Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1301 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1301 /2025 promossa da:
nata a [...], in data [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 amoletti nr. 5 elettivamente domiciliata in Novara so lo studio dell'avv. DE GIORGI RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...], in data [...], c.f. , e CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, alla Piazza Martiri nr. 4 presso lo studio dell'avv. CARMINE SONJA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con Per_1 ciascuno di essi;
B) la casa di domicilio coniugale, di proprietà del signor non gravata da mutuo, resterà nella disponibilità CP_1 del signor al quale viene assegnata;
CP_1 C) il sign metterà in vendita la casa, a questi pervenuta per eredità della propria madre GN CP_1 Parte_2
, sita in Lumellogno (NO), alla via Pier Lombardo nr. 1, accantonando l'intero ricavato per il figlio
[...] Per_1 so il deposito del prezzo di vendita su apposita polizza avente quale unico irrevocabile beneficiario il figlio;
D) il signor intesterà l'autovettura Fiat Panda targata DF 914 XB di sua proprietà e a questi pervenuta CP_1 per eredità adre, GN , al figlio al compimento del 18° anno di età e al Parte_2 Per_1 conseguimento della patente di guida, accollandosi personalmente tutti i costi di manutenzione e di proprietà fino a tale data. Dopo il passaggio di proprietà al figlio, i costi di manutenzione e proprietà del suddetto veicolo verranno ripartiti al 50% fra i genitori di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, come per legge;
Per_1 E) il signor si impegna a disdettare tempestivamente e comunque entro i termini previsti per la prima CP_1 scadenza utile (90 giorni prima del mese di maggio 2026) tutte le polizze cointestate o intestate alla GN Parte_1 e/o al figlio [in particolare – Alta protezione n Per_1 Controparte_2
Polizza adesso nr. 4104011266)], esonerando sin d'ora ed espressamente la GN Controparte_3 Parte_1 a corris eventuali premi;
F) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, ove manterrà la Per_1 propria residenza;
H) pur in presenza dell'affidamento congiunto, al solo fine di meglio disciplinare i rapporti tra i coniugi e tra il padre e il figlio, il signor avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio con sé, compatibilmente con gli impegni CP_1 Per_1 lavorativi dell' d extrascolastici dell'altro, con modalità i volta in volta concordate, tenuto conto anche dell'età del ragazzo;
I) il padre corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente avente codice Iban: IT 06 V 076 0110 1000 0106 4941 949, acceso presso Poste Italiane Spa, agenzia di Novara, corso Torino intestato a Parte_1 L) Il signor corrisponderà, il 50% delle spese straordinarie secondo il Pr ale di Torino CP_1
15/03/2016, delle spese mediche non rimborsabili dal SSNN e scolastiche straordinarie, oltre alle spese per eventuali attività sportive e/o extrascolastiche da concordarsi previamente tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, da dividersi anch'esse tra i coniugi al 50%, con preventiva comunicazione di elenco scritto dettagliato, da scambiarsi tra i genitori anche via mail, spese tutte che si renderanno necessarie per il minore, previo accordo tra i genitori e dietro esibizione di idonea documentazione comprovante il costo: a tal fine la GN Parte_1 si impegna a far pervenire, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese al signor l'elenc CP_1 spesa mensile concordata da rimborsarsi;
tutte le voci di spesa che verranno inserite ai fini della dichiarazione dei redditi, verranno portate in detrazione nella misura del 50% da entrambi i genitori;
M) i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimarranno a disposizione del signor salvo gli CP_1 effetti personali della moglie, del figlio e della madre della GN tuttora presenti pre gale, che Pt_1 dovranno essere asportati entro e non oltre il 15/10/2024; N) l'autovettura Volkswagen Golf targata FY 751 SL e la moto Yamaha EF 81883 (destinata al figlio , Per_1 intestati alla GN rimangono assegnati alla medesima;
Parte_1 O) l'autovettura Jeep GX 116 MY intestata al signor rimane assegnata al medesimo;
CP_1
P) i coniugi indicheranno il figlio a proprio carico ciascuno per il 50% nelle dichiarazioni annuali dei redditi;
Q) l'assegno unico e universale verrà percepito dalla GN Parte_1
R) i coniugi si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore Persona_2
S) i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso, quindi, di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualunque ragione o titolo nella presente sede;
T) i signori e si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
Parte_1 CP_1
U) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
V) i signori e dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso;
Parte_1 CP_1
Z) i coniugi dichiarano, altresì, di essere stati informati della facoltà di aderire alla mediazione familiare
*** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ovvero autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni A) i signori e si obbligano al reciproco rispetto e si impegnano a mantenere un contegno Parte_1 CP_1 di serena co ri antire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con Per_1 ciascuno di essi;
B) la casa di domicilio coniugale, di proprietà del signor non gravata da mutuo, viene definitivamente CP_1 assegnata a quest'ultimo con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
