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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANENTI MICOL
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/0272025, parte ricorrente, rinunciando alla domanda di addebito, formulata nel ricorso introduttivo, ha concluso come segue: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i comparenti a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
e con ordine dell'Ufficiale di Stato Civile di Pisa di Parte_1 CP_1 annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 18/11/2024, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ebbe a contrarre matrimonio in data 21/11/2022, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di PISA (Parte I, atto n. 105, anno n. 2022).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, dispiegando contestualmente domanda sulla pronuncia divorzile.
A sostegno della propria domanda, la a allegato l'esistenza di gravi Pt_1 violazioni dei doveri morali e materiali da parte del resistente, “il quale spesso si allontana da casa per più giorni senza dare spiegazioni, rifiuta occasioni di lavoro preferendo farsi mantenere dalla moglie di quasi venti anni più grande di lui e, soprattutto, adotta atteggiamenti di forte aggressività fisica e verbale in danno della Sig.ra
inoltre, ha dato atto del fatto che è stato “sottoposto alla misura Pt_1 CP_1 cautelare personale della custodia carcere per quasi sei mesi, salvo riprendere, una volta rientrato al domicilio, il medesimo atteggiamento assunto in precedenza” .
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti;
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/02/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Come detto, nelle more della deliberazione della decisione la stressa ricorrente, ha depositato nota con cui ha dichiarato di volersi riconciliare con il marito e di rinunciare pertanto alla domanda.
Ciò determina l'applicazione dell'art. l'art. 306 c.p.c. ed impone la dichiarazione di estinzione del processo.
La rinuncia, infatti, risulta regolare, e stante la contumacia della controparte, non necessita di accettazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, visti gli artt. 306 e 310 c.p.c., definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANENTI MICOL
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/0272025, parte ricorrente, rinunciando alla domanda di addebito, formulata nel ricorso introduttivo, ha concluso come segue: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i comparenti a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
e con ordine dell'Ufficiale di Stato Civile di Pisa di Parte_1 CP_1 annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 18/11/2024, ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale nei confronti di con cui ebbe a contrarre matrimonio in data 21/11/2022, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di PISA (Parte I, atto n. 105, anno n. 2022).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, dispiegando contestualmente domanda sulla pronuncia divorzile.
A sostegno della propria domanda, la a allegato l'esistenza di gravi Pt_1 violazioni dei doveri morali e materiali da parte del resistente, “il quale spesso si allontana da casa per più giorni senza dare spiegazioni, rifiuta occasioni di lavoro preferendo farsi mantenere dalla moglie di quasi venti anni più grande di lui e, soprattutto, adotta atteggiamenti di forte aggressività fisica e verbale in danno della Sig.ra
inoltre, ha dato atto del fatto che è stato “sottoposto alla misura Pt_1 CP_1 cautelare personale della custodia carcere per quasi sei mesi, salvo riprendere, una volta rientrato al domicilio, il medesimo atteggiamento assunto in precedenza” .
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti;
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/02/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Come detto, nelle more della deliberazione della decisione la stressa ricorrente, ha depositato nota con cui ha dichiarato di volersi riconciliare con il marito e di rinunciare pertanto alla domanda.
Ciò determina l'applicazione dell'art. l'art. 306 c.p.c. ed impone la dichiarazione di estinzione del processo.
La rinuncia, infatti, risulta regolare, e stante la contumacia della controparte, non necessita di accettazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, visti gli artt. 306 e 310 c.p.c., definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo