli esaminati, di stabilire se l'una o l'altra di tali trasfusioni fosse più o meno necessaria ma tenuto conto, come è
stato precedentemente esposto, del valore di ematocrito da ritenersi quale
“altamente probabile” prima dell'evento traumatico e il livello di ematocrito rilevato successivamente al trattamento trasfusionale, si ritiene che TUTTE
LE TRASFUSIONI SOMMINISTRATE BB SE
CONSIDERATE NECESSARIE E NON SIA POSSIBILE, CON UN
CRITERIO DI NATURA PROBABILISTICA, RITENERE CHE L'UNA O
L'ALTRA NON LO FOSSE …» (pag. 122 CTU);
11 -) sia nella fase preoperatoria, sia in quella operatorio che in quella postoperatoria la condotta del personale sanitario coinvolto nella gestione del percorso clinico (diagnostico-terapeutico) che aveva riguardato il giovane
[...]
con particolare riferimento alla terapia trasfusionale, era da ritenere Pt_1
esente da profili di responsabilità professionale sanitaria (v. pag 127 – 128
CTU), atteso che gli stessi sanitari, pure con la consapevolezza del rischio di un'infezione da trasfusione, nella condizione di particolare gravità e necessità
come quella descritta avevano correttamente ritenuto i Benefici della
Trasfusione, secondo i canoni del 1974, in parte ancora attuali, superiori al rischio di una infezione da trasfusione;
-) erano da escludere profili di responsabilità professionale in capo al prof.
ed infatti “La conclusione a cui lo scrivente collegio è pervenuto è CP_1
del tutto identica a quella cui è pervenuto il Prof. … A conclusione, CP_1
pertanto, di questa disamina, è parere dei Consulenti Tecnici dell'Ufficio che,
nella fattispecie, le conclusioni del Prof. (a prescindere dal Controparte_1
contenuto dell'elaborato tecnico) non siano tali da integrare l'evento necessario per poter profilare a carico dello stesso l'ipotesi di responsabilità
professionale sanitaria censurabile in ambito civilistico”;
-) le spese erano da compensare per la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale era dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte;
-) le spese della c.t.u. erano da porre a carico delle pari al 50% ciascuna.
5.- Appello principale.
12 5.1.- Con il primo motivo si lamenta la violazione delle regole sul riparto della prova rilevandosi che sarebbe stato il convenuto a dover dimostrare CP_1
lo stato di grave anemizzazione all'epoca delle trasfusioni ciò al fine di controllarne “l'indicazione”; si adduce che i consulenti tecnici ed il primo giudice, avevano errato in quanto la mancanza o la illeggibilità della cartella clinica, imputabile all'ente ospedaliero ed ai medici, avrebbe dovuto rilevare a danno dei medesimi e del mentre non avrebbe potuto ammettersi CP_1
la sussistenza del pericolo di vita del in fase perioperatoria;
si Parte_1
adduce che i consulenti si erano “arrogati il diritto di poter “supporre” quale fosse la costituzione del e il suo peso corporeo, deducendone il Parte_1
dato non documentato del volume ematico circolante.
5.2.- Quanto sopra allegato non importa alcun falso materiale in quanto non si assume alcuna trasformazione della c.t.u. del prof. in qualcosa di CP_1
diverso da quel che era in precedenza e nemmeno emerge il falso ideologico in quanto non risulta alcuna allegazione sulla immutatio veri. Quel che si contesta alla prima ed alla seconda c.t.u. e dunque alla sentenza del Tribunale
di Venezia è una errata valutazione del materiale probatorio – per far da questo derivare la colpa del prof. - con una tesi che la Corte ritiene CP_1
inammissibile ed infondata.
5.3.1.- Inammissibile perché, qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. ordinanza n. 32069 del 20 novembre
2023) siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.11917/2021; Cass.15147/2018). Tuttavia (Cass.
13 ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022) quando il Giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, ai rilievi del consulente di parte, lo stesso esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
ordinanza 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355;
Cass. ordinanza 9.4.2021, n. 9483).
5.3.2.- Il tutto risulta evidente nel caso ove i rilievi dei consulenti di parte,
oggetto del motivo, sono già stati proposti in primo grado e sono stati ivi disattesi dai consulenti tecnici con valutazione accolta dal Tribunale.
Dall'elaborato emerge dunque che la documentazione sanitaria era carente di informazioni, pur secondo gli standard attuali ed a tratti illeggibile, data la vetustà della cartella clinica (1974); tuttavia, emerge che tale dato non aveva pregiudicato la risposta dei consulenti d'ufficio in quanto gli stessi avevano ricostruito il tutto in base alle evidenze cliniche presenti nella scarna documentazione e in base alle nozioni fisiopatologiche in vigore all'epoca
(1974). Quanto alla fase preoperatoria i consulenti avevano precisato che dalla documentazione sanitaria emergeva all'esame obiettivo “ampia ferita lacero-contusa trasversale ginocchio sn. con recisione della terminazione del quadricipite femorale” descritta anche dalla Radiografia “Ampia
14 disomogeneità delle parti molli sopra-rotulee con enfisema sottocutaneo e fra le fasce dei tessuti muscolari, di aspetto irregolare.” Pochi elementi, ma sufficienti per fare capire che c'era stato un coinvolgimento anche del muscolo quadricipite e che non era stata una semplice recisione del tendine.
Inoltre, si trattava dalla dinamica dell'incidente, di una ferita sporca con tutte le possibili complicanze di una sovrainfezione batterica e di una sindrome compartimentale, cui si rimandava per dettagli nelle note fisiopatologiche della CTU. Il fatto che poi non fossero state evidenziate le citate complicanze
è una buona testimonianza di una condotta diagnostico-terapeutica corretta
(riempimento volemico trasfusionale per mantenere una buona pressione sistemica media, una ottimale disponibilità di Ossigeno e modifica della antibiotico terapia postoperatoria dopo la evidenza nei primi giorni postoperatori di picchi febbrili) (c.t.u.).
Per la fase preoperatoria i consulenti hanno censurato le osservazioni secondo cui in nessun passaggio della relazione del sarebbe stata dimostrata CP_1
“la condizione clinica di pre-shock in cui si trovava il giovane paziente con possibile evoluzione verso uno shock conclamato.” In realtà, scrivono i consulenti d'ufficio, dalla documentazione sanitaria preoperatoria, per quanto scarna, emergevano tre dati importanti patognomonici di una reazione catecolaminica endogena da pre-shock ipovolemico: • IA (FC
- 100 BPM ALL'ECG); • PRESSIONE ARTERISA DIASTOLICA BASSA
(120/50 MMHG); • IC (180 MG/DL). “Come da note fisiopatologiche nella CTU, cui si rimanda nel dettaglio, un precoce trattamento di uno stato di pre-shock, come poi portato a termine, può
prevenire la sua evoluzione in uno shock conclamato irreversibile [“Il pre-
15 shock è Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - anche noto come shock compensato, anche se trattasi di compenso labile. È caratterizzato da risposte compensatorie alla ridotta perfusione tissutale, in gran parte scatenate da una reazione catecolaminica endogena. Ad esempio, nel pre-
shock ipovolemico precoce, una tachicardia compensatoria e una vasocostrizione periferica possono consentire a un adulto altrimenti sano di essere asintomatico e di preservare una pressione sanguigna normale o leggermente elevata nonostante una riduzione del 10% del volume ematico arterioso totale effettivo. Pertanto, gli unici segni clinici di shock precoce possono essere la tachicardia, un modesto cambiamento della pressione arteriosa sistemica (aumento o diminuzione) e/o una iperlattacidemia da lieve a moderata. Potenzialmente, con una gestione tempestiva e appropriata, il deterioramento può essere prevenuto e i segni di un imminente deterioramento possono essere invertiti (p. es., normalizzazione della frequenza cardiaca e dei livelli sierici di lattato)]”.
Per la fase preoperatoria i c.t.u. hanno censurato le osservazioni secondo cui nella cartella clinica non sarebbero stati contenuti dati ad indicare l'esistenza della predetta particolare gravità né la condizione clinica di pre-shock,
richiamando quanto sopra;
hanno concordato sul fatto che la cartella clinica era “breve e sintetica” ma hanno precisato che alcune note/dati clinici preoperatori e postoperatori erano tuttavia evidenti per costruire le deduzioni finali. Quanto al pericolo di vita del paziente lo stesso era stato tratto dagli elementi di cui sopra. Le trasfusioni, secondo il referto chirurgico e la grafica termometrica della cartella clinica, erano state effettuate il 5 giugno 1974 in sala operatoria con 4 flaconi di sangue da 250 ML ciascuno. Quanto alla non
16 esistenza del “pericolo di vita” e ad “una condizione clinica di particolare gravità”, nel corso della fase operatoria, i consulenti hanno ribadito che era da considerare il valore dell'esame emocromocitometrico eseguito il giorno successivo all'intervento chirurgico ortopedico d'urgenza. Il 6 giugno 1974,
a paziente emodinamicamente stabilizzato dopo l'intervento chirurgico e dopo la trasfusione di 4 unità di sangue intero, ciascuna di 250 ml, era stato riportato all'esame emocromocitometrico un valore di ematocrito di 0.339
(33.9%) con una Hgb di 10.4 g/dl tanto che era del tutto ragionevole pensare che la chirurgia ortopedica elettiva non fosse affatto diversa da un punto di vista della crasi ematica e della dinamica dei fluidi del corpo umano da una chirurgia ortopedica d'urgenza, così come da una chirurgia di altra specialità
chirurgica. Da questo era derivata la prova di una importante perdita ematica perioperatoria, a rischio di shock conclamato se non trattata nell'immediato.
5.3.3.– Il motivo di censura è anche complessivamente infondato in quanto se è vero che (Cass. ordinanza n. 16737 del 17 giugno 2024) l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può
utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente è altrettanto vero che tale risultato può ammettersi solo laddove tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ipotesi per quanto sopra esclusa essendo stato dimostrata la gravità delle lesioni e l'urgenza assoluta del provvedere con le trasfusioni oltre che la sussistenza di elementi traibili dalla cartella clinica, in tal senso.
17 6.1.- Con il secondo motivo si censura la pronuncia, per nullità, stante il mancato esame della domanda con la quale la colpa era stata ascritta per erroneità dei calcoli induttivi effettuati da sul livello di Controparte_1
anemizzazione di prima delle trasfusioni, supposti sulla Parte_1
base di un erroneo calcolo dei volumi trasfusi e degli esami del sangue successivi alle trasfusioni stesse. Si assume che i calcoli operati dai consulenti erano errati in quanto presupponevano la sussistenza di due elementi (peso e altezza del paziente) non conosciuti.
6.2.- Il motivo non comprova affatto un errore materiale o una immutatio veri
della c.t.u. risolvendosi nella rinnovata (ma generica) richiesta di rivalutazione dell'elaborato del ai fini della eventuale colpa CP_1
professionale (art. 64 Cod. proc. Civ.).
6.3.- Il motivo è infondato in quanto riporta dei dati già esaminati in sede di c.t.u., che ha validato l'operato di laddove ha comprovato Controparte_1
il valore di emoglobina chiaramente indicato nell'ematocrito dopo la trasfusione pari a10,4 g/dL; il fatto che tale valore fosse inferiore al livello di riferimento pari a 14-18 g/dl ma superiore al livello prima delle trasfusioni che era di circa 6,65 g/dl cui avrebbe dovuto sommarsi l'incremento della quantità di emoglobina per dl (3,75) relativo alle trasfusioni di 4 flaconi di sangue intero. Il tutto destituisce la censura apparendo il calcolo corretto e non avendo spiegato, parte appellante, l'incidenza causale della contestazione per far derivare, da tali calcoli, l'erroneità delle conclusioni della prima c.t.u.
e di quella in corso di giudizio. Né si trae, da questo, il venir meno dell'urgenza e l'utilità della trasfusione.
18 7.- L'appello principale va rigettato in quanto la c.t.u. di Controparte_1
non presenta profili di erroneità sostanziandosi, le censure, in contestazioni valutative. L'appello va anche disatteso nel merito in quanto la c.t.u. ha accertato (in una con quella del che le trasfusioni erano necessarie CP_1
ed indefettibili;
che la c.t.u. era corretta e che di conseguenza le CP_1
pronunce che l'avevano considerata non erano errate. Alcun danno avrebbe e può esser causalmente affermato dagli appellanti contro l'appellato.
8.- Appello incidentale.
8.1.- censura la compensazione delle spese processuali e Controparte_1
di c.t.u. operato in primo grado.
Il motivo appare fondato e la sentenza va sul punto riformata
8.2.- Il primo giudice ebbe così a statuire “Quanto alle spese di lite, la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale è dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte, giustifica la compensazione tra le parti, pure nei rapporti di garanzia. Per lo stesso motivo,
pare opportuno porre a carico di parte attrice e parte convenuta in pari quota le spese di CTU, come già liquidate”.
8.3.- La compensazione delle spese processuali, può avvenire in presenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza, ipotesi inesistenti nel caso. Neppure, la motivazione,
può giustificarsi alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77/2018. Infatti (Cass. ordinanza n. 7992 del 11 marzo 2022) la clausola elastica generale così introdotta si è resa necessaria per adeguare la previsione ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed
19 efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Quindi, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. Peraltro (Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024) le questioni eccezionali devono afferire a fattori anteriori ed estranei al giudizio.
8.4.- Nel caso di specie le osservazioni dei consulenti di parte sono state compiutamente e motivatamente disattese in sentenza;
si è in presenza di una vicenda processuale che ha visto una c.t.u. sfavorevole agli attori in primo grado (dr. ) una seconda c.t.u. resa in appello da CP_6 Controparte_1
sfavorevole agli appellanti – attori ed una terza c.t.u. (nell'attuale giudizio)
sempre sfavorevole agli attori. In tale panorama alcun elemento eccezionale avrebbe e può porsi per la compensazione delle spese evidente essendo che le osservazioni dei consulenti di parte erano e sono ingiustificate e non erano estranee al giudizio.
Va accolto il motivo con la condanna degli appellanti alle spese del primo e del secondo grado di giudizio ed a quelle della c.t.u..
9.- Le istanze istruttorie per il rinnovo della c.t.u. e per le prove costituende,
alla luce di quanto sopra, vanno disattese anche perché irrilevanti causalmente e genericamente formulate.
20
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e contro e con la chiamata di
[...] Parte_5 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e riforma la sentenza del Tribunale di Venezia
per le spese;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido alle spese processuali a favore di
[...] Parte_5
e che si liquidano in €.
7.616 per il primo grado ed in € Controparte_1
9.991 per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido alle spese processuali a favore di
[...] Parte_5
e che si liquidano in €.
9.991 per l'appello oltre ad iva se dovuta, CP_2
cpa e spese generali del 15%;
pone le spese della c.t.u. a carico degli appellanti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
21 Dr. Guido Marzella
22
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 375/2025 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(C.F. , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
5.5.86 (C.F. ) e nata a [...] C.F._4 Parte_5
il 27.6.89 (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._5
RI CO e LI CO per mandato e domiciliati come in atti –
appellanti –
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._6
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Paolo NI
1 SU e RG NI SU per mandato e domiciliato come in atti
– appellato e appellante incidentale –
e contro con sede legale in Milano (Codice Fiscale e Controparte_2
Partita Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Magni per mandato e domiciliata come in atti –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
In totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi integralmente le conclusioni della citazione di primo grado che qui integralmente si riportano:
“accertata la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal prof. alla Corte d'Appello di Venezia di cui è causa, per errore di CP_1
fatto e per travisamento di dati documentali, condannarsi il prof. al Per_1
risarcimento del danno subito dagli attori nella misura del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze in cui sono stati condannati nonché nel valore della prestazione della loro difesa, dovuta ancorché solo parzialmente pagata, oltre che - in solido con il CP_3
- nella misura che fosse determinata nel giudizio di revocazione
[...]
pendente dinanzi alla Corte d'Appello. Interessi e danni da rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Vittoria di spese”. Vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto
2 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto
8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018. Si chiede che la Corte voglia disporre il rinnovo della CTU, stanti i vizi già denunciati in quella di primo grado. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già richieste in primo grado e che qui di seguito per comodità si trascrivono: In via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che a causa della sua malattia il signor Parte_1
ha dovuto cessare dall'attività autonoma di macellaio al dettaglio che ha gestito fino ai primi anni 2000 trovando lavoro dipendente nello stesso settore quale macellaio al supermercato COOP;
2. vero che la signora è Pt_2
infermiera professionale, e nel tempo libero, cooperava alla produzione del reddito familiare dell'azienda, prima che il marito cessasse l'attività;
3. vero che la signora provvedeva personalmente all'assistenza anche Pt_2
terapeutica del marito;
4. vero che la signora avendo turni di lavoro Pt_2
all'ospedale, fino al 1997 è stata sostituita dal marito nell'accudimento della prole, mentre dopo l'aggravamento delle sue condizioni non ha più potuto contare su tale apporto;
5. vero che la signora a partire dal 1998 ha Pt_2
dovuto richiedere un turno di lavoro puramente giornaliero al fine di poter disporre dei sabati, delle domeniche e delle notti per assistere il marito;
6.
vero che la signora è stata pregiudicata nei rapporti coniugali dalla Pt_2
circostanza che fu d'obbligo, dopo la diagnosi, che vi fossero solo rapporti protetti, il che ha accentuato ulteriormente con problemi psicologici le difficoltà funzionali del coniuge;
7. vero che con la cessazione dell'attività
3 imprenditoriale del marito si è attenuata la situazione di parossismo lavorativo tra lavoro, casa, azienda e famiglia della signora ma la presenza del Pt_2
marito in casa non è stata costruttiva: prevalente è stato il bisogno che ha avuto di assistenza affettiva e materiale, rispetto alla sua capacità di fornirne al coniuge, avendo dichiarato il signor continui stati astenici, che Parte_1
lo hanno indotto a non alzarsi dal letto o dalla sedia, ed espressioni costanti,
ossessivamente ripetute, circa la sua attesa della morte;
8. vero che le figlie,
a loro volta, sono anche pregiudicate dalla circostanza che non esistendo più
un'azienda in famiglia non hanno uno sbocco lavorativo. Si indicano a testi:
e . e inoltre 9. vero che la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
relazione riprodotta nel presente atto giunse dal Prof. allo studio Per_2
dell'avv. CO il 2.11.20. Testi e;
e disporsi Tes_4 Testimone_5
ctu sui seguenti quesiti: “dica il Ctu letti gli atti ed i documenti di causa se il prof. abbia, nel suo ruolo di CTU, risposto in modo erroneo e CP_1
sommario, trascurando dati documentali relativi a e Parte_1
conoscenze relative alle pratiche trasfusionali del 1974, al quesito “… se,
all'epoca dell'intervento, risultasse che il versasse in pericolo di Parte_1
vita o in stato di particolare gravità; valuti tale pericolo, ovvero la necessità
delle trasfusioni di materiale ematico effettuate, e ciò ex ante rispetto a ciascuna delle trasfusioni stesse …”, poiché: - ha sottostimato i dati clinici disponibili che documentano l'assenza di segni clinici costituenti indicazione alle trasfusioni, privilegiando invece una ricostruzione ipotetica, basata su dati di laboratorio successivi alla trasfusione e sulle caratteristiche quali-
quantitative incerte della trasfusione stessa;
- ha fondato il suo giudizio conclusivo avvalendosi soltanto del risultato erroneo dei suoi calcoli,
4 postulando, senza cioè motivare - che tale risultato configurasse per il
[...]
pericolo di vita/stato di particolare gravità; ed in particolare se Pt_1
all'epoca degli interventi dei sanitari del reparto di ortopedia dell'ospedale di
Mestre sul signor sia documentato in cartella che il medesimo Parte_1
versasse in pericolo di vita a seguito dell'emorragia traumatica ed operatoria.
Valuti tale pericolo ex ante rispetto a ciascuna delle singole trasfusioni di materiale ematico umano operate. Dica il Ctu se attualmente il signor
[...]
versi in condizioni di cirrosi epatica, e se la stessa abbia ruolo nella Pt_1
malattia neoplastica che lo ha colpito;
in caso affermativo dica la decorrenza della cirrosi e determini le invalidità biologiche e lavorative che ne sono conseguite per il signor nonché la perdita di probabilità (chances) Parte_1
di sopravvivenza futura”. Con rigetto dell'appello incidentale di controparte.
Conclusioni per l'appellato CP_1
Il Prof. dichiarando di non accettare il contraddittorio in Controparte_1
merito a qualsiasi nuova domanda fosse ex adverso formulata, ribadisce le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, e precisamente: - nel merito: Voglia la Corte d'appello di Venezia respingere le domande tutte proposte dagli appellanti nei confronti del Prof. CP_1
la cui fondatezza viene contestata nell'an e nel quantum. - in via
[...]
incidentale: In parziale riforma della sentenza di primo grado voglia la Corte
d'appello di Venezia: a) condannare gli appellanti a corrispondere al Prof.
le spese di lite del giudizio di primo grado - come determinate nella CP_1
nota delle spese depositata dal convenuto il 23.10.2023 - nella misura di €
22.975,00, oltre spese generali, Cassa avvocati ed IVA o nella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
b) condannare gli appellanti
5 al pagamento nella loro interezza delle spese di CTU come liquidate dal decreto 27.3.2024 per l'importo, comprensivo di accessori, di € 6.180,60 e,
per l'effetto, condannarli a corrispondere al Prof. la somma da lui CP_1
versata a controparte nella misura del 50%, pari ad € € 3.090,30, come da contabile di pagamento eseguito dal Prof. prodotta in allegato al CP_1
presente atto. - quanto alla terza chiamata Controparte_2
Voglia la Corte d'appello di Venezia, per le ragioni tutte esposte in narrativa nell'atto di citazione in primo grado per la chiamata in causa del terzo del
24.6.2021, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero, in tutto od in parte, ritenute fondate ed accolte le domande avanzate dagli appellanti nei confronti del Prof. condannare la società CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., a tenere indenne l'assicurato Prof.
[...]
di quanto egli fosse tenuto a pagare agli appellanti;
in particolare, CP_1
condannare in tal caso la Compagnia al pagamento diretto agli appellanti dell'importo che fosse loro riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 2°, c.c. - in ogni caso: Con rifusione delle spese, competenze e onorari del grado di giudizio.
Conclusioni per CP_2
Precisa le conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e contesta ancora una volta l'appello perché inammissibile ed infondato, opponendosi ad ogni istanza dell'appellante. Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 27 febbraio 2025 Parte_1 Pt_2
e evocavano
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
6 ed il suo assicuratore avanti Controparte_1 Controparte_2
la Corte d'Appello di Venezia, impugnando la sentenza n. 452/25 del
Tribunale di lagunare (pubblicata e notificata il 28 gennaio 2025 che aveva rigettato la domanda risarcitoria contro che a sua volta Controparte_1
aveva chiamato in causa per manleva per la redazione di una falsa CP_2
o errata c.t.u. in sede d'appello che aveva importato il rigetto in altro giudizio nelle sue fasi (di primo e secondo grado, di legittimità e di revocazione) delle domande al risarcimento danni per infezione da epatite C contratta da
[...]
all'esito di trasfusione nel 1974 nell'ospedale di Mestre. Con il Parte_1
primo motivo si dolevano della violazione dell'art. 2697 Cod. Civ. rilevando che sarebbe stato onere del dimostrare che CP_1 Parte_1
versava in stato di grave anemizzazione all'epoca delle trasfusioni e che errata sarebbe stata la validazione della c.t.u. in assenza della cartella clinica o con gravi carenze della stessa;
con il secondo motivo lamentavano la nullità della sentenza per mancato esame di un punto decisivo della domanda, inerente gli erronei calcoli induttivi effettuati da sul livello di Controparte_1
anemizzazione del giovane prima delle trasfusioni. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione e domandando, con appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese anche di c.t.u.. Riproponeva le iniziali domande.
Si costituiva contrastando l'appello anche per Controparte_2
inammissibilità.
7 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 8 ottobre 2025 con modalità telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per gli scritti illustrativi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è infondato e va respinto. Va accolto l'appello incidentale di La sentenza va riformata con la condanna Controparte_1
degli appellanti alle spese processuali e di c.t.u. a favore del e di CP_1
ma per questa solo per il grado non avendo proposto appello CP_2
incidentale e trattandosi di cause scindibili.
3.1.- Nel giugno del 1974 allora quattordicenne, venne Parte_1
ricoverato presso l'ospedale di Mestre (VE) e sottoposto ad una operazione d'urgenza al ginocchio sinistro. Essendosi venuto a trovare in pericolo di vita,
fu eseguita con emotrasfusione senza il consenso con l'utilizzazione del sangue proveniente da quattro sacche;
nel 1997 si appurò che il sangue era infetto e venne diagnosticata al epatite cronica HCV;
il tutto aveva Parte_1
determinato un grave pregiudizio alla sua salute.
e anche per i figli, convennero avanti il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia il il Ministero della Salute, la Controparte_4
Gestione liquidatoria della e la Regione Veneto ma, con la chiamata Pt_6
di Assitalia, la domanda risarcitoria fu rigettata sulla scorta di una consulenza tecnica. In appello fu nuova disposta CTU medico-legale, affidata al prof.
ma anche quel giudizio si concluse col rigetto Controparte_1
dell'impugnazione (sentenza n. 302/2017 del 6 febbraio 2017); il ricorso in cassazione venne respinto;
il successivo giudizio di revocazione per falsità
della c.t.u. avanti la Corte d'Appello di Venezia fu deciso con sentenza n.
8 1213/2024 pubblicata il 20 giugno 2024 che dichiarò inammissibile la domanda, regolando le spese, in quanto la c.t.u. non avrebbe potuto ritenersi falsa posto che tale accertamento non avrebbe potuto essere chiesto al giudice della revocazione.
3.2.- In questa sede il la moglie ed i figli hanno evocato il solo Parte_1
c.t.u. nel giudizio d'appello del 2017, chiedendo di Controparte_1
accertarsi la nullità ex art. 64 c.p.c. della consulenza tecnica depositata dal medesimo, per errore di fatto e per travisamento di dati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno emergente consistente nel pagamento delle spese delle sentenze, nonché nel valore della prestazione della difesa,
dovuta ancorché solo parzialmente pagata “oltre che - in solido con il
[...]
- nella misura che fosse determinata nel giudizio di revocazione CP_3
pendente dinanzi alla Corte d'Appello”.
3.3.- La duplice natura del petitum impone, una osservazione preliminare. La
c.t.u., alla stregua delle altre prove, rientra nel novero delle prove di cui all'art. 395 n. 2 Cod. proc. Civ. purché al relativo giudizio di accertamento, che deve preesistere alla revocazione, abbiano partecipato tutte le parti interessate
(Cass. sentenza n. 3947 del 22 febbraio 2006). Nel caso in decisione, oltre che la nullità della c.t.u. per quanto sopra è in predicato la responsabilità del c.t.u. ex art. 64 Cod. proc. Civ. connessa alla pronuncia risarcitoria tanto che appare possibile l'accertamento della “validità o meno” dell'elaborato, in dissenso delle valutazioni espresse da non sussistendo alcun CP_5
giudicato contrario, evidente essendo il possibile accertamento di nullità della prova (la c.t.u. del . CP_1
9 4.- Il primo grado di giudizio che occupa, ove è stata disposta ulteriore c.t.u.,
in termini ammissibili per quanto sopra, si è concluso col rigetto delle domande con la seguente motivazione:
-) è stata disposta c.t.u. sul seguente quesito “il CTU, letti gli atti, esaminati i documenti depositati, acquisite le necessarie informazioni presso la PA,
descriva, alla luce della documentazione medica in atti, le condizioni cliniche del signor al momento del ricovero e riferisca, in Parte_1
particolare, se lo stesso, al momento dell'effettuazione di ogni singola trasfusione, si trovava in pericolo di vita o in stato di particolare gravità, tale da rappresentare stato di necessità; valuti, tenendo conto delle conoscenze e della prassi del tempo e dei dati clinici a disposizione, il comportamento dei sanitari, sia sotto il profilo della loro adeguatezza in astratto, sia sotto il profilo della modalità di esecuzione, secondo i parametri della diligenza, perizia e prudenza e conformità alle regole della migliore tecnica all'epoca conosciute;
valuti, sulla base di tali verifiche, la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. e riferisca se siano riscontrabili profili di responsabilità CP_1
professionale in capo al convenuto e indichi, in caso positivo, quali pregiudizi ne siano conseguenza;
riferisca su ogni elemento utile alla decisione e tenti la conciliazione”;
-) in relazione alla necessità delle trasfusioni, i CTU hanno precisato: “Le
presenti osservazioni permettono ragionevolmente di concludere, anche se in modalità deduttiva per la totale mancanza nella Cartella Clinica sia di dati clinico-strumentali che di una quantificazione delle perdite ematiche perioperatorie, che il paziente nella fase perioperatoria al momento della effettuazione di ogni singola trasfusione si trovava in “pericolo di vita e in
10 una condizione clinica di particolare gravità”, in quanto le perdite ematiche erano di tale gravità da poter configurare un quadro clinico di shock conclamato irreversibile in mancanza di una terapia trasfusionale immediata”
(pag. 120 CTU);
-) «Sulla base, pertanto, di una valutazione estremamente articolata, cui si rinvia per dettaglio, a parere degli scriventi (aspetto che verrà riassunto nelle conclusioni), sussisteva nella fattispecie lo stato di necessità e “l'obbligo”
trasfusionale (il ragionamento controfattuale ci porta ad ipotizzare, nel caso di una scelta terapeutica contraria, un altissimo rischio di shock emorragico -
e quindi un altissimo rischio di “morte” del paziente). Tali premesse consentono pertanto di affermare non solo che le condizioni del paziente esigevano un trattamento trasfusionale sollecito e “massiccio”, ma che tale intervento fu non solo doveroso, ma condotta “esigibile” sotto ogni punto di vista nella fattispecie. La rapidità con cui, nella stessa giornata, in un tempo orario contratto, la terapia trasfusionale venne attuata non consente, in mancanza di ulteriori elementi se non quelli esaminati, di stabilire se l'una o l'altra di tali trasfusioni fosse più o meno necessaria ma tenuto conto, come è
stato precedentemente esposto, del valore di ematocrito da ritenersi quale
“altamente probabile” prima dell'evento traumatico e il livello di ematocrito rilevato successivamente al trattamento trasfusionale, si ritiene che TUTTE
LE TRASFUSIONI SOMMINISTRATE BB SE
CONSIDERATE NECESSARIE E NON SIA POSSIBILE, CON UN
CRITERIO DI NATURA PROBABILISTICA, RITENERE CHE L'UNA O
L'ALTRA NON LO FOSSE …» (pag. 122 CTU);
11 -) sia nella fase preoperatoria, sia in quella operatorio che in quella postoperatoria la condotta del personale sanitario coinvolto nella gestione del percorso clinico (diagnostico-terapeutico) che aveva riguardato il giovane
[...]
con particolare riferimento alla terapia trasfusionale, era da ritenere Pt_1
esente da profili di responsabilità professionale sanitaria (v. pag 127 – 128
CTU), atteso che gli stessi sanitari, pure con la consapevolezza del rischio di un'infezione da trasfusione, nella condizione di particolare gravità e necessità
come quella descritta avevano correttamente ritenuto i Benefici della
Trasfusione, secondo i canoni del 1974, in parte ancora attuali, superiori al rischio di una infezione da trasfusione;
-) erano da escludere profili di responsabilità professionale in capo al prof.
ed infatti “La conclusione a cui lo scrivente collegio è pervenuto è CP_1
del tutto identica a quella cui è pervenuto il Prof. … A conclusione, CP_1
pertanto, di questa disamina, è parere dei Consulenti Tecnici dell'Ufficio che,
nella fattispecie, le conclusioni del Prof. (a prescindere dal Controparte_1
contenuto dell'elaborato tecnico) non siano tali da integrare l'evento necessario per poter profilare a carico dello stesso l'ipotesi di responsabilità
professionale sanitaria censurabile in ambito civilistico”;
-) le spese erano da compensare per la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale era dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte;
-) le spese della c.t.u. erano da porre a carico delle pari al 50% ciascuna.
5.- Appello principale.
12 5.1.- Con il primo motivo si lamenta la violazione delle regole sul riparto della prova rilevandosi che sarebbe stato il convenuto a dover dimostrare CP_1
lo stato di grave anemizzazione all'epoca delle trasfusioni ciò al fine di controllarne “l'indicazione”; si adduce che i consulenti tecnici ed il primo giudice, avevano errato in quanto la mancanza o la illeggibilità della cartella clinica, imputabile all'ente ospedaliero ed ai medici, avrebbe dovuto rilevare a danno dei medesimi e del mentre non avrebbe potuto ammettersi CP_1
la sussistenza del pericolo di vita del in fase perioperatoria;
si Parte_1
adduce che i consulenti si erano “arrogati il diritto di poter “supporre” quale fosse la costituzione del e il suo peso corporeo, deducendone il Parte_1
dato non documentato del volume ematico circolante.
5.2.- Quanto sopra allegato non importa alcun falso materiale in quanto non si assume alcuna trasformazione della c.t.u. del prof. in qualcosa di CP_1
diverso da quel che era in precedenza e nemmeno emerge il falso ideologico in quanto non risulta alcuna allegazione sulla immutatio veri. Quel che si contesta alla prima ed alla seconda c.t.u. e dunque alla sentenza del Tribunale
di Venezia è una errata valutazione del materiale probatorio – per far da questo derivare la colpa del prof. - con una tesi che la Corte ritiene CP_1
inammissibile ed infondata.
5.3.1.- Inammissibile perché, qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. ordinanza n. 32069 del 20 novembre
2023) siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass.11917/2021; Cass.15147/2018). Tuttavia (Cass.
13 ordinanza n. 33742 del 16 novembre 2022) quando il Giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicando, ai rilievi del consulente di parte, lo stesso esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
ordinanza 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass. 3.4.2007, n. 8355;
Cass. ordinanza 9.4.2021, n. 9483).
5.3.2.- Il tutto risulta evidente nel caso ove i rilievi dei consulenti di parte,
oggetto del motivo, sono già stati proposti in primo grado e sono stati ivi disattesi dai consulenti tecnici con valutazione accolta dal Tribunale.
Dall'elaborato emerge dunque che la documentazione sanitaria era carente di informazioni, pur secondo gli standard attuali ed a tratti illeggibile, data la vetustà della cartella clinica (1974); tuttavia, emerge che tale dato non aveva pregiudicato la risposta dei consulenti d'ufficio in quanto gli stessi avevano ricostruito il tutto in base alle evidenze cliniche presenti nella scarna documentazione e in base alle nozioni fisiopatologiche in vigore all'epoca
(1974). Quanto alla fase preoperatoria i consulenti avevano precisato che dalla documentazione sanitaria emergeva all'esame obiettivo “ampia ferita lacero-contusa trasversale ginocchio sn. con recisione della terminazione del quadricipite femorale” descritta anche dalla Radiografia “Ampia
14 disomogeneità delle parti molli sopra-rotulee con enfisema sottocutaneo e fra le fasce dei tessuti muscolari, di aspetto irregolare.” Pochi elementi, ma sufficienti per fare capire che c'era stato un coinvolgimento anche del muscolo quadricipite e che non era stata una semplice recisione del tendine.
Inoltre, si trattava dalla dinamica dell'incidente, di una ferita sporca con tutte le possibili complicanze di una sovrainfezione batterica e di una sindrome compartimentale, cui si rimandava per dettagli nelle note fisiopatologiche della CTU. Il fatto che poi non fossero state evidenziate le citate complicanze
è una buona testimonianza di una condotta diagnostico-terapeutica corretta
(riempimento volemico trasfusionale per mantenere una buona pressione sistemica media, una ottimale disponibilità di Ossigeno e modifica della antibiotico terapia postoperatoria dopo la evidenza nei primi giorni postoperatori di picchi febbrili) (c.t.u.).
Per la fase preoperatoria i consulenti hanno censurato le osservazioni secondo cui in nessun passaggio della relazione del sarebbe stata dimostrata CP_1
“la condizione clinica di pre-shock in cui si trovava il giovane paziente con possibile evoluzione verso uno shock conclamato.” In realtà, scrivono i consulenti d'ufficio, dalla documentazione sanitaria preoperatoria, per quanto scarna, emergevano tre dati importanti patognomonici di una reazione catecolaminica endogena da pre-shock ipovolemico: • IA (FC
- 100 BPM ALL'ECG); • PRESSIONE ARTERISA DIASTOLICA BASSA
(120/50 MMHG); • IC (180 MG/DL). “Come da note fisiopatologiche nella CTU, cui si rimanda nel dettaglio, un precoce trattamento di uno stato di pre-shock, come poi portato a termine, può
prevenire la sua evoluzione in uno shock conclamato irreversibile [“Il pre-
15 shock è Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - anche noto come shock compensato, anche se trattasi di compenso labile. È caratterizzato da risposte compensatorie alla ridotta perfusione tissutale, in gran parte scatenate da una reazione catecolaminica endogena. Ad esempio, nel pre-
shock ipovolemico precoce, una tachicardia compensatoria e una vasocostrizione periferica possono consentire a un adulto altrimenti sano di essere asintomatico e di preservare una pressione sanguigna normale o leggermente elevata nonostante una riduzione del 10% del volume ematico arterioso totale effettivo. Pertanto, gli unici segni clinici di shock precoce possono essere la tachicardia, un modesto cambiamento della pressione arteriosa sistemica (aumento o diminuzione) e/o una iperlattacidemia da lieve a moderata. Potenzialmente, con una gestione tempestiva e appropriata, il deterioramento può essere prevenuto e i segni di un imminente deterioramento possono essere invertiti (p. es., normalizzazione della frequenza cardiaca e dei livelli sierici di lattato)]”.
Per la fase preoperatoria i c.t.u. hanno censurato le osservazioni secondo cui nella cartella clinica non sarebbero stati contenuti dati ad indicare l'esistenza della predetta particolare gravità né la condizione clinica di pre-shock,
richiamando quanto sopra;
hanno concordato sul fatto che la cartella clinica era “breve e sintetica” ma hanno precisato che alcune note/dati clinici preoperatori e postoperatori erano tuttavia evidenti per costruire le deduzioni finali. Quanto al pericolo di vita del paziente lo stesso era stato tratto dagli elementi di cui sopra. Le trasfusioni, secondo il referto chirurgico e la grafica termometrica della cartella clinica, erano state effettuate il 5 giugno 1974 in sala operatoria con 4 flaconi di sangue da 250 ML ciascuno. Quanto alla non
16 esistenza del “pericolo di vita” e ad “una condizione clinica di particolare gravità”, nel corso della fase operatoria, i consulenti hanno ribadito che era da considerare il valore dell'esame emocromocitometrico eseguito il giorno successivo all'intervento chirurgico ortopedico d'urgenza. Il 6 giugno 1974,
a paziente emodinamicamente stabilizzato dopo l'intervento chirurgico e dopo la trasfusione di 4 unità di sangue intero, ciascuna di 250 ml, era stato riportato all'esame emocromocitometrico un valore di ematocrito di 0.339
(33.9%) con una Hgb di 10.4 g/dl tanto che era del tutto ragionevole pensare che la chirurgia ortopedica elettiva non fosse affatto diversa da un punto di vista della crasi ematica e della dinamica dei fluidi del corpo umano da una chirurgia ortopedica d'urgenza, così come da una chirurgia di altra specialità
chirurgica. Da questo era derivata la prova di una importante perdita ematica perioperatoria, a rischio di shock conclamato se non trattata nell'immediato.