C) il signor metterà in vendita la casa, a questi pervenuta per eredità della propria madre, GN CP_1 Parte_2
, sita in Lumellogno (NO), alla via Pier Lombardo nr. 1, accantonando l'intero ricavato per il figlio
[...] Per_1 so il deposito del prezzo di vendita su apposita polizza avente quale unico irrevocabile beneficiario il figlio;
D) il signor intesterà l'autovettura Fiat Panda targata DF 914 XB di sua proprietà e a questi pervenuta CP_1 per eredità adre, GN , al figlio al compimento del 18° anno di età e al Parte_2 Per_1 conseguimento della patente di guida, accollandosi personalmente tutti i costi di manutenzione e di proprietà fino a tale data. Dopo il passaggio di proprietà al figlio, i costi di manutenzione e proprietà del suddetto veicolo verranno ripartiti al 50% fra i genitori di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, come per legge;
Per_1 E) il signor si impegna a disdettare tempestivamente e comunque entro i termini previsti per la prima CP_1 scadenza utile (90 giorni prima del mese di maggio 2026) tutte le polizze cointestate o intestate alla GN Parte_1 e/o al figlio [in particolare – Alta protezione n Per_1 Controparte_2
Polizza adesso nr. 4104011266)], esonerando sin d'ora ed espressamente la GN Controparte_3 Parte_1 a corris eventuali premi;
F) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, ove manterrà la Per_1 propria residenza;
G) fino al raggiungimento della maggiore età di i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale Per_1 ed assumeranno di comune accordo, concordand mente, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alle scelte delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
H) pur in presenza dell'affidamento congiunto, al solo fine di meglio disciplinare i rapporti tra i coniugi e tra il padre e il figlio, fino al raggiungimento della maggiore età di il signor avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio Per_1 CP_1 con sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e scolastici ed extrascolastici dell'altro, con modalità Per_1 i volta in volta concordate, tenuto conto anche dell'età del ragazzo;
I) il padre corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 350,00 Per_1 (trecentocinquanta/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici IS e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente avente codice Iban: IT 06 V 076 0110 1000 0106 4941 949, acceso presso Poste Italiane Spa, agenzia di Novara, corso Torino intestato a sin tanto che Parte_1 lo stesso non sarà diventato economicamente Autosufficiente L) Il signor corrisponderà, il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino CP_1
15/03/2016, delle spese mediche non rimborsabili dal SSNN e scolastiche straordinarie, oltre alle spese per eventuali attività sportive e/o extrascolastiche da concordarsi previamente tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, da dividersi anch'esse tra i coniugi al 50%, con preventiva comunicazione di elenco scritto dettagliato, da scambiarsi tra i genitori anche via mail, spese tutte che si renderanno necessarie per il minore, previo accordo tra i genitori e dietro esibizione di idonea documentazione comprovante il costo: a tal fine la GN Parte_1 si impegna a far pervenire, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese al signor l'elenc CP_1 spesa mensile concordata da rimborsarsi;
tutte le voci di spesa che verranno inserite ai fini della dichiarazione dei redditi, verranno portate in detrazione nella misura del 50% da entrambi i genitori;
M) l'autovettura Volkswagen Golf targata FY 751 SL e la moto Yamaha EF 81883 (destinata al figlio , Per_1 intestati alla GN rimangono definitivamente assegnati alla medesima;
Parte_1
N) l'autovettura Jeep Renegade GX 116 MY intestata al signor rimane definitivamente assegnata al CP_1 medesimo;
O) la GN e il signor indicheranno il figlio a proprio carico ciascuno per il 50% nelle
Parte_1 CP_1 dichiarazioni;
P) l'assegno unico e universale verrà percepito dalla GN
Parte_1 Q) la GN e il signor co ed anticipato assenso alla concessione dei
Parte_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore Persona_2 R) la GN e il signor dic egolato e definito ogni questione economica e
Parte_1 CP_1 patrimoniale e che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso, quindi, di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualunque ragione o titolo nella presente sede;
S) i signori e si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
Parte_1 CP_1 T) le spese tra le parti;
U) i signori e dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso;
Parte_1 CP_1 V) la signo ichiarano, altresì, di essere stati informati della facoltà di aderire
Parte_1 CP_1 alla mediazione familiare”. Per il P.M
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
10/06/2006 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.76, parte I°, anno 2006; Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (22/09/2007), ancora minorenne. Persona_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle part r e devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini