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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2562/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in piazza roma, n. 43 Parte_1 P.IVA_1
81016 PIEDIMONTE MATESE presso lo studio dell'avv. DI MATTEO ERMELINDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Abruzzi Controparte_1 P.IVA_2
n.94 Milano presso lo studio degli avvocati PODDA ALESSANDRO, MASCIOCCHI
pagina 1 di 11 FEDERICA e ZILLI CARLO MARIA che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Sia dichiarata l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato a soggetto inesistente;
2. In ogni caso, preso atto dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo a società cancellata dal registro delle imprese, prima della notificazione dell'atto, sia dichiarata la nullità della stessa e revocato il decreto ingiuntivo;
3. In subordine sia dichiarata improponibile la domanda, in ragione dell'intervenuto frazionamento del credito, con conseguente violazione del divieto di abuso del processo,
e revocato il decreto ingiuntivo;
4. nel merito sia accolta la presente opposizione e per l'effetto sia dichiarato nullo e/o annullato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto sia revocato, con tutte le conseguenze di legge;
Contro
5. in via gradata sia revocato il D.I. e siano ridotte le somme richieste da;
6. in via ulteriormente gradata sia disposta una integrazione della CTU per ottenere i chiarimenti necessari per la corretta applicazione dei principi contabili in materia di revisione;
7. Vittoria di spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: in via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2323/2024 in ogni sua parte;
nel merito
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2323/2024; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio, nonché con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e della più ampia attività istruttoria.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Contr La (d'ora in poi ) otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
235/2021 nei confronti della , per l'importo complessivo di euro Parte_2
30.889,91 oltre accessori, quale corrispettivo per attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e per verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, per la quale erano state emesse le fatture nn. FV19002587, FV19004183 e FV19004931.
Proponeva opposizione al detto decreto la (d'ora in poi , nella qualità di socio Parte_1 Pt_1
unico della estinta per cancellazione dal Registro delle imprese, eccependo in via Parte_2
preliminare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto poiché effettuata a seguito della cancellazione della dal registro delle imprese, e l'improponibilità della domanda per Parte_2
abuso del processo dovuto a frazionamento del credito in ragione della pendenza di altro precedente procedimento avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio.
Contr L'opponente nel merito, senza mettere in discussione l'esistenza dell'incarico conferito alla , contestava l'esistenza della prova del credito e l'esigibilità dello stesso, eccependo altresì l'errata fatturazione degli importi azionati in sede monitora, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Contr
si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.2323\2024 pubblicata l'1-3-2024 respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese processuali, ed agli Pt_1
esborsi relativi alla ctu espletata.
Il primo giudice, rilevato come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso il 16-12-2020 e pubblicato il 7-
1-2021, prima quindi della cancellazione dal Registro delle imprese di Parte_2
, avvenuta il 18-1-2021, qualificava in termini di nullità la notifica del decreto ingiuntivo
[...]
eseguita nei confronti del liquidatore della società cancellata, invalidità che era stata sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che l'unico socio della società estinta,
successore nei rapporti obbligatori della prima, aveva tempestivamente e ritualmente proposto Pt_1
opposizione.
Il tribunale respingeva anche l'eccezione di improponibilità della domanda, considerato come quello dedotto in giudizio era un rapporto di durata, con la conseguenza che i crediti maturavano in tempi diversi, così come in temi diversi si verificavano gli inadempimenti della debitrice, e ciò giustificava la pagina 4 di 11 ricorrenza di un interesse della creditrice alla tutela frazionata dei crediti maturati.
Nel merito il primo giudice rilevava come il conferimento dell'incarico dedotto in giudizio non fosse stato contestato in giudizio, mentre l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate e la congruità dei corrispettivi chiesti, emergevano dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle conclusioni della ctu espletata.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, da parte di che chiede Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Contr Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo comunque il rigetto nel merito della impugnazione, e facendo rilevare come la proposizione della stessa, attesa la sua inconsistenza, costituisse un abuso processuale da parte di Pt_1
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta dopo la cancellazione della dal Registro delle Parte_2
imprese.
