Ordinanza cautelare 27 aprile 2018
Sentenza 2 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 02/07/2021, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2021
N. 00872/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2018, proposto da
DA ER, AN BA, AN AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco 5134;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marina Lotto in Padova, via n. Tommaseo n. 60;
nei confronti
Societa' Immobiliare Edilquattro S.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via n. Tommaseo n. 69/D;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 4601/17 rilasciato dal Comune di Padova ad Edilquattro s.n.c. su area confinante a quella dei ricorrenti e avente ad oggetto i lavori di “nuova costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare e di due pertinenze ad uso autorimessa, modifiche alla recinzione con realizzazione di due nuovi accessi carrai e di un accesso perdonale”;
- della delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 15.7.2008 ad oggetto “variante al P.R.G. per la trasposizione e digitalizzazione delle previsioni urbanistiche su una nuova base cartografica informatizzata art. 50, comma 4, lett. l) L.R. n. 61/185. Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione” nella parte in cui ha disposto la riclassificazione dell'area di proprietà della controinteressata da “Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto”(zona compresa nel perimetro dell'accordo di programma tra Comune e Regione Veneto “Area Parco Morandi” D.P.G.R. n. 5225 del 10.3.1995 – D.C.C. n. 122 del 13.3.1995” a “Zona residenziale 4 di completamento” con indice edificatorio pari a 2 mc/mq.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e della Societa' Immobiliare Edilquattro S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono proprietari nel Comune di Padova, via G. Duprè n. 69, di distinte porzioni di un'unica barchessa (da cielo a terra) avente destinazione residenziale con annesso giardino condominiale.
Dette proprietà, che si trovano all'interno della cosiddetta “Area Parco Morandi” già oggetto nel 1995 di un accordo di programma tra il Comune di Padova e la Regione Veneto, sono state tutte vendute ai ricorrenti da parte della Immobiliare Edilquattro s.n.c. (odierna controinteressata) con distinti contratti di compravendita, stipulati negli anni 2008, 2011 e 2015.
Le proprietà dei ricorrenti confinano a sud con altra proprietà della controinteressata catastalmente censita al fg. 23, mappali nn. 231 e 371.
Riferiscono i ricorrenti che, benché i mappali confinanti siano stati espressamente esclusi dai contratti di compravendita di cui sopra, nel corso delle trattative, il venditore aveva dato loro rassicurazioni circa il fatto che gli stessi sarebbero rimasti totalmente inedificati e destinati a verde.
Tali rassicurazioni non venivano, tuttavia, rispettate poiché la controinteressata, nel 2017, trascorsi alcuni anni dalla stipulazione dei menzionati contratti di compravendita, otteneva dal Comune di Padova un permesso di costruire per eseguire sull’area confinante in questione (che i ricorrenti avrebbero voluto restasse inedificata) “ lavori di nuova costruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare e di due pertinenze ad uso autorimessa, modifiche alla recinzione con realizzazione di due nuovi accessi carrai e di un accesso pedonale”.
Con il ricorso all’esame i ricorrenti hanno impugnato il surriferito permesso di costruire, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Padova e la ditta controinteressata contrastando analiticamente le avverse pretese, sia in rito che nel merito.
Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica in epigrafe indicata e quindi, trattenuta in decisione.
L’azione proposta dal signor AN BA deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse avendo quest’ultimo, sebbene in forme irrituali rispetto a quanto previsto dall’articolo 84, commi 1 e 3, del c.p.a., dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Tale dichiarazione costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
L’impugnativa proposta dagli altri ricorrenti non merita accoglimento per le ragioni, di rito e di merito, di seguito sinteticamente esposte.
Giova premettere che, ai fini della definizione del presente giudizio, le eventuali rassicurazioni circa l’inedificabilità dell’area in questione eventualmente fornite dal venditore nel corso delle trattative sono irrilevanti.
Ciò posto, si osserva che, con il primo motivo di ricorso, gli istanti sostengono che il permesso di costruire impugnato sarebbe viziato dall’illegittimità derivata della presupposta variante al PRG approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.83 del 15.07.2008, circa dieci anni prima del rilascio del contestato titolo abilitativo.
Secondo i ricorrenti, la variante in questione, comportando una riclassificazione urbanistica dell’area (prima asseritamente destinata a verde e ora divenuta edificabile), non poteva essere approvata con la procedura semplificata di cui di cui all'art. 50, commi 6 e 7 della L.R. n. 61/1985, prevista per le varianti minori, ma avrebbe dovuto essere adottata ed approvata secondo il procedimento ordinario di cui all'art. 42 della stessa L.R. n. 61/1985.
Il motivo è irricevibile in quanto tradivo, avendo la giurisprudenza chiarito che sussiste un onere di impugnazione immediata delle prescrizioni urbanistiche dirette a stabilire le potenzialità urbanistiche di una determinata area, atteso l'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva (cfr. Cons. Stato nn. 1483/2018, 622/2017, 4545/2010 e TAR Veneto nn. 1779/2011, 990/2014 e 164/2021).
I ricorrenti avrebbero dovuto contestare la prescrizione urbanistica che attribuisce una potenzialità edificatoria all’area confinante con i loro immobili entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della variante del 15 luglio 2008, approvata e pubblicata quasi dieci anni prima del rilascio del contestato permesso di costruire e in epoca finanche anteriore all’acquisto degli immobili dei ricorrenti.
