TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 18111/2021
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. TARALLO ANDREA attore e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
CARDI CRISTINA convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. CURTI MAURIZIO terzo chiamato
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare che la sig.ra , in data Parte_1
21/06/2020, cadeva in un tratto di strada di proprietà e/o soggetta alla custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. del e, per l'effetto Controparte_1
Condannare il , anche in solido con la contumace Controparte_1
al risarcimento, ex art. 2051 c.c., dei Controparte_3 danni subiti dalla sig.ra a seguito dell'evento lesivo sopra Parte_1 descritto, quantificati sulla base della relazione della dott.sa
[...]
previo utilizzo dei valori forniti dalle “tabelle di Milano”: Età Per_1 soggetto danneggiato al momento dell'evento lesivo 64 anni - Percentuale di invalidità permanente 6% - Inabilità temporanea parziale 50% 30 giorni - Inabilità temporanea parziale 25% 30 giorni -Spese mediche €. 640,25 TOTALE DOVUTO €. 10.767,75 ovvero in una somma veriore maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di opportuna CTU disposta dall'Ill.mo Organo Giudicante. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande tutte sopra formulate, - Accertare e dichiarare la mancata manutenzione della pavimentazione ove l'odierna convenuta svolge la propria attività di impresa, nonché l'assenza di qualsivoglia indicazione circa il dissesto del manto stradale in cui si è verificato il sinistro in questione e, per tal motivo, accertare la condotta omissiva colposa da parte dell'odierna convenuta e conseguentemente - Condannare il al risarcimento, Controparte_1 ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1 dell'evento lesivo sopra descritto, quantificati come nella domanda principale, ovvero in una somma veriore, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di opportuna CTU disposta dall'Ill.mo Organo Giudicante. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre la indennità forfettaria del 15%, CPA ed IVA, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - in via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie dedotte nelle memorie 183 VI Co. Cpc;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum debeatur e comunque non provata per le ragioni indicate in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare comunque la responsabilità risarcitoria del convenuto nella misura che risulterà provata in corso di causa e, comunque, in misura corrispondente al concorso colposo della GN
pag. 2/14 nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, in Parte_1 ogni caso, dichiarare la terza chiamata Controparte_4
tenuta a manlevare l'odierno convenuto da
[...] ogni conseguenza negativa, sia in ordine ai pretesi danni che ad ogni conseguente spesa, anche di perizia d'ufficio e di parte. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti, oltre rimborso forfettario 15% IVA e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
CONCLUSIONI: PER PARTE TERZA CHIAMATA : Voglia il Giudice ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, mandare Piaccia al Tribunale Illmo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni assolvere la conchiudente impresa assicuratrice terza chiamata da ogni avversaria domanda con il favore delle spese di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.09.2021 la GN
evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Parte_1
in persona delle rappresentanti legali Controparte_1 pro tempore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi all'attrice ai sensi degli artt. 2051 c.c. o in subordine 2043 c.c. in seguito alla caduta su terreno antistante il ristorante convenuto avvenuta in data 21/06/2020. Si Costituiva il Ristorante 3° Snc con comparsa di costituzione e risposta del 19/01/22 con la quale chiedeva respingersi le richieste attoree formulando richiesta di chiamata in causa del terzo . La causa Controparte_2 veniva affidata al Giudice Valeria Di Donato che, con decreto del 24/01/22, autorizzava la chiamata in causa del terzo fissando nuova udienza in data 10/05/22. All'udienza fissata il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della società terza chiamata e assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. Si costituiva pag. 3/14 successivamente parte terza chiamata con atto del 14/07/22. La causa veniva rinviata per l'ammissione delle prove alla data del 20/10/22 con udienza a trattazione scritta. Le parti costituite depositavano le memorie autorizzate ed il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza figurata ammetteva le prove orali con provvedimento del 21/12/22. Veniva fissata per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 2 maggio 2023. Nella data indicata venivano sentiti i testimoni di parte attrice a prova diretta e contraria ed assunto l'interrogatorio della GN . Il Giudice disponeva l'acquisizione del Parte_1 verbale dell'intervento dei Carabinieri e rinviava alla data del 19/09/23 per l'esame della documentazione. La documentazione prodotta non si qualificava risolutiva ed il Giudice si riservava. Con successiva ordinanza del 26/05/23 veniva disposta CTU medico legale rinviando la causa al 27/02/24 per l'esame dell'espletanda consulenza tecnica. In data 27/09/23 la CTU nominata Dott.ssa Per_2 accettava l'incarico e la relazione peritale veniva depositata il 17/01/24. All'udienza fissata le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 01/03/24 Il Giudice Dott.ssa Gemelli alla quale la causa era stata assegnata, vista la riassegnazione della vertenza al GOP ne disponeva il trasferimento. Con ordinanza del 05/03/24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/11/24 da svolgersi nelle forma dell'udienza figurata con il deposito di note scritte. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 4/14 I fatti oggetto di causa si inquadrano nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. “Danno cagionato cose in custodia”. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice non è in discussione la legittimazione delle parti in lite in quanto il luogo dove è avvenuto il fatto, più precisamente la caduta della GN è area di proprietà della società Per_3 convenuta. Meno certa, diversamente, è la dinamica con la quale si sono svolti i fatti di causa. In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”. Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode. La relazione di custodia fra i luoghi teatro del sinistro e parte convenuta è ammessa anche dalla stessa difesa della società Ristorante 3° Snc. Il Secondo elemento richiede diversi approfondimenti.
Inquadrati i fatti non si può non considerare gli specifici obblighi in tema di prova che gravano sulle parti in lite;
compete a parte attrice sia la prova del fatto di causa è cioè
pag. 5/14 della caduta di parte attrice in ragione di una insidia presente nel terreno antistante il Ristorante 3A Snc sia la prova del nesso di causa fra la cosa così inquadrata ed il danno che si è prodotto alla salute della parte che ne chiede il ristoro. Il criterio di imputazione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Viceversa, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima. Corte appello Roma sez. I, 24/09/2020, n.4433
In merito al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non pag. 6/14 è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Tribunale Mantova, 04/09/2023, n.596. Quanto riportato non esautora l'attore dalla prova dello svolgimento dei fatti così come descritti. Se è vero che compete all'attore solo la prova del nesso eziologico fra la cosa e l'evento di danno nondimeno questo evento deve essere adeguatamente provato. Al fatto di danno hanno assistito due persone che hanno deposto nel corso dell'udienza del 2 Maggio 2023. Se si esaminano le testimonianze, delle uniche due persone che hanno assistito al fatto, ci si avvede che le due testimonianze non concordano. La nuora, cioè la compagna del figlio della GN , dichiara che parte attrice è caduta nel Parte_1 dehor del ristorante non davanti all'ingresso. Lei l'ha vista perché era dietro ed aveva la sua bambina per mano. La teste dopo aver detto che era dietro la GN si Parte_1 corregge e dice di non ricordare l'ordine perfetto. Detta circostanza è indicativa perché le persone presenti erano solo due lei con la bambina e parte attrice;
se fossero state presenti diverse persone, sarebbe stato comprensibile non ricordare l'ordine di incolonnamento, ma, su due persone presenti, desta il dubbio che forse l'atto della caduta sia stato visto solo dopo l'accaduto e non prima. Afferma che la suocera non è caduta nel parcheggio ma nel dehor. Se si esamina la foto n. 1 di parte attrice deve intendersi che la GN è caduta vicino alla struttura metallica provvisoria che potrebbe essere qualificato come dehor verso la zona ove è posizionata la rete verde. Dice la teste che dal parcheggio c'è una parte di strada sterrata davanti al dehor e poi c'è la statale dunque la zona dell'accaduto dovrebbe trovarsi davanti alla rete verde di cui alla foto n 1 di parte attrice. Questa ricostruzione tuttavia, contrasta con le dichiarazioni pag. 7/14 della stessa teste quando afferma che “non hanno parcheggiato nella zona dove si vede la rete verde (foto n. 1 di parte attrice) o almeno, dice la teste , la nostra Tes_1 macchina non era parcheggiata lì, lasciando intendere che non è certa di cosa abbia fatto il suocero con la sua auto. Ancora, la teste afferma che la GN è Tes_1 Parte_1 caduta dove è la rete verde verso il dehor del Ristorante ma se così è stato significa che l'auto si era fermata in quel parcheggio. La testimonianza presente delle incongruenze. Unico fatto certo, come dichiarato dalla teste e come Tes_1 poi accertato dai carabinieri, intervenuti ore dopo, è che la stradina antistante la struttura metallica, che accede al parcheggio, era dissestata. Ancora in merito al fatto di causa, è in contrasto, con la testimonianza appena esaminata e dunque con la ricostruzione del fatto operata dalla prima teste, la testimonianza della seconda persona presente. La teste , dopo avere affermato che è Testimone_2 affetta da glaucoma e soffre di epilessia e quindi può avere dei mancamenti o dimenticanze, in realtà riferisce chiaramente i fatti avvenuti alla sua presenza. Ricorda che in macchina ha visto la GN cadere mentre scendeva dall'auto. Parte_1
Riferisce “ho visto che mentre scendeva la GN è caduta con la faccia in avanti ma nessuno poteva sostare lì quindi poi ci siamo spostati. Ricorda perfettamente di avere visto parte attrice che cadeva mentre scendeva dall'auto proprio perché l'auto della teste, guidata dal marito, era subito dietro all'auto da dove scendeva la GN . La teste Parte_1 conferma che la strada era sterrata ma questo elemento, confermato anche dai carabinieri, non è in discussione, piuttosto, è in discussione la dinamica della caduta che a ricostruzione della teste è avvenuta mentre parte Tes_2 attrice scendeva dall'auto. Alla luce di detta testimonianza, di una teste non avente, non solo alcun interesse in causa, ma,
pag. 8/14 nemmeno alcun legame con la parte, non si può affermare con certezza che la dinamica della caduta sia dovuta allo stato della strada e non anche ad altro fattore che attiene la dinamica della discesa dall'auto. Se la caduta è avvenuta durante la discesa dall'auto, fattore determinante può essere stata l'auto e la modalità di discesa. La GN afferma di avere visto il marito della parte attrice e dei bambini pertanto si è spostata senza soccorrere la GN
. Ricorda che l'auto da dove è scesa la GN è Parte_1 rimasta un po' ferma e poi hanno chiamato l'ambulanza. La teste conferma le condizioni della strada ma afferma che la persona che ha visto è caduta mentre scendeva dalla macchina non è inciampata. Il fatto, dunque l'evento di danno ed il suo collegamento causale con la cosa inerte in custodia della parte convenuta, non è provato. Le testimonianze, richieste dalla parte attrice, non concordano e la ricostruzione più attendibile, perché certa senza dubbi e fatta da persona estranea a fatti e persone, esclude il nesso di causa fra la cosa ed il danno.
La giurisprudenza sul punto è chiara nell'affermare che: “In tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei pag. 9/14 luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”. (Cass. Civ. , Sez. III, 21/06/2016 n. 12744; nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, Sez. X, 19/09/2019). In altre parole, la GN
avrebbe dovuto dimostrare che la pavimentazione Parte_1 all'epoca del sinistro si trovasse in condizioni tali da poter costituire un pericolo per gli utenti in occasione di un suo normale utilizzo. La prova non è stata raggiunta. Parte attrice non ha provato di essere caduta a causa dello stato del terreno e non ha provato che lo stato dei luoghi presentava in quella giornata peculiarità da renderlo potenzialmente dannoso. Il terreno era umido ma non pieno di pozzanghere;
aveva piovuto ma non quel giorno forse il giorno prima e pertanto la sola umidità del terreno non lo ha reso pericoloso o dannoso.
La prova che non è stata raggiunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. non è stata parimenti raggiunta nemmeno nell'ipotesi richiamata da parte attrice in via subordinata ex art. 2043 c.c.. Al fine della prova ai sensi del citato articolo la parte deve provare tutti i requisiti della fattispecie. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno subito, e la sussistenza di un illecito. Non sussiste la responsabilità ed il conseguente diritto al risarcimento se la parte attrice su cui grava l'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non solo non ha dimostrato la effettiva dinamica del sinistro, ed il nesso causale tra l'attività svolta dal convenuto e l'evento denunciato, ma non ha nemmeno allegato un profilo di negligenza/imprudenza o imperizia imputabile al soggetto agente. Tribunale Ferrara, 12/06/2024, n.634
Se anche si fosse raggiunta la prova minima richiesta, posta a carico di parte attrice, si osserva che, nel caso di specie,
pag. 10/14 assume i connotati di fatto causalmente ricollegabile all'evento il comportamento della stessa parte attrice. La GN non era la prima volta che frequentava i Parte_1 luoghi teatro del sinistro. Sempre nel corso dell'udienza del 2 maggio 2023, è la stessa GN ad affermare che Parte_1 non era la prima volta che andava a mangiare in quel ristorante;
ne discende che lo stato dei luoghi e le insidie erano a lei note. Afferma, sempre l'attrice, che seppure non le avevano ancora acclarato lo stato di invalidità, già il ginocchio le faceva male. Nonostante i problemi al ginocchio è scesa da sola senza farsi aiutare mentre l'auto condotta dal marito era ferma in sosta provvisoria nei pressi del ristorante. Certo il comportamento di parte attrice, che ben conosce lo stato dei luoghi e sa di avere un problema di deambulazione al ginocchio, rientra fra gli elementi che si collegano causalmente al fatto. Il comportamento idoneo ad assurgere a caso fortuito, nel susseguirsi degli eventi causalmente collegati, non deve essere imprevedibile ed eccezionale ma, concretamente determinante all'interruzione del nesso di causa. In tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, ove venga accertato anche in relazione alla mancanza di pericolosità intrinseca della cosa oggetto di custodia, che la situazione intrinseca di pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e, ritenersi per contro, integrato il caso fortuito. (Tribunale Terni, 28/09/2021, n.7739). Il comportamento della GN
per sua stessa ammissione è stato incauto perché Parte_1 era conscia dei suoi problemi al ginocchio ed era cosciente della situazione circa lo stato dei luoghi. La discesa dall'auto e il percorrere un terreno sconnesso ed incerto, per una persona con problemi di deambulazione, avrebbe dovuto pag. 11/14 essere accompagnato dalla cautela di un supporto come un bastone o come una persona in aiuto.
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Unite 30/06/22 n. 20943).
Il fatto ed il collegamento causale non sono provati ma se anche lo fossero non è provata la particolare pericolosità della cosa inerte quale il terreno nella circostanza di tempo e di luogo ed il comportamento colposo di parte attrice acquisisce incidenza causale esclusiva. La domanda non è provata e deve essere respinta. Precisato quanto sopra, occorre dire che la presente vertenza è stata iniziata nell'anno 2021 e la pronuncia della Suprema Corte, dirimente al fine della valutazione del concorso del fatto colposo del creditore quale comportamento non più abnorme ed imprevedibile è dell'anno pag. 12/14 2022. Per tale ragione: novità della soluzione giurisprudenziale, le spese per la soccombenza saranno stabilite in misura ridotta di un terzo che resterà definitivamente a carico della parte convenuta e della terza chiamata. Resteranno a carico di parte attrice le spese di parte convenuta come della parte terza chiamata sulla base dell'assunto per cui le spese di lite restano a carico della parte che ha provocato la chiamata con la Suprema Corte. In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511). Le spese di CTU saranno da diversi nella stessa misura fra le tre parti in lite;
ciascuna parte sosterrà le spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino IV Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 15.09.2021 nei confronti di
Controparte_1
e avverso la terza chiamata
[...] Controparte_2
così provvede: Respinge le domande di parte
[...]
attrice perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in misura ridotta di un terzo pari ad € 3.380,00 oltre al 15% oltre IVA e CPA se dovute come per legge a favore di parte convenuta Controparte_1
. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di
[...]
pag. 13/14 lite in misura ridotta di un terzo pari ad € 3.380,00 oltre al
15% oltre IVA e CPA se dovute come per legge a favore di parte terza chiamata . Le spese di Controparte_2
CTU restano definitivamente a carico di ciascuna delle parti in lite nella misura di un terzo. Restano a carico di ciascuna delle parti le proprie spese di CTP.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 18111/2021
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. TARALLO ANDREA attore e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
CARDI CRISTINA convenuto
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. CURTI MAURIZIO terzo chiamato
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare che la sig.ra , in data Parte_1
21/06/2020, cadeva in un tratto di strada di proprietà e/o soggetta alla custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. del e, per l'effetto Controparte_1
Condannare il , anche in solido con la contumace Controparte_1
al risarcimento, ex art. 2051 c.c., dei Controparte_3 danni subiti dalla sig.ra a seguito dell'evento lesivo sopra Parte_1 descritto, quantificati sulla base della relazione della dott.sa
[...]
previo utilizzo dei valori forniti dalle “tabelle di Milano”: Età Per_1 soggetto danneggiato al momento dell'evento lesivo 64 anni - Percentuale di invalidità permanente 6% - Inabilità temporanea parziale 50% 30 giorni - Inabilità temporanea parziale 25% 30 giorni -Spese mediche €. 640,25 TOTALE DOVUTO €. 10.767,75 ovvero in una somma veriore maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di opportuna CTU disposta dall'Ill.mo Organo Giudicante. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande tutte sopra formulate, - Accertare e dichiarare la mancata manutenzione della pavimentazione ove l'odierna convenuta svolge la propria attività di impresa, nonché l'assenza di qualsivoglia indicazione circa il dissesto del manto stradale in cui si è verificato il sinistro in questione e, per tal motivo, accertare la condotta omissiva colposa da parte dell'odierna convenuta e conseguentemente - Condannare il al risarcimento, Controparte_1 ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1 dell'evento lesivo sopra descritto, quantificati come nella domanda principale, ovvero in una somma veriore, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di opportuna CTU disposta dall'Ill.mo Organo Giudicante. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre la indennità forfettaria del 15%, CPA ed IVA, con distrazione delle stesse in favore del legale antistatario con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - in via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie dedotte nelle memorie 183 VI Co. Cpc;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum debeatur e comunque non provata per le ragioni indicate in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare comunque la responsabilità risarcitoria del convenuto nella misura che risulterà provata in corso di causa e, comunque, in misura corrispondente al concorso colposo della GN
pag. 2/14 nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, in Parte_1 ogni caso, dichiarare la terza chiamata Controparte_4
tenuta a manlevare l'odierno convenuto da
[...] ogni conseguenza negativa, sia in ordine ai pretesi danni che ad ogni conseguente spesa, anche di perizia d'ufficio e di parte. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti, oltre rimborso forfettario 15% IVA e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
CONCLUSIONI: PER PARTE TERZA CHIAMATA : Voglia il Giudice ill.mo, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, mandare Piaccia al Tribunale Illmo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni assolvere la conchiudente impresa assicuratrice terza chiamata da ogni avversaria domanda con il favore delle spese di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.09.2021 la GN
evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Parte_1
in persona delle rappresentanti legali Controparte_1 pro tempore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi all'attrice ai sensi degli artt. 2051 c.c. o in subordine 2043 c.c. in seguito alla caduta su terreno antistante il ristorante convenuto avvenuta in data 21/06/2020. Si Costituiva il Ristorante 3° Snc con comparsa di costituzione e risposta del 19/01/22 con la quale chiedeva respingersi le richieste attoree formulando richiesta di chiamata in causa del terzo . La causa Controparte_2 veniva affidata al Giudice Valeria Di Donato che, con decreto del 24/01/22, autorizzava la chiamata in causa del terzo fissando nuova udienza in data 10/05/22. All'udienza fissata il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della società terza chiamata e assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. Si costituiva pag. 3/14 successivamente parte terza chiamata con atto del 14/07/22. La causa veniva rinviata per l'ammissione delle prove alla data del 20/10/22 con udienza a trattazione scritta. Le parti costituite depositavano le memorie autorizzate ed il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza figurata ammetteva le prove orali con provvedimento del 21/12/22. Veniva fissata per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 2 maggio 2023. Nella data indicata venivano sentiti i testimoni di parte attrice a prova diretta e contraria ed assunto l'interrogatorio della GN . Il Giudice disponeva l'acquisizione del Parte_1 verbale dell'intervento dei Carabinieri e rinviava alla data del 19/09/23 per l'esame della documentazione. La documentazione prodotta non si qualificava risolutiva ed il Giudice si riservava. Con successiva ordinanza del 26/05/23 veniva disposta CTU medico legale rinviando la causa al 27/02/24 per l'esame dell'espletanda consulenza tecnica. In data 27/09/23 la CTU nominata Dott.ssa Per_2 accettava l'incarico e la relazione peritale veniva depositata il 17/01/24. All'udienza fissata le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 01/03/24 Il Giudice Dott.ssa Gemelli alla quale la causa era stata assegnata, vista la riassegnazione della vertenza al GOP ne disponeva il trasferimento. Con ordinanza del 05/03/24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/11/24 da svolgersi nelle forma dell'udienza figurata con il deposito di note scritte. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 4/14 I fatti oggetto di causa si inquadrano nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. “Danno cagionato cose in custodia”. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice non è in discussione la legittimazione delle parti in lite in quanto il luogo dove è avvenuto il fatto, più precisamente la caduta della GN è area di proprietà della società Per_3 convenuta. Meno certa, diversamente, è la dinamica con la quale si sono svolti i fatti di causa. In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”. Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode. La relazione di custodia fra i luoghi teatro del sinistro e parte convenuta è ammessa anche dalla stessa difesa della società Ristorante 3° Snc. Il Secondo elemento richiede diversi approfondimenti.
Inquadrati i fatti non si può non considerare gli specifici obblighi in tema di prova che gravano sulle parti in lite;
compete a parte attrice sia la prova del fatto di causa è cioè
pag. 5/14 della caduta di parte attrice in ragione di una insidia presente nel terreno antistante il Ristorante 3A Snc sia la prova del nesso di causa fra la cosa così inquadrata ed il danno che si è prodotto alla salute della parte che ne chiede il ristoro. Il criterio di imputazione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Viceversa, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima. Corte appello Roma sez. I, 24/09/2020, n.4433
In merito al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non pag. 6/14 è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Tribunale Mantova, 04/09/2023, n.596. Quanto riportato non esautora l'attore dalla prova dello svolgimento dei fatti così come descritti. Se è vero che compete all'attore solo la prova del nesso eziologico fra la cosa e l'evento di danno nondimeno questo evento deve essere adeguatamente provato. Al fatto di danno hanno assistito due persone che hanno deposto nel corso dell'udienza del 2 Maggio 2023. Se si esaminano le testimonianze, delle uniche due persone che hanno assistito al fatto, ci si avvede che le due testimonianze non concordano. La nuora, cioè la compagna del figlio della GN , dichiara che parte attrice è caduta nel Parte_1 dehor del ristorante non davanti all'ingresso. Lei l'ha vista perché era dietro ed aveva la sua bambina per mano. La teste dopo aver detto che era dietro la GN si Parte_1 corregge e dice di non ricordare l'ordine perfetto. Detta circostanza è indicativa perché le persone presenti erano solo due lei con la bambina e parte attrice;
se fossero state presenti diverse persone, sarebbe stato comprensibile non ricordare l'ordine di incolonnamento, ma, su due persone presenti, desta il dubbio che forse l'atto della caduta sia stato visto solo dopo l'accaduto e non prima. Afferma che la suocera non è caduta nel parcheggio ma nel dehor. Se si esamina la foto n. 1 di parte attrice deve intendersi che la GN è caduta vicino alla struttura metallica provvisoria che potrebbe essere qualificato come dehor verso la zona ove è posizionata la rete verde. Dice la teste che dal parcheggio c'è una parte di strada sterrata davanti al dehor e poi c'è la statale dunque la zona dell'accaduto dovrebbe trovarsi davanti alla rete verde di cui alla foto n 1 di parte attrice. Questa ricostruzione tuttavia, contrasta con le dichiarazioni pag. 7/14 della stessa teste quando afferma che “non hanno parcheggiato nella zona dove si vede la rete verde (foto n. 1 di parte attrice) o almeno, dice la teste , la nostra Tes_1 macchina non era parcheggiata lì, lasciando intendere che non è certa di cosa abbia fatto il suocero con la sua auto. Ancora, la teste afferma che la GN è Tes_1 Parte_1 caduta dove è la rete verde verso il dehor del Ristorante ma se così è stato significa che l'auto si era fermata in quel parcheggio. La testimonianza presente delle incongruenze. Unico fatto certo, come dichiarato dalla teste e come Tes_1 poi accertato dai carabinieri, intervenuti ore dopo, è che la stradina antistante la struttura metallica, che accede al parcheggio, era dissestata. Ancora in merito al fatto di causa, è in contrasto, con la testimonianza appena esaminata e dunque con la ricostruzione del fatto operata dalla prima teste, la testimonianza della seconda persona presente. La teste , dopo avere affermato che è Testimone_2 affetta da glaucoma e soffre di epilessia e quindi può avere dei mancamenti o dimenticanze, in realtà riferisce chiaramente i fatti avvenuti alla sua presenza. Ricorda che in macchina ha visto la GN cadere mentre scendeva dall'auto. Parte_1
Riferisce “ho visto che mentre scendeva la GN è caduta con la faccia in avanti ma nessuno poteva sostare lì quindi poi ci siamo spostati. Ricorda perfettamente di avere visto parte attrice che cadeva mentre scendeva dall'auto proprio perché l'auto della teste, guidata dal marito, era subito dietro all'auto da dove scendeva la GN . La teste Parte_1 conferma che la strada era sterrata ma questo elemento, confermato anche dai carabinieri, non è in discussione, piuttosto, è in discussione la dinamica della caduta che a ricostruzione della teste è avvenuta mentre parte Tes_2 attrice scendeva dall'auto. Alla luce di detta testimonianza, di una teste non avente, non solo alcun interesse in causa, ma,
pag. 8/14 nemmeno alcun legame con la parte, non si può affermare con certezza che la dinamica della caduta sia dovuta allo stato della strada e non anche ad altro fattore che attiene la dinamica della discesa dall'auto. Se la caduta è avvenuta durante la discesa dall'auto, fattore determinante può essere stata l'auto e la modalità di discesa. La GN afferma di avere visto il marito della parte attrice e dei bambini pertanto si è spostata senza soccorrere la GN
. Ricorda che l'auto da dove è scesa la GN è Parte_1 rimasta un po' ferma e poi hanno chiamato l'ambulanza. La teste conferma le condizioni della strada ma afferma che la persona che ha visto è caduta mentre scendeva dalla macchina non è inciampata. Il fatto, dunque l'evento di danno ed il suo collegamento causale con la cosa inerte in custodia della parte convenuta, non è provato. Le testimonianze, richieste dalla parte attrice, non concordano e la ricostruzione più attendibile, perché certa senza dubbi e fatta da persona estranea a fatti e persone, esclude il nesso di causa fra la cosa ed il danno.
La giurisprudenza sul punto è chiara nell'affermare che: “In tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei pag. 9/14 luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”. (Cass. Civ. , Sez. III, 21/06/2016 n. 12744; nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, Sez. X, 19/09/2019). In altre parole, la GN
avrebbe dovuto dimostrare che la pavimentazione Parte_1 all'epoca del sinistro si trovasse in condizioni tali da poter costituire un pericolo per gli utenti in occasione di un suo normale utilizzo. La prova non è stata raggiunta. Parte attrice non ha provato di essere caduta a causa dello stato del terreno e non ha provato che lo stato dei luoghi presentava in quella giornata peculiarità da renderlo potenzialmente dannoso. Il terreno era umido ma non pieno di pozzanghere;
aveva piovuto ma non quel giorno forse il giorno prima e pertanto la sola umidità del terreno non lo ha reso pericoloso o dannoso.
La prova che non è stata raggiunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. non è stata parimenti raggiunta nemmeno nell'ipotesi richiamata da parte attrice in via subordinata ex art. 2043 c.c.. Al fine della prova ai sensi del citato articolo la parte deve provare tutti i requisiti della fattispecie. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno subito, e la sussistenza di un illecito. Non sussiste la responsabilità ed il conseguente diritto al risarcimento se la parte attrice su cui grava l'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non solo non ha dimostrato la effettiva dinamica del sinistro, ed il nesso causale tra l'attività svolta dal convenuto e l'evento denunciato, ma non ha nemmeno allegato un profilo di negligenza/imprudenza o imperizia imputabile al soggetto agente. Tribunale Ferrara, 12/06/2024, n.634
Se anche si fosse raggiunta la prova minima richiesta, posta a carico di parte attrice, si osserva che, nel caso di specie,
pag. 10/14 assume i connotati di fatto causalmente ricollegabile all'evento il comportamento della stessa parte attrice. La GN non era la prima volta che frequentava i Parte_1 luoghi teatro del sinistro. Sempre nel corso dell'udienza del 2 maggio 2023, è la stessa GN ad affermare che Parte_1 non era la prima volta che andava a mangiare in quel ristorante;
ne discende che lo stato dei luoghi e le insidie erano a lei note. Afferma, sempre l'attrice, che seppure non le avevano ancora acclarato lo stato di invalidità, già il ginocchio le faceva male. Nonostante i problemi al ginocchio è scesa da sola senza farsi aiutare mentre l'auto condotta dal marito era ferma in sosta provvisoria nei pressi del ristorante. Certo il comportamento di parte attrice, che ben conosce lo stato dei luoghi e sa di avere un problema di deambulazione al ginocchio, rientra fra gli elementi che si collegano causalmente al fatto. Il comportamento idoneo ad assurgere a caso fortuito, nel susseguirsi degli eventi causalmente collegati, non deve essere imprevedibile ed eccezionale ma, concretamente determinante all'interruzione del nesso di causa. In tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, ove venga accertato anche in relazione alla mancanza di pericolosità intrinseca della cosa oggetto di custodia, che la situazione intrinseca di pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e, ritenersi per contro, integrato il caso fortuito. (Tribunale Terni, 28/09/2021, n.7739). Il comportamento della GN
per sua stessa ammissione è stato incauto perché Parte_1 era conscia dei suoi problemi al ginocchio ed era cosciente della situazione circa lo stato dei luoghi. La discesa dall'auto e il percorrere un terreno sconnesso ed incerto, per una persona con problemi di deambulazione, avrebbe dovuto pag. 11/14 essere accompagnato dalla cautela di un supporto come un bastone o come una persona in aiuto.
In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Unite 30/06/22 n. 20943).
Il fatto ed il collegamento causale non sono provati ma se anche lo fossero non è provata la particolare pericolosità della cosa inerte quale il terreno nella circostanza di tempo e di luogo ed il comportamento colposo di parte attrice acquisisce incidenza causale esclusiva. La domanda non è provata e deve essere respinta. Precisato quanto sopra, occorre dire che la presente vertenza è stata iniziata nell'anno 2021 e la pronuncia della Suprema Corte, dirimente al fine della valutazione del concorso del fatto colposo del creditore quale comportamento non più abnorme ed imprevedibile è dell'anno pag. 12/14 2022. Per tale ragione: novità della soluzione giurisprudenziale, le spese per la soccombenza saranno stabilite in misura ridotta di un terzo che resterà definitivamente a carico della parte convenuta e della terza chiamata. Resteranno a carico di parte attrice le spese di parte convenuta come della parte terza chiamata sulla base dell'assunto per cui le spese di lite restano a carico della parte che ha provocato la chiamata con la Suprema Corte. In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511). Le spese di CTU saranno da diversi nella stessa misura fra le tre parti in lite;
ciascuna parte sosterrà le spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino IV Sez. Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 15.09.2021 nei confronti di
Controparte_1
e avverso la terza chiamata
[...] Controparte_2
così provvede: Respinge le domande di parte
[...]
attrice perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in misura ridotta di un terzo pari ad € 3.380,00 oltre al 15% oltre IVA e CPA se dovute come per legge a favore di parte convenuta Controparte_1
. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di
[...]
pag. 13/14 lite in misura ridotta di un terzo pari ad € 3.380,00 oltre al
15% oltre IVA e CPA se dovute come per legge a favore di parte terza chiamata . Le spese di Controparte_2
CTU restano definitivamente a carico di ciascuna delle parti in lite nella misura di un terzo. Restano a carico di ciascuna delle parti le proprie spese di CTP.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 14/14