Fa rilevare l'appellante come secondo il costante orientamento della Suprema Corte l'estinzione della società comportava la perdita della capacità processuale della stessa ed il conseguente trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.
Posto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo la società era già estinta, Parte_2
doveva essere riformata la pronuncia di primo grado, laddove aveva invece ritenuto valida la notifica al liquidatore, seppure nella stessa relata di notificazione fosse inserita la dicitura “società cancellata”.
Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi del primo giudice, che non ha ritenuto valida la notifica del decreto, ma ha qualificato, spiegandone le ragioni, in termini di nullità, e non di inesistenza, il vizio della stessa, ed ha ritenuto questo sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per avvenuto raggiungimento dello scopo, attesa la tempestiva opposizione proposta.
pagina 5 di 11 L'appellante, con il motivo in esame, non ha sottoposto a specifica critica il detto percorso argomentativo del tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il decreto opposto, richiesto ed ottenuto nei confronti di una società estinta, ciò che avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto, soluzione già accolta, in fattispecie simili, da questa stessa Corte di appello.
Il motivo non ha fondamento.
L'assunto dell'appellante muove da una premessa errata, che il decreto sia stato richiesto ed emesso nei confronti di una società inesistente.
Risulta in atti come il decreto sia stato emesso in data 16-12-2020 e pubblicato il 7-1-2021, e come la sia stata cancellata in data 18-1-2021. Parte_2
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla il decreto ingiuntivo opposto è Pt_1
stato chiesto ed emesso, legittimamente, nei confronti di una società esistente, e ciò priva il motivo in esame del suo presupposto, determinandone, di per sé, l'infondatezza.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la debenza delle somme oggetto della domanda di pagamento
Contr avanzata in via monitoria da .
In particolare, assume: Pt_1
1-la duplicazione dei compensi quanto alla fattura n. FV 19004931, in quanto l'importo pattuito per l'attività di verifica della regolare contabilità dei primi tre trimestri del 2019, per un intero anno, era pari al minore importo di euro 1.125,00, da ridursi in proporzione ai tre trimestri ai quali la fattura si riferiva;
2-la non debenza del rimborso relativo alle spese vive, delle quali non vi era prova, anche quanto alla loro riferibilità all'incarico, ed ai contributi dovuti a quest'ultima dalle società di revisione CP_2
Contr come la , per i quali non vi era alcuna pattuizione contrattuale che ne prevedesse il riaddebito al cliente;
Contr
3-la non debenza della somma portata dalla fattura n. FV 19004183, emessa dalla in violazione del contratto di incarico, che prevedeva un adeguamento dei corrispettivi solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5.4, che non si erano realizzate, posto che la riemissione della relazione al Contr bilancio era stata causata dalla condotta della stessa e non da carenze nella documentazione messa a disposizione della società di revisione, risultando errata la conclusione sul punto della ctu, anche quanto alla determinazione delle ore di lavoro necessarie ad eseguire detto incarico.
pagina 6 di 11 Il motivo ha un parziale, e limitato, fondamento, come di seguito verrà indicato.
Le fatture azionate in via monitoria sono le seguenti:
-fattura n. FV 19002587, emessa a saldo “prestazioni professionali relative alla revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018”, per gli importi di euro 1.700,00 per compenso, euro 2.174,75 per rimborso spese sostenute, euro 161,50 per rimborso contributo euro 142,80 per rivalutazione CP_2
istat, il tutto oltre oltre iva;
-fattura n. FV19004183 emessa per “addebito extra fees per la riemissione della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39”, per gli importi di euro 18.168,00 per compenso e di euro 1.725,00 per contributo oltre iva;
CP_2
-fattura n. FV19004931 emessa per “prestazioni professionali relative alla verifica della contabilità del
I, II e III trimestre 2019, per gli importi di euro 1.125,00 per compenso, di euro 15,75 per rivalutazione
Istat, di euro 106,80 per contributo Consob, oltre iva.
Ciò posto, la doglianza circa l'asserita duplicazione del compenso esposto nella fattura n. FV 19004931 non ha fondamento.
Come si ricava dal contratto stipulato tra le parti, il compenso indicato al punto 5.2 per la verifica della regolare contabilità era pari, ad euro 1.500 per l'intero anno, ed è quindi corretta la somma di euro
1.125,00 corrispondente a tre trimestri su quattro, essendo intervenuta, prima della fine dell'annualità, la revoca dell'incarico, senza che possa trovare applicazione alcuna riduzione del corrispettivo, stabilito, sotto forma di sconto, nel caso di compimento di un complesso di attività e sul presupposto che le prestazioni fossero prestate per l'intera annualità.
E' invece fondata la contestazione relativa alla non debenza del contributo pari nella detta CP_2
fattura ad euro 106,80 oltre iva.
Per questo aspetto, non può essere condiviso il ragionamento del primo giudice, che ha ritenuto che l'importo in questione, rappresentato dal contributo di vigilanza che le società di gestione sono tenute a corrispondere a a seguito di attività di revisione, dovesse essere posto a carico della CP_2 [...] in quanto “per prassi viene riaddebitato al cliente”. Parte_2
Osserva il Collegio come il contratto non preveda il rimborso di tale spesa, e la ctu incaricata dal tribunale, allo specifico quesito postole, rispondeva affermando come “in nessuna delle clausole contrattuali si può desumere l'obbligo di pagamento del contributo in capo all'opponente, CP_2
sebbene di prassi il suddetto contributo venga riaddebitato al cliente unitamente ai servizi di gestione”.
Posto che è evidente come dalla prassi non possano sorgere obblighi giuridici, in assenza di una pagina 7 di 11 Contr specifica pattuizione al riguardo, che la neppure indica, alla medesima non spetta alcun rimborso a tale titolo, e ciò vale anche, ovviamente, per gli importi indicati a tale titolo nelle altre due fatture azionate, di euro 1.725,00 oltre iva per la fattura n. FV19004183, e di euro 161,50 oltre iva per la fattura n. FV 19002587.
Il motivo in esame non ha fondamento nel resto.
Contr Le spese sostenute dalla risultano, come correttamente ritenuto dal primo giudice, documentate Contr (doc. 15 fascicolo primo grado ) e ritenute dal CTU, con argomentazioni logiche e condivisibili, congrue e pertinenti all'incarico ricevuto, senza che le generiche doglianze sul punto dell'appellante possano incrinare dette conclusioni della consulenza tecnica.
Quanto al compenso oggetto della fattura n. FV 19004183, secondo le argomentate e condivisibili conclusioni del CTU, che ha motivatamente disatteso le osservazioni del consulente di parte opponente
“ la riemissione della relazione al bilancio di esercizio 2018 si è resa necessaria per comportamenti imputabili agli organi di , in qualità di società controllante di , Parte_3 Parte_2 come si evince dalla documentazione relativa all'approvazione dei piani prospettici di gruppo del
30/05/2019 che a loro volta comportava per la riapprovazione del suo bilancio Parte_2
2018, dal ché se ne desume una responsabilità della controllante che si ritiene si rifletta sulla controllata in modo non scindibile”.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, non può pertanto trovare applicazione la clausola n.
5.4 del contratto, che prevede la necessità di un accordo per la variazione del compenso, al ricorrere di circostanze straordinarie, riconducibili a quelle esemplificate dalla pattuizione, tutte non imputabili alle parti.
Contr Nella fattispecie, lo svolgimento di una attività supplementare della non si è resa necessaria a seguito di circostanze eccezionali, ma è stata causata da una condotta ascrivibile, per quanto sopra osservato, alla odierna appellante.
Quanto alla congruità del compenso chiesto, la CTU, dopo avere esaminato tutta l'attività svolta dalla società di revisione, ha affermato, con argomentazioni del tutto condivisibili, come già ritenuto dal Contr primo giudice, che il compenso richiesto dalla è “..inferiore all'importo stimato dalla scrivente sulle base delle ore ritenute necessarie all'espletamento delle attività sopra descritte... “, conclusione alla quale l'appellante oppone una propria contraria valutazione, non fondata tuttavia su elementi oggettivi, ma su un mero, quanto espresso in termini generici, giudizio soggettivo, come tale giuridicamente irrilevante.
pagina 8 di 11 Contr Pertanto, in parziale accoglimento del motivo, il credito spettante alla va ridotto dell'importo di euro 1.993,30 oltre iva, per un totale di euro 2.431,83, ed in questi termini va parzialmente modificata la sentenza appellata.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta come erroneamente il primo giudice avesse disatteso l'eccezione di frazionamento del credito dalla medesima sollevata. Contr Fa rilevare la come la avesse già in precedenza azionato altre fatture, ottenendo un decreto Pt_1
ingiuntivo fondato sul medesimo incarico per il pagamento del secondo acconto delle prestazioni relative al bilancio d'esercizio al 31-12-2018. Contr Secondo l'appellante la aveva la possibilità di chiedere l'intero importo dovuto per le prestazioni rese in relazione al bilancio al 31-12-2018, già alla data del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò rendeva illegittima la richiesta frazionata del credito maturato.
Il motivo è infondato, per plurime ragioni.
Anzitutto, a fronte dell'assunto contenuto nell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo
Contr grado, secondo cui per lo stesso incarico la aveva ottenuto in precedenze un decreto ingiuntivo, che aveva originato, innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio di opposizione recante il n.rg.
57694\2019 -a sostegno del quale peraltro nessun documento è mai stato prodotto dall'opponente- la convenuta opposta ha eccepito come detto decreto fosse stato ottenuto nei confronti della e Parte_4
quindi di un altro soggetto, che aveva proposto opposizione, dando origine al giudizio n.39569\2019, producendo decreto ingiuntivo ed opposizione, senza che nelle difese successive la abbia Pt_1 sollevato contestazioni circa l'allegazione della opposta e le sue produzioni documentali, che devono perciò ritenersi provate in giudizio.
Per ciò solo, il motivo in esame non ha fondamento.
In ogni caso, altra ragione di infondatezza risiede nella circostanza che, al momento della proposizione di un primo ricorso per decreto ingiuntivo, che l'odierna opponente colloca nei primi giorni di agosto del 2019, due delle tre fatture azionate non erano state emesse (quelle nn. FV 19004931 del 29-11-2019
e FV 19004183 del 14-10-2019), e quindi non potevano essere azionate.
Infine, una terza ragione di inconsistenza del motivo deriva dalla assenza di specifiche censure alle, condivisibili, argomentazioni del primo giudice, che ha osservato come trattandosi di un rapporto di durata, dove i crediti per le prestazioni eseguite maturano in tempi diversi, doveva ravvisarsi un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad agire, anche in modo frazionato, per il recupero dei crediti sorti, derivante nel caso di specie dal fatto, al momento del primo ricorso indicato pagina 9 di 11 dall'opponente oggi appellante, non erano ancora maturati i crediti poi azionati in questo giudizio, non essendo state emesse le relative fatture, né potendosi escludere uno spontaneo adempimento da parte della parte debitrice.
Pertanto in parziale accoglimento dell'appello proposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e la Contr va condannata al pagamento della della somma di euro 28.458.08 (euro 30.889,91 – euro Pt_1
2.431,83), oltre interessi ex art. 3 del d. lgs. 231\2002, come da domanda proposta in via monitoria, statuizione questa, sugli accessori, non oggetto di impugnazione.