Si osserva, in ogni caso, che tutte le informazioni sulla destinazione urbanistica dell’area da ultimo edificata dalla controinteressata (che gli istanti avrebbero voluto restasse libera, con destinazione a verde, contestando in radice l’an dell’edificazione) sono state esposte nella nota del 29.03.2017 inviata dal Comune di Padova ai ricorrenti a seguito di richiesta di accesso agli atti.
Ne deriva che anche a voler ritenere che i ricorrenti non avessero avuto in precedenza piena conoscenza della DCC 83/2008, il dies a quo per la sua impugnazione dovrebbe essere individuato al più tardi nel 29.03.2017, con la conseguenza che l’impugnazione all’esame (notificata quasi un anno dopo, nel febbraio 2018) sarebbe in ogni caso tardiva.
Infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l'illegittimità del permesso di costruire per vizi propri, in quanto sarebbe stato emesso in violazione del combinato disposto degli artt. 85 e 86 del Regolamento Edilizio e delle relative specifiche operative.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, deve affermarsi la natura pertinenziale dei due manufatti destinati ad autorimessa realizzati dalla controinteressata, che hanno funzione meramente accessoria e di servizio rispetto all'edificio principale destinato a residenza, rientrando pertanto nelle ipotesi indicate nella specifica operativa dell'art. 86 del Regolamento Edilizio.
Invero, la norma richiamata, nell'elencazione degli immobili da considerare pertinenze, individua espressamente proprio le autorimesse poste a servizio dell'edificio principale.
Quanto all'asserito mancato rispetto del limite di cui al terzo comma dell'art. 86 REC con riferimento al volume dei manufatti va ribadito quanto già osservato in sede cautelare ovvero che la previsione del limite dimensionale riportata nel REC (20% dell’edificio principale) non osta alla realizzazione dell’intervento, rilevando detto limite volumetrico al solo fine dell’individuazione del regime autorizzatorio appropriato (CILA o PDC), essendo posto in funzione della necessità di richiedere o meno il permesso di costruire, in alternativa alla presentazione della CILA.
Invero, detta norma individua, tra gli interventi edilizi di nuova costruzione da assoggettare a permesso di costruire, "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale".
Ulteriore conferma si trova nelle previsioni del Decreto Legislativo n. 222/2016, il cui allegato A, Sezione II Edilizia, nel definire i vari interventi edilizi e i corrispondenti titoli necessari per la loro realizzazione, prevede che per realizzare le pertinenze di volume inferiore al 20% è possibile utilizzare la CILA, mentre per quelle superiori a detto limite si ricorre al permesso di costruire.
La giurisprudenza ha, del resto, chiarito che, in base all’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, è richiesto il permesso di costruire “soltanto per gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”(Cons. Stato, sent. 5180/2017).
Specularmente il T.A.R. Sicilia Catania, con sentenza n. 2446/2020, ha chiarito che le pertinenze che comportino un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di costruire essendo le stesse realizzabili previo conseguimento di altro titolo semplificato (SCIA O CILA), in tal modo confermando la possibilità di realizzare pertinenze di volume superiore a detto limite volumetrico mediante lo strumento del permesso di costruire.
Ne discende che l'invocato limite dimensionale di cui al terzo comma dell'art. 86 RE per la realizzazione di manufatti assume rilievo solo con riferimento al regime dei titoli abilitativi.
Pertanto, correttamente, nel caso di specie con il permesso di costruire sono state autorizzate contestualmente all'edificazione dell'immobile principale anche le due pertinenze da destinare a garage.
Altresì infondati sono i rilievi svolti dai ricorrenti nel terzo motivo di ricorso sull'asserito mancato rispetto dei parametri previsti per gli edifici da edificare in prossimità degli elettrodotti, in quanto l'edificio destinato a residenza ricade al di fuori della DPA (distanza di prima approssimazione), mentre i manufatti accessori a garages, da collocare all'interno della DPA, possono essere realizzati in quanto non destinati a residenza.
Le autorimesse realizzate dalla controinteressata sono compatibili con la destinazione residenziale di zona e anche con la fascia di rispetto dell’elettrodotto ex art. 33 delle NTA, trattandosi di manufatti utilizzati dalle persone per un breve lasso di tempo o comunque per un lasso di tempo inferiore a quattro ore giornaliere.
Non vi è, dunque, violazione dell'art. 33 delle NTA del PI che, rinviando alla disciplina sovraordinata vigente in materia (l n. 36/2001 e DGRV 1526/2000), vieta la realizzazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotti dei soli manufatti destinati all’abituale permanenza delle persone (più di quattro ore giornaliere), ammettendo a contrariis quelli del tipo per cui è causa (autorimesse) che, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, sono destinati ad un rapido utilizzo e ad una limitata permanenza delle persone, normalmente inferiore alle quattro ore giornaliere.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbita ogni ulteriore difesa ed eccezione svolte dal Comune e dalla controinteressata, il ricorso proposto dai signori DA ER e AN AM deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
L’azione proposta dal BA va, invece, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse a spese compensate, come da accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso proposto dai signori DA ER e AN AM e condanna i medesimi ricorrenti a rifondere al Comune di Padova e alla controinteressata le spese di lite, liquidate in complessivi € 6000 (euro tremila/00 in favore di ciascuna parte vittoriosa), oltre accessori di legge se dovuti;
b) dichiarata improcedibile l’impugnativa proposta dal signor BA, a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO