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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1233 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14 febbraio 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Mascolo, come da CP_1 P.IVA_2 procura prodotta con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA oggetto: risarcimento danni;
appello avverso l'ordinanza ex artt 702 bis ss c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Bari il 10 giugno 2022.
Conclusioni
All'udienza del 14 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza pronunciata il 10 giugno 2025, ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c., il
Tribunale di Bari ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_2 confronti della condannato la società a pagare in favore del ricorrente la CP_1 somma di € 9.834,82, , e a rifondergli le spese di lite liquidate in € 150,00 per esborsi ed
€ 1.200,00 per onorario professionale, da incrementarsi degli accessori di legge;
posto a carico della resistente le spese di a.t.p. e, infine, dichiarato “tenuta ed obbligata la terza chiamata a tendere indenne e sollevata, in forse della polizza di Parte_1 assicurazione, la da tutte quelle somme che la stessa sarà tenuta a pagare in CP_1 favore della ricorrente in relazione ai fatti per cui è causa”.
***
La decisione è stata impugnata da Parte_1
La ha resistito al gravame. CP_1
***
In rito, deve premettersi che alcun rilievo assume il fatto che l'appellante non ha evocato nel giudizio di gravame il , pure parte del primo grado. Pt_2
Nel caso di specie, l'appello è stato proposto dalla società di assicurazioni nei confronti del solo assicurato e non è diretta a porre in discussione il credito azionato dal ricorrente in primo grado ed affermato dal Tribunale. Sicché, tale parte dell'ordinanza impugnata ha acquistato l'autorità di cosa giudicata e non è incisa dal gravame, ragion per cui la partecipazione al giudizio del danneggiato finisce con l'essere non necessaria, non sussistendo il rischio concreto di decisioni confliggenti in relazione al rapporto principale dedotto in giudizio ed a quello di garanzia. Che danno vita a due cause scindibili.
Si afferma in giurisprudenza che il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (cfr. Cass. 2020/n. 12174).
Ancora, in rito, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivo.
A parte il fatto che non è prodotta la notifica dell'ordinanza operata dal perché, Pt_2 in realtà, il file denominato “notifica allegato dall'appellata è la copia in Pt_1
2 formato PDF di una mail dell'avv. all'assicuratore ma non risulta affatto che CP_2 contenesse il provvedimento impugnato, vi è che tale notifica, ove effettivamente intervenuta, non incide sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione.
Sul punto si rammenta come, in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale nel processo con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione
(sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332
c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. CP_ Nella fattispecie le domande – quella spiegata dal nei confronti di e quella Pt_2
CP_ di nei confronti della terza chiamata in causa, fondata sul contratto di assicurazione
- non sono tra loro dipendenti ovvero inscindibili, atteso che la domanda di garanzia spiegata dal danneggiante risulta essere una domanda assolutamente autonoma rispetto a quella principale di risarcimento del danno, in quanto fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale.
A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione, che ha affermato che “in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante
l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale
o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. Ricorrendo questa eventualità, poiché all'interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle
3 singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c'è stata notificazione si applica la norma di cui all'art. 327 c.p.c., che prevede l'impugnabilità entro l'anno dal deposito della sentenza” (cfr. Cass. 2018/n. 33152; conformi anche: Cass. 2007/n. 1825; Cass. 2016/n.
986 e 2018/n.14722).
Dunque, attesa la contumacia dell'appellante, in difetto di prova della notifica dell'ordinanza da parte della sua controparte contrattuale, non può che trovare applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere provvisorio e definitivo (cfr. Cass. 2018/n. 16893).
Sicchè, tenuto conto del fatto che l'ordinanza è del 10 giugno 2022 deve giudicarsi tempestivo l'appello notificato il 17 settembre 2022.
***
Nel merito.
Con l'unico motivo di appello, la società assicuratrice ha censurato la decisione del primo giudice, che ha accolto la domanda della resistente, senza avvedersi del fatto che non erano state prodotte le condizioni generali di polizza, sicché non era possibile verificare la sussistenza della copertura assicurativa, in realtà insussistente in relazione alla specifica causa del danno prodotto dal garantito.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il aveva agito contro la per conseguirne la condanna al risarcimento Pt_2 CP_3 dei danni subiti dal proprio immobile in occasione dell'esecuzione di lavori edili eseguiti dalla resistente che, non contestato la pretesa del ricorrente, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il proprio garante della r.c. Nei cui confronti la domanda di manleva era stata accolta con l'ordinanza gravata.