Quanto al carico delle spese processuali, come insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016;
Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento, per la quasi totalità, Contr delle domande di , debba ritenersi soccombente e tenuta al rimborso in favore della prima Pt_1
delle spese processuali, liquidate, secondo i parametri del dm 55\2014 (e successive modifiche), quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro
7,616,00 per compenso, oltre iva, cpa, e 15% per rimborso forfettario, e quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti a carico di Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 235\2021, ridetermina le somme spettanti a nell'importo di euro 28.458.08 oltre interessi come indicato in Controparte_1
motivazione e condanna al pagamento di detta somma in favore di Parte_1 Controparte_1
b)condanna a corrispondere a le spese processuali dei due gradi di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
c)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado a carico di Parte_1
pagina 10 di 11 d)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2562/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in piazza roma, n. 43 Parte_1 P.IVA_1
81016 PIEDIMONTE MATESE presso lo studio dell'avv. DI MATTEO ERMELINDA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Abruzzi Controparte_1 P.IVA_2
n.94 Milano presso lo studio degli avvocati PODDA ALESSANDRO, MASCIOCCHI
pagina 1 di 11 FEDERICA e ZILLI CARLO MARIA che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Sia dichiarata l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato a soggetto inesistente;
2. In ogni caso, preso atto dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo a società cancellata dal registro delle imprese, prima della notificazione dell'atto, sia dichiarata la nullità della stessa e revocato il decreto ingiuntivo;
3. In subordine sia dichiarata improponibile la domanda, in ragione dell'intervenuto frazionamento del credito, con conseguente violazione del divieto di abuso del processo,
e revocato il decreto ingiuntivo;
4. nel merito sia accolta la presente opposizione e per l'effetto sia dichiarato nullo e/o annullato il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto sia revocato, con tutte le conseguenze di legge;
Contro
5. in via gradata sia revocato il D.I. e siano ridotte le somme richieste da;
6. in via ulteriormente gradata sia disposta una integrazione della CTU per ottenere i chiarimenti necessari per la corretta applicazione dei principi contabili in materia di revisione;
7. Vittoria di spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: in via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2323/2024 in ogni sua parte;
nel merito
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 2323/2024; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio, nonché con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e della più ampia attività istruttoria.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Contr La (d'ora in poi ) otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
235/2021 nei confronti della , per l'importo complessivo di euro Parte_2
30.889,91 oltre accessori, quale corrispettivo per attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e per verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, per la quale erano state emesse le fatture nn. FV19002587, FV19004183 e FV19004931.
Proponeva opposizione al detto decreto la (d'ora in poi , nella qualità di socio Parte_1 Pt_1
unico della estinta per cancellazione dal Registro delle imprese, eccependo in via Parte_2
preliminare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto poiché effettuata a seguito della cancellazione della dal registro delle imprese, e l'improponibilità della domanda per Parte_2
abuso del processo dovuto a frazionamento del credito in ragione della pendenza di altro precedente procedimento avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio.
Contr L'opponente nel merito, senza mettere in discussione l'esistenza dell'incarico conferito alla , contestava l'esistenza della prova del credito e l'esigibilità dello stesso, eccependo altresì l'errata fatturazione degli importi azionati in sede monitora, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Contr
si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.2323\2024 pubblicata l'1-3-2024 respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese processuali, ed agli Pt_1
esborsi relativi alla ctu espletata.
Il primo giudice, rilevato come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso il 16-12-2020 e pubblicato il 7-
1-2021, prima quindi della cancellazione dal Registro delle imprese di Parte_2
, avvenuta il 18-1-2021, qualificava in termini di nullità la notifica del decreto ingiuntivo
[...]
eseguita nei confronti del liquidatore della società cancellata, invalidità che era stata sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che l'unico socio della società estinta,
successore nei rapporti obbligatori della prima, aveva tempestivamente e ritualmente proposto Pt_1
opposizione.
Il tribunale respingeva anche l'eccezione di improponibilità della domanda, considerato come quello dedotto in giudizio era un rapporto di durata, con la conseguenza che i crediti maturavano in tempi diversi, così come in temi diversi si verificavano gli inadempimenti della debitrice, e ciò giustificava la pagina 4 di 11 ricorrenza di un interesse della creditrice alla tutela frazionata dei crediti maturati.
Nel merito il primo giudice rilevava come il conferimento dell'incarico dedotto in giudizio non fosse stato contestato in giudizio, mentre l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate e la congruità dei corrispettivi chiesti, emergevano dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle conclusioni della ctu espletata.
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, da parte di che chiede Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Contr Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendo comunque il rigetto nel merito della impugnazione, e facendo rilevare come la proposizione della stessa, attesa la sua inconsistenza, costituisse un abuso processuale da parte di Pt_1
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sanata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta dopo la cancellazione della dal Registro delle Parte_2
imprese.
Fa rilevare l'appellante come secondo il costante orientamento della Suprema Corte l'estinzione della società comportava la perdita della capacità processuale della stessa ed il conseguente trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.
Posto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo la società era già estinta, Parte_2
doveva essere riformata la pronuncia di primo grado, laddove aveva invece ritenuto valida la notifica al liquidatore, seppure nella stessa relata di notificazione fosse inserita la dicitura “società cancellata”.
Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi del primo giudice, che non ha ritenuto valida la notifica del decreto, ma ha qualificato, spiegandone le ragioni, in termini di nullità, e non di inesistenza, il vizio della stessa, ed ha ritenuto questo sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per avvenuto raggiungimento dello scopo, attesa la tempestiva opposizione proposta.
pagina 5 di 11 L'appellante, con il motivo in esame, non ha sottoposto a specifica critica il detto percorso argomentativo del tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il decreto opposto, richiesto ed ottenuto nei confronti di una società estinta, ciò che avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto, soluzione già accolta, in fattispecie simili, da questa stessa Corte di appello.
Il motivo non ha fondamento.
L'assunto dell'appellante muove da una premessa errata, che il decreto sia stato richiesto ed emesso nei confronti di una società inesistente.
Risulta in atti come il decreto sia stato emesso in data 16-12-2020 e pubblicato il 7-1-2021, e come la sia stata cancellata in data 18-1-2021. Parte_2
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla il decreto ingiuntivo opposto è Pt_1
stato chiesto ed emesso, legittimamente, nei confronti di una società esistente, e ciò priva il motivo in esame del suo presupposto, determinandone, di per sé, l'infondatezza.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la debenza delle somme oggetto della domanda di pagamento
Contr avanzata in via monitoria da .
In particolare, assume: Pt_1
1-la duplicazione dei compensi quanto alla fattura n. FV 19004931, in quanto l'importo pattuito per l'attività di verifica della regolare contabilità dei primi tre trimestri del 2019, per un intero anno, era pari al minore importo di euro 1.125,00, da ridursi in proporzione ai tre trimestri ai quali la fattura si riferiva;
2-la non debenza del rimborso relativo alle spese vive, delle quali non vi era prova, anche quanto alla loro riferibilità all'incarico, ed ai contributi dovuti a quest'ultima dalle società di revisione CP_2
Contr come la , per i quali non vi era alcuna pattuizione contrattuale che ne prevedesse il riaddebito al cliente;
Contr
3-la non debenza della somma portata dalla fattura n. FV 19004183, emessa dalla in violazione del contratto di incarico, che prevedeva un adeguamento dei corrispettivi solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5.4, che non si erano realizzate, posto che la riemissione della relazione al Contr bilancio era stata causata dalla condotta della stessa e non da carenze nella documentazione messa a disposizione della società di revisione, risultando errata la conclusione sul punto della ctu, anche quanto alla determinazione delle ore di lavoro necessarie ad eseguire detto incarico.
pagina 6 di 11 Il motivo ha un parziale, e limitato, fondamento, come di seguito verrà indicato.
Le fatture azionate in via monitoria sono le seguenti:
-fattura n. FV 19002587, emessa a saldo “prestazioni professionali relative alla revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018”, per gli importi di euro 1.700,00 per compenso, euro 2.174,75 per rimborso spese sostenute, euro 161,50 per rimborso contributo euro 142,80 per rivalutazione CP_2
istat, il tutto oltre oltre iva;
-fattura n. FV19004183 emessa per “addebito extra fees per la riemissione della relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39”, per gli importi di euro 18.168,00 per compenso e di euro 1.725,00 per contributo oltre iva;
CP_2
-fattura n. FV19004931 emessa per “prestazioni professionali relative alla verifica della contabilità del
I, II e III trimestre 2019, per gli importi di euro 1.125,00 per compenso, di euro 15,75 per rivalutazione
Istat, di euro 106,80 per contributo Consob, oltre iva.
Ciò posto, la doglianza circa l'asserita duplicazione del compenso esposto nella fattura n. FV 19004931 non ha fondamento.