5.3.3.– Il motivo di censura è anche complessivamente infondato in quanto se è vero che (Cass. ordinanza n. 16737 del 17 giugno 2024) l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può
utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente è altrettanto vero che tale risultato può ammettersi solo laddove tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ipotesi per quanto sopra esclusa essendo stato dimostrata la gravità delle lesioni e l'urgenza assoluta del provvedere con le trasfusioni oltre che la sussistenza di elementi traibili dalla cartella clinica, in tal senso.
17 6.1.- Con il secondo motivo si censura la pronuncia, per nullità, stante il mancato esame della domanda con la quale la colpa era stata ascritta per erroneità dei calcoli induttivi effettuati da sul livello di Controparte_1
anemizzazione di prima delle trasfusioni, supposti sulla Parte_1
base di un erroneo calcolo dei volumi trasfusi e degli esami del sangue successivi alle trasfusioni stesse. Si assume che i calcoli operati dai consulenti erano errati in quanto presupponevano la sussistenza di due elementi (peso e altezza del paziente) non conosciuti.
6.2.- Il motivo non comprova affatto un errore materiale o una immutatio veri
della c.t.u. risolvendosi nella rinnovata (ma generica) richiesta di rivalutazione dell'elaborato del ai fini della eventuale colpa CP_1
professionale (art. 64 Cod. proc. Civ.).
6.3.- Il motivo è infondato in quanto riporta dei dati già esaminati in sede di c.t.u., che ha validato l'operato di laddove ha comprovato Controparte_1
il valore di emoglobina chiaramente indicato nell'ematocrito dopo la trasfusione pari a10,4 g/dL; il fatto che tale valore fosse inferiore al livello di riferimento pari a 14-18 g/dl ma superiore al livello prima delle trasfusioni che era di circa 6,65 g/dl cui avrebbe dovuto sommarsi l'incremento della quantità di emoglobina per dl (3,75) relativo alle trasfusioni di 4 flaconi di sangue intero. Il tutto destituisce la censura apparendo il calcolo corretto e non avendo spiegato, parte appellante, l'incidenza causale della contestazione per far derivare, da tali calcoli, l'erroneità delle conclusioni della prima c.t.u.
e di quella in corso di giudizio. Né si trae, da questo, il venir meno dell'urgenza e l'utilità della trasfusione.
18 7.- L'appello principale va rigettato in quanto la c.t.u. di Controparte_1
non presenta profili di erroneità sostanziandosi, le censure, in contestazioni valutative. L'appello va anche disatteso nel merito in quanto la c.t.u. ha accertato (in una con quella del che le trasfusioni erano necessarie CP_1
ed indefettibili;
che la c.t.u. era corretta e che di conseguenza le CP_1
pronunce che l'avevano considerata non erano errate. Alcun danno avrebbe e può esser causalmente affermato dagli appellanti contro l'appellato.
8.- Appello incidentale.
8.1.- censura la compensazione delle spese processuali e Controparte_1
di c.t.u. operato in primo grado.
Il motivo appare fondato e la sentenza va sul punto riformata
8.2.- Il primo giudice ebbe così a statuire “Quanto alle spese di lite, la natura peculiare e controversa del caso clinico oggetto della presente causa, a fronte del quale è dato riscontrare da parte dei periti di parte argomentazioni parimenti esaustive a sostegno di conclusioni opposte, giustifica la compensazione tra le parti, pure nei rapporti di garanzia. Per lo stesso motivo,
pare opportuno porre a carico di parte attrice e parte convenuta in pari quota le spese di CTU, come già liquidate”.
8.3.- La compensazione delle spese processuali, può avvenire in presenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza, ipotesi inesistenti nel caso. Neppure, la motivazione,
può giustificarsi alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77/2018. Infatti (Cass. ordinanza n. 7992 del 11 marzo 2022) la clausola elastica generale così introdotta si è resa necessaria per adeguare la previsione ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed
19 efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Quindi, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise. Peraltro (Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024) le questioni eccezionali devono afferire a fattori anteriori ed estranei al giudizio.
8.4.- Nel caso di specie le osservazioni dei consulenti di parte sono state compiutamente e motivatamente disattese in sentenza;
si è in presenza di una vicenda processuale che ha visto una c.t.u. sfavorevole agli attori in primo grado (dr. ) una seconda c.t.u. resa in appello da CP_6 Controparte_1
sfavorevole agli appellanti – attori ed una terza c.t.u. (nell'attuale giudizio)
sempre sfavorevole agli attori. In tale panorama alcun elemento eccezionale avrebbe e può porsi per la compensazione delle spese evidente essendo che le osservazioni dei consulenti di parte erano e sono ingiustificate e non erano estranee al giudizio.
Va accolto il motivo con la condanna degli appellanti alle spese del primo e del secondo grado di giudizio ed a quelle della c.t.u..
9.- Le istanze istruttorie per il rinnovo della c.t.u. e per le prove costituende,
alla luce di quanto sopra, vanno disattese anche perché irrilevanti causalmente e genericamente formulate.
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p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e contro e con la chiamata di
[...] Parte_5 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e riforma la sentenza del Tribunale di Venezia
per le spese;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido alle spese processuali a favore di
[...] Parte_5
e che si liquidano in €.
7.616 per il primo grado ed in € Controparte_1
9.991 per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in solido alle spese processuali a favore di
[...] Parte_5
e che si liquidano in €.
9.991 per l'appello oltre ad iva se dovuta, CP_2
cpa e spese generali del 15%;
pone le spese della c.t.u. a carico degli appellanti;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
21 Dr. Guido Marzella
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