Così come dedotto dall'appellante, l'appellata, in primo grado, non ha prodotto l'intero contratto di assicurazione. Solo il ricorrente ha allegato al ricorso un documento, Pt_2 denominato “polizza”, che consta di alcuni elementi contrattuali. Vi è l'agenzia che lo ha sottoscritto, il numero di polizza, la sua validità e il frazionamento del premio, i dati del contraente nonché la “descrizione del rischio” operata come segue: il settore è quello delle imprese edili ed il tipo “266-Manutezione e riparazione di fabbricati senza interessamento di strutture portanti compresi i lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazioni di muri, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni, escluse impermeabilizzazioni: effettuati in
4 fabbricati occupati”. Quindi è annotata la tipologia del rischio in relazione alla classe del fabbricato, la franchigia ed il massimale, oltre alla quantificazione del premio netto e la condizione aggiuntiva costituita dalla “attività svolta presso terzi”.
Si leggono, poi, alcune dichiarazioni del contraente, il rinvio agli allegati alla polizza ed alle condizioni di assicurazione nonché l'approvazione di clausole ex art. 1341 c.c. Infine la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti ed il questionario per la valutazione dell'adeguatezza dei contratti assicurativi con l'informativa sulla privacy.
Così come lamentato dalla non vi è alcuna clausola contrattuale di Pt_1 descrizione dell'oggetto del contratto, in particolare del rischio assicurato, che consenta di ricondurvi l'evento dannoso posto dal a fondamento della domanda Pt_2 risarcitoria. Indispensabile, evidentemente, per verificare la sussistenza della copertura assicurativa e, in definitiva, l'obbligazione di garanzia in capo alla società.
Del tutto insufficiente, a tale scopo, è il generico riferimento a manutenzione e riparazione di fabbricati di cui alla polizza richiamata che, proprio per soddisfare una evidente esigenza di specificità cui il contratto non si può sottrarre perché sia valido, rimanda agli allegati ed alle condizioni generali, non prodotte.
Resta, quindi, insoddisfatto l'onere del garantito di dimostrare l'esistenza del contratto di assicurazione e, soprattutto, la sussumibilità in esso del danno, per nulla attenuato dalla contumacia in primo grado dell'assicuratore.
E' appena il caso di rammentare che la disciplina della contumacia ex artt. 290 ss c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace
(cfr. Cass. 2013/n. 14860).
Ancor meno rileva la produzione del contratto di assicurazione da parte dell'appellante
(e contestata dall'appellata) perché operato in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c. e, per altro, in funzione dell'argomento, subordinato, della insussistenza della copertura assicurativa.
Tirando le somme del discorso, l'appello deve essere accolto e la domanda della
[...] rigettata, perché non provata. CP_1
5 L'accoglimento dell'appello comporta che l'appellante, come da esso richiesto, ha diritto di ripetere la somma di € 11.691,12 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal pagamento, che in assenza di prova devono farsi coincidere con la data di deposito delle note di trattazione scritta in cui è dedotto il pagamento, ovvero il 27/11/2024.
Si afferma, infatti, che in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale preconcedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. (cfr.
Cass. 2019/n. 24475; Cass. 2018/n. 9171).
È appena il caso di rammentare che la domanda di restituzione delle somme in discussione è ammissibile anche nel corso del giudizio di appello, durante il quale è intervenuto il pagamento, non configurandosi quale domanda nuova perché logicamente non proponibile prima del pagamento e perché diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale preconcedente (cfr. Cass. 2013/n. 7978).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla scorta dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra 5.201,00 ed € 26.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso appello avverso l'ordinanza ex artt 702 bis ss c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Bari il 10 giugno 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da contro la CP_1 Parte_1
• Condanna la a pagare in favore di la CP_1 Parte_1 somma di € 11.691,12 oltre interessi legali dal 27/11/2024 al soddisfo;
6 • Condanna la alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1 in favore di che liquida in € 382,00 per spese ed € Parte_1
5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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