Come si ricava dal contratto stipulato tra le parti, il compenso indicato al punto 5.2 per la verifica della regolare contabilità era pari, ad euro 1.500 per l'intero anno, ed è quindi corretta la somma di euro
1.125,00 corrispondente a tre trimestri su quattro, essendo intervenuta, prima della fine dell'annualità, la revoca dell'incarico, senza che possa trovare applicazione alcuna riduzione del corrispettivo, stabilito, sotto forma di sconto, nel caso di compimento di un complesso di attività e sul presupposto che le prestazioni fossero prestate per l'intera annualità.
E' invece fondata la contestazione relativa alla non debenza del contributo pari nella detta CP_2
fattura ad euro 106,80 oltre iva.
Per questo aspetto, non può essere condiviso il ragionamento del primo giudice, che ha ritenuto che l'importo in questione, rappresentato dal contributo di vigilanza che le società di gestione sono tenute a corrispondere a a seguito di attività di revisione, dovesse essere posto a carico della CP_2 [...] in quanto “per prassi viene riaddebitato al cliente”. Parte_2
Osserva il Collegio come il contratto non preveda il rimborso di tale spesa, e la ctu incaricata dal tribunale, allo specifico quesito postole, rispondeva affermando come “in nessuna delle clausole contrattuali si può desumere l'obbligo di pagamento del contributo in capo all'opponente, CP_2
sebbene di prassi il suddetto contributo venga riaddebitato al cliente unitamente ai servizi di gestione”.
Posto che è evidente come dalla prassi non possano sorgere obblighi giuridici, in assenza di una pagina 7 di 11 Contr specifica pattuizione al riguardo, che la neppure indica, alla medesima non spetta alcun rimborso a tale titolo, e ciò vale anche, ovviamente, per gli importi indicati a tale titolo nelle altre due fatture azionate, di euro 1.725,00 oltre iva per la fattura n. FV19004183, e di euro 161,50 oltre iva per la fattura n. FV 19002587.
Il motivo in esame non ha fondamento nel resto.
Contr Le spese sostenute dalla risultano, come correttamente ritenuto dal primo giudice, documentate Contr (doc. 15 fascicolo primo grado ) e ritenute dal CTU, con argomentazioni logiche e condivisibili, congrue e pertinenti all'incarico ricevuto, senza che le generiche doglianze sul punto dell'appellante possano incrinare dette conclusioni della consulenza tecnica.
Quanto al compenso oggetto della fattura n. FV 19004183, secondo le argomentate e condivisibili conclusioni del CTU, che ha motivatamente disatteso le osservazioni del consulente di parte opponente
“ la riemissione della relazione al bilancio di esercizio 2018 si è resa necessaria per comportamenti imputabili agli organi di , in qualità di società controllante di , Parte_3 Parte_2 come si evince dalla documentazione relativa all'approvazione dei piani prospettici di gruppo del
30/05/2019 che a loro volta comportava per la riapprovazione del suo bilancio Parte_2
2018, dal ché se ne desume una responsabilità della controllante che si ritiene si rifletta sulla controllata in modo non scindibile”.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, non può pertanto trovare applicazione la clausola n.
5.4 del contratto, che prevede la necessità di un accordo per la variazione del compenso, al ricorrere di circostanze straordinarie, riconducibili a quelle esemplificate dalla pattuizione, tutte non imputabili alle parti.
Contr Nella fattispecie, lo svolgimento di una attività supplementare della non si è resa necessaria a seguito di circostanze eccezionali, ma è stata causata da una condotta ascrivibile, per quanto sopra osservato, alla odierna appellante.
Quanto alla congruità del compenso chiesto, la CTU, dopo avere esaminato tutta l'attività svolta dalla società di revisione, ha affermato, con argomentazioni del tutto condivisibili, come già ritenuto dal Contr primo giudice, che il compenso richiesto dalla è “..inferiore all'importo stimato dalla scrivente sulle base delle ore ritenute necessarie all'espletamento delle attività sopra descritte... “, conclusione alla quale l'appellante oppone una propria contraria valutazione, non fondata tuttavia su elementi oggettivi, ma su un mero, quanto espresso in termini generici, giudizio soggettivo, come tale giuridicamente irrilevante.
pagina 8 di 11 Contr Pertanto, in parziale accoglimento del motivo, il credito spettante alla va ridotto dell'importo di euro 1.993,30 oltre iva, per un totale di euro 2.431,83, ed in questi termini va parzialmente modificata la sentenza appellata.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta come erroneamente il primo giudice avesse disatteso l'eccezione di frazionamento del credito dalla medesima sollevata. Contr Fa rilevare la come la avesse già in precedenza azionato altre fatture, ottenendo un decreto Pt_1
ingiuntivo fondato sul medesimo incarico per il pagamento del secondo acconto delle prestazioni relative al bilancio d'esercizio al 31-12-2018. Contr Secondo l'appellante la aveva la possibilità di chiedere l'intero importo dovuto per le prestazioni rese in relazione al bilancio al 31-12-2018, già alla data del deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò rendeva illegittima la richiesta frazionata del credito maturato.
Il motivo è infondato, per plurime ragioni.
Anzitutto, a fronte dell'assunto contenuto nell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo
Contr grado, secondo cui per lo stesso incarico la aveva ottenuto in precedenze un decreto ingiuntivo, che aveva originato, innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio di opposizione recante il n.rg.
57694\2019 -a sostegno del quale peraltro nessun documento è mai stato prodotto dall'opponente- la convenuta opposta ha eccepito come detto decreto fosse stato ottenuto nei confronti della e Parte_4
quindi di un altro soggetto, che aveva proposto opposizione, dando origine al giudizio n.39569\2019, producendo decreto ingiuntivo ed opposizione, senza che nelle difese successive la abbia Pt_1 sollevato contestazioni circa l'allegazione della opposta e le sue produzioni documentali, che devono perciò ritenersi provate in giudizio.
Per ciò solo, il motivo in esame non ha fondamento.
In ogni caso, altra ragione di infondatezza risiede nella circostanza che, al momento della proposizione di un primo ricorso per decreto ingiuntivo, che l'odierna opponente colloca nei primi giorni di agosto del 2019, due delle tre fatture azionate non erano state emesse (quelle nn. FV 19004931 del 29-11-2019
e FV 19004183 del 14-10-2019), e quindi non potevano essere azionate.
Infine, una terza ragione di inconsistenza del motivo deriva dalla assenza di specifiche censure alle, condivisibili, argomentazioni del primo giudice, che ha osservato come trattandosi di un rapporto di durata, dove i crediti per le prestazioni eseguite maturano in tempi diversi, doveva ravvisarsi un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad agire, anche in modo frazionato, per il recupero dei crediti sorti, derivante nel caso di specie dal fatto, al momento del primo ricorso indicato pagina 9 di 11 dall'opponente oggi appellante, non erano ancora maturati i crediti poi azionati in questo giudizio, non essendo state emesse le relative fatture, né potendosi escludere uno spontaneo adempimento da parte della parte debitrice.
Pertanto in parziale accoglimento dell'appello proposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e la Contr va condannata al pagamento della della somma di euro 28.458.08 (euro 30.889,91 – euro Pt_1
2.431,83), oltre interessi ex art. 3 del d. lgs. 231\2002, come da domanda proposta in via monitoria, statuizione questa, sugli accessori, non oggetto di impugnazione.
Quanto al carico delle spese processuali, come insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016;
Cass. 6259\2014).
Ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento, per la quasi totalità, Contr delle domande di , debba ritenersi soccombente e tenuta al rimborso in favore della prima Pt_1
delle spese processuali, liquidate, secondo i parametri del dm 55\2014 (e successive modifiche), quanto al giudizio innanzi al tribunale, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro
7,616,00 per compenso, oltre iva, cpa, e 15% per rimborso forfettario, e quanto al presente grado di appello, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti a carico di Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 235\2021, ridetermina le somme spettanti a nell'importo di euro 28.458.08 oltre interessi come indicato in Controparte_1
motivazione e condanna al pagamento di detta somma in favore di Parte_1 Controparte_1
b)condanna a corrispondere a le spese processuali dei due gradi di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
c)pone gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado a carico di Parte_1
pagina 10 di 11 d)